N.  46/11     Reg.Dec. 
 

N.     877     Reg.Ric. 
 

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

     Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 877/09, proposto da

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rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmelo Toscano e Andrea Amata ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Torricelli n. 3, presso lo studio dell’avv. Giovanna Condorelli;

c o n t r o

il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via A. De Gasperi n. 81, è ope legis domiciliato;

per l’annullamento

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sez. III int.), n. 713/09 del 14 aprile 2009;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’interno;

     Vista la memoria depositata il 26 marzo 2010, nell’interesse del Ministero appellato;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Relatore il consigliere Pietro Ciani;

     Uditi alla pubblica udienza del 27 aprile 2010 l’avv. G. Condorelli, su delega dell’avv. C. Toscano per il ricorrente e l’avv. dello Stato Pignatone per il Ministero appellato;

     Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O    E    D I R I T T O

      Con sentenza n. 2445/06, passata in giudicato, il T.A.R. Catania accoglieva il ricorso n. 883/1997 proposto dal sig. #################### #################### avverso il decreto n. 333-D/7391 con cui il Capo della Polizia di Stato lo aveva destituito dal servizio con decorrenza dal 10.1.1997.

      In data 6.4.2007, in esecuzione della superiore sentenza n. 2445/06, il Ministero dell’Interno notificava al suddetto #################### #################### il decreto n. 333-D/0160481 con il quale annullava il provvedimento impugnato ma confermava la destituzione nei suoi confronti.

     Avverso quest’ultimo decreto, il #################### proponeva nuovo ricorso giurisdizionale, che il medesimo T.A.R. adito respingeva con sentenza n. 713/09, avendo ritenuto che, a seguito dell’annullamento della prima destituzione disposto dall’Amministrazione in ottemperanza al contenuto della sentenza n. 2445/06, riprendeva naturalmente efficacia il secondo provvedimento di destituzione (19/10/1998), mai impugnato, per cui il ricorrente non veniva riammesso perché destituito per effetto della seconda destituzione.

     Con l’appello in epigrafe, l’odierno ricorrente ha eccepito l’erroneità della sentenza gravata in quanto il secondo provvedimento di destituzione n. 333-D/0160481, diversamente da quanto affermato dall’Amministrazione e ritenuto dal Primo Giudice, è stato dall’inte-ressato impugnato con ricorso iscritto al n. 784/1999 R.G., pendente innanzi al T.A.R. Catania.

     Tanto premesso, ritenuto fondato il motivo di impugnazione della sentenza appellata, il Collegio dispone, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., che il giudizio sia sospeso in attesa dell’esito della controversia pendente innanzi al T.A.R. Catania.

     Rinvia al merito ogni decisione sulle spese.

P. Q. M.

     Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie il motivo di impugnazione dell’appello in epigrafe e dispone, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., che il giudizio venga sospeso in attesa dell’esito della controversia pendente innanzi al T.A.R. Catania.

     Rinvia al merito ogni decisione sulle spese.

     Ordina che la presente decisione venga eseguita dall’autorità amministrativa.

     Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 27 aprile 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Gabriele Carlotti, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.

F.to Riccardo Virgilio, Presidente

F.to Pietro Ciani, Estensore

Depositata in Segreteria

il 19 gennaio 2011