IMPIEGO PUBBLICO
T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 29-07-2010, n. 17071
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo

Il ricorrente, assistente della Polizia di Stato, impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per un mese.

Avverso il provvedimento gravato ha articolato diverse censure di violazione di legge (art. 6, comma 1, n.1 e n. 8, art 4 n. 18, art. 14 del d.P.R. 737/1981) ed eccesso di potere.

Si è costituita per resistere l'amministrazione intimata, la quale con successiva memoria ha opposto l'infondatezza del gravame, contrastando le tesi della parte ricorrente.

Alla camera di consiglio del 27 maggio 2009 l'istanza di sospensione cautelativa del provvedimento impugnato è stata respinta.

All'udienza pubblica del 14 luglio 2010, nel corso della quale il ricorrente ha puntualizzato le proprie tesi difensive, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va respinto.

Il provvedimento gravato è stato assunto, ai sensi dell'art. 6, comma 3 n. 8, del d.P.R. 737/1981, in quanto il ricorrente, nel corso degli accertamenti sanitari effettuati nel dicembre 2007, per partecipare ad una selezione al corso di qualificazione per istruttore di scuola guida operativa, è risultato positivo ai cannabinoidi.

La positività allo screening per la ricerca della sostanza stupefacente che, in assenza di sufficiente supporto logico o probatorio alla diversa prospettazione di parte, secondo la quale il ricorrente sarebbe stato vittima di fumo passivo, è stata considerata conseguenza dell'assunzione della sostanza medesima e dunque riconducibile alla fattispecie descritta dal citato art. 6, comma 3, n. 8, che prevede la sospensione da uno a sei mesi per il poliziotto che abbia fatto " uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope risultante da referto medico legale".

In punto di fatto è opportuno precisare che:

- la positività ai cannabinoidi del campione di urina del ricorrente, rilevata nel corso della selezione per Istruttore di scuola guida operativa, è stata confermata dall'esame GCMS e refertata con apposita certificazione del 9 gennaio 2008, in atti;

- il valore rinvenuto (pari a 32,8 ng/ml) è superiore al limite qualitativo (LOD) per la ricerca del THC acido utilizzato in Polizia, in conformità alla letteratura scientifica in materia ed è superiore al valore di 15 mg/ml individuato dalla Agenzia mondiale Antidoping come indice di positività (cfr. traduzione dell'articolo "cannabis e sport" allegato al ricorso);

- il diverso valore sintomatico di positività (pari a 50 ng/ml), indicato dal ricorrente come parametro a cui l'amministrazione avrebbe dovuto far riferimento, è contenuto in una fonte (Accordo Stato Regioni, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza) adottata in data successiva ai fatti sanzionati con il provvedimento disciplinare in esame, fonte nel cui testo, peraltro, è indicato il valore di 15 ng/ml come concentrazione soglia da considerare nei test di conferma per la positività ai cannabinoidi metaboliti;

- negli atti difensivi depositati nel corso del procedimento amministrativo il ricorrente ha collegato la positività riscontrata ad una possibile assunzione di fumo passivo, asseritamente avvenuta nel corso di un suo viaggio di quattro giorni in Olanda, circa quindici giorni prima di sottoporsi al drug -test, in occasione di uno stage di arti marziali, ove "non esclude" di aver inalato "come purtroppo accade negli uffici pubblici, il fumo passivo" (cfr. copia delle giustificazioni depositata in data 18 aprile 2008, in atti);

- tale ricostruzione è stata correttamente e logicamente ritenuta dall'amministrazione incompatibile con i valori riscontrati, atteso che, come esplicitato nella motivazione della relazione conclusiva sulla cui base è stata emessa la sanzione disciplinare, "l'assunzione passiva (c.d. fumo passivo) di cannabis... è un evento da ritenersi possibile, ma altamente improbabile e strettamente legato alle condizioni in cui questo fenomeno sia avvenuto. Tale fattispecie è da riferirsi a situazioni particolari quali ambienti angusti, con minimo ricambio d'aria ovvero per esposizioni prolungate", circostanze, queste ultime, nemmeno allegate da parte ricorrente (che, come sopra rilevato, si è limitato a fare riferimento alla possibile assunzione involontaria di sostanze stupefacenti durante sua permanenza in non meglio specificati "uffici pubblici" in Olanda - cfr. giustificazioni in data 18 aprile 2008, pag. 2, primo e secondo rigo);

- le analisi a cui il ricorrente si è sottoposto in tempo successivo al riscontro della positività ai cannabinoidi (e che hanno dato esito negativo) non possono essere considerate controesami in senso tecnico (perché non effettuate sul medesimo campione che ha rilevato la positività) e non sono pertanto idonee a contestare l'esito dell'esame positivo, ma dimostrano solamente che all'assunzione che ha dato luogo alla positività non hanno fatto seguito ulteriori assunzioni.

Alla luce di quanto esposto, vanno respinti i vari motivi di doglianza articolati in gravame.

Va, in primo luogo, respinta la censura di violazione dell'art. 6 n. 8 del d.P.R. 737/1981, articolata con il primo motivo di doglianza, con la quale il ricorrente ha sostenuto che nel suo caso non possa dirsi provato il sanzionato "uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope risultante da referto medico legale", rilevando come manchi un referto che attesti l'assunzione da parte sua di sostanze stupefacenti e come i valori riscontrati siano, da un lato, inferiori a quelli normalmente considerati sintomatici dell'avvenuta assunzione e, dall'altro, compatibili con l'ipotesi di esposizione a fumo passivo.

Deve, infatti, osservarsi come il referto è quello emesso, in data 9 gennaio 2008 dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, direzione centrale di sanità, servizio operativo centrale di sanità, centro di ricerche di laboratorio e tossicologia fosense e come la positività al drug -test costituisca inconfutabile prova dell'avvenuta volontaria assunzione di sostanza stupefacente, atteso che la diversa prospettazione, relativa all'assunzione di fumo passivo, non è stata supportata da argomentazioni o prove sufficienti.

Va pure respinta la censura di violazione degli articoli 4, n. 18 e 6 nn. 1 e 8 del d.P.R. 737/1981 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, articolata con il secondo motivo di doglianza, con la quale il ricorrente ha sostenuto che non ricorrono, nel caso in esame, né comportamenti tenuti anche fuori dal servizio non conformi al decoro delle funzioni rivestite (di cui al citato art. 4 n. 18), né la particolare gravità dei fatti (di cui all'art. 6 n. 1), rilevando, in ogni caso, come manchi una chiara individuazione del comportamento ritenuto non conforme ai doveri di ufficio.

Deve per contro rilevarsi come il comportamento contrario ai doveri di ufficio sia chiaramente costituito dall'assunzione di sostanza stupefacente rilevata nel corso del drug test, l'accertamento della quale costituisce corredo istruttorio e motivazione sufficiente, ai sensi dell'art. 6, comma 1, n. 8, a consentire l'irrogazione della sospensione dal servizio da uno a sei mesi.

La norma applicata, come visto, sanziona il comportamento di chi abbia fatto uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il richiamo all'art. 6, comma 1, n. 1 e all'art. 4, comma 1, n. 18, contenuto nell'atto impugnato, è riferito alla quantificazione della sanzione e non all'individuazione di una ulteriore fattispecie di illecito disciplinare.

Quanto poi alla lamentata violazione dell'accordo Stato Regioni, in materia di accertamento sanitario di assenza di tossicodipendenza, articolata con il terzo motivo di doglianza, è sufficiente richiamare quanto sopra osservato in relazione al tempo di emanazione del provvedimento e al contenuto della tabella 2, relativa alla concentrazione soglia a cui fare riferimento in sede di test di conferma.

Va, infine, respinta la censura di violazione dell'art. 14 del d.P.R. 737/1981, per mancanza di un provvedimento di contestazione degli addebiti, articolata con il quarto motivo di doglianza, atteso che il provvedimento in questione risulta adottato in data primo aprile 2008 e che lo stesso contiene una chiara descrizione del fatto disciplinarmente rilevante (riscontrata positività ai cannabinoidi e conseguente violazione disciplinare prevista dall'art. 6, comma 1, n. 8), tanto che il ricorrente ha prodotto, in replica, una diffusa memoria giustificativa (cfr. copia del provvedimento e delle giustificazioni, in atti).

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della materia del gravame.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, sez. VI, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14/07/2010 con l'intervento dei Magistrati:

Renzo Conti, Presidente

Angelo Scafuri, Consigliere

Roberta Cicchese, Primo Referendario, Estensore