IMPIEGO PUBBLICO - VIGILI DEL FUOCO
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 17-01-2011, n. 261
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il T.A.R. del Lazio, con la sentenza in epigrafe, respingeva il ricorso
proposto dall'odierno appellante #################### avverso la determinazione
dirigenziale prot. n. 52343 del 16 febbraio 2009 del Ministero dell'Interno, con
la quale era stata rigettata l'istanza di riammissione in servizio presentata
dal ricorrente il 21 dicembre 2008, dopo che lo stesso in data 29 dicembre 2003,
all'epoca in servizio con la qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco presso il Comando provinciale di ####################,
aveva presentato le dimissioni e il rapporto di lavoro era stato risolto a far
tempo dal 1 gennaio 2004. Il provvedimento di diniego era fondato sul duplice
rilievo dell'ampia discrezionalità spettante all'amministrazione nella
valutazione dell'opportunità di ricostituire il rapporto di lavoro e della
preclusione normativa all'assunzione di nuovo personale.
1.1. Il T.A.R. motivava la statuizione di rigetto, rilevando che al momento di
adozione dell'impugnato provvedimento di diniego (19 febbraio 2009)
l'Amministrazione resistente non era stata autorizzata dalla Funzione Pubblica
ad assumere personale, né era stato emanato, da parte del competente
dipartimento, alcun decreto idoneo a derogare al blocco delle assunzioni di
nuovo personale previsto dalle leggi finanziarie dell'ultimo triennio.
Aggiungeva in linea di fatto, sulla base delle risultanze della relazione
depositata dall'amministrazione resistente, che al momento dell'adozione del
gravato provvedimento persisteva una situazione di esubero degli organici del
personale con qualifica di vigile del fuoco e che mancava la disponibilità del
corrispondente posto nelle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, con conseguente insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 135
d.lgs. n. 217/2005 per la riassunzione del dipendente già dimessosi.
1.2. Avverso tale sentenza interponeva appello il ricorrente soccombente,
deducendo i seguenti motivi: a) violazione dell'art. 61, comma 22, d.l. 112/2008
conv. in l. n. 133/2008, che autorizzava il Corpo dei vigili del fuoco ad
effettuare, per l'anno 2009, assunzioni in deroga alla normativa vigente, e del
d.p.r. attuativo del 29 agosto 2009, che stabiliva il numero del personale
assumendo da predetto Corpo in 100 unità (come, secondo l'assunto
dell'appellante, desumibile dalla determinazione dirigenziale prot. n. 11471 del
16 aprile 2010, sopravvenuta alla sentenza di primo grado); b) omessa pronuncia
sulla sussistenza del requisito della disponibilità del corrispondente posto
nelle dotazioni organiche, cui l'art. 135 d.lgs. n. 217/2005 subordinava la
riammissione in servizio. Chiedeva dunque, previa sospensione dell'efficacia
esecutiva dell'impugnata sentenza, in riforma della stessa e in accoglimento del
ricorso proposto in primo grado, l'annullamento della gravata
determinazione dirigenziale del 16 febbraio 2009 e la declaratoria di
caducazione di quella successiva del 16 aprile 2010 in quanto meramente
confermativa della prima, con vittoria di spese.
1.3. Si costituiva l'appellato Ministero, resistendo.
1.4. All'odierna udienza cautelare, previa audizione sul punto delle parti
comparse in udienza, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi degli
artt. 38 e 60 c.p.a.
2. L'appello è infondato.
2.1. L'art. 135 d. lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, prevede che il personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il cui rapporto sia cessato per effetto di
dimissioni, può richiedere, entro cinque anni dalla data di cessazione del
rapporto d'impiego, la riammissione in servizio, subordinando la riammissione -
per quanto qui interessa - alla condizione della disponibilità del
corrispondente posto nelle dotazioni organiche del Corpo.
2.2. Nel caso di specie, la riammissione è stata negata al ricorrente, sia sul
rilievo dell'ampia discrezionalità spettante alla p.a. in sede di decisione
sull'istanza di riammissione, implicante la valutazione dell'interesse pubblico
ad avvalersi della prestazione del dipendente dimissionario, sia sul rilievo
della preclusione normativa all'assunzione di nuovo personale e della mancanza
di una rispettiva autorizzazione in deroga ex art. 61, comma 22, d.l. 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
che testualmente recita: "Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela
dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla
repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela
del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, il Corpo dei Vigili del
Fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di
polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato
sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro
un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009,
a valere, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 60
milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 60,
comma 8. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di
personale proveniente dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette
risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su
proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009, secondo le
modalità di cui all'articolo 39, comma 3ter, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni".
2.3. Sebbene la difesa del ricorrente e odierno appellante fosse incentrata
sull'assunto dell'illegittimità del diniego sotto il profilo dell'erronea
esclusione della disponibilità di posti in organico, occorre rilevare in via
preliminare di merito, che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale
formatosi sull'istituto della riammissione in servizio dell'impiegato pubblico
cessato dal servizio per dimissioni, disciplinato in via generale dall'art. 132
d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, la subordinazione della riassunzione alla
disponibilità del posto in organico assume rilievo solo nel caso, in cui
l'amministrazione s'indirizzi nel senso di ricostituire il rapporto d'impiego
del dipendente dimissionario e, pertanto, anche ove siffatta disponibilità
esista in concreto, non rende dovuta la riammissione, che presuppone a monte una
scelta di ampio contenuto discrezionale dell'amministrazione con cui in
precedenza è intercorso il rapporto di lavoro, la quale può,
nell'esplicazione del suo potere discrezionale, provvedere alla copertura delle
disponibilità in organico in forma diversa da quella del reinserimento del
soggetto dimissionario (ad es., ricorrendo a personale di nuova assunzione),
ritenuta più confacente a soddisfare l'interesse pubblico, alla cui cura
concreta essa è preposta (v. in tal senso, ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, 19
marzo 2007, n. 1287; C.d.S., Sez. VI; 15 maggio 2000, n. 2787).
Orbene, avendo l'amministrazione appellata nel caso di specie valutato comunque
non conforme all'interesse pubblico la copertura di eventuali vacanze tramite la
riassunzione del ricorrente (v. l'impugnata determinazione dirigenziale prot. n.
52343 del 16 febbraio 2009, nonché la determinazione dirigenziale successiva
prot. n. 11471 del 16 aprile 2010, che secondo la prospettazione dello stesso
appellante costituisce mera determinazione confermativa della prima), e
sottraendosi tale valutazione - sorretta da motivazione sintetica, ma
sostanzialmente congrua ed esauriente - ad ogni sindacato giudiziale di merito,
già per tale motivo il ricorso andava disatteso, a prescindere dal corretto
rilievo dei primi giudici, pure autonomamente sufficiente a sorreggere la
pronuncia di reiezione, che alla data di adozione del gravato provvedimento di
diniego (16 febbraio 2009), rilevante ai fini del vaglio di legittimità, non era
ancora stato adottato alcun decreto in deroga al blocco delle
assunzioni, ai sensi del sopra citato art. art. 61, comma 22, d.l. n.112/2008
conv. in l. n. 133/2008.
2.4. In conclusione, l'appello deve essere respinto.
3. Considerata la natura della controversia, si ravvisano i presupposti di cui
all'art. 92, comma 2, c.p.c., per dichiarare le spese del presente grado
interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo respinge ai sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma
l'impugnata sentenza.
Dichiara le spese del grado interamente compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.