IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 10-01-2011, n. 41
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con il ricorso di primo grado, l'odierno appellato, all'epoca dei fatti sovrintendente della polizia di stato, chiedeva il pagamento del lavoro svolto nel periodo 14 gennaio - 17 settembre 1992.

2. Il Tar adito, con la sentenza in epigrafe, dopo aver disposto istruttoria, ha accolto in parte il ricorso, rilevando che erano state retribuite 508 ore di lavoro straordinario prestato a ####################, mentre non sarebbero state retribuite ulteriori 77 ore di lavoro straordinario prestato presso la questura di ####################.

Il Tar ha anche condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 1.500.

3. Ha proposto appello l'Amministrazione, lamentando che in base alla documentazione in atti tutto il lavoro straordinario svolto dall'interessato sarebbe stato retribuito.

4. L'appello è fondato.

4.1. Va disattesa l'eccezione di controparte, secondo cui nel giudizio di primo grado l'Amministrazione non avrebbe mai contestato il numero di ore di lavoro straordinario svolte dall'appellato.

E' vero, invece, che la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado coincide con quella prodotta in appello, e che dai prospetti esibiti dall'Amministrazione si evince l'espletamento di un totale di 508 ore di lavoro straordinario.

Parte appellata, dal suo canto, non ha fornito prova di ulteriori 77 ore aggiuntive, e in difetto di prova contraria è necessario basarsi esclusivamente sui prospetti documentali forniti dall'Amministrazione.

Da tali prospetti documentali non si evincono tali ulteriori ore di lavoro straordinario rimaste non retribuite.

5. L'appello va pertanto accolto con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.