L'articolo 17 del D.Lgs. n. 81/2008
definisce gli “Obblighi del datore di lavoro non
delegabili”, prescrivendo in modo tassativo e
inderogabile che:
“1. Il datore di lavoro non può
delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi
con la conseguente elaborazione del documento previsto
dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile
del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.
Qualora il datore di lavoro non
nomini il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione l'articolo 55 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede
la sanzione penale contravvenzionale alternativa
dell'arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500
a 6.400.
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La norma di legge è inequivocabile, è
il datore di lavoro, e solamente il datore di lavoro, il
soggetto aziendale autorizzato dalla legge a nominare
il RSPP, ed è
al solo datore di lavoro che
il RSPP
risponde. È in sostanza
un alter ego del datore del lavoro per quel che
riguarda i compiti di cui al successivo art. 33 del
D.Lgs. n. 81/2008, che indica i compiti diretti del
servizio prevenzione e protezione, compiti però che
indirettamente sono propri del datore di lavoro.
Il
D.Lgs. n. 81/2008 prevede dunque una relazione stretta,
univoca, fiduciaria, tra il datore di lavoro e il
responsabile del servizio prevenzione e protezione. A un
datore di lavoro si affianca, per legge, uno e un solo
responsabile del servizio prevenzione a protezione, al
fine di rendere efficace ed effettiva la politica
aziendale di sicurezza e igiene del lavoro, che deve
essere unica.
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Ciò risulta ancora più chiaro, ovvero
la concezione monistica del RSPP fatta propria dal
legislatore italiano, leggendo l'articolo 31 comma 8 del
D.Lgs. n. 81/2008 laddove prevede che “nei casi di
aziende con più unità produttive nonché nei casi di
gruppi di imprese, può essere istituito un
unico servizio
di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono
rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del
servizio e per la designazione degli addetti e del
responsabile”: dunque perfino quando si tratta di più
aziende tra loro solidamente collegate dal fatto di far
parte di un unico gruppo, e dunque in presenza di più
datori di lavoro, viene consentito, e in qualche modo
suggerito e promosso, un servizio di prevenzione
unico, con
un unico RSPP.
L'unico RSPP, qualora sia presente un
solo datore di lavoro, è un concetto chiaro ed evidente,
all'interno di un decreto quale l'81/2008 che è una
norma penale, per la quale vale il principio
costituzionale di tassatività della fattispecie penale,
ovvero sta ad indicare il dovere per il legislatore di
procedere, al momento della creazione della norma, ad
una precisa determinazione della fattispecie legale,
affinché risulti
tassativamente stabilito ciò che è penalmente illecito e
che ciò che è penalmente lecito; e
conseguentemente, per il giudice, di non applicare la
stessa a casi da essa non espressamente preveduti.
A ulteriore, anche se non necessaria,
conferma si può citare il caso della nomina del medico
competente, l’articolo 18, recante gli “Obblighi del
datore di lavoro e del dirigente”, prevede,
obbligatoriamente, che “il datore di lavoro, che
esercita le attività di cui all’articolo 3, e i
dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività
secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite,
devono: a) nominare il medico competente per
l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi
previsti dal presente decreto legislativo”. La legge è
chiara, il datore di lavoro deve nominare il medico
competente, un solo medico competente.
Se questa è la regola generale, la
possibilità di derogarla sussiste solo se un altro
articolo di legge introduce in modo esplicito
un’eccezione al principio generale, e questo accade per
il medico competente, ma non accade invece per il RSPP.
Difatti per la sola figura del medico competente
l’articolo 39 del D.Lgs. n. 81/2008 (va ricordato che
l'analogia è vietata dalla legge in materia penale)
prevede esplicitamente che “nei casi di aziende con più
unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché
qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la
necessità, il datore di lavoro può nominare più medici
competenti”, e tuttavia, anche per il medico competente
resta ferma una concezione monista della funzione, tanto
è vero che lo stesso articolo richiede che nel procedere
alla nomina di più medici competenti il datore di lavoro
è comunque obbligato ad indicare l’unico medico
competente coordinatore che dia unitarietà alla
sorveglianza sanitaria e agli altri compiti del medico
competente (la norma recita “individuando tra essi un
medico con funzioni di coordinamento”).
Conclusivamente è chiaro che esiste un chiaro vincolo
legale, esplicito nel D.Lgs. n. 81/2008: a un datore di
lavoro corrisponde un responsabile del servizio
prevenzione e protezione, un solo RSPP per ogni datore
di lavoro, e che non è consentito, ad un datore di
lavoro, procedere alla nomina di più RSPP, mentre potrà
ovviamente integrare il servizio di prevenzione e
protezione, costituito inderogabilmente da un unico RSPP,
nominando uno o più ASPP, addetti al servizio di
prevenzione e protezione.
Rolando Dubini, avvocato in Milano
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