Gazzetta Ufficiale N. 113 del 15 Maggio 2004

LEGGE 11 maggio 2004, n.126

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi
urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a
causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con
proscioglimento, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 11 maggio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2841):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro per la funzione pubblica
(Mazzella) il 17 marzo 2004.
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 17 marzo 2004, con il parere delle
commissioni 2ª, 4ª, 5ª e Parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 17 marzo 2004.
Esaminato dalla 1ª commissione il 24, 25, 30 e 31 marzo
2004.
Esaminato in aula il 1°, 6, 7 aprile 2004 e approvato
il 20 aprile 2004.
Camera dei deputati (atto n. 4903):
Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e
privato), in sede referente, il 21 aprile 2004, con pareri
del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II,
IV, V, VII, XII e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla XI commissione il 22 e 27 aprile 2004.
Esaminato in aula il 27 aprile 2004 ed approvato il 28
aprile 2004.
Avvertenza:
Il decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
64 del 17 marzo 2004.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 25.

 

Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16
MARZO 2004, n. 66.


All'articolo 1:
al comma 1, lettere a) ed e), dopo le parole: «non lo ha
commesso», sono inserite le seguenti: «o se il fatto non costituisce
reato o non e' previsto dalla legge come reato»;
al comma 2, capoverso 57-bis, dopo le parole: «non lo ha
commesso», sono inserite le seguenti: «o se il fatto non costituisce
reato o non e' previsto dalla legge come reato»;
al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono
fatti salvi gli effetti delle domande presentate prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».
All'articolo 2:
al comma 1, dopo la parola: «vigore», sono inserite le seguenti:
«della legge di conversione»;
al comma 4:
al primo periodo, dopo le parole: «Per il personale militare e
delle forze di polizia,», sono inserite le seguenti: «per il
personale di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre
1977, n. 801,»;
al terzo periodo, dopo le parole: «Per il collocamento in
quiescenza d'ufficio», sono inserite le seguenti: «e per il personale
delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare il servizio
non puo' protrarsi oltre il limite di eta' per il collocamento in
congedo assoluto»;

il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di
prolungamento, di ripristino del rapporto di impiego e di
riammissione in servizio del personale delle Forze armate e di
polizia, da considerare in soprannumero riassorbibile all'atto della
cessazione dal servizio dello stesso per qualsiasi causa, si
applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di
reclutamento, stato giuridico ed avanzamento; non si da' luogo a
valutazione ai fini dell'avanzamento al grado o qualifica superiore
per gli anni di prolungamento o di ripristino del rapporto di impiego
oltre il limite di eta' previsto per il ruolo e il grado o qualifica
di appartenenza e, fino al definitivo collocamento a riposo, cessano
di avere efficacia le promozioni conferite in conseguenza del
collocamento in congedo o in quiescenza e sono sospesi il relativo
trattamento economico e il decorso dell'ausiliaria»;

dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
«6-bis. I docenti dei policlinici universitari sono reintegrati
nelle funzioni ricoperte al momento della loro sospensione».

 


 

Gazzetta Ufficiale N. 64 del 17 Marzo 2004
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO-LEGGE 16 marzo 2004, n.66

Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rendere
effettiva l'operativita' della norma introdotta nell'ordinamento dal
citato articolo 3, comma 57, della legge n. 350 del 2003, allo scopo
di consentire il ripristino o la continuazione del rapporto di
impiego per il personale della pubblica amministrazione colpito da
procedimento penale conclusosi con il proscioglimento, anche in
dipendenza dell'avvenuta scadenza del termine previsto per
l'emanazione del regolamento attuativo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 marzo 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della
giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
1. Al comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «sentenza definitiva di proscioglimento» sono
inserite le seguenti: «perche' il fatto non sussiste o l'imputato non
lo ha commesso ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza
della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal
servizio, e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata
in vigore della presente legge»;
b) le parole: «oltre i limiti di eta' previsti dalla legge» sono
sostituite dalle seguenti: «anche oltre i limiti di eta' previsti
dalla legge, comprese eventuali proroghe»;
c) dopo le parole: «sospensione ingiustamente subita» sono
inserite le seguenti: «e del periodo di servizio non espletato per
l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro,»;
d) le parole: «secondo modalita' stabilite con regolamento da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge» sono soppresse;
e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle sentenze di
proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i
provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa
estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del
dipendente imputato perche' il fatto non sussiste o perche' non lo ha
commesso. Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata
emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, il pubblico dipendente puo' chiedere
il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante
dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di
sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio
non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.».
2. Dopo il comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e' inserito il seguente:
«57-bis. Ove il procedimento penale di cui al comma 57, ricorrendo
ogni altra condizione ivi indicata, si sia concluso con provvedimento
di proscioglimento diverso da decreto di archiviazione per
infondatezza della notizia di reato o sentenza di proscioglimento
perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, anche
pronunciati dopo la cessazione dal servizio, l'amministrazione di
appartenenza ha facolta', a domanda dell'interessato, di prolungare e
ripristinare il rapporto di impiego per un periodo di durata pari a
quella della sospensione e del servizio non prestato, secondo le
modalita' indicate nel comma 57, purche' non risultino elementi di
responsabilita' disciplinare o contabile all'esito di specifica
valutazione che le amministrazioni competenti compiono entro dodici
mesi dalla presentazione dell'istanza di riammissione in servizio.».
3. Gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono
dal 1° gennaio 2004.

 

Art. 2.
1. Le domande di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, sono presentate, a pena di decadenza, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
all'amministrazione di appartenenza. L'amministrazione provvede entro
sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 57
del citato articolo 3, ovvero dalla definizione del procedimento di
cui al comma 57-bis del medesimo articolo.
2. Fatte salve le competenze delle regioni, le modalita' per il
ripristino del rapporto di lavoro per il personale di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono disciplinate ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 dello
stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dei principi
del presente decreto.
3. In caso di ripristino del rapporto di impiego dei magistrati
ordinari, disposto dal Consiglio superiore della magistratura, ai
sensi del comma 57-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, previo l'accertamento ivi previsto, al magistrato riammesso
in servizio e' conferita, se possibile e comunque nell'ambito dei
posti disponibili, una funzione dello stesso livello di quella da
ultimo esercitata. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai
sensi del comma 57 dello stesso articolo 3 della legge n. 350 del
2003, al magistrato riammesso in servizio che, al momento
dell'anticipato collocamento in quiescenza, aveva maturato
nell'ultima funzione esercitata un'anzianita' non inferiore a dodici
anni e' attribuita dal Consiglio superiore della magistratura, anche
in soprannumero, una funzione di livello immediatamente superiore a
tale ultima funzione, previa valutazione, da parte dello stesso
Consiglio, dell'anzianita' in ruolo al momento della cessazione del
servizio e delle attitudini desunte dalle funzioni da ultimo
esercitate; non possono, tuttavia, essere attribuite in soprannumero
funzioni di livello superiore a presidente aggiunto o procuratore
generale aggiunto della Corte di cassazione, nonche' funzioni apicali
di uffici giudiziari di qualsiasi livello; al magistrato riammesso in
servizio ai sensi del comma 57 dell'articolo 3 della legge n. 350 del
2003 che, al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza,
aveva maturato nell'ultima funzione esercitata un'anzianita'
inferiore a dodici anni e' conferita, anche in soprannumero, una
funzione dello stesso livello di tale ultima funzione. Il Consiglio
superiore della magistratura dispone altresi' la continuazione del
servizio per il periodo corrispondente alla sospensione ingiustamente
subita e per il periodo di attivita' non prestata in dipendenza della
cessazione anticipata del rapporto di impiego, ai sensi dei commi 57
e 57-bis del citato articolo 3; in ogni caso di riammissione in
servizio o di ripresa del servizio dopo la sospensione, ai sensi dei
predetti commi, al magistrato e' attribuita la posizione in ruolo che
avrebbe avuto, ove il servizio non avesse subito interruzione, nel
rispetto della normativa relativa alla progressione in carriera. Le
norme del presente comma si applicano anche ai magistrati militari,
nel rispetto dei principi posti e ferme restando le competenze
stabilite dal relativo ordinamento.
4. Per il personale militare e delle forze di polizia, nonche' per
quello del settore operativo e aeronavigante del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco addetto all'attivita' di soccorso, in caso di
ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57-bis
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al dipendente
riammesso in servizio, se possibile e comunque nell'ambito dei posti
disponibili, sono attribuiti il grado o la qualifica posseduti al
momento dell'anticipato collocamento in quiescenza e gli e' conferita
una funzione corrispondente ai predetti grado o qualifica. In caso di
ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso
articolo 3 della legge n. 350 del 2003, i predetti gradi, qualifica e
funzione sono attribuiti anche in soprannumero, escluso comunque il
conferimento plurimo delle funzioni apicali individuate da ciascuna
amministrazione in conformita' ai rispettivi ordinamenti, e con
riassorbimento all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi
causa. Per il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile,
nonche' per il personale del settore operativo e aeronavigante del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto all'attivita' di
soccorso, il servizio non puo' in ogni caso protrarsi oltre gli otto
anni eccedenti il limite di eta' previsto dai rispettivi ordinamenti
per il collocamento in quiescenza d'ufficio. In caso di
prolungamento, di ripristino del rapporto di impiego e di
riammissione in servizio del personale delle Forze armate e di
polizia ad ordinamento militare, da considerare in soprannumero
riassorbibile all'atto della cessazione dal servizio dello stesso per
qualsiasi causa, non puo' essere in ogni caso superato il limite di
eta' per il collocamento in congedo assoluto e si applicano le
vigenti disposizioni di legge in materia di reclutamento, stato
giuridico ed avanzamento; non si da' luogo a valutazione ai fini
dell'avanzamento al grado superiore per gli anni di prolungamento o
di ripristino del rapporto di impiego oltre il limite di eta'
previsto per il ruolo e il grado di appartenenza e, fino al
definitivo collocamento a riposo, cessano di avere efficacia le
promozioni conferite in conseguenza del collocamento in congedo e
sono sospesi il relativo trattamento economico e il decorso
dell'ausiliaria.
5. In caso di ripristino del rapporto di impiego di personale
diverso da quello di cui ai commi 2, 3 e 4, ai sensi del comma 57-bis
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al dipendente
riammesso in servizio e' attribuita la qualifica posseduta al momento
dell'anticipato collocamento in quiescenza e gli e' conferita, se
possibile e comunque nell'ambito dei posti disponibili, una funzione
corrispondente alla predetta qualifica. In caso di ripristino del
rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3
della legge n. 350 del 2003, le predette qualifica e funzione sono
attribuite anche in soprannumero, escluso comunque il conferimento
delle funzioni apicali individuate da ciascuna amministrazione in
conformita' ai rispettivi ordinamenti.
6. In ogni caso di ripristino del rapporto di impiego e' sospeso il
trattamento pensionistico. In caso di ripristino del rapporto di
impiego con attribuzione di una funzione in soprannumero rispetto
alle previsioni della pianta organica, le amministrazioni diverse da
quelle di cui al quarto periodo del comma 4 rendono indisponibili
nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza il numero di posti
idonei ad assicurare l'equivalenza della spesa.

 

Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 16 marzo 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli

 


 

Gazzetta Ufficiale N. 113 del 15 Maggio 2004

 

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 marzo 2004, n.66

Testo del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 64 del 17 marzo 2004), coordinato con la legge di conversione 11 maggio 2004, n. 126 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: «Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 11,
comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e
3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura
sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche
apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o
richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Art. 1.
1. Al comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «sentenza definitiva di proscioglimento» sono
inserite le seguenti: «perche' il fatto non sussiste o l'imputato non
lo ha commesso, (( o se il fatto non costituisce reato o non e'
previsto dalla legge come reato )) ovvero con decreto di
archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se
pronunciati dopo la cessazione del servizio, e, comunque, nei cinque
anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge»;
b) le parole: «oltre i limiti di eta' previsti dalla legge» sono
sostituite dalle seguenti: «anche oltre i limiti di eta' previsti
dalla legge, comprese eventuali proroghe»;
c) dopo le parole: «sospensione ingiustamente subita» sono
inserite le seguenti: «e del periodo di servizio non espletato per
l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro.»;
d) le parole: «secondo modalita' stabilite con regolamento da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge» sono soppresse;
e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle sentenze di
proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i
provvedimenti dopo una sentenza di assoluzione del dipendente
imputato perche' il fatto non sussiste o perche' non lo ha commesso,
(( o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge
come reato )). Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia
stata emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, il pubblico dipendente puo'
chiedere il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico
derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del
periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo
non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.».
2. Dopo il comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e' inserito il seguente:
"57-bis. Ove il procedimento penale di cui al comma 57,
ricorrendo ogni altra condizione ivi indicata, si sia concluso con
proscioglimento, diverso da decreto di archiviazione per infondatezza
della notizia di reato o sentenza di proscioglimento perche' il fatto
non sussiste o l'imputato non lo ha commesso (( o se il fatto non
costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato, )) anche
pronunciati dopo la cessazione dal servizio, l'amministrazione di
appartenenza ha facolta', a domanda dell'interessato, di prolungare e
ripristinare il rapporto di impiego per un periodo di durata pari a
quella sospensione e del servizio non prestato, secondo le modalita'
indicate nel comma 57, purche' non risultino elementi di
responsabilita' disciplinare o contabile all'esito di specifica
valutazione che le amministrazioni competenti compiono entro dodici
mesi dalla presentazione dell'istanza di riammissione in servizio.».
3. Gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono
dal 1° gennaio 2004. (( Sono fatti salvi gli effetti delle domande
presentate prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre
2003, n. 350 )).

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 57 dell'art. 3
(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e
per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004», come
modificato dal decreto qui pubblicato:
«57. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal
servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia
chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a
seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza
definitiva di proscioglimento perche' il fatto non sussiste
o l'imputato non lo ha commesso, o se il fatto non
costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato
ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della
notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione
del servizio, e, comunque, nei cinque anni antecedenti la
data di entrata in vigore della presente legge, anche se
gia' collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore
della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria
richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il
prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego,
anche oltre i limiti di eta' previsti dalla legge, comprese
eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della
durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e
del periodo di servizio non espletato per l'anticipato
collocamento in quiescenza, cumulati tra loro, anche in
deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal
proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico
economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della
sospensione. Alle sentenze si proscioglimento di cui al
presente comma sono equiparati i provvedimenti che
dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva
del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del
dipendente imputato perche' il fatto non sussiste o perche'
non lo ha commesso, o se il fatto non costituisce reato o
non e' previsto dalla legge come reato. Ove la sentenza
irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata
anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, il pubblico
dipendente puo' chiedere il riconoscimento del migliore
trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione
della carriera con il computo del periodo di sospensione
dal servizio o dalla funzione o dal periodo di servizio non
espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17
(Regolamenti) della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle legge e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge».

 

Art. 2.

1. Le domande di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, sono presentate, a pena di decadenza, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore (( della legge di
conversione )) del presente decreto, all'amministrazione di
appartenenza. L'amministrazione provvede entro sessanta giorni dalla
presentazione della domanda di cui al comma 57 del citato articolo 3,
ovvero dalla definizione del procedimento di cui al comma 57-bis del
medesimo articolo.
2. Fatte salve le competenze delle regioni, le modalita' per il
ripristino del rapporto di lavoro per il personale di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono disciplinate ai sensi del comma 3, dell'articolo 2 dello
stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dei principi
del presente decreto.
3. In caso di ripristino del rapporto di impiego dei magistrati
ordinari, disposto dal Consiglio superiore della magistratura, ai
sensi del comma 57-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, previo l'accertamento ivi previsto, al magistrato riammesso
in servizio e' conferita, se possibile e comunque nell'ambito dei
posti disponibili, una funzione dello stesso livello di quella da
ultimo esercitata. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai
sensi del comma 57 dello stesso articolo 3 della legge n. 350 del
2003, al magistrato riammesso in servizio che, al momento
dell'anticipato collocamento in quiescenza, aveva maturato
nell'ultima funzione esercitata un'anzianita' non inferiore a dodici
anni e' attribuita dal Consiglio superiore della magistratura, anche
in soprannumero, una funzione di livello immediatamente superiore a
tale ultima funzione, previa valutazione, da parte dello stesso
Consiglio, dell'anzianita' in ruolo al momento della cessazione del
servizio e delle attitudini desunte dalle funzioni da ultimo
esercitate; non possono, tuttavia, essere attribuite in soprannumero
funzioni di livello superiore a presidente aggiunto o procuratore
generale aggiunto della Corte di cassazione, nonche' funzioni apicali
di uffici giudiziari di qualsiasi livello; al magistrato riammesso in
servizio ai sensi del comma 57 dell'articolo 3 della legge n. 350 del
2003 che, al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza,
aveva maturato nell'ultima funzione esercitata un'anzianita'
inferiore a dodici anni e' conferita, anche in soprannumero, una
funzione dello stesso livello di tale ultima funzione. Il Consiglio
superiore della magistratura dispone altresi' la continuazione del
servizio per il periodo corrispondente alla sospensione ingiustamente
subita e per il periodo di attivita' non presentata in dipendenza
della cessazione anticipata del rapporto di impiego, ai sensi dei
commi 57 e 57-bis del citato articolo 3; in ogni caso di riammissione
in servizio o di ripresa del servizio dopo la sospensione, ai sensi
dei predetti commi, al magistrato e' attribuita la posizione in ruolo
che avrebbe avuto, ove il servizio non avesse subito interruzione,
nel rispetto della normativa alla progressione in carriera. Le norme
del presente comma si applicano ai magistrati militari, nel rispetto
dei principi posti e ferme restando le competenze stabilite dal
relativo ordinamento.
4. Per il personale militare e delle forze di polizia, (( per il
personale di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre
1977, n. 801, )) nonche' per quello del settore operativo e
acronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto
all'attivita' di soccorso, in caso di ripristino del rapporto di
impiego ai sensi del comma 57-bis dell'articolo 3 della legge
24 dicembre 2003, n. 350, al dipendente riammesso in servizio, se
possibile e comunque nell'ambito dei posti disponibili, sono
attribuiti il grado o la qualifica posseduti al momento
dell'anticipato collocamento in quiescenza e gli e' conferita una
funzione corrispondente ai predetti grado o qualifica. In caso di
ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso
articolo 3 della legge n. 350 del 2003, i predetti gradi, qualifica e
funzione sono attribuiti anche in soprannumero, escluso comunque il
conferimento plurimo delle funzioni apicali individuate da ciascuna
amministrazione in conformita' ai rispettivi ordinamenti, e con
riassorbimento all'atto della cessazione del servizio per qualsiasi
causa. Per il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile,
nonche' per il personale del settore operativo e acronavigante del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto all'attivita' di
soccorso, il servizio non puo' in ogni caso protrarsi oltre gli otto
anni eccedenti il limite di eta' previsto dai rispettivi ordinamenti
per il collocamento in quiescenza d'ufficio (( e per il personale
delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare il servizio
non puo' protrarsi oltre il limite di eta' per il collocamento in
congedo assoluto. In caso di prolungamento, di ripristino del
rapporto di impiego e di riammissione in servizio del personale delle
Forze armate e di polizia, da considerare in soprannumero
riassorbibile all'atto della cessazione dal servizio dello stesso per
qualsiasi causa, si applicano le vigenti disposizioni di legge in
materia di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento; non si da'
luogo a valutazione ai fini dell'avanzamento al grado o qualifica
superiore per gli anni di prolungamento o di ripristino del rapporto
di impiego oltre il limite di eta' previsto per il ruolo e il grado o
qualifica di appartenenza e, fino al definitivo collocamento a
riposo, cessano di avere efficacia le promozioni conferite in
conseguenza del collocamento in congedo o in quiescenza e sono
sospesi il relativo trattamento economico e il decorso
dell'ausiliaria )).
5. In caso di ripristino del rapporto di impiego di personale
diverso da quello di cui ai commi 2, 3 e 4, ai sensi del comma 57-bis
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al dipendente
riammesso in servizio e' attribuita la qualifica posseduta al momento
dell'anticipato collocamento in quiescenza e gli e' conferita, se
possibile e comunque nell'ambito dei posti disponibili, una funzione
corrispondente alla predetta qualifica. In caso di ripristino del
rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3
della legge n. 350 del 2003, le predette qualifica e funzione sono
attribuite anche in soprannumero, escluso comunque il conferimento
delle funzioni apicali individuate da ciascuna amministrazione in
conformita' ai rispetti ordinamenti.
6. In ogni caso di ripristino del rapporto di impiego e' sospeso il
trattamento pensionistico, In caso di ripristino del rapporto di
impiego con attribuzione di una funzione in soprannumero rispetto
alle previsioni della pianta organica, le amministrazioni diverse da
quelle di cui al quarto periodo del comma 4 rendono indisponibili
nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza il numero di posti
idonei ad assicurare l'equivalenza della spesa.
(( 6-bis. I docenti dei policlinici universitari sono reintegrati
nelle funzioni ricoperte al momento della loro sospensione )).
Riferimenti normativi:
- Per il testo dei commi 57 e 57-bis dell'art. 3 della
legge n. 350 del 2003, vedi l'art. 1 del presente testo
coordinato e le relative note.
- Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 2 (Fonti) del
decreto legislativo n. 165 del 2001, recante: «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e' il seguente:
«2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinate dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice
civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano discipline dei
rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie
di essi, possono essere derogate da successivi contratti o
accordi collettivi e, per la parte derogate non sono
ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga
espressamente in senso contrario.
3. I rapporti individuati di lavoro di cui al comma 2
sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono
stipulati secondo i criteri e le modalita' previste nel
titolo III del presente decreto; i contratti individuali
devono conformarsi ai principi di cui all'art. 45, comma 2.
L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire
esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle
condizioni previste, mediante contratti individuali. Le
disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi
che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da
contratti cessano di avere efficacia a far data
dell'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I
trattamenti economici piu' favorevoli in godimento sono
riassorbiti con le modalita' e nelle misure previste dai
contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne
conseguono incrementando le risorse disponibili per la
contrattazione collettiva».
- Il testo dell'art. 7 della legge 24 ottobre 1977, n.
801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le
informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di
Stato) e' il seguente:
«Art. 7. - Il personale di ciascuno dei Servizi
istituiti dagli articoli 4 e 6 del Comitato di cui all'art.
3 e' costituito da dipendenti civili e militari dello Stato
che vengono trasferiti, con il loro consenso, alle
esclusive dipendenze, in modo organico o salutario, membri
del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali,
comunali, magistrati, ministri di culto e giornalisti
professionisti.
La consistenza dell'organico del Comitato di cui
all'art. 3 e di ciascun Servizio, i casi e le modalita'
relativi al rientro dei dipendenti pubblici nelle
amministrazioni di originaria appartenenza, il trattamento
giuridico-economico e i casi e le modalita' di
trasferimento al altra amministrazione dello Stato del
personale assunto direttamente, sono stabiliti, anche in
deroga ad ogni disposizione vigente, rispettivamente dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per la
difesa e dal Ministro per l'interno su parere conforme del
Comitato interministeriale di cui all'art. 2 e di concerto
con il Ministro per il tesoro. Il trattamento giuridico ed
economico del personale del Comitato di cui all'art. 3 e
dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6, non puo' comunque
essere inferiore a quello delle qualifiche corrispondenti
del pubblico impiego.

Il Comitato e i Servizi istituiti dagli articoli 3, 4 e
6 possono utilizzare, per determinazione del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta rispettivamente dei
Ministri per la difesa e per l'interno e di concerto con
gli altri Ministri interessati, mezzi e infrastrutture di
qualsiasi amministrazione dello Stato.
I SISMI e il SISDE debbono prestarsi reciproca
collaborazione e assistenza.».

 

Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.