REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per l’Abruzzo

in composizione monocratica ed in funzione di giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio sul ricorso iscritto al n. 17914/PC del registro di segreteria proposto dal signor #################### Omissis

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Assenti le parti, all’udienza del 22 febbraio 2011; con l’assistenza della Segretaria Signora Emilia Giammaria.

Ritenuto in

FATTO

-            Con ricorso depositato in Segreteria in data 11 agosto 2009 il ricorrente, in quiescenza come Sovrintendente principale della Polizia di Stato dal 20.11.1985, chiedeva la riliquidazione del trattamento pensionistico ai sensi del d.P.R. n. 336 del 24.4.1982 che stabiliva la promozione ai fini pensionistici del personale inquadrato, all’atto del collocamento in quiescenza, quale Sovrintendente principale, con diritto al trattamento economico del livello di stipendio immediatamente superiore a quello in godimento se più favorevole e con l’indennità pensionabile della qualifica immediatamente superiore. Si precisava che tale decreto era stato modificato senza sostanziali modifiche dalla legge 10.10.1086 n 668. Il ricorrente allegava all’istanza il il decreto prefettizio di pensionamento e la norma invocata.

-            In data 1° luglio 2010 il sig. C. depositava un sollecito della definizione della pratica adducendo l’età avanzata e le precarie condizioni di salute proprie e del coniuge.

-            Il ricorso non veniva notificato né al Ministero dell’Interno né all’Istituto Previdenziale.

-            All’udienza del 28 settembre 2010 il ricorrente si costituiva a mezzo dell’Avv. Gelsomina Marsilii del foro di Teramo e il Giudice concedeva termine per regolarizzare la notifica del ricorso. La causa perveniva quindi all’odierna udienza nella quale nessuno compariva e pertanto era rimessa in decisione.

-            DIRITTO

Che dagli atti non risulta prova della rituale notifica all’amministrazione interessata;

che la riforma del processo pensionistico, di cui all’art. 6 della legge del 14.1.1994, n. 19, con l’eliminazione della parte processuale del Procuratore generale, che provvedeva all’istruttoria e rappresentava l’amministrazione convenuta, ha comportato la piena parità, formale e sostanziale, delle parti nel giudizio pensionistico (Sez. Riunite n. 20/QM. Del 13.9.1995), imponendo a ciascuna parte gli oneri processuali propri, finalizzati alla piena attuazione del contraddittorio;

che, nel silenzio legislativo circa le modalità di introduzione del giudizio pensionistico, la lacuna va colmata, ai sensi dell’art. 26 r.d. n. 1038/1933, con l’applicazione delle norme di cui agli artt. 101, 163 e 164 c.p.c. e degli artt. 420, 421, 429, 430 e 431 c.p.c., con esclusione di ogni altro articolo non espressamente richiamato;

che, pertanto, l’omissione dell’onere di notifica del ricorso introduttivo all’amministrazione interessata rende impossibile l’instaurarsi del rapporto processuale, tenuto anche conto che la parte non ha ottemperato nemmeno dopo il rinvio concesso alla prima udienza per la regolarizzazione del contraddittorio;

che le controparti non si sono costituite;

che, di conseguenza, il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

P.Q.M.

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

visti gli artt. 1 e 6 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19;

visto l’art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

visti gli artt. 131, 132, 420, 421, 429, 430, e 431 del cod. proc. civ., nonché l’art. 26 del Reg. di proc. per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con r.d. 13 agosto 1933, n. 1038;

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in L’Aquila, a seguito dell’udienza pubblica del 22 febbraio 2011.

            Il Giudice Unico delle pensioni

                                                        F.to    Elena Tomassini

La presente sentenza è stata pronunciata all’udienza del 22 febbraio 2011ai sensi dell’art. 429 c.p.c., come modificato dall’art. 53, comma 2, del d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6.8.2008, n. 133, dando lettura del dispositivo e dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto sopra trascritte.

 

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 21/03/2011

Il Direttore di Segreteria

 

F.to Dottoressa Antonella Lanzi

SEZIONE

ESITO

NUMERO

ANNO

MATERIA

PUBBLICAZIONE

ABRUZZO

Sentenza

105

2011

Pensioni

21-03-2011