Gazzetta Ufficiale N. 125 del 31 Maggio 2005
 

 

LEGGE 31 maggio 2005, n.89

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni
urgenti per la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 maggio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3368):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro dell'interno (Pisanu) il 1°
aprile 2005.
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 4 aprile 2005 con pareri delle
commissioni 1ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 13ª, 14ª e della
commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 5 aprile 2005.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il
5, 12, 13, 26 aprile 2005; il 3 maggio 2005.
Esaminato in aula il 4 maggio 2005 ed approvato l'11
maggio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 5842):

Assegnato alle commissioni riunite I (Affari
costituzionali) e IV (Difesa), in sede referente, il 16
maggio 2005 con pareri del comitato per la legislazione e
delle commissioni III, V, XI e XIII.
Esaminato dalle commissioni riunite I e IV, in sede
referente, il 17 e 18 maggio 2005.
Esaminato in aula il 23 maggio 2005 ed approvato, con
modificazioni, il 24 maggio 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3368-B):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 24 maggio 2005 con pareri delle
commissioni 4ª e 5ª.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il
24 e 25 maggio 2005.
Esaminato in aula il 26 maggio 2005 ed approvato il 31
maggio 2005.

Avvertenza:

Il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
75 del 1° aprile 2005.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 53.

 

Allegato

Gazzetta Ufficiale N. 75 del 01 Aprile 2005
 

 

DECRETO-LEGGE 31 marzo 2005, n.45

Disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di incrementare la
funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le
esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo,
anche internazionale, e della criminalita' organizzata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 marzo 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa,
dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Assunzione e mantenimento in servizio di personale della Polizia di
Stato

1. Nell'alinea del comma 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, dopo le parole: «Nell'ambito delle procedure e nei
limiti di autorizzazione all'assunzione di cui al comma 96 e'
prioritariamente considerata l'immissione in servizio» sono aggiunte
le seguenti: «degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di
difesa nazionale, nonche»; conseguentemente, la lettera h) del
medesimo comma 97 e' sostituita dalla seguente:
«h) dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di
personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati
alla data del 30 settembre 2004.».
2. Relativamente alle assunzioni per le esigenze di sicurezza
pubblica di cui al comma 1, da effettuarsi nell'anno 2005, e'
assicurata la precedenza ai volontari in ferma breve delle Forze
armate utilmente collocati, al termine della ferma, nelle graduatorie
per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia relative
ai bandi di concorso emanati ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 96, 97,
541, 542 e 543, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le esigenze
connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche
internazionale, e della criminalita' organizzata e per assicurare la
funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, sono
stanziati 4.414.095 euro per l'anno 2005 e 5.885.460 euro a decorrere
dall'anno 2006 per l'assunzione, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 1, comma 95, della medesima legge n. 311 del 2004, di
189 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato frequentatori
del 60° corso di allievo agente ausiliario di leva della Polizia di
Stato.
4. Per le finalita' di cui al comma 3, fatte salve le eventuali
autorizzazioni alle assunzioni ai sensi dell'articolo 1, commi 96 e
97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministro dell'interno,
nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 548,
lettera b), della medesima legge ed entro il limite di spesa di
17.000.000 di euro, puo' autorizzare l'ulteriore trattenimento in
servizio, fino al 31 dicembre 2005, degli agenti ausiliari trattenuti
frequentatori del 61° e 62° corso di allievo agente ausiliario di
leva, i quali ne facciano domanda. Restano ferme le modalita'
previste dall'articolo 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, nonche' le altre disposizioni previste dall'articolo 47, commi
nono e decimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, ai fini della
copertura dei posti di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, della legge
23 agosto 2004, n. 226. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini
della copertura dei posti di cui agli articoli 17, comma 2, e 18,
comma 2, lettera a), della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre
prioritariamente alle modalita' di cui all'articolo 47, commi nono e
decimo, della citata legge n. 121 del 1981.

 

Art. 2.
Assunzione e mantenimento in servizio di personale dell'Arma dei
carabinieri

1. Per le medesime esigenze di cui all'articolo 1, comma 3, ed al
fine di garantire la funzionalita' e l'operato dei comandi, degli
enti e delle unita' dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della
difesa puo' autorizzare, entro il limite di spesa di 18.000.000 di
euro, il richiamo, sino al 31 dicembre 2005, dei carabinieri
ausiliari che, nello stesso anno, al termine del servizio di leva
obbligatoria sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma
quadriennale. Ai carabinieri ausiliari richiamati ai sensi del
presente articolo e' corrisposto il trattamento economico pari a
quello previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 23 agosto
2004, n. 226, per i volontari in ferma prefissata quadriennale e, se
richiamati per un periodo non inferiore ai sei mesi durante il quale
non hanno demeritato, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198, e successive modificazioni, ai fini della copertura dei posti di
cui all'articolo 25, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226.
A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini della copertura dei posti di
cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, lettera a), della
stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre prioritariamente alle
modalita' di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 198.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito dello
stanziamento di cui all'articolo 1, comma 548, lettera b), della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo le modalita' previste
dall'articolo 1, comma 549, della medesima legge.

 

Art. 3.
Personale del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo forestale
dello Stato

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 25, commi 1 e 2, della
legge 23 agosto 2004, n. 226, fatti salvi i posti gia' coperti
attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'anno
2005, gli ulteriori posti derivanti da incremento degli organici
della Guardia di finanza si intendono comunque riservati, con le
modalita' previste dall'ordinamento del medesimo Corpo, a coloro che
vi prestano servizio di leva in qualita' di ausiliari. Per la
copertura dei rimanenti posti disponibili si provvede mediante i
concorsi previsti dall'articolo 25, comma 2, della legge 23 agosto
2004, n. 226. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini della
copertura dei posti di cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2,
lettera a), della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre
prioritariamente alle modalita' di reclutamento previste
dall'ordinamento del medesimo Corpo per il personale che vi presta
servizio di leva in qualita' di ausiliario.
2. Le somme finalizzate all'assunzione dei 50 allievi vice
ispettori del Corpo forestale dello Stato, di cui all'articolo 1,
comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, sono
utilizzate per l'assunzione di 63 allievi operatori del Corpo
forestale dello Stato.

 

Art. 4.
Disposizioni in materia di Amministrazione della pubblica sicurezza e
di coordinamento delle Forze di polizia

1. Al fine di meglio distinguere, nel quadro ordinamentale di cui
al Capo I della legge 1° aprile 1981, n. 121, e nell'ambito del
Dipartimento della pubblica sicurezza, le funzioni di coordinamento
tecnico-operativo delle Forze di polizia da quelle di direzione e
amministrazione della Polizia di Stato, il Centro elaborazione dati
di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ferme
restando le caratteristiche interforze, e' trasferito alla Direzione
centrale della polizia criminale e, nell'ambito dello stesso
Dipartimento, e' istituita la Direzione centrale anticrimine della
Polizia di Stato. Conseguentemente, all'articolo 10, comma 3, della
citata legge n. 121 del 1981 le parole: «puo' chiedere all'ufficio di
cui alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «puo' chiedere
all'ufficio di cui alla lettera c)».
2. All'attuazione del comma 1 si provvede assicurando l'invarianza
della spesa e della dotazione organica complessiva dei dirigenti
della carriera prefettizia e della Polizia di Stato. A tale scopo:
a) nella tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139, in corrispondenza della qualifica di prefetto e'
soppressa la funzione di «direttore della scuola di perfezionamento
per le forze di polizia», che e' attribuita, alternativamente, ad un
dirigente generale della Polizia di Stato, ad un generale di
divisione dell'Arma dei carabinieri o ad un generale di divisione
della Guardia di finanza, ferme restando le relazioni funzionali con
il direttore dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione e
con gli altri organi del Dipartimento della pubblica sicurezza;
b) alla tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, alla
voce «Dirigente generale di pubblica sicurezza», ferma restando la
relativa dotazione organica, e' aggiunta la funzione: «direttore
della scuola di perfezionamento per le forze di polizia»;
c) il provvedimento da adottarsi a norma dell'articolo 5, settimo
comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, dispone corrispondenti
modificazioni del numero degli uffici e delle competenze, nonche'
delle piante organiche e dei mezzi della Direzione centrale della
polizia criminale e dell'Ufficio per il coordinamento e la
pianificazione delle Forze di polizia nell'ambito del Dipartimento
della pubblica sicurezza.

 

Art. 5.
Ammodernamento e potenziamento dei mezzi delle Forze di polizia

1. Allo scopo di rendere possibile la prosecuzione degli interventi
finalizzati all'ammodernamento ed al potenziamento tecnologico dei
mezzi delle Forze di polizia, le somme iscritte in bilancio al
capitolo 7401 dello stato di previsione del Ministero dell'interno,
eventualmente non utilizzate nel corso degli esercizi precedenti,
sono mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura
dell'esercizio 2005.

 

Art. 6.
Attuazione del programma di cooperazione internazionale AENEAS

1. Il comma 544 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' sostituito dal seguente:
«544. E' autorizzata la spesa di 23 milioni di euro iscritta in un
fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno
2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006 per le seguenti
finalita':
a) attuazione del programma di cooperazione AENEAS, di cui al
regolamento (CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 10 marzo 2004, finalizzato a dare ai Paesi terzi interessati
assistenza finanziaria e tecnica in materia di flussi migratori e di
asilo;
b) prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 11, comma
5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
c) fornitura di beni mobili ed apparecchiature idonei al
contrasto dell'immigrazione clandestina ai Paesi di accertata
provenienza della stessa;
d) integrazione degli interventi in materia d'immigrazione, in
particolare, di contrasto all'immigrazione clandestina, anche sul
territorio dello Stato.».

 

Art. 7.
Operativita' del soccorso aereo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco

1. Al fine di assicurare l'immediata operativita' del soccorso
aereo svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco attraverso
l'uso del mezzo aereo ad ala fissa, le procedure di reclutamento per
quattro posti nel profilo di direttore aeronavigante della posizione
economica C 2, gia' autorizzate con decreto del Presidente della
Repubblica in data 1° giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 163 del 14 del luglio 2004, sono espletate per quattro
posti di pilota di aeroplano nell'ambito del profilo di elicotterista
esperto di corrispondente posizione economica, ferma restando la
dotazione organica vigente.
2. In attesa della individuazione dei nuovi profili professionali
determinati con i decreti legislativi di cui all'articolo 2 della
legge 30 settembre 2004, n. 252, con decreto del Ministro
dell'interno sono definiti i requisiti, i criteri e le modalita' per
le procedure di reclutamento di cui al comma 1, in relazione alla
specificita' dei compiti connessi al soccorso con aeroplano.

 

Art. 8.
Ulteriori risorse per l'esercizio della delega in materia di rapporto
d'impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1. Le somme stanziate al comma 3 dell'articolo 6 della legge
30 settembre 2004, n. 252, sono incrementate nei limiti di 4.000.000
di euro a decorrere dall'anno 2005.

 

Art. 9.
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 3, e
dell'articolo 8, pari a complessivi euro 8.414.095 per l'anno 2005 e
ad euro 9.885.460 a decorrere dall'anno 2006, si provvede:
a) quanto a euro 5.000.000, per l'anno 2005 e ad euro 6.900.000
per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2005, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno;
b) quanto a euro 3.414.095 per l'anno 2005 e ad euro 2.985.460
per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge
5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella C) della legge
30 dicembre 2004, n. 311;
c) quanto a euro 9.885.460 per l'anno 2006, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al
fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto ai fini
dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle
misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti
emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge
5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti
o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente
trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

 

Art. 10.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 31 marzo 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Martino, Ministro della difesa
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli