CARABINIERI - FORZE ARMATE
T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 13-04-2011, n. 562
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1  Lamenta il ricorrente la illegittimità, sotto vari profili, dell'intervenuto rifiuto a riconoscere, quale dipendente da causa di servizio, la propria condizione di deficitaria salute concretizzatasi in  ipertensione arteriosa.
2 Giova rilevare, in primo luogo, che l'istante, pur avendo non riconosciuta come dipendente da causa di servizio detta patologia e quella relativa alla denunciata patologia di coxartrosi bilaterale (v. ricorso 26/2010), ha, pressochè contestualmente, viste riconosciute le seguenti ulteriori patologie: gastrite cronica superficiale ed artrosi dorsolombare.
3 La detta lamentela - avanzata in questa sede da un sottoufficiale dell'Arma dei Carabinieri - si sostanzia nelle seguenti censure:
a - eccesso di potere sotto molteplici profili; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 2bis, 3 - c. 1, 4, 5 e  6 della legge 7/8/1990 n. 241; violazione degli artt. 5, 6 - dal comma 6° al comma 13 - e dell'art. 7 del D.P.R. 461/2001; violazione degli artt. 28 e 97 della Costituzione;
b - eccesso di potere sotto vari ulteriori profili; violazioni e false applicazioni delle seguenti disposizioni legislative: D.L.vo n. 626 del 1994, D.P.R. n. 686 del 1957, legge 1094 del 1970, legge 416 del 1926, R.D. n. 1024 del 1928 e legge 648 del 1950;
c - violazione degli artt. 32, 36 e 38 della Costituzione;  inosservanza di principi generali in ordine alla materia di qua; eccesso di potere sotto svariati profili e violazione procedimentali.
3.1 Dal vasto excursus storico e di carattere sanitario e scientifico posto in essere dalla difesa del ricorrente e alla stregua delle su riportate rubriche di censura possono estrapolarsi  i seguenti ascritti vizi di fondo:
a - inosservanza delle procedure di specie per violazioni dei termini temporali previsti per l'attivazione e la conclusione dell'inerente procedimento con eccessiva durata dello stesso;
b - mancata allegazione materiale del parere negativo del CdV;
c - inosservanza di corretti canoni motivazionali  da parte del Ministero, inteso che quest'ultimo avrebbe dovuto fare proprio il parere della CMO e non quello di cui sopra poiché lo stesso supererebbe il primo in ordine temporale immotivatamente.
3.2 Sussiste inoltre una particolare critica tesa  ad evidenziare la mancata partecipazione al procedimento e la mancanza di controdeduzioni alle osservazioni avanzate, in sede amministrativa, dal ricorrente medesimo.
4 Si è costituita in giudizio la difesa erariale; la stessa ex adverso deducendo, ha concluso per la infondatezza del ricorso.
5 All'U.P. del 23 marzo 2011 la causa - dopo breve discussione - è stata spedita in decisione.
6 Il ricorso è privo di pregio.
6.1 Si annota, in primo luogo, come risulti per atti che il ricorrente ha partecipato ad ogni fase del procedimento e che lo stesso è stato, all'evidenza, messo in condizione di partecipare.  Inoltre il CdV si è proprio ripronunciato al seguito delle stesse osservazioni del ricorrente.
6.2 Tanto inizialmente concluso, si osserva che i  termini di specie e di profilo procedimentale sono di carattere sollecitatorio e che, tenuto conto delle nuove disposizioni di cui all'art. 30 e 34 del D.L.vo n. 104 del 2010 (cfr sentenza TAR Brescia - I  Sezione n. 330/2011), nessuna ulteriore discussione può disporsi inteso  che nessun risarcimento da ritardo risulta richiesto.
6.3 In successivo luogo si osserva che i termini di durata relativi al procedimento de quo sono, per giurisprudenza costante, di carattere sollecitarlo e non perentorio.
6.4 Il verbale conclusivo del CdV è stato reso disponibile e che, in ogni caso, la parte utile di esso è stata riportata in atto. Ciò tanto basta a confutare i connessi assunti avversativi.
6.5 Il Ministero si è attenuto, nell'esercizio di  una attività di carattere vincolato, al parere del detto comitato centrale. Nè poteva fare altrimenti non rilevandosi, nel caso, alcuna possibilità di scelta, pur di merito, di carattere discrezionale. Né, è evidente qualche irrazionalità. In ogni caso il parere di specie è del tutto vincolante. Insegna, infatti, giurisprudenza che il detto parere -  a cui è affidato esclusivamente il compito di accertare l'esistenza del  nesso causale in discorso tra la patologia riscontrata dalla CMO e la attività di servizio svolta dal dipendente - è, appunto, vincolante per l'Amministrazione; quest'ultima, invero, nell'adottare il provvedimento finale, è tenuta - esclusivamente - alla verifica estrinseca della completezza e regolarità dell'iter valutativo di specie, senza esplicitare ragioni per le quali far proprio il parere di detto
Comitato, dovendosi la stessa limitare a verificare se questo abbia vagliato tutti gli elementi utili e se dallo stesso e da ogni altro organo siano state osservate tutte le regole procedurali cogenti (cfr ex  multis e pressoché da ultimo: CdS - Sez. III parere 14.10.2010 n. prot.  3091/2009).
7 Le spese di lite possono compensarsi soccorrendo al riguardo sufficienti motivi.P.Q.M.
Il  Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di  Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando - respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.