PENSIONI
C. Conti Campania Sez. giurisdiz., 01-07-2010, n. 1289
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso notificato al Comune di Mercogliano, al Ministero dell’economia e
delle finanze e all’INPDAP depositato il 21 febbraio 2000 ed iscritto al n.
31457, la Sig.ra ####################, rappr.ta e difesa dall’Avv.
#################### ####################, ha impugnato la delibera dell’1
dicembre 1999, n. 333, del Comune di Mercogliano con cui è stato rigettata
l’istanza della ricorrente tesa ad ottenere pensione privilegiata per aver
contratto una serie di gravi infermità per causa di servizio.
La ricorrente, rilevando di aver svolto attività di bidella addetta
all’assistenza di persone handicappate nonché a lavori usuranti o comunque posti
in essere con esposizione ad agenti atmosferici e chimici e a sbalzi di
temperatura, ha prodotto svariate certificazioni mediche.
In ogni caso, la C. è stata collocata in quiescenza dal 22 maggio 1997 (delibera
del Comune di Mercogliano del 1 luglio 1995, n. 485) in quanto “totalmente e
permanentemente non idonea a qualsiasi proficuo lavoro”.
Il Comune di Mercogliano e il Ministero non si sono costituiti.
L’INPDAP, invece, ha spiegato atto di costituzione.
Va preliminarmente dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti
(art. 13 e 62 R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e 72 R.D. 13 agosto 1933, n. 1038) in
relazione alla richiesta avente ad oggetto la concessione dell’equo indennizzo
afferendo al rapporto di lavoro di competenza dell’A.G.O. (art. 69, comma 7,
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165). Sul punto la giurisprudenza, non solo di questa
Sezione, è consolidata (Cass., sez. un., 28 maggio 1986, n. 3601; sez. un., 22
dicembre 1995, n. 432; sez. un., 8 agosto 1995, n. 8680; sez. un. 19 novembre
1998, n. 11713; sez. un., 14 dicembre 1999, n. 900; sez. un. 7 marzo 2003, n.
3438; C. conti, sez. riun., 8 ottobre 1987, n. 67/C; C. cost., 3 dicembre 1993,
n. 428; C. conti, sez. Lazio, 4 dicembre 1996, n. 1438; sez. Campania, 14 luglio
1995, n. 47; Id., 22 settembre 2009, n. 1122; Id., 21 ottobre 2009, n. 1287 e n.
1277; sez. Molise, 16 settembre 2003, n. 147; Id., 23 marzo 2004, n. 60).
In considerazione della natura tecnica della questione, questa Corte, con
ordinanza istruttoria del 22 dicembre 2009, n. 462, ha chiesto al Ministero
della Salute (Ufficio Medico Legale) di esprimere motivato parere medico legale
circa la dipendenza da causa di servizio delle infermità azionate dalla
ricorrente e già dichiarate totalmente invalidanti, valutando se la C. possa
ottenere il beneficio richiesto (trattamento pensionistico privilegiato Tab. A,
6° categoria), identificando la relativa decorrenza.
L’organo tecnico, con ampia, approfondita ed attenta, motivazione, richiamando
la documentazione giuridica e medica rilevante e suddividendo il giudizio sulle
infermità da cui è affetta la ricorrente tra la sindrome di Sudek migrante e
l’artrosi a localizzazione pluridistrettuale, ha escluso che l’inabilità della
C. possa dipendere da causa di servizio: “questo ufficio ritiene che il
complesso delle infermità poste in diagnosi sia assolutamente non dipendente da
causa di servizio, non avendo quest’ultimo de facto giuocato alcun ruolo
causale/concausale nel determinismo delle stesse. Non essendo, pertanto, la
inabilità della C. A. determinata da fatti di servizio, si ritiene la stessa non
essere in diritto di ottenere la pensione privilegiata ordinaria, mancando un
presupposto fondamentale per la concessione di questa” (delibera del 17 febbraio
2010).
Non vi è ragione per discostarsi dalle valutazioni tecniche espresse dall’organo
consultivo che appaiono adeguate e conferenti al caso di specie.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Campania, rigetta il ricorso
e compensa le spese.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del 23 giugno 2010.
Depositata in Segreteria l’1 luglio 2010.