Municipale lavori usuranti. 
T.A.R. Marche Ancona Sez. I, Sent., 04-10-2010, #################### 3332
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

A) I). L'impugnativa della deliberazione della Giunta Municipale di San Severino Marche #################### 1018 del 30.11.1995 appare ammissibile, ad eccezione che per quei profili o motivi di doglianza di cui appresso si dirà.

1. Ha eccepito il Comune di San Severino Marche che la deliberazione #################### 1018/1995 sarebbe meramente confermativa e consequenziale rispetto alla deliberazione #################### 483/1995, non impugnata, con la quale la sig.ra #################### era già stata collocata nel posto di "Collaboratore professionale terminalista" presso il I Settore Funzionale "Segreteria", in ruolo sovranumerario.

- Sul punto il Collegio osserva che l'atto deliberativo in esame non si pone come meramente confermativo, e neppure come meramente consequenziale, rispetto al deliberato di Giunta #################### 483 del 9.6.1995 per le seguenti ragioni.

Con la deliberazione #################### 1018/1995 infatti la ricorrente è stata collocata su posto di "collaboratore professionale terminalista" esistente e (resosi in pari data: dal 22.12.1995) vacante nell'ambito del Settore "Segreteria", mentr'invece la precedente deliberazione #################### 483/1995 ne aveva disposto il trasferimento, sempre su posto di "collaboratore professionale terminalista", in ruolo sovranumerario; il che comportava l'assegnazione in una posizione lavorativa non stabilmente definitiva, non esistendo un posto di titolarità, bensì tendenzialmente ed ipoteticamente suscettibile di diventarlo solo se e quando il posto stesso si fosse venuto a creare.

Dunque con la delibera presentemente impugnata, che correttamente è stata autodefinita come recante l'inquadramento della sig.ra #################### "a completamento del proprio precedente atto #################### 483/1995", l'Amministrazione comunale ha portato a termine e perfezionato, sul piano organizzativo, la trasformazione della collocazione professionale della stessa dipendente; trasformazione che investiva innanzitutto il mutamento della sua figura, o profilo professionale, da vigile urbano a collaboratore professionale terminalista, e, quindi, la sua collocazione nella struttura organizzativa dell'Ente, dal VII Settore Funzionale "Polizia Municipale - Nettezza Urbana - Polizia Amministrativa" al I Settore Funzionale "Segreteria".

- Inoltre, a smentire l'assunto secondo cui il deliberato #################### 1018 sarebbe stato meramente riproduttivo del deliberato ####################483, si rileva che il posto che si era reso vacante nel I Settore "Segreteria" e sul quale la ricorrente veniva definitivamente collocata come "collaboratore professionale terminalista" non ineriva più alla Unità Operativa "Contratti e appalti" (cfr. la delibera #################### 483/1995), bensì alla Unità Operativa "Personale" (cfr. la delibera #################### 1018/1995), essendo il posto stesso quello che si liberava per effetto del trasferimento della titolare di esso, -----, al Comune di Recanati.

2. Ha pure opposto la difesa del Comune di S. Severino M. che la ricorrente non avrebbe avuto interesse a dolersi della delibera #################### 1018/1995 presentemente impugnata perché, collocandola su posto d'organico anziché in posizione sopranumeraria, essa era a lei favorevole.

- In proposito il Collegio ritiene doversi distinguere: in quanto provvedimento che le conferiva una posizione lavorativa stabile, sicuramente il deliberato #################### 1018/1995 era per la sig.ra #################### vantaggioso rispetto al precedente deliberato #################### 483/1995; ma, poiché la sig.ra ####################, nel presente contenzioso, porta avanti la pretesa alla conservazione del profilo professionale e del posto di vigile urbano - che il Comune le avrebbe ingiustamente sottratto mal interpretando e mal applicando il responso della commissione medicolegale del 3/11.5.1995 - è evidente che, sotto tale profilo, l'atto di Giunta #################### 1018/1995 riproduce, rinnova e rende irreversibile la lesione di tale pretese.

Dunque, anche in relazione alla sussistenza dell'interesse, l'impugnativa è ammissibile.

3. Qualche dubbio si profila sulla sua tempestività, originato dal fatto che la deliberazione #################### 1018 del 30.11.1995, la quale faceva espressamente decorrere gli effetti del nuovo inquadramento presso l'Unità Operativa "Personale" del Settore "Segreteria" dalla data del 22 dicembre 1995, è stata impugnata il 4 maggio 1996.

- Non avendo il Comune fornito la prova della avvenuta notificazione o della comunicazione dell'atto all'interessata ed essendo obiettivamente riscontrabile il permanere di una situazione di incertezza in ordine al mutamento delle mansioni della sig.ra #################### ed alla sua collocazione definitiva nell'organigramma comunale (cfr. la richiesta di chiarimenti inoltrata dall'interessata il 25.11.1995, doc. #################### 10 del suo fascicolo; cfr. la risposta del Sindaco di cui alla nota prot. #################### 21297/01 del 29.11.1995, doc. #################### 11 dello stesso fascicolo), il Collegio è incline a concludere che ella potesse non aver acquisito piena conoscenza della esistenza legale e del preciso contenuto dell'atto stesso prima del giorno 7 marzo 1996 (così come sostenuto preliminarmente nel presente ricorso), giorno in cui ebbe luogo la riunione sindacale di cui appresso qui si dirà.

4. Venendo a tale riunione - tenutasi nella sede del Comune settempedano a cui parteciparono, oltre alla sig.ra D.#################### ed al sig. #################### #################### (anch'egli vigile urbano), l'Assessore al personale ed il segretario generale del Comune, il segretario provinciale della CISLFILSEL ed un rappresentante CISL - leggesi nel verbale della stessa che, quanto alla problematica riguardante la sig.ra #################### a seguito della visita collegiale ed al suo necessario collocamento in posizione sopranumeraria con la qualifica di terminalista, veniva ribadita "la richiesta di ripristino della qualifica di vigile urbano sino alla data di inquadramento nel posto vacante di cui all'atto di G. M. #################### 1018 del 30/11/1995, con conseguente mantenimento sino a tale data di tutti gli elementi retributivi, ivi comprese le indennità accessorie (esclusa la turnazione) previste e spettanti per la qualifica di vigile urbano, nonché tutti i diritti giuridici della qualifica in particolare per quanto riguarda la graduatoria
degli istruttori di vigilanza".

Se tale fu il contenuto della richiesta, prende corpo la possibilità che essa potesse significare acquiescenza al deliberato #################### 1018/1995 qui gravato: ed invero, in detta riunione, per conto della dipendente #################### sarebbero state portate avanti non la contestazione integrale della modifica del suo profilo professionale di vigile urbano né la rivendicazione del mantenimento per il futuro del profilo professionale medesimo, bensì l'opposizione unicamente al passaggio di qualifica e di posto derivanti dalla deliberazione #################### 483 del 9.6.1995, con conseguente accettazione dell'inquadramento definitivo nel posto di organico di collaboratore professionale terminalista disposto con la deliberazione #################### 1018 del 30.11.1995.

- Il Collegio reputa tuttavia che la richiesta formulata nel suddetto incontro del 7.3.1996 non sia sufficiente a configurare acquiescenza al deliberato #################### 1018/1995, non essendovi certezza se essa provenisse direttamente dalla dipendente e non dai rappresentanti sindacali e, soprattutto, sul significato da darsi alla richiesta stessa: se essa costituisse la rivendicazione finale della lavoratrice o non piuttosto un punto intermedio della trattativa tra le opposte posizioni, passibile di ulteriori aggiustamenti o comunque non implicante la rinuncia definitiva ed univoca a far valere la pretesa della dipendente alla conservazione della qualifica di vigile urbano attraverso l'impugnativa della deliberazione #################### 1018/1995.

II) Nel merito, la censura principale in cui si sostanzia il gravame avverso la deliberazione #################### 1018 del 30.11.1995 (e cioè che il Comune, mal interpretando il giudizio espresso dalla Commissione medica della U.S.L. #################### 10 in data 11.5.1995, non avrebbe dovuto mutare il profilo professionale di vigile urbano di cui la ricorrente era titolare bensì, lasciandolo inalterato, avrebbe dovuto conservarla nel posto di vigile urbano, adibendola a mansioni di terminalista nell'ambito della stessa unità operativa di appartenenza "Vigilanza, informazione e traffico", nell'interno del VII Settore "Polizia municipale - Nettezza Urbana - Polizia amministrativa") non è fondata.

1. Non può condividersi l'assunto secondo cui, nella figura professionale del vigile urbano, anche alla luce dei nuovi compiti di istituto assegnati dalla legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale (L. 7.3.1986, #################### 65), fosse individuabile una sottocategoria addetta esclusivamente alla trattazione burocratica di pratiche da svolgere in ufficio, con esenzione dallo svolgimento di servizi operativi all'esterno; né è plausibile, in linea di massima, che alcuni appartenenti al servizio di polizia municipale potessero essere adibiti, nell'ambito organizzativo del servizio stesso, esclusivamente ad attività impiegatizie.

2. La legge #################### 65 del 1986, dalla ricorrente invocata, non aveva ristretto bensì potenziato le funzioni della polizia urbana, prevedendo anche quelle proprie della polizia giudiziaria, il servizio di polizia stradale e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza (art. 5). E tutti tali compiti, intrinsecamente, comprendevano l'esercizio attivo del controllo della legalità e dell'ordine, in via sia preventiva che repressiva, sul territorio.

E l'art. 10 della legge quadro, particolarmente richiamato nel ricorso, non aveva previsto, propriamente, una maggiore indennità per le guardie municipali che svolgevano attività di servizio esterno; bensì che le speciali indennità già accordata dall'art. 26, comma 4 del D.P.R. 25.6.1983, #################### 347 (in particolare quella di cui alla lettera f, attribuita a tutto il personale di vigilanza) potessero essere aumentate, in sede di contrattazione collettiva, fino all'80% della indennità pensionabile di funzione in godimento al personale della Polizia di Stato qualora le guardie municipali stesse esercitassero anche tutte le funzioni di cui all'articolo 5 e cioè: a) le funzioni di polizia giudiziaria; b) il servizio di polizia stradale; c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.

3. Venendo allo specifico, nell'organigramma del servizio di polizia municipale così come strutturato nella pianta organica del Comune di S. Severino Marche dell'epoca (1^ Unità Operativa: "Vigilanza informazioni e traffico" appartenente al VII Settore funzionale "Polizia municipale - nettezza urbana - polizia amministrativa") il servizio stesso comprendeva:

- 1 posto di Istruttore maresciallo, 6^ q.f., coperto;

- 2 posti di Istruttore di vigilanza, 6^ q.f, vacanti;

- 8 posti di Vigile urbano, 5^ q.f., di cui 6 coperti (compreso quello occupato dalla sig.ra D.####################) e 2 vacanti: vedi la dotazione organica del Comune di San Severino Marche, allegato B alla deliberazione consiliare #################### 70 del 30.6.1995 (documento #################### 6 del fascicolo di parte ricorrente).

L'esiguità dell'organico effettivo della polizia municipale (8 posti di vigile urbano di cui 2 scoperti, 2 posti di istruttore di vigilanza entrambi scoperti) in rapporto all'estensione dell'abitato cittadino ed al numero dei residenti, rende prima facie irrealistica ed irragionevole, senza voler impingere nel merito, la prospettazione che l'Amministrazione potesse privarsi del servizio attivo sul territorio di uno dei vigili per riservarlo esclusivamente a mansioni impiegatizie.

In ogni caso, l'Amministrazione comunale, prima di trasferire la sig.ra #################### dal posto di vigile urbano al posto di collaboratore professionale terminalista, aveva puntualmente verificato:

- che nell'esistente P. O. non risultavano posti di pari qualifica funzionale che non potessero essere considerati lavori usuranti per lo stato di salute della stessa dipendente secondo quanto espresso nelle considerazioni medicolegali della Commissione in data 11.5.1995;

- che le specifiche mansioni di vigile urbano erano usuranti in relazione allo stato di salute riscontrato dalla Commissione medica;

- che era perciò manifestamente impossibile che la dipendente potesse mantenere il profilo professionale di vigile urbano;

- che il mutamento della mansioni della dipendente da vigile urbano a collaboratore professionale terminalista, col sul trasferimento ad altro Settore, era l'unico possibile ed opportuno per consentire alla stessa di riprendere l'attività lavorativa presso l'Ente (cfr. il preambolo motivazionale della deliberazione #################### 483 del 9.6.1995, portata debitamente a conoscenza dell'interessata con nota prot. 14154/24 del 4.8.1995 e da lei non impugnata.).

III) Delle altre censure si rileva l'inammissibilità in quanto riferibili propriamente ed esclusivamente ad atti pregressi, che avrebbero dovuto essere gravati e che non lo sono stati.

1. Così quella di sommarietà, di carenza argomentativa e di insufficienza del giudizio formulato dalla Commissione medica in data 11.5.1995.

2. Così quella di violazione della legge 2.4.1968, #################### 482, la quale imponeva la sistemazione degli appartenenti alle categorie protette (quale era la ricorrente) in posti di ruolo, con l'impossibilità di una collocazione sopranumeraria che, invece, l'Amministrazione aveva illegittimamente disposto.

Ed invero il trasferimento dal posto di vigile urbano al posto di collaboratore professionale terminalista in ruolo sovranumerario era stato stabilito con la delibera #################### 483 del 9.6.1995, mentre la deliberazione #################### 1018 del 30.11.1995, qui impugnata, ha inquadrato la sig.ra #################### sul posto di ruolo di collaboratore professione terminalista che si rendeva vacante per il trasferimento della titolare ad altro Comune.

3. E così quella di incompetenza della Giunta Municipale a deliberare la collocazione in posizione sovranumeraria, atto che, comportando una variazione della pianta organica, avrebbe dovuto essere adottato dal Consiglio comunale.

Anche tale doglianza attiene esclusivamente alla pregressa delibera #################### 483/1995 e non a quella #################### 1018/1955

B) I. L'impugnativa della deliberazione di G. M. #################### 136 del 29.2.1996 presenta anch'essa profili di inammissibilità principalmente derivanti:

1)- dalla mancata impugnazione degli atti pregressi con i quali il Comune aveva indetto e/o dato avvio alla procedura selettiva interna per la copertura dei due posti di istruttore di vigilanza, eventualmente discriminatori della posizione della ricorrente;

2)- dalla mancata partecipazione della ricorrente alla selezione stessa.

Appare infatti evidente che:

1) ove l'Amministrazione comunale, nello stabilire di procedere alla selezione, l'avesse ristretta, o con l'indicazione espressa di requisiti specifici o comunque con atti procedimentali attuativi, ai dipendenti comunali in possesso del profilo di vigile urbano e/o occupanti un posto di tale profilo nell'unità operativa "Vigilanza - informazioni - Traffico" (VII Settore), così escludendo la sig.ra ####################, costei avrebbe dovuto impugnare tempestivamente tali atti della procedura, anziché limitarsi a gravare l'atto finale;

2) ove invece l'Amministrazione non avesse posto in essere, nell'indizione della selezione o nella sua attuazione, atti che ne precludessero la partecipazione alla sig.ra ####################, costei, non avendovi (volontariamente) concorso, non potrebbe poi dolersi dell'atto finale.

- La pur copiosa documentazione esibita da ambo le parti non è sufficiente a dirimere completamente ogni incertezza sugli aspetti di cui sopra; per il che, a rigore, andrebbe disposto un supplemento di istruttoria.

Tuttavia, per prevalenti considerazioni di economia del giudizio, il Collegio ritiene l'opportunità di tralasciare ulteriori accertamenti diretti a verificare l'ammissibilità del gravame, attesa la sua evidente infondatezza nel merito.

II) Ed, in proposito, osserva quanto segue.

1. La selezione interna per l'accesso ai due posti vacanti di istruttore di vigilanza (6^ qualifica funzionale) - di cui la delibera di G. M. #################### 136 del 29.2.1996 rappresenta il provvedimento terminale, contenente la nomina dei vincitori - era riservata ai dipendenti comunali in possesso del profilo professionale di vigile urbano (5^ qualifica funzionale), ovvero titolari del relativo posto.

2. Orbene la sig.ra #################### aveva perso il profilo professionale e la titolarità del posto di vigile urbano già dalla data del 5 giugno 1995, per acquisire, sempre dalla data del 5 giugno 1995, il profilo professionale di "collaboratore professionale terminalista", secondo quanto stabilito con la deliberazione di G. M. #################### 483 del 9.6.1995; si vedano il preambolo ed il dispositivo della deliberazione in parola, ai sensi dei quali:

"Ritenuto necessario alla luce di quanto sopra esposto di procedere, con decorrenza dal giorno 5 giugno 1995, al mutamento di mansioni della dipendente ####################, in ruolo sovranumerario, da "Vigile Urbano" (5^ Q.F.) a "Collaboratore Professionale Terminalista" (5^ Q.F.), ai sensi dell'art. 56, commi 1 e2 del D.P.R. 13 maggio 1987 #################### 268, e di collocare conseguentemente la suddetta dipendente a disposizione del Dirigente del I Settore Funzionale "Segreteria" per ivi essere destinata all'Unità "Contratti e appalti";

- "Di dare atto che tale mutamento di mansioni determina la perdita del profilo professionale "Vigile Urbano" oltre le relative indennità di vigilanza e di turno...";

- "Delibera... (omissis) 2) - di dare atto e confermare che la dipendente ####################, nata a -----, #################### 9, ai sensi dell'art. 56, comma 1 e 2 - D.P.R. 13 maggio 1987, #################### 268, è trasferita, a decorrere dal giorno 5 giugno 1995, dal posto di "Vigile Urbano" (5^ Q.F.) al posto di "Collaboratore Professionale Terminalista" (5^ Q.F.), in ruolo sovranumerario, presso il I Settore Funzionale "Segreteria", per essere destinata all'Unità "Contratti e appalti";

- "Delibera:... 4) - di dare atto che con decorrenza 5 giugno 1995 si è reso vacante un posto di "Vigile Urbano" presso la 1a u. o. Vigilanza, informazioni e traffico, del 5 Settore Funzionale "Polizia Urbana Amministrativa", che potrà essere ricoperto solo quando la dipendente #################### sarà occupata in ruolo numerario".

3. Dunque il provvedimento di Giunta #################### 483 del 9.6.1995, se non aveva prodotto l'effetto di inquadrare definitivamente la sig.ra D.#################### su un posto esistente e vacante di "Collaboratore professionale terminalista", essendo ella stata collocata in ruolo sovranumerario, aveva però comportato la perdita da parte sua, in via definitiva ed irreversibile, del profilo professionale e del posto di vigile urbano e l'acquisto del profilo professionale di "collaboratore professionale terminalista" a far data dal 5.6.1995; tanto che il posto di vigile urbano di cui ella era stata titolare fin dal 31.7.1982 era stato dichiarato vacante con la stessa decorrenza del 5.6.1995 (seppur non passibile di copertura immediata).

La deliberazione #################### 483 in parola, non essendo mai stata impugnata, è divenuta irretrattabile, con efficacia dal 5.6.1995.

4. Pertanto, quand'anche - sulla base degli atti prodotti - dovesse ritenersi che la procedura di copertura dei due posti di qualifica superiore sia stata avviata non l'11.1.1996, (con la deliberazione di G. M. #################### 16 dell'11.1.1996, di approvazione dei criteri per la valutazione dei titoli e di nomina della Commissione), ma già il 27.11.1995 (con l'invito rivolto ai vigili urbani ----. a depositare tutti i titoli di servizio e di studio utili a determinare sia la possibilità di accesso alla selezione per i posti di istruttore di vigilanza sia l'ordine di merito), il fatto che alla sig.ra D.#################### non sia stata offerta la possibilità di concorrere alla procedura di selezione non varrebbe ad inficiarla, posto che ella, già dal 5.6.1995, non rivestendo più il profilo professionale di vigile urbano e non occupando più il relativo posto presso l'Unità operativa "Vigilanza, informazioni e traffico", non aveva titolo per aspirare, attraverso
il meccanismo concorsuale interno, alla superiore qualifica di "istruttore di vigilanza".

III) Conclusivamente, valutate la progressione complessiva degli atti del Comune e le correlative scelte di comportamento operate in reazione dalla dipendente, prende consistenza il convincimento che costei, in realtà, abbia accettato sia il responso medico - legale sia l'inserimento in altra struttura comunale con diverso profilo professionale, seppure in posizione di sovranumerarietà, salvo poi pentirsene allorché ha constatato che l'avvenuto mutamento del profilo professionale e/o il trasferimento in altro settore le precludevano la possibilità di partecipare alla selezione interna per l'accesso ai due posti di "istruttore di vigilanza", che l'Amministrazione aveva, nel frattempo, deciso di espletare (emblematica, in tal senso, la richiesta di ripristino della qualifica di vigile urbano, con tutti i diritti della qualifica, in particolare per quanto riguardava la graduatoria degli istruttori di vigilanza, fino alla data di inquadramento nel posto vacante di cui all'atto di
G.M. #################### 1018 del 30.11.1995, richiesta formulata nella riunione tenutasi il 7.3.1996).

Donde la proposizione della duplice presente impugnativa; la quale merita la reiezione per tutte le considerazioni sopra svolte.

- La materia della controversia induce a compensare le spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche respinge il ricorso #################### 539 dell'anno 1996 Reg. Ge####################, in epigrafe indicato, con riguardo ad entrambi gli atti impugnati.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.