FORZE ARMATE - IMPIEGO PUBBLICO - LAVORO (RAPPORTO DI)
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 08-10-2010, n. 7364
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1). Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio respingeva il ricorso proposto dal Ministero dell'
Interno in opposizione a decreto ingiuntivo recante la condanna al pagamento in
favore del sig. ####################, già appartenente ai ruoli della Polizia di
Stato, di una somma corrispondente al periodo di congedo ordinario non fruito,
perché collocato in aspettativa per malattia che in prosieguo ha comportato la
dispensa dal servizio per inidoneità fisica.
Il Tribunale amministrativo, in particolare, riconosceva che il diritto alla
maturazione del periodo di congedo ordinario non viene meno in caso di assenza
per malattia dal servizio. Al dato obiettivo del mancato godimento delle ferie -
indipendentemente da espressa previsione normativa - segue il diritto all'
indennità sostitutiva. L' obbligo di monetizzazione per equivalente delle ferie
non fruite non è in ogni caso eludibile ove al periodo di aspettativa segua la
dispensa dal servizio, tanto più quando la malattia stessa sia stata contratta
per ragioni o in occasione del servizio.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il Ministero dell' Interno ed ha
confutato le conclusioni del primo giudice, sottolineando che nessuna pretesa
economica può essere avanzata per di ferie non fruite in costanza di
collocamento in aspettativa per infermità.
Il sig.R., costituitosi in giudizio, ha contraddetto i motivi di appello,
insistendo per la conferma della sentenza appellata.
All' udienza del 15 giugno 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2)) L' appello è infondato.
Si verte qui in sostanza della corretta interpretazione da darsi alle
disposizioni in tema di congedo ordinario di cui agli artt. 18 d.P.R. 16 marzo
1999, n. 254 (di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad
ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia
ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998- 2001 ed al
biennio economico 19981999) e 14 d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 (di recepimento
dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle forze
di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione del 20
luglio 1995 riguardante le forze di polizia ad ordinamento militare). Per
l'Amministrazione appellante, infatti, da queste disposizioni si trae la
conclusione che il reclamato trattamento non spetta, giacché il diritto al
compenso sostitutivo postula che il fatto causativo dell'impedimento al
godimento delle ferie sia da imputare all'Amministrazione, il che non avviene
nel caso
della malattia che ha dato luogo al collocamento in aspettativa.
La Sezione non condivide un siffatto assunto. Vale considerare quanto segue:
2.1). In ordine al diritto dell'appartenente ai ruoli della Polizia di Stato
alla monetizzazione, mediante corresponsione dell'indennità per ferie non
godute, del periodo di congedo ordinario non fruito in quanto collocato in
aspettativa per infermità (vale a dire in assenza di attività di servizio), si è
ripetutamente pronunciata questa Sezione con un indirizzo favorevole alle tesi
qui sviluppate dalla difesa dell'appellato, che qui si ritiene di confermare
(cfr. Cons. Stato, VI, 7 maggio 2001, n. 2520; 21 aprile 2008, n. 1765,
specifico riguardo al dipendente della Polizia di Stato; 23 luglio 2008 n. 3636;
24 febbraio 2009, n. 1084; e già v. Cons. Stato, V, 3 marzo 2001, n. 1230; IV, 7
giugno 2005, n. 2964). In tal modo è stato disatteso l'opposto orientamento, a
tenore del quale il diritto del dipendente a fruire dell'indennità sostitutiva
delle ferie non godute non si configura dato che la mancata fruizione dipende da
una situazione soggettiva (lo stato di infermità
causante l'aspettativa) che non è non direttamente imputabile
all'Amministrazione, la quale può essere chiamata in causa solo nel caso in cui
costringa il dipendente ad effettuare la prestazione lavorativa nel periodo
feriale (Cons. Stato, IV, 30 maggio 2005, n. 2779; 27 aprile 2005, n. 1956; 27
dicembre 2004, n. 8245).
Con le dette decisioni favorevoli alla corresponsione della indennità, è stato,
in particolare, posto in rilievo:
- che il diritto del lavoratore al godimento delle ferie retribuite, che è
solennemente affermato dall' art. 36 della Costituzione, non soffre in via di
massima limite per la sospensione del rapporto per malattia del lavoratore (in
tema di lavoro privato, è stato affermato - risolvendo un'annosa disputa
giurisprudenziale - che la maturazione di tale diritto non può essere impedita
dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore, con la conseguenza
della parificazione al servizio effettivo del periodo di assenza per malattia:
Cass., SS. UU., 12 novembre 2001, n. 14020);
- che, anche nel settore dell'impiego pubblico non contrattualizzato, il mancato
godimento delle ferie,non imputabile all' interesso non preclude di suo l'
insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo. Si tratta
infatti di un diritto che per sua natura prescinde dal sinallagma prestazione
lavorativa/retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e non
riceve, quindi, compressione in presenza di altra causa esonerativa
dall'effettività del servizio (nella specie collocamento in aspettativa per
malattia);
- che, con specifico riferimento al comparto di pubblico impiego cui appartiene
l'odierno appellato, i casi in cui vi è diritto al compenso sostitutivo dei
periodi di ferie non fruite - espressamente contemplate agli artt. 14 del d.P.R.
n. 395 del 1995 e 18 del d.P.R. n. 254 del 1999, non hanno carattere costitutivo
del diritto invocato, ma ricognitivo di singole fattispecie; perciò non
esauriscono con carattere di tassatività ogni altra ipotesi riconducibile alla
tutela del diritto in questione e, fra queste, la mancata fruizione delle ferie
per collocamento in aspettativa per infermità;
- che, in conclusione "nel caso di aspettativa per infermità, il diritto al
congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili
di una stessa situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà
sostituire il secondo" (Cons. Stato, VI, n. 1765 del 2008).
La Sezione non ravvisa ragioni per doversi discostare dalla su riferite
precedenti conclusioni. Esse non recedono a fronte dell'ordine argomentativo
sviluppato in appello, teso a collegare in rapporto di consequenzialità la
maturazione del diritto alla ferie all'effettività della prestazione lavorativa
de die in diem, con ricaduta quindi anche sulla sua monetizzazione per
equivalente. In contrario, come posto in rilievo nella stessa sentenza che si
appella, l'esonero dal servizio attivo per riconosciuta malattia (in ipotesi
derivante anche da causa di servizio), non determina una deminutio dello stato
giuridico del pubblico dipendente quanto alle restanti prerogative ed, in
particolare, in ordine alla maturazione del diritto al riposo per ferie.
L' appello va, quindi, respinto.
In relazione ai profili della controversia, spese ed onorari del giudizio vanno
compensati fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, respinge l' appello
in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.