CARABINIERI - FORZE ARMATE
T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 13-04-2011, n. 562
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1 Lamenta il ricorrente la illegittimità, sotto vari profili, dell'intervenuto
rifiuto a riconoscere, quale dipendente da causa di servizio, la propria
condizione di deficitaria salute concretizzatasi in ipertensione arteriosa.
2 Giova rilevare, in primo luogo, che l'istante, pur avendo non riconosciuta
come dipendente da causa di servizio detta patologia e quella relativa alla
denunciata patologia di coxartrosi bilaterale (v. ricorso 26/2010), ha,
pressochè contestualmente, viste riconosciute le seguenti ulteriori patologie:
gastrite cronica superficiale ed artrosi dorsolombare.
3 La detta lamentela - avanzata in questa sede da un sottoufficiale dell'Arma
dei Carabinieri - si sostanzia nelle seguenti censure:
a - eccesso di potere sotto molteplici profili; violazione e falsa applicazione
degli artt. 1, 2, 2bis, 3 - c. 1, 4, 5 e 6 della legge 7/8/1990 n. 241;
violazione degli artt. 5, 6 - dal comma 6° al comma 13 - e dell'art. 7 del
D.P.R. 461/2001; violazione degli artt. 28 e 97 della Costituzione;
b - eccesso di potere sotto vari ulteriori profili; violazioni e false
applicazioni delle seguenti disposizioni legislative: D.L.vo n. 626 del 1994,
D.P.R. n. 686 del 1957, legge 1094 del 1970, legge 416 del 1926, R.D. n. 1024
del 1928 e legge 648 del 1950;
c - violazione degli artt. 32, 36 e 38 della Costituzione; inosservanza di
principi generali in ordine alla materia di qua; eccesso di potere sotto
svariati profili e violazione procedimentali.
3.1 Dal vasto excursus storico e di carattere sanitario e scientifico posto in
essere dalla difesa del ricorrente e alla stregua delle su riportate rubriche di
censura possono estrapolarsi i seguenti ascritti vizi di fondo:
a - inosservanza delle procedure di specie per violazioni dei termini temporali
previsti per l'attivazione e la conclusione dell'inerente procedimento con
eccessiva durata dello stesso;
b - mancata allegazione materiale del parere negativo del CdV;
c - inosservanza di corretti canoni motivazionali da parte del Ministero,
inteso che quest'ultimo avrebbe dovuto fare proprio il parere della CMO e non
quello di cui sopra poiché lo stesso supererebbe il primo in ordine temporale
immotivatamente.
3.2 Sussiste inoltre una particolare critica tesa ad evidenziare la mancata
partecipazione al procedimento e la mancanza di controdeduzioni alle
osservazioni avanzate, in sede amministrativa, dal ricorrente medesimo.
4 Si è costituita in giudizio la difesa erariale; la stessa ex adverso
deducendo, ha concluso per la infondatezza del ricorso.
5 All'U.P. del 23 marzo 2011 la causa - dopo breve discussione - è stata spedita
in decisione.
6 Il ricorso è privo di pregio.
6.1 Si annota, in primo luogo, come risulti per atti che il ricorrente ha
partecipato ad ogni fase del procedimento e che lo stesso è stato, all'evidenza,
messo in condizione di partecipare. Inoltre il CdV si è proprio ripronunciato
al seguito delle stesse osservazioni del ricorrente.
6.2 Tanto inizialmente concluso, si osserva che i termini di specie e di
profilo procedimentale sono di carattere sollecitatorio e che, tenuto conto
delle nuove disposizioni di cui all'art. 30 e 34 del D.L.vo n. 104 del 2010 (cfr
sentenza TAR Brescia - I Sezione n. 330/2011), nessuna ulteriore discussione
può disporsi inteso che nessun risarcimento da ritardo risulta richiesto.
6.3 In successivo luogo si osserva che i termini di durata relativi al
procedimento de quo sono, per giurisprudenza costante, di carattere sollecitarlo
e non perentorio.
6.4 Il verbale conclusivo del CdV è stato reso disponibile e che, in ogni caso,
la parte utile di esso è stata riportata in atto. Ciò tanto basta a confutare i
connessi assunti avversativi.
6.5 Il Ministero si è attenuto, nell'esercizio di una attività di carattere
vincolato, al parere del detto comitato centrale. Nè poteva fare altrimenti non
rilevandosi, nel caso, alcuna possibilità di scelta, pur di merito, di carattere
discrezionale. Né, è evidente qualche irrazionalità. In ogni caso il parere di
specie è del tutto vincolante. Insegna, infatti, giurisprudenza che il detto
parere - a cui è affidato esclusivamente il compito di accertare l'esistenza
del nesso causale in discorso tra la patologia riscontrata dalla CMO e la
attività di servizio svolta dal dipendente - è, appunto, vincolante per
l'Amministrazione; quest'ultima, invero, nell'adottare il provvedimento finale,
è tenuta - esclusivamente - alla verifica estrinseca della completezza e
regolarità dell'iter valutativo di specie, senza esplicitare ragioni per le
quali far proprio il parere di detto
Comitato, dovendosi la stessa limitare a verificare se questo abbia vagliato
tutti gli elementi utili e se dallo stesso e da ogni altro organo siano state
osservate tutte le regole procedurali cogenti (cfr ex multis e pressoché da
ultimo: CdS - Sez. III parere 14.10.2010 n. prot. 3091/2009).
7 Le spese di lite possono compensarsi soccorrendo al riguardo sufficienti
motivi.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di
Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando - respinge il ricorso in
epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.