L'articolo 17 del D.Lgs. n. 81/2008 definisce gli “Obblighi del datore di lavoro non delegabili”, prescrivendo in modo tassativo e inderogabile che:
“1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.
 
Qualora il datore di lavoro non nomini il responsabile del servizio di prevenzione e protezione l'articolo 55 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede la sanzione penale contravvenzionale alternativa dell'arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400.
La norma di legge è inequivocabile, è il datore di lavoro, e solamente il datore di lavoro, il soggetto aziendale autorizzato dalla legge a nominare il RSPP, ed è al solo datore di lavoro che il RSPP risponde. È in sostanza un alter ego del datore del lavoro per quel che riguarda i compiti di cui al successivo art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008, che indica i compiti diretti del servizio prevenzione e protezione, compiti però che indirettamente sono propri del datore di lavoro.
Il D.Lgs. n. 81/2008 prevede dunque una relazione stretta, univoca, fiduciaria, tra il datore di lavoro e il responsabile del servizio prevenzione e protezione. A un datore di lavoro si affianca, per legge, uno e un solo responsabile del servizio prevenzione a protezione, al fine di rendere efficace ed effettiva la politica aziendale di sicurezza e igiene del lavoro, che deve essere unica.


 
Ciò risulta ancora più chiaro, ovvero la concezione monistica del RSPP fatta propria dal legislatore italiano, leggendo l'articolo 31 comma 8 del D.Lgs. n. 81/2008 laddove prevede che “nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile”: dunque perfino quando si tratta di più aziende tra loro solidamente collegate dal fatto di far parte di un unico gruppo, e dunque in presenza di più datori di lavoro, viene consentito, e in qualche modo suggerito e promosso, un servizio di prevenzione unico, con un unico RSPP.
L'unico RSPP, qualora sia presente un solo datore di lavoro, è un concetto chiaro ed evidente, all'interno di un decreto quale l'81/2008 che è una norma penale, per la quale vale il principio costituzionale di tassatività della fattispecie penale, ovvero sta ad indicare il dovere per il legislatore di procedere, al momento della creazione della norma, ad una precisa determinazione della fattispecie legale, affinché risulti tassativamente stabilito ciò che è penalmente illecito e che ciò che è penalmente lecito; e conseguentemente, per il giudice, di non applicare la stessa a casi da essa non espressamente preveduti.
 
A ulteriore, anche se non necessaria, conferma si può citare il caso della nomina del medico competente, l’articolo 18, recante gli “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, prevede, obbligatoriamente, che “il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”. La legge è chiara, il datore di lavoro deve nominare il medico competente, un solo medico competente.
 
Se questa è la regola generale, la possibilità di derogarla sussiste solo se un altro articolo di legge introduce in modo esplicito un’eccezione al principio generale, e questo accade per il medico competente, ma non accade invece per il RSPP. Difatti per la sola figura del medico competente l’articolo 39 del D.Lgs. n. 81/2008 (va ricordato che l'analogia è vietata dalla legge in materia penale) prevede esplicitamente che “nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti”, e tuttavia, anche per il medico competente resta ferma una concezione monista della funzione, tanto è vero che lo stesso articolo richiede che nel procedere alla nomina di più medici competenti il datore di lavoro è comunque obbligato ad indicare l’unico medico competente coordinatore che dia unitarietà alla sorveglianza sanitaria e agli altri compiti del medico competente (la norma recita “individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”).
 
Conclusivamente è chiaro che esiste un chiaro vincolo legale, esplicito nel D.Lgs. n. 81/2008: a un datore di lavoro corrisponde un responsabile del servizio prevenzione e protezione, un solo RSPP per ogni datore di lavoro, e che non è consentito, ad un datore di lavoro, procedere alla nomina di più RSPP, mentre potrà ovviamente integrare il servizio di prevenzione e protezione, costituito inderogabilmente da un unico RSPP, nominando uno o più ASPP, addetti al servizio di prevenzione e protezione.
 
 
Rolando Dubini, avvocato in Milano