Gazzetta Ufficiale N. 121 del 27 Maggio 2003

DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2003, n. 115

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega
al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il
testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di
sostegno della maternita' e della paternita';
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternita' e della paternita', approvato con
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
Visto in particolare, l'articolo 15, comma 3, della citata legge n.
53 del 2000, come modificato dall'articolo 54 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, che prevede la possibilita' di emanare entro due anni
dalla data di entrata in vigore del testo unico disposizioni
correttive del medesimo, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi della delega;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 marzo 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2003;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 aprile 2003;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
del Ministro per le pari opportunita', di concerto con i Ministri
della salute e per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al Capo I
1. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a
norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, approvato con
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di seguito denominato:
«testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «determinato o» sono inserite le
seguenti: «utilizzare personale con contratto»;
b) al comma 2 dopo le parole: «determinato e» e' inserita la
seguente: «l'utilizzazione».


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a
norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96,
supplemento ordinario.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare
messaggi alle camere. Indice le elezioni delle nuove Camere
e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione
alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge
e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi
previsti dalla Costituzione.».
- Il testo dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53
(Disposizioni per il sostegno della maternita' e della
paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e
per il coordinamento dei tempi delle citta), e' il
seguente:
«Art. 15 (Testo unico). - 1. Al fine di conferire
organicita' e sistematicita' alle norme in materia di
tutela e sostegno della maternita' e della paternita',
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e' delegato ad emanare un
decreto legislativo recante il testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle
norme;
b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche
implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni
vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le
modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e
sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e
semplificare il linguaggio normativo;
d) esplicita indicazione delle disposizioni, non
inserite nel testo unico , che restano comunque in vigore;
e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti
disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione
delle stesse in apposito allegato al testo unico;
f) esplicita abrogazione delle norme secondarie
incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel
testo unico.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1
e' deliberato dal Consiglio dei Ministri ed e' trasmesso,
con apposita relazione cui e' allegato il parere del
Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni
parlamentari permanenti, che esprimono il parere entro
quarantacinque giorni dall'assegnazione.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere
emanate, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di
cui al medesimo comma 1 e con le modalita' di cui al comma
2, disposizioni correttive del testo unico».
- Per il decreto legislativo n. 151 del 2001, vedere
nota al titolo.
- Il testo della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo
n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
«Art. 4 (Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in
congedo). - 1. In sostituzione delle lavoratrici e dei
lavoratori assenti dal lavoro, in virtu' delle disposizioni
del presente testo unico , il datore di lavoro puo'
assumere personale con contratto a tempo determinato o
utilizzare personale con contratto temporaneo, ai sensi,
rispettivamente, dell'art. 1, secondo comma, lettera b),
della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell'art. 1, comma 2,
lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e con
l'osservanza delle disposizioni delle leggi medesime.
2. L'assunzione di personale a tempo determinato e
l'utilizzazione di personale temporaneo, in sostituzione di
lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente
testo unico puo' avvenire anche con anticipo fino ad un
mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo
periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i
contributi a carico del datore di lavoro che assume
personale con contratto a tempo determinato in sostituzione
di lavoratrici e lavoratori in congedo, e' concesso uno
sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la
sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo,
l'impresa utilizzatrice recupera dalla societa' di
fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa
ottenuto.
4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione
fino al compimento di un anno di eta' del figlio della
lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno
dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di
cui al Capo XI, e' possibile procedere, in caso di
maternita' delle suddette lavoratrici, e comunque entro il
primo anno di eta' del bambino o nel primo anno di
accoglienza del minore adottato o in affidamento,
all'assunzione di personale a tempo determinato e di
personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici
mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3.».

 

Art. 2.
Modifiche al Capo III
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico
dopo le parole: «dopo il parto» sono aggiunte le seguenti: «, salvo
quanto previsto all'articolo 20».
2. Al comma 2 dell'articolo 17 del testo unico dopo le parole:
«dell'articolo 16,» sono inserite le seguenti: «o fino ai periodi di
astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12,
comma 2,».
3. All'articolo 22 del testo unico il comma 2 e' sostituito con il
seguente:
«2. L'indennita' di maternita', comprensiva di ogni altra
indennita' spettante per malattia, e' corrisposta con le modalita' di
cui all'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e
con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.».


Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 16, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal presente
decreto qui pubblicato, e' il seguente:
«1. E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del
parto, salvo quanto previsto all'art. 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il
periodo intercorrente tra la data presunta e la data
effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto
previsto all'art. 20;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del
parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto
a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di
congedo di maternita' dopo il parto.».
- Il testo dell'art. 17, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto
qui pubblicato, e' il seguente:
«2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro puo'
disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi
dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai
sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle
lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di
astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 16, o
fino ai periodi di astensione di cui all'art. 7, comma 6, e
all'art. 12, comma 2, per uno o piu' periodi, la cui duraa
sara' determinata dal servizio stesso, per i seguenti
motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o
di preesistenti forme morbose che si presume possano essere
aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano
ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del
bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad
altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e
12.».
- Il testo dell'art. 22 del citato decreto legislativo
n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
«Art. 22 (Trattamento economico e normativo) (legge
30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5;
legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5). - 1. Le
lavoratrici hanno diritto ad un'indennita' giornaliera pari
all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo
del congedo di maternita', anche in attuazione degli
articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.
2. L'indennita' di maternita', comprensiva di ogni
altra indennita' spettante per malattia, e' corrisposta con
le modalita' di cui all'art. 1 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per
l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione
obbilgatoria contro le malattie.
3. I periodi di congedo di maternita' devono essere
computati nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti,
compresi quelli relativi alla tredicesima mensilita' o alla
gratifica natalizia e alle ferie.
4. I medesimi periodi non si computano ai fini del
raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di
mobilita' di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n.
223, fermi restando i limiti temporali di fruizione
dell'indennita' di mobilita'. I medesimi periodi si
computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di
sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter
beneficiare dell'indennita' di mobilita'.
5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della
progressione nella carriera, come attivita' lavorativa.
quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo
particolari requisiti.
6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla
lavoratrice ad altro titolo non vanno godute
contemporaneamente ai periodi di congedo di maternita'.
7. Non viene cancellata dalla lista di mobilita' ai
sensi dell'art. 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la
lavoratrice che, in periodo di congedo di maternita',
rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi
di pubblica utilita', ovvero l'avviamento a corsi di
formazione professionale.
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n.
33 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonche'
proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285,
sulla occupazione giovanile), e' il seguente:
«Art. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1980, per i
lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo
sesto comma, le indennita' di malattia e di maternita di
cui all'art. 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei
datori di lavoro all'atto della corresponsione della
retribuzione per il periodo di paga durante il quale il
lavoratore ha ripreso l'attivita' lavorativa, fermo
restando l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere
anticipazioni a norma dei contratti collettivi e, in ogni
caso, non inferiori al 50 per cento della retribuzione del
mese precedente, salvo conguaglio.
Il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia
contributiva, con le modalita che saranno stabilite
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati
relativi alle prestazioni economiche di malattia e di
maternita', nonche' alla prestazione ai donatori di sangue
di cui alla legge 13 luglio 1967, n. 584, e all'indennita'
per riposi giornalieri alle lavoratrici madri di cui
all'art. 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, erogate nei
periodi di paga, scaduti nel mese al quale si riferisce la
denuncia stessa, ponendo a conguaglio l'importo complessivo
di detti trattamenti con quelli dei contributi e delle
altre somme dovute dall'Istituto predetto secondo le
disposizioni previste in materia di assegni familiari, in
quanto compatibili.
Le prestazioni di cui al primo comma, indebitamente
erogate al lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate
dal datore di lavoro sulle somme dovute a qualsiasi titolo
in dipendenza del rapporto di lavoro e restituite
all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Qualora il datore di lavoro non possa recuperare le
somme stesse, e' tenuto a darne comunicazione all'Istituto,
che provvedera' direttamente al relativo recupero.
Nel caso che dalla denuncia contributiva risulti un
saldo attivo a favore del datore di lavoro, l'I.N.P.S. e'
tenuto a rimborsare l'importo del saldo a credito del
datore di lavoro entro novanta giorni dalla presentazione
della denuncia stessa; scaduto il predetto termine,
l'Istituto e' tenuto a corrispondere sulla somma risultante
a credito gli interessi legali a decorrere dal novantesimo
giorno, e gli interessi legali maggiorati di 5 punti, a
decorrere dal centottantesimo giorno. Qualora la denuncia
contributiva risulti inesatta o incompleta, il termine di
novanta giorni decorre dalla data in cui il datore di
lavoro abbia provveduto a rettificare o integrare la
denuncia stessa.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede
direttamente al pagamento agli aventi diritto delle
prestazioni di malattia e maternita' per i lavoratori
agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati; per i
lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori
stagionali; per gli addetti ai servizi domestici e
familiari; per i lavoratori disoccupati o sospesi dal
lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa
integrazione guadagni.
Si applicano comunque le modalita disciplinate dai
primi cinque commi del presente articolo, nei casi in cui
esse siano previste dai contratti collettivi nazionali di
lavoro di categoria.
Ai soci delle compagnie del danno industriale e
carenanti di Genova vengono assicurate le prestazioni di
cui all'art. 3, punto e), della legge 22 marzo 1967, n.
161, che sono poste a carico del fondo assistenza sociale
lavoratori portuali di cui alla suddetta legge attraverso
appositi accordi e convenzioni da stipularsi tra gli
organismi interessati.
Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare all'Istituto
nazionale della previdenza sociale i dati retributivi ed
ogni altra notizia necessaria per la determinazione delle
prestazioni.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale, in relazione a
particolari situazioni e tenuto conto delle esigenze dei
lavoratori e dell'organizzazione aziendale, puo' con
proprio decreto stabilire sistemi diversi per la
corresponsione delle prestazioni di cui al presente
articolo.
Chiunque compia atti preordinati a procurare a se' o ad
altri le prestazioni economiche per malattia e per
maternita' non spettanti, ovvero per periodi ed in misura
superiore a quelli spettanti, e' punito con la multa da
lire 200.000 a lire 1.000.000, salvo che il fatto
costituisce reato piu' grave, relativamente a ciascun
soggetto cui riferisce l'infrazione.
Il datore di lavoro che non provveda, entro i termini
di cui al primo comma, all'erogazione dell'indennita'
giornaliera di malattia e di maternita' dovuta e' punito
con una sanzione amministrativa di lire 50.000 per ciascun
dipendente cui si riferisce l'infrazione.
Fino alla data di entrata in vigore della legge di
riordinamento della materia concernente le prestazioni
economiche per maternita', malattia ed infortunio di cui
all'art. 74, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
833, l'accertamento, la riscossione dei contributi sociali
di malattia, stabiliti - per i marittimi, in misura pari
all'aliquota vigente nell'anno 1979 per gli operai
dell'industria - e il pagamento delle prestazioni
economiche di malattia e maternita' per gli iscritti alle
casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie
restano affidati, con l'osservanza delle norme gia in
vigore, alle gestioni previdenziali delle casse stesse
mediante convenzione con l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, che rimborsera' gli oneri relativi al
servizio prestato per suo conto.».

 

Art. 3.
Modifiche al Capo VI
1. La rubrica del Capo VI del testo unico e' sostituita dal
seguente: «Riposi, permessi e congedi».
2. Al comma 5 dell'articolo 42 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «all'articolo 33, commi 1, 2 e 3,
della medesima legge» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo
33, comma 1, del presente testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104,»;
b) all'ultimo periodo le parole: «all'articolo 33» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 33, comma 1, del presente
testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3,».


Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 42, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto
qui pubblicato, e' il seguente:
«5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei
fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in
situazione di gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art.
4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e
che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'art.
33, comma 1, del presente testo unico e all'art. 33, commi
2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per
l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo
dicui al comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n.
53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il
periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire
un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione e il
periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa;
l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a
un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per
il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato
annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della
variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
dal datore di lavoro secondo le modalita previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I
datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva,
detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei
contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale
competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro
privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita',
l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
modalita' di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del
presente comma alternativamente da entrambi i genitori non
puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il
periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire
dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del presente
testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui
ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.».

 

Art. 4.
Modifiche al Capo IX
1. Alla rubrica del Capo IX, dopo la parola: «dimissioni» e'
inserita la seguente: «e».
2. Al comma 4 dell'articolo 54 del testo unico dopo le parole: «e
successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, salva
l'ipotesi di collocamento in mobilita' a seguito della cessazione
dell'attivita' dell'azienda di cui al comma 3, lettera b),».
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 56 del testo unico e' inserito il
seguente:
«4-bis. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente
articolo e' punita con la sanzione amministrativa di cui
all'articolo 54, comma 8. Non e' ammesso il pagamento in misura
ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.».


Note all'art. 4:
- Il titolo del Capo IX del citato decreto legislativo
n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente: «Divieto di licenziamento,
dimissioni e diritto al rientro».
- Il testo dell'art. 54, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto
qui pubblicato, e' il seguente:
«4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di
licenziamento, la lavoratrice non puo' essere sospesa dal
lavoro, salvo il caso che sia sospesa lattivita'
dell'azienda o del reparto cui essa e' addetta, sempreche'
il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La
lavoratrice non puo' altresi' essere collocata in mobilita'
a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge
23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, salva
l'ipotesi di collocamento in mobilita' a seguito della
cessazione dell'attivita' dell'azienda di cui al comma 3,
lettera b).».
- Il testo dell'art. 56 del citato decreto legislativo
n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
«Art. 56 (Diritto al rientro e alla conservazione del
posto). - 1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro
previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di
conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi
rinuncino, di rientrare nella stessa unita' produttiva ove
erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in
altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al
compimento di un anno di eta' del bambino; hanno altresi'
diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o
a mansioni equivalenti.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche
al lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del
congedo di paternita'.
3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo
disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il
lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di
lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro
nella stessa unita' produttiva ove erano occupati al
momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo
comune; hanno altresi' diritto di essere adibiti alle
mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino a un anno
dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
4-bis. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel
presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa
di cui all'art. 54, comma 8. Non e' ammesso il pagamento in
misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689.».

 

Art. 5.
Modifiche al Capo X
1. Al comma 1 dell'articolo 57 del testo unico dopo le parole: «n.
230, o» e' inserita la seguente: «utilizzati».
2. All'articolo 64 del testo unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo 64 e' sostituita dalla seguente:
«Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335»;
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal
fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'
disciplinata tale estensione nei limiti delle risorse rinvenienti
dallo specifico gettito contributivo. Fino ad eventuali modifiche
apportate con il predetto provvedimento, si applica il decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 aprile 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002.».


Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 57, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto
qui pubblicato, e' il seguente:
«1. Ferma restando la titolarita' del diritto ai
congedi di cui al presente testo unico, alle lavoratrici e
ai lavoratori assunti dalle amministrazioni pubbliche con
contratto a tempo determinato, di cui alla legge 18 aprile
1962, n. 230, o utilizzati con contratto di lavoro
temporaneo, di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196,
spetta il trattamento economico pari all'indennita'
prevista dal presente testo unico per i congedi di
maternita', di paternita' e parentali, salvo che i relativi
ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore.».
- Il testo dell'art. 64 del citato decreto legislativo
n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
«Art. 64 (Lavoratri iscritte alla gestione separata di
cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335). - 1. In materia di tutela della maternita', alle
lavoratrici di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8
agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme
obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al comma
16 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
2. Ai sensi del comma 12 dell'art. 80 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, la tutela della maternita'
prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto
periodo, dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
avviene nelle forme e con le modalita' previste per il
lavoro dipendente. A tal fine, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' disciplinata
tale estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo
specifico gettito contributivo. Fino ad eventuali modifiche
apportate con il predetto provvedimento, si applica il
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
del 4 aprile 2002.».
- Il testo dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare), e' il seguente:
«26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di
borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.».
- Il testo del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze 4 aprile 2002 (Attuazione
dell'art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n.
388. Tutela relativa alla maternita' ed agli assegni al
nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata di
cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del
12 giugno 2002.

 

Art. 6.
Modifiche al Capo XI
1. All'articolo 69 del testo unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «compreso il relativo trattamento
economico» sono sostituite dalle seguenti: «compresi il relativo
trattamento economico e il trattamento previdenziale di cui
all'articolo 35»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le
disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei
confronti dei genitori adottivi o affidatari.».


Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 69 del citato decreto legislativo
n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
«Art. 69 (Congedo parentale). - 1. Alle lavoratrici di
cui al presente Capo, madri di bambini nati a decorrere dal
1° gennaio e' esteso il diritto al congedo parentale di cui
all'art. 32, compresi il relativo trattamento economico e
il trattamento previdenziale di cui all'art. 35,
limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo
anno di vita del bambino.
1-bis. - Le disposizioni del presente articolo trovano
applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o
affidatari.».

 

Art. 7.
Modifiche al Capo XII
1. Al comma 1 dell'articolo 70 del testo unico le parole: «a una
cassa di previdenza e assistenza» sono sostituite dalle seguenti: «ad
un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza».
2. All'articolo 71 del testo unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «dalla competente cassa di previdenza e
assistenza per i liberi professionisti» sono sostituite dalle
seguenti: «dal competente ente che gestisce forme obbligatorie di
previdenza in favore dei liberi professionisti»;
b) al comma 2 le parole: «Capo III e al Capo XI», sono sostituite
dalle seguenti: «Capo III, al Capo X e al Capo XI»;
c) al comma 4 le parole: «Le competenti casse di previdenza e
assistenza per i liberi professionisti» sono sostituite dalle
seguenti: «I competenti enti che gestiscono forme obbligatorie di
previdenza in favore dei liberi professionisti».
3. Al comma 2 dell'articolo 72 del testo unico le parole: «alla
competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi
professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «al competente ente
che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi
professionisti».
4. Al comma 2 dell'articolo 73 del testo unico le parole: «alla
competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi
professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «al competente ente
che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi
professionisti».


Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 70, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto
qui pubblicato, e' il seguente:
«1. Alle libere professioniste, iscritte ad un ente che
gestisce forme obbligatorie di previdenza cui alla tabella
D allegata al presente testo unico, e' corrisposta
un'indennita' di maternita' per i due mesi antecedenti la
data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.».
- Il testo dell'art. 71 del citato decreto legislativo
n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente;
«Art. 71 (Termini e modalita' della domanda). -1.
L'indennita' di cui all'art. 70 e' corrisposta,
indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attivita'
dal competente ente che gestisce forme obbligatorie di
previdenza in favore dei liberi professionisti, a seguito
di apposita domanda presentata dall'interessata a partire
dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il
termine perentorio di cenottanta giorni dal parto.
2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata
da certificato medico comprovante la data di inizio della
gravidanza e quella presunta del parto, nonche' dalla
dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente
della Repubbhica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante
l'inesistenza del diritto alle indennita' di maternita' di
cui al Capo III, al Capo X e al Capo XI.
3. L'indennita' di maternita' spetta in misura intera
anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di
gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o
volontari, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della
legge 22 maggio 1978, n. 194.
4. I competenti enti che gestiscono forme obbligatorie
di previdenza in favore dei liberi professionisti
provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi
necessari.».
- Il testo dell'art. 72, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto
qui pubblicato, e' il seguente:
«2. La domanda, in carta libera deve essere presentata
dalla madre al competente ente che gestisce forme
obbligatorie di previdenza in favore dei liberi
professionisti entro il termine perentorio di centottanta
giorni dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da
idonee dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti
l'inesistenza del diritto a indennita' di maternita' per
qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del
bambino nella famiglia.».
- Il testo dell'art. 73, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto
qui pubblicato, e' il seguente:
«2. La domanda deve essere corredata da certificato
medico, rilasciato dalla USL che ha fornito le prestazioni
sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuta interruzione
della gravidanza, spontanea o volontaria, ai sensi della
legge 22 maggio 1978, n. 194, e deve essere presentata al
competente ente che gestisce forme obbligatorie di
previdenza in favore dei liberi professionisti, entro il
termine perentorio di centottanta giorni dalla data
dell'interruzione della gravidanza.».

 

Art. 8.
Modifiche al Capo XV
1. All'articolo 83 del testo unico i commi 2 e 3 sono sostituiti
dai seguenti:
«2. A seguito della riduzione degli oneri di maternita' di cui
all'articolo 78, per gli enti comunque denominati che gestiscono
forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti,
la ridefinizione dei contributi dovuti dagli iscritti ai fini del
trattamento di maternita' avviene mediante delibera degli enti
medesimi, approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
nonche' con gli altri Ministeri rispettivamente competenti ad
esercitare la vigilanza sul relativo ente.
3. Ai fini dell'approvazione della delibera di cui al comma 2, gli
enti presentano ai Ministeri vigilanti idonea documentazione che
attesti la situazione di equilibrio tra contributi versati e
prestazioni erogate.».


Nota all'art. 8:
- Il testo dell'art. 83 del citato decreto legislativo
n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
«Art. 83 (Oneri derivanti dal trattamento di maternita'
delle libere professioniste). - 1. Alla copertura degli
oneri derivanti dall'applicazione del Capo XII, si provvede
con un contributo annuo a carico di ogni iscritto a casse
di previdenza e assistenza per i liberi professionisti. Il
contributo e' annualmente rivalutato con lo stesso indice
di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui
all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive
modificazioni.
2. A seguito della riduzione degli oneri di maternita'
di cui all'art. 78, per gli enti comunque denominati che
gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei
liberi professionisti, la ridefinizione dei contributi
dovuti dagli iscritti ai fini del trattamento di maternita'
avviene mediante delibera degli enti medesimi, approvata
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
nonche' con gli altri Ministeri rispettivamente competenti
ad esercitare la vigilanza sul relativo ente.
3. Ai fini dell'approvazione della delibera di cui al
comma 2, gli enti presentano ai Ministeri vigilanti idonea
documentazione che attesti la situazione di equilibrio tra
contributi versati e prestazioni erogate.».

 

Art. 9.
Modifiche al Capo XVI
1. All'articolo 85 del testo unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2 la lettera k) e' sostituita dalla seguente: «k) il
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile
2002;»;
b) al comma 2 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «r-bis)
il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000,
n. 452, e successive modificazioni.».
2. All'articolo 86 del testo unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera t) del comma 2 le parole: «e gli articoli 14, 17
e 18» sono sostituite dalle seguenti: «e l'articolo 14»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le
disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 marzo 2000,
n. 53, non si applicano con riferimento ai congedi disciplinati dal
presente testo unico.».


Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 85, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto
qui pubblicato, e' il seguente:
«2. Restano in vigore, in particolare, le seguenti
disposizioni regolamentari:
a) il decreto del Presidente della Repubblica
31 dicembre 1971, n. 1403;
b) il decreto del Presidente della Repubbhica
25 novembre 1976, n. 1026, ad eccezione degli articoli 1,
11 e 21;
c) il comma 4 dell'art. 58 del decreto del Presidente
della Repubbhica 11 luglio 1980, n. 382;
d) il comma 2, dell'art. 20-quinquies e il comma 2
dell'art. 25-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
e) il decreto 2 giugno 1982 del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale;
f) il decreto 23 maggio 1991 del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale;
g) l'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439, fino al momento della
sua abrogazione cosi' come prevista dalla lettera c) del
comma 1, dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 287;
h) il decreto 6 marzo 1995 del Ministro della
sanita';
i) il comma 4 dell'art. 8 e il comma 3 dell'art. 19
del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre
1997, n. 465;
j) il comma 2 dell'art. 7 del decreto 25 marzo 1998,
n. 142 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
k) il decreto Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 4 aprile 2002;
l) il comma 1 dell'art. 1 del decreto 10 settembre
1998 del Ministro della sanita';
m) gli articoli 1 e 3 del decreto 12 febbraio 1999
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
n) il comma 2 dell'art. 6 del decreto 30 aprile 1999,
n. 224 del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica;
o) il decreto 4 agosto 1999 del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale;
p) il comma 6 dell'art. 42 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
q) il decreto 20 dicembre 1999, n. 553 del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale;
r) il decreto 24 aprile 2000 del Ministro della
sanita'.
r-bis) Il decreto del Ministro per la solidarieta'
sociale 21 dicembre 2000, n. 452 e successive
modificazioni.».
- Il testo del decreto del Ministro per la solidarieta'
sociale 21 dicembre 2000, n. 452 (Regolamento recante
disposizioni in materia di assegni di maternita' e per il
nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge
23 dicembre 1998, n. 448), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 aprile 2001, n. 81.
- Il testo dell'art. 86 del citato decreto legislativo
n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
«Art. 86 (Disposizioni abrogate). - 1. Restano abrogate
le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934,
n. 653;
b) la legge 26 agosto 1950, n. 860.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente testo
unico, sono abrogate, in particolare, le seguenti
disposizioni legislative:
a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive
modificazioni;
b) il secondo comma dell'art. 3; i commi 1 e 2,
lettere a) e b), dell'art. 5; gli articoli 6, 6-bis, 6-ter
e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
c) la lettera n) del comma 3 dell'art. 31 e l'art.
39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonche' le
parole e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n.
903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma
precedente del secondo comma dell'art. 80 della legge
4 maggio 1983, n. 184;
d) il comma 4 dell'art. 31 della legge 28 febbraio
1986, n. 41;
e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546;
f) l'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, cosi'
come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 6 maggio
1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 luglio 1994, n. 433;
g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379;
h) l'art. 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991,
n. 166;
i) il comma 1 dell'art. 33 della legge 5 febbraio
1992, n. 104;
j) commi 1 e 3 dell'art. 14 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503;
k) i commi 3, 4 e 5 dell'art. 6 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
l) il comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo
9 settembre 1994, n. 566;
m) l'art. 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230;
n) l'art. 2 del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564;
o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645;
p) il comma 15 dell'art. 8 del decreto legislativo
1° dicembre 1997, n. 468;
q) l'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
cosi' come modificato dagli articoli 50 e 63 della legge
17 maggio 1999, n. 144;
r) i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'art. 49
della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
s) i commi 2 e 3 dell'art. 4 e i commi 2 e 3
dell'art. 5 del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;
t) il comma 5 dell'art. 3, il comma 4-bis dell'art. 4
e l'art. 10 e i commi 2 e 3 dell'art. 12, salvo quanto
previsto dalla lettera dd) dell'art. 85 del presente testo
unico, e l'art. 14 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
u) i commi 10 e 11 dell'art. 80 della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente testo
unico, sono abrogate le seguenti disposizioni
regolamentari:
a) gli articoli 1, 11 e 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.
3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18
della legge 8 marzo 2000, n. 53, non si applicano con
riferimento ai congedi disciplinati dal presente testo
unico.».

 

Art. 10.
Modifiche all'allegato D
1. L'allegato D del testo unico e' sostituito dal seguente:
«Allegato D
Elenco degli enti che gestiscono forme obbligatorie
di previdenza in favore dei liberi professionisti.
1. Cassa nazionale del notariato.
2. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense.
3. Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti.
4. Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari.
5. Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici.
6. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri liberi
professionisti.
7. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei
dottori commercialisti.
8. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri
ed architetti liberi professionisti.
9. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei
ragionieri e periti commerciali.
10. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del
lavoro.
11. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi.
12. Ente di previdenza dei periti industriali.
13. Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei
biologi.
14. Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri
professionali, assistenti sanitarie e vigilatrici d'infanzia.
15. Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale.
16. Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G.
Amendola», limitatamente alla gestione separata per i giornalisti
professionisti.
17. Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in
agricoltura, limitatamente alle gestioni separate dei periti agrari e
degli agrotecnici.».

 

Art. 11.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Prestigiacomo, Ministro per le pari
opportunita'
Sirchia, Ministro della salute
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli