Cons. Stato Sez. VI, Sent., 29-12-2010, n. 9579
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Viene in decisione l'appello proposto dal Ministero dell'Interno avverso la
sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, di estremi
indicati in epigrafe.
La sentenza ha respinto il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo con il
quale è stata disposta in favore del signor ####################
#################### l'ingiunzione di pagamento delle differenze retributive
dovute per riallineare la retribuzione goduta quale allievo agente della Polizia
di Stato al miglior trattamento economico precedentemente percepito (nella forza
armata di provenienza) in qualità di volontario in ferma breve.
A sostegno della sua conclusione, il primo giudice richiama la previsione
contenuta bando per l'arruolamento quale volontario in ferma breve triennale
nelle forze armate, il quale prevedeva che, al termine del periodo di ferma, era
possibile transitare, conservando l'anzianità di servizio a fini retributivi e
previdenziali, nelle carriere iniziali delle forze di Polizia.
2. L'appellante chiede la riforma di tale decisione, lamentando la violazione
dell'art. 59 l. 1 aprile 1981, n. 121.
3. L'appello merita accoglimento.
L'art. 59 l. n. 121 del 1981, richiamato dall'appellante, fissa, al primo comma,
le modalità per il calcolo del trattamento economico per gli allievi agenti e,
stabilisce, al secondo comma, che all'allievo agente proveniente dagli altri
ruoli della Polizia di Stato venga assegnato il trattamento economico più
favorevole tra quello di cui al comma 1 e quello percepito nella qualifica di
provenienza.
La deroga, quindi, non si applica al personale proveniente dalle forze armate,
per il quale il trattamento economico deve essere determinato sulla sola base
dell'art. 59, comma 1, l. n. 121 del 1981, senza possibilità di invocare
l'eventuale trattamento economico più favorevole percepito come volontario
soggetto a ferma breve nelle forze armate.
Né in senso contrario può valere la previsione contenuta nel bando per il
reclutamento come volontario in ferma breve: esula, infatti dalla funzione
tipica del bando il dettare norme che vanno ad incidere sul trattamento
retributivo del personale reclutato nell'eventualità in cui questo venga assunto
da diverse Amministrazione.
4. L'appello del Ministero deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma
della sentenza impugnata, deve essere annullato il decreto ingiuntivo emesso dal
Presidente del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sez. Catania,
n. 154/2007.
Sussistono i presupposti per disporre le compensazione delle spese del giudizio,
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente
pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il decreto ingiuntivo
emesso dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sez.
Catania, n. 154/2007.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.