IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 10-01-2011, n. 41
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con il ricorso di primo grado, l'odierno appellato, all'epoca dei fatti
sovrintendente della polizia di stato, chiedeva il pagamento del lavoro svolto
nel periodo 14 gennaio - 17 settembre 1992.
2. Il Tar adito, con la sentenza in epigrafe, dopo aver disposto istruttoria, ha
accolto in parte il ricorso, rilevando che erano state retribuite 508 ore di
lavoro straordinario prestato a ####################, mentre non sarebbero state
retribuite ulteriori 77 ore di lavoro straordinario prestato presso la questura
di ####################.
Il Tar ha anche condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite
quantificate in euro 1.500.
3. Ha proposto appello l'Amministrazione, lamentando che in base alla
documentazione in atti tutto il lavoro straordinario svolto dall'interessato
sarebbe stato retribuito.
4. L'appello è fondato.
4.1. Va disattesa l'eccezione di controparte, secondo cui nel giudizio di primo
grado l'Amministrazione non avrebbe mai contestato il numero di ore di lavoro
straordinario svolte dall'appellato.
E' vero, invece, che la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado
coincide con quella prodotta in appello, e che dai prospetti esibiti
dall'Amministrazione si evince l'espletamento di un totale di 508 ore di lavoro
straordinario.
Parte appellata, dal suo canto, non ha fornito prova di ulteriori 77 ore
aggiuntive, e in difetto di prova contraria è necessario basarsi esclusivamente
sui prospetti documentali forniti dall'Amministrazione.
Da tali prospetti documentali non si evincono tali ulteriori ore di lavoro
straordinario rimaste non retribuite.
5. L'appello va pertanto accolto con compensazione delle spese di entrambi i
gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente
pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.