Municipale lavori usuranti.
T.A.R. Marche Ancona Sez. I, Sent., 04-10-2010, #################### 3332
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
A) I). L'impugnativa della deliberazione della Giunta Municipale di San Severino
Marche #################### 1018 del 30.11.1995 appare ammissibile, ad eccezione
che per quei profili o motivi di doglianza di cui appresso si dirà.
1. Ha eccepito il Comune di San Severino Marche che la deliberazione
#################### 1018/1995 sarebbe meramente confermativa e consequenziale
rispetto alla deliberazione #################### 483/1995, non impugnata, con la
quale la sig.ra #################### era già stata collocata nel posto di
"Collaboratore professionale terminalista" presso il I Settore Funzionale
"Segreteria", in ruolo sovranumerario.
- Sul punto il Collegio osserva che l'atto deliberativo in esame non si pone
come meramente confermativo, e neppure come meramente consequenziale, rispetto
al deliberato di Giunta #################### 483 del 9.6.1995 per le seguenti
ragioni.
Con la deliberazione #################### 1018/1995 infatti la ricorrente è
stata collocata su posto di "collaboratore professionale terminalista" esistente
e (resosi in pari data: dal 22.12.1995) vacante nell'ambito del Settore
"Segreteria", mentr'invece la precedente deliberazione ####################
483/1995 ne aveva disposto il trasferimento, sempre su posto di "collaboratore
professionale terminalista", in ruolo sovranumerario; il che comportava
l'assegnazione in una posizione lavorativa non stabilmente definitiva, non
esistendo un posto di titolarità, bensì tendenzialmente ed ipoteticamente
suscettibile di diventarlo solo se e quando il posto stesso si fosse venuto a
creare.
Dunque con la delibera presentemente impugnata, che correttamente è stata
autodefinita come recante l'inquadramento della sig.ra #################### "a
completamento del proprio precedente atto #################### 483/1995",
l'Amministrazione comunale ha portato a termine e perfezionato, sul piano
organizzativo, la trasformazione della collocazione professionale della stessa
dipendente; trasformazione che investiva innanzitutto il mutamento della sua
figura, o profilo professionale, da vigile urbano a collaboratore professionale
terminalista, e, quindi, la sua collocazione nella struttura organizzativa
dell'Ente, dal VII Settore Funzionale "Polizia Municipale - Nettezza Urbana -
Polizia Amministrativa" al I Settore Funzionale "Segreteria".
- Inoltre, a smentire l'assunto secondo cui il deliberato ####################
1018 sarebbe stato meramente riproduttivo del deliberato
####################483, si rileva che il posto che si era reso vacante nel I
Settore "Segreteria" e sul quale la ricorrente veniva definitivamente collocata
come "collaboratore professionale terminalista" non ineriva più alla Unità
Operativa "Contratti e appalti" (cfr. la delibera ####################
483/1995), bensì alla Unità Operativa "Personale" (cfr. la delibera
#################### 1018/1995), essendo il posto stesso quello che si liberava
per effetto del trasferimento della titolare di esso, -----, al Comune di
Recanati.
2. Ha pure opposto la difesa del Comune di S. Severino M. che la ricorrente non
avrebbe avuto interesse a dolersi della delibera #################### 1018/1995
presentemente impugnata perché, collocandola su posto d'organico anziché in
posizione sopranumeraria, essa era a lei favorevole.
- In proposito il Collegio ritiene doversi distinguere: in quanto provvedimento
che le conferiva una posizione lavorativa stabile, sicuramente il deliberato
#################### 1018/1995 era per la sig.ra ####################
vantaggioso rispetto al precedente deliberato #################### 483/1995; ma,
poiché la sig.ra ####################, nel presente contenzioso, porta avanti la
pretesa alla conservazione del profilo professionale e del posto di vigile
urbano - che il Comune le avrebbe ingiustamente sottratto mal interpretando e
mal applicando il responso della commissione medicolegale del 3/11.5.1995 - è
evidente che, sotto tale profilo, l'atto di Giunta ####################
1018/1995 riproduce, rinnova e rende irreversibile la lesione di tale pretese.
Dunque, anche in relazione alla sussistenza dell'interesse, l'impugnativa è
ammissibile.
3. Qualche dubbio si profila sulla sua tempestività, originato dal fatto che la
deliberazione #################### 1018 del 30.11.1995, la quale faceva
espressamente decorrere gli effetti del nuovo inquadramento presso l'Unità
Operativa "Personale" del Settore "Segreteria" dalla data del 22 dicembre 1995,
è stata impugnata il 4 maggio 1996.
- Non avendo il Comune fornito la prova della avvenuta notificazione o della
comunicazione dell'atto all'interessata ed essendo obiettivamente riscontrabile
il permanere di una situazione di incertezza in ordine al mutamento delle
mansioni della sig.ra #################### ed alla sua collocazione definitiva
nell'organigramma comunale (cfr. la richiesta di chiarimenti inoltrata
dall'interessata il 25.11.1995, doc. #################### 10 del suo fascicolo;
cfr. la risposta del Sindaco di cui alla nota prot. ####################
21297/01 del 29.11.1995, doc. #################### 11 dello stesso fascicolo),
il Collegio è incline a concludere che ella potesse non aver acquisito piena
conoscenza della esistenza legale e del preciso contenuto dell'atto stesso prima
del giorno 7 marzo 1996 (così come sostenuto preliminarmente nel presente
ricorso), giorno in cui ebbe luogo la riunione sindacale di cui appresso qui si
dirà.
4. Venendo a tale riunione - tenutasi nella sede del Comune settempedano a cui
parteciparono, oltre alla sig.ra D.#################### ed al sig.
#################### #################### (anch'egli vigile urbano), l'Assessore
al personale ed il segretario generale del Comune, il segretario provinciale
della CISLFILSEL ed un rappresentante CISL - leggesi nel verbale della stessa
che, quanto alla problematica riguardante la sig.ra #################### a
seguito della visita collegiale ed al suo necessario collocamento in posizione
sopranumeraria con la qualifica di terminalista, veniva ribadita "la richiesta
di ripristino della qualifica di vigile urbano sino alla data di inquadramento
nel posto vacante di cui all'atto di G. M. #################### 1018 del
30/11/1995, con conseguente mantenimento sino a tale data di tutti gli elementi
retributivi, ivi comprese le indennità accessorie (esclusa la turnazione)
previste e spettanti per la qualifica di vigile urbano, nonché tutti i diritti
giuridici della qualifica in particolare per quanto riguarda la graduatoria
degli istruttori di vigilanza".
Se tale fu il contenuto della richiesta, prende corpo la possibilità che essa
potesse significare acquiescenza al deliberato #################### 1018/1995
qui gravato: ed invero, in detta riunione, per conto della dipendente
#################### sarebbero state portate avanti non la contestazione
integrale della modifica del suo profilo professionale di vigile urbano né la
rivendicazione del mantenimento per il futuro del profilo professionale
medesimo, bensì l'opposizione unicamente al passaggio di qualifica e di posto
derivanti dalla deliberazione #################### 483 del 9.6.1995, con
conseguente accettazione dell'inquadramento definitivo nel posto di organico di
collaboratore professionale terminalista disposto con la deliberazione
#################### 1018 del 30.11.1995.
- Il Collegio reputa tuttavia che la richiesta formulata nel suddetto incontro
del 7.3.1996 non sia sufficiente a configurare acquiescenza al deliberato
#################### 1018/1995, non essendovi certezza se essa provenisse
direttamente dalla dipendente e non dai rappresentanti sindacali e, soprattutto,
sul significato da darsi alla richiesta stessa: se essa costituisse la
rivendicazione finale della lavoratrice o non piuttosto un punto intermedio
della trattativa tra le opposte posizioni, passibile di ulteriori aggiustamenti
o comunque non implicante la rinuncia definitiva ed univoca a far valere la
pretesa della dipendente alla conservazione della qualifica di vigile urbano
attraverso l'impugnativa della deliberazione #################### 1018/1995.
II) Nel merito, la censura principale in cui si sostanzia il gravame avverso la
deliberazione #################### 1018 del 30.11.1995 (e cioè che il Comune,
mal interpretando il giudizio espresso dalla Commissione medica della U.S.L.
#################### 10 in data 11.5.1995, non avrebbe dovuto mutare il profilo
professionale di vigile urbano di cui la ricorrente era titolare bensì,
lasciandolo inalterato, avrebbe dovuto conservarla nel posto di vigile urbano,
adibendola a mansioni di terminalista nell'ambito della stessa unità operativa
di appartenenza "Vigilanza, informazione e traffico", nell'interno del VII
Settore "Polizia municipale - Nettezza Urbana - Polizia amministrativa") non è
fondata.
1. Non può condividersi l'assunto secondo cui, nella figura professionale del
vigile urbano, anche alla luce dei nuovi compiti di istituto assegnati dalla
legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale (L. 7.3.1986,
#################### 65), fosse individuabile una sottocategoria addetta
esclusivamente alla trattazione burocratica di pratiche da svolgere in ufficio,
con esenzione dallo svolgimento di servizi operativi all'esterno; né è
plausibile, in linea di massima, che alcuni appartenenti al servizio di polizia
municipale potessero essere adibiti, nell'ambito organizzativo del servizio
stesso, esclusivamente ad attività impiegatizie.
2. La legge #################### 65 del 1986, dalla ricorrente invocata, non
aveva ristretto bensì potenziato le funzioni della polizia urbana, prevedendo
anche quelle proprie della polizia giudiziaria, il servizio di polizia stradale
e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza (art. 5). E tutti tali compiti,
intrinsecamente, comprendevano l'esercizio attivo del controllo della legalità e
dell'ordine, in via sia preventiva che repressiva, sul territorio.
E l'art. 10 della legge quadro, particolarmente richiamato nel ricorso, non
aveva previsto, propriamente, una maggiore indennità per le guardie municipali
che svolgevano attività di servizio esterno; bensì che le speciali indennità già
accordata dall'art. 26, comma 4 del D.P.R. 25.6.1983, #################### 347
(in particolare quella di cui alla lettera f, attribuita a tutto il personale di
vigilanza) potessero essere aumentate, in sede di contrattazione collettiva,
fino all'80% della indennità pensionabile di funzione in godimento al personale
della Polizia di Stato qualora le guardie municipali stesse esercitassero anche
tutte le funzioni di cui all'articolo 5 e cioè: a) le funzioni di polizia
giudiziaria; b) il servizio di polizia stradale; c) funzioni ausiliarie di
pubblica sicurezza.
3. Venendo allo specifico, nell'organigramma del servizio di polizia municipale
così come strutturato nella pianta organica del Comune di S. Severino Marche
dell'epoca (1^ Unità Operativa: "Vigilanza informazioni e traffico" appartenente
al VII Settore funzionale "Polizia municipale - nettezza urbana - polizia
amministrativa") il servizio stesso comprendeva:
- 1 posto di Istruttore maresciallo, 6^ q.f., coperto;
- 2 posti di Istruttore di vigilanza, 6^ q.f, vacanti;
- 8 posti di Vigile urbano, 5^ q.f., di cui 6 coperti (compreso quello occupato
dalla sig.ra D.####################) e 2 vacanti: vedi la dotazione organica del
Comune di San Severino Marche, allegato B alla deliberazione consiliare
#################### 70 del 30.6.1995 (documento #################### 6 del
fascicolo di parte ricorrente).
L'esiguità dell'organico effettivo della polizia municipale (8 posti di vigile
urbano di cui 2 scoperti, 2 posti di istruttore di vigilanza entrambi scoperti)
in rapporto all'estensione dell'abitato cittadino ed al numero dei residenti,
rende prima facie irrealistica ed irragionevole, senza voler impingere nel
merito, la prospettazione che l'Amministrazione potesse privarsi del servizio
attivo sul territorio di uno dei vigili per riservarlo esclusivamente a mansioni
impiegatizie.
In ogni caso, l'Amministrazione comunale, prima di trasferire la sig.ra
#################### dal posto di vigile urbano al posto di collaboratore
professionale terminalista, aveva puntualmente verificato:
- che nell'esistente P. O. non risultavano posti di pari qualifica funzionale
che non potessero essere considerati lavori usuranti per lo stato di salute
della stessa dipendente secondo quanto espresso nelle considerazioni
medicolegali della Commissione in data 11.5.1995;
- che le specifiche mansioni di vigile urbano erano usuranti in relazione allo
stato di salute riscontrato dalla Commissione medica;
- che era perciò manifestamente impossibile che la dipendente potesse mantenere
il profilo professionale di vigile urbano;
- che il mutamento della mansioni della dipendente da vigile urbano a
collaboratore professionale terminalista, col sul trasferimento ad altro
Settore, era l'unico possibile ed opportuno per consentire alla stessa di
riprendere l'attività lavorativa presso l'Ente (cfr. il preambolo motivazionale
della deliberazione #################### 483 del 9.6.1995, portata debitamente a
conoscenza dell'interessata con nota prot. 14154/24 del 4.8.1995 e da lei non
impugnata.).
III) Delle altre censure si rileva l'inammissibilità in quanto riferibili
propriamente ed esclusivamente ad atti pregressi, che avrebbero dovuto essere
gravati e che non lo sono stati.
1. Così quella di sommarietà, di carenza argomentativa e di insufficienza del
giudizio formulato dalla Commissione medica in data 11.5.1995.
2. Così quella di violazione della legge 2.4.1968, #################### 482, la
quale imponeva la sistemazione degli appartenenti alle categorie protette (quale
era la ricorrente) in posti di ruolo, con l'impossibilità di una collocazione
sopranumeraria che, invece, l'Amministrazione aveva illegittimamente disposto.
Ed invero il trasferimento dal posto di vigile urbano al posto di collaboratore
professionale terminalista in ruolo sovranumerario era stato stabilito con la
delibera #################### 483 del 9.6.1995, mentre la deliberazione
#################### 1018 del 30.11.1995, qui impugnata, ha inquadrato la sig.ra
#################### sul posto di ruolo di collaboratore professione
terminalista che si rendeva vacante per il trasferimento della titolare ad altro
Comune.
3. E così quella di incompetenza della Giunta Municipale a deliberare la
collocazione in posizione sovranumeraria, atto che, comportando una variazione
della pianta organica, avrebbe dovuto essere adottato dal Consiglio comunale.
Anche tale doglianza attiene esclusivamente alla pregressa delibera
#################### 483/1995 e non a quella #################### 1018/1955
B) I. L'impugnativa della deliberazione di G. M. #################### 136 del
29.2.1996 presenta anch'essa profili di inammissibilità principalmente
derivanti:
1)- dalla mancata impugnazione degli atti pregressi con i quali il Comune aveva
indetto e/o dato avvio alla procedura selettiva interna per la copertura dei due
posti di istruttore di vigilanza, eventualmente discriminatori della posizione
della ricorrente;
2)- dalla mancata partecipazione della ricorrente alla selezione stessa.
Appare infatti evidente che:
1) ove l'Amministrazione comunale, nello stabilire di procedere alla selezione,
l'avesse ristretta, o con l'indicazione espressa di requisiti specifici o
comunque con atti procedimentali attuativi, ai dipendenti comunali in possesso
del profilo di vigile urbano e/o occupanti un posto di tale profilo nell'unità
operativa "Vigilanza - informazioni - Traffico" (VII Settore), così escludendo
la sig.ra ####################, costei avrebbe dovuto impugnare tempestivamente
tali atti della procedura, anziché limitarsi a gravare l'atto finale;
2) ove invece l'Amministrazione non avesse posto in essere, nell'indizione della
selezione o nella sua attuazione, atti che ne precludessero la partecipazione
alla sig.ra ####################, costei, non avendovi (volontariamente)
concorso, non potrebbe poi dolersi dell'atto finale.
- La pur copiosa documentazione esibita da ambo le parti non è sufficiente a
dirimere completamente ogni incertezza sugli aspetti di cui sopra; per il che, a
rigore, andrebbe disposto un supplemento di istruttoria.
Tuttavia, per prevalenti considerazioni di economia del giudizio, il Collegio
ritiene l'opportunità di tralasciare ulteriori accertamenti diretti a verificare
l'ammissibilità del gravame, attesa la sua evidente infondatezza nel merito.
II) Ed, in proposito, osserva quanto segue.
1. La selezione interna per l'accesso ai due posti vacanti di istruttore di
vigilanza (6^ qualifica funzionale) - di cui la delibera di G. M.
#################### 136 del 29.2.1996 rappresenta il provvedimento terminale,
contenente la nomina dei vincitori - era riservata ai dipendenti comunali in
possesso del profilo professionale di vigile urbano (5^ qualifica funzionale),
ovvero titolari del relativo posto.
2. Orbene la sig.ra #################### aveva perso il profilo professionale e
la titolarità del posto di vigile urbano già dalla data del 5 giugno 1995, per
acquisire, sempre dalla data del 5 giugno 1995, il profilo professionale di
"collaboratore professionale terminalista", secondo quanto stabilito con la
deliberazione di G. M. #################### 483 del 9.6.1995; si vedano il
preambolo ed il dispositivo della deliberazione in parola, ai sensi dei quali:
"Ritenuto necessario alla luce di quanto sopra esposto di procedere, con
decorrenza dal giorno 5 giugno 1995, al mutamento di mansioni della dipendente
####################, in ruolo sovranumerario, da "Vigile Urbano" (5^ Q.F.) a
"Collaboratore Professionale Terminalista" (5^ Q.F.), ai sensi dell'art. 56,
commi 1 e2 del D.P.R. 13 maggio 1987 #################### 268, e di collocare
conseguentemente la suddetta dipendente a disposizione del Dirigente del I
Settore Funzionale "Segreteria" per ivi essere destinata all'Unità "Contratti e
appalti";
- "Di dare atto che tale mutamento di mansioni determina la perdita del profilo
professionale "Vigile Urbano" oltre le relative indennità di vigilanza e di
turno...";
- "Delibera... (omissis) 2) - di dare atto e confermare che la dipendente
####################, nata a -----, #################### 9, ai sensi dell'art.
56, comma 1 e 2 - D.P.R. 13 maggio 1987, #################### 268, è trasferita,
a decorrere dal giorno 5 giugno 1995, dal posto di "Vigile Urbano" (5^ Q.F.) al
posto di "Collaboratore Professionale Terminalista" (5^ Q.F.), in ruolo
sovranumerario, presso il I Settore Funzionale "Segreteria", per essere
destinata all'Unità "Contratti e appalti";
- "Delibera:... 4) - di dare atto che con decorrenza 5 giugno 1995 si è reso
vacante un posto di "Vigile Urbano" presso la 1a u. o. Vigilanza, informazioni e
traffico, del 5 Settore Funzionale "Polizia Urbana Amministrativa", che potrà
essere ricoperto solo quando la dipendente #################### sarà occupata in
ruolo numerario".
3. Dunque il provvedimento di Giunta #################### 483 del 9.6.1995, se
non aveva prodotto l'effetto di inquadrare definitivamente la sig.ra
D.#################### su un posto esistente e vacante di "Collaboratore
professionale terminalista", essendo ella stata collocata in ruolo
sovranumerario, aveva però comportato la perdita da parte sua, in via definitiva
ed irreversibile, del profilo professionale e del posto di vigile urbano e
l'acquisto del profilo professionale di "collaboratore professionale
terminalista" a far data dal 5.6.1995; tanto che il posto di vigile urbano di
cui ella era stata titolare fin dal 31.7.1982 era stato dichiarato vacante con
la stessa decorrenza del 5.6.1995 (seppur non passibile di copertura immediata).
La deliberazione #################### 483 in parola, non essendo mai stata
impugnata, è divenuta irretrattabile, con efficacia dal 5.6.1995.
4. Pertanto, quand'anche - sulla base degli atti prodotti - dovesse ritenersi
che la procedura di copertura dei due posti di qualifica superiore sia stata
avviata non l'11.1.1996, (con la deliberazione di G. M. #################### 16
dell'11.1.1996, di approvazione dei criteri per la valutazione dei titoli e di
nomina della Commissione), ma già il 27.11.1995 (con l'invito rivolto ai vigili
urbani ----. a depositare tutti i titoli di servizio e di studio utili a
determinare sia la possibilità di accesso alla selezione per i posti di
istruttore di vigilanza sia l'ordine di merito), il fatto che alla sig.ra
D.#################### non sia stata offerta la possibilità di concorrere alla
procedura di selezione non varrebbe ad inficiarla, posto che ella, già dal
5.6.1995, non rivestendo più il profilo professionale di vigile urbano e non
occupando più il relativo posto presso l'Unità operativa "Vigilanza,
informazioni e traffico", non aveva titolo per aspirare, attraverso
il meccanismo concorsuale interno, alla superiore qualifica di "istruttore di
vigilanza".
III) Conclusivamente, valutate la progressione complessiva degli atti del Comune
e le correlative scelte di comportamento operate in reazione dalla dipendente,
prende consistenza il convincimento che costei, in realtà, abbia accettato sia
il responso medico - legale sia l'inserimento in altra struttura comunale con
diverso profilo professionale, seppure in posizione di sovranumerarietà, salvo
poi pentirsene allorché ha constatato che l'avvenuto mutamento del profilo
professionale e/o il trasferimento in altro settore le precludevano la
possibilità di partecipare alla selezione interna per l'accesso ai due posti di
"istruttore di vigilanza", che l'Amministrazione aveva, nel frattempo, deciso di
espletare (emblematica, in tal senso, la richiesta di ripristino della qualifica
di vigile urbano, con tutti i diritti della qualifica, in particolare per quanto
riguardava la graduatoria degli istruttori di vigilanza, fino alla data di
inquadramento nel posto vacante di cui all'atto di
G.M. #################### 1018 del 30.11.1995, richiesta formulata nella
riunione tenutasi il 7.3.1996).
Donde la proposizione della duplice presente impugnativa; la quale merita la
reiezione per tutte le considerazioni sopra svolte.
- La materia della controversia induce a compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche respinge il ricorso
#################### 539 dell'anno 1996 Reg. Ge####################, in epigrafe
indicato, con riguardo ad entrambi gli atti impugnati.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.