Gazzetta Ufficiale N. 204 del 31 Agosto 2004

 

LEGGE 23 agosto 2004, n.226

Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

TESTO

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 agosto 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Martino, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4233):
Presentato dal Ministro della difesa (Martino) il 30
luglio 2003;
Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede
referente, il 22 settembre 2003 con il parere delle
commissioni I, II, V, VIII, XI, XII e XIII;
Esaminato dalla IV commissione il 30 settembre 2003;
1-2-7-14-15-16-23-28-29 e 30 ottobre 2003;
Esaminato in aula il 3 e 4 novembre 2003 ed approvato
il 5 novembre 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2572):
Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede
referente, il 25 novembre 2003 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 11ª e 12ª;
Esaminato dalla 4ª commissione il 26 novembre 2003;
l'11 e 25 febbraio 2004; 3 marzo 2004; 6, 22 e 28 aprile
2004; 5-12-19 e 20 maggio 2004;
Esaminato in aula il 17-22 e 29 giugno 2004 e approvato
con modificazioni, il 21 luglio 2004.
Camera dei deputati (atto n. 4233 B):
Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede
referente, il 22 luglio 2004 con parere delle commissioni
I, V, VIII, IX, XI e XII;
Esaminato dalla IV commissione il 22 luglio 2004;
Esaminato in aula il 26 luglio 2004 ed approvato il 29
luglio 2004.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitarne la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
«Disposizioni per disciplinare la trasformazione
progressiva dello strumento militare in professionale, a
norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
n. 331», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001. Si riporta
il testo dell'art. 7, come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Sospensione del servizio di leva). - 1. Le
chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono
sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005. Fino al
31 dicembre 2004 sono chiamati a svolgere il servizio di
leva, anche in qualita' di ausiliari nelle Forze di polizia
ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni
dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del
servizio di leva e' quella stabilita dalle disposizioni
vigenti.
2. Dall'anno 2002 il contingente di militari di truppa
chiamati ad assolvere il servizio obbligatorio di leva e'
annualmente ripartito, con decreto del Ministro della
difesa, tra l'Esercito, la Marina, compreso il Corpo delle
capitanerie di porto, e l'Aeronautica. Per il Corpo delle
capitanerie di porto il decreto e' adottato di concerto con
il Ministro dei trasporti e della navigazione.
3. Nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lettera f),
della legge 14 novembre 2000, n. 331, il servizio di leva
e' ripristinato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri.».
Nota all'art. 2:
Si riporta il testo della tabella A del citato decreto
legislativo n. 215 del 2001, come modificata dalla presente
legge:

«Tabella A (prevista dall'art. 2, comma 2)
Ripartizione dei volumi organici del personale delle f.a.
da conseguire alla data del 1° gennaio 2001

                            «Tabella A (prevista dall'art. 2, comma 2)
      Ripartizione dei volumi organici del personale delle f.a.
             da conseguire alla data del 1° gennaio 2001

                       |            |Forza armata    |
Categorie              |Esercito    |Marina          |Aeronautica
Ufficiali              |12.050      |4.500           |5.700
Sottufficiali          |            |                |
  Aiutanti             |2.400       |2.178           |3.000
  Marescialli          |5.583       |5.774           |6.480
  Sergenti             |16.108      |5.624           |16.800
Totale                 |24.091      |13.576          |26.280
Volontari di truppa    |            |                |
  VSP                  |56.281      |10.000          |7.049
  VFP                  |19.578      |5.924           |4.971
Totale                 |75.859      |15.924          |12.020
Totale generale        |112.000     |34.000          |44.000}.

Nota all'art. 4:
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del
9 maggio 2001. Si riporta il testo dell'art. 35, comma 6:
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - 1.-5.
(Omissis).
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni».
Nota all'art. 5:
- Per la tabella A allegata al decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, vedi nota all'art. 2.
Note all'art. 11:
- La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al
Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,
del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di
finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di polizia», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 79 del 4 aprile
2000. Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4:
«Art. 6 (Disposizioni per l'Amministrazione della
pubblica sicurezza e per alcune attivita' delle Forze di
polizia e delle Forze armate). - 1.-3. (Omissis).
4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono determinate le modalita' per il reclutamento ed il
trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita'
alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi
e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze
armate, nonche' le condizioni per le sponsorizzazioni
individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti
criteri:
a) valutazione, per il personale da reclutare nei
gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale
ottenuti nell'anno precedente;
b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati
nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti
ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle
federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello
statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle
disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle
societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;
c) valutazione, per il personale da reclutare nelle
bande musicali, della specifica professionalita' e di
titoli di studio rilasciati da conservatori di musica;
d) previsione che il personale non piu' idoneo alle
attivita' dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma
idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in
altre attivita' istituzionali o trasferito in altri ruoli
delle amministrazioni di appartenenza;
d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per
l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione
dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43,
comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».
- Per la tabella A allegata al decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, vedi nota all'art. 2.
Note all'art. 12:
- Per la tabella A allegata al decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, v. nota all'art. 2.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
recante: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle
norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale
non direttivo delle Forze armate.».
Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 215/2001:
«Art. 15 (Volontari di truppa in ferma breve e in
rafferma). 1.-2. (Omissis).
3. Ai fini dell'armonizzazione del trattamento
economico con quello dei volontari in servizio permanente,
al personale volontario in ferma breve o in rafferma e'
corrisposta un'indennita' mensile pari a L. 200.000 volta
anche a compensare l'attivita' effettuata oltre il normale
orario di servizio.».

Note all'art. 16:
- Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante:
«Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art.
2 della legge 6 marzo 2001, n. 64», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 29 aprile
2002. Si riporta il testo dell'art. 13, comma 4:
«Art. 13 (Inserimento nel mondo del lavoro e crediti
formativi). - 1-3. (Omissis).
4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, nei concorsi
relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello
Stato sono determinate riserve di posti nella misura del 10
per cento per coloro e hanno svolto per almeno dodici mesi
il servizio civile nelle attivita' istituzionali di detti
corpi. A tal fine sono comunque fatti salvi i requisiti di
ammissione previsti da ciascuna amministrazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 215 del 2001:
«Art. 18 (Riserve di posti per i volontari in ferma
prefissata e in ferma breve). - 1. Nei concorsi relativi
all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti corpi e
nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i
volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono
cosi' determinate:

a) Arma dei carabinieri: 70%;
b) Corpo della Guardia di finanza: 70%;
c) Corpo militare della Croce rossa: 100%;
d) Polizia di Stato: 45%;
e) Corpo di Polizia penitenziaria: 60%;
f) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco: 45%;
g) Corpo forestale dello Stato: 45%.».
Nota all'art. 20:

- La legge 14 novembre 2000, n. 331, recante: «Norme
per l'istituzione del servizio militare professionale», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
269 del 17 novembre 2000; si riporta il testo dell'art. 5,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Misure per agevolare l'inserimento dei
volontari congedati nel mondo del lavoro). - 1. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro della difesa individua, con proprio decreto,
nell'ambito delle direzioni generali del Ministero della
difesa, una struttura competente a svolgere attivita'
informativa, promozionale e di coordinamento al fine di
valutare l'andamento dell'attivita' di reclutamento di
personale volontario e di agevolare l'inserimento nel mondo
del lavoro dei volontari di truppa che hanno prestato
servizio senza demerito nelle Forze armate in qualita' di
volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata. Per il
perseguimento delle predette finalita' tale struttura si
avvale anche degli uffici periferici della Difesa,
acquisisce le opportune informazioni dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, cura i rapporti con i datori di lavoro pubblici e
privati e stipula convenzioni, nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio a tale fine disponibili, con i
predetti datori di lavoro, con gli uffici regionali
competenti in materia di promozione dell'occupazione,
individuati ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, con i soggetti abilitati all'attivita' di
mediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n.
469 del 1997, e con i soggetti abilitati all'attivita' di
fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi
dell'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri della pubblica istruzione e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
sono determinati i crediti formativi per i cittadini che
prestano servizio militare volontario rilevanti nell'ambito
dell'istruzione e della formazione professionale, ai fini
del compimento di periodi obbligatori di pratica
professionale o di specializzazione previsti per
l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di
specifiche professioni o mestieri.».
Nota all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, e della
tabella B/1 del citato decreto legislativo n. 196 del 1995,
come modificati dalla presente legge:
«Art. 15 (Avanzamento dei volontari di truppa in
servizio permanente). - 1. Al 1° caporal maggiore e gradi
corrispondenti, che abbia un anno di anzianita' nel
servizio permanente, e' conferito ad anzianita', previo
giudizio di idoneita', espresso dalle commissioni
d'avanzamento, il grado di caporal maggiore scelto e gradi
corrispondenti.

TABELLA

Note all'art. 22:
- Per il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, v.
nota all'art. 1.
- La legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante: «Modifiche
alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei
vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza,
nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al
Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello
Stato», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1989. Si riporta
il testo dell'art. 2, comma 1:
«Art. 2. - 1. I graduati, i carabinieri e i finanzieri
si distinguono in:
a) appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti,
finanzieri scelti, carabinieri e finanzieri in servizio
permanente;
b) appuntati, carabinieri e finanzieri in ferma
volontaria;
c) carabinieri ausiliari in ferma volontaria;
d) appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti,
finanzieri scelti, carabinieri e finanzieri in congedo
illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva ed in congedo
assoluto.».
Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 3, del
citato decreto legislativo n. 215 del 2001:
«Art. 2 (Organico complessivo delle Forze armate).
- 1. L'entita' complessiva delle dotazioni organiche del
personale militare dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e' fissata a 190.000 unita' a decorrere
dalla data del 1° gennaio 2007.
2. (Omissis).
3. Al fine di conseguire la progressiva riduzione a
190.000 unita', secondo un andamento delle consistenze del
personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri
indicata nella tabella A allegata alla legge 14 novembre
2000, n. 331, e nel rispetto della ripartizione indicata
nella tabella A di cui al comma 2, sino al 31 dicembre
2020, le dotazioni organiche dal personale dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica, a decorrere dal 2003, sono
annualmente determinate con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
per la funzione pubblica.».
- Si riporta il testo della tabella A della citata
legge n. 331 del 2000:

«Tabella A
(articolo 3, comma 1, lettera a)

      ONERI FINANZIARI NETTI COMPLESSIVI
                        (in miliardi di lire)

Anno                           |                                Onere
2000                           |                                   43
2001                           |                                  362
2002                           |                                  618
2003                           |                                  649
2004                           |                                  681
2005                           |                                  717
2006                           |                                  752
2007                           |                                  790
2008                           |                                  830
2009                           |                                  871
2010                           |                                  915
2011                           |                                  960
2012                           |                                  978
2013                           |                                  997
2014                           |                                1.013
2015                           |                                1.031
2016                           |                                1.045
2017                           |                                1.060
2018                           |                                1.078
2019                           |                                1.093
2020                           |                             1.096 }.

Note all'art. 24:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332, concernente: «Regolamento recante
norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate
nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di
polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della
Croce rossa italiana» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 231 del 3 ottobre 1997.
- Il decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000,
n. 114, concernente: «Regolamento recante norme in materia
di accertamento dell'idoneita' al servizio militare», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
107 del 10 maggio 2000.
Note all'art. 25:
- Il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
281 del 30 novembre 1996. Si riporta il testo dell'art. 1,
comma 3:
«Art. 1 (Incremento e ripianamento degli organici). -
1.-2. (Omissis).
3. Per assicurare la continuita' del reclutamento nel
profilo professionale di vigile del fuoco, il Ministero
dell'interno e' autorizzato a bandire, fatte salve le
riserve previste dalle disposizioni vigenti, pubblici
concorsi per la copertura dei posti che si rendono
disponibili a decorrere dal 31 dicembre 1998. Tali concorsi
dovranno inoltre prevedere una riserva di posti, pari
complessivamente al 25 per cento dei posti vacanti, per i
vigili volontari in servizio presso gli appositi
distaccamenti e per i vigili iscritti nei quadri del
personale volontario che alla data del bando abbiano
prestato servizio per non meno di sessanta giorni, fermi
restando gli altri requisiti previsti per l'accesso al
profilo professionale di vigile del fuoco. Le graduatorie
dei candidati risultati idonei possono essere utilizzate,
ai fini del reclutamento, per tre anni dall'approvazione.
In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei
regolamenti previsti dall'art. 3, comma 65, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, una quota pari al 35 per cento di
detti posti e' riservata ai volontari delle Forze armate
congedati senza demerito, sempre che siano in possesso dei
requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997:
«Art. 12 (Personale in servizio ed in congedo). - 1. Il
personale in ferma di leva prolungata, in servizio alla
data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n.
537, che abbia gia' ultimato la ferma triennale senza
demerito, puo' presentare domanda di immissione nelle Forze
di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle
amministrazioni di cui all'art. 1 e non si applicano nei
suoi confronti i limiti temporali di cui al comma 3
dell'art. 10.
2. Analoga domanda puo' essere presentata, entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, dai militari in ferma di leva prolungata,
congedati senza demerito, che abbiano terminato almeno la
ferma triennale.
3. Il personale in ferma di leva prolungata, reclutato
ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958,
successivamente alla data di entrata in vigore della legge
24 dicembre 1993, n. 537, durante il secondo anno di
servizio puo' presentare domanda per l'immissione, al
termine della ferma triennale, nelle Forze di polizia ad
ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni di
cui all'art. 1.
4. Le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile
e le amministrazioni interessate sottoporranno i candidati
alle previste procedure e prove concorsuali presso i propri
centri e commissioni di selezione.
5. I candidati dovranno risultare in possesso dei
requisiti elencati in allegato 2, fatta eccezione per il
limite di eta' che e' elevato nei limiti previsti dai
rispettivi ordinamenti.
6. Il personale delle Forze armate in ferma di leva
prolungata od in congedo, ammesso alle qualifiche iniziali
delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e
delle amministrazioni di cui all'art. 1, perde il grado
eventualmente rivestito al momento del transito nella nuova
carriera.».
Note all'art. 26:
- La legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante: «Norme
sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva
prolungata», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1987.
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997:
«Art. 9 (Avanzamento dei volontari e immissione nel
servizio permanente delle Forze armate). - 1. I volontari
in ferma breve possono conseguire, previo giudizio di
idoneita', i gradi riportati nella tabella A in allegato 4
al presente regolamento, nel rispetto delle esigenze
ordinative delle Forze armate.
2. L'immissione dei volontari in ferma breve nei ruoli
dei volontari in servizio permanente della stessa Forza
armata nella quale svolgono la ferma triennale e'
predisposta dalle competenti direzioni generali, nei limiti
dei posti annualmente disponibili, sulla base di apposita
graduatoria di merito elaborata dalla rispettiva
commissione per l'immissione dei volontari nelle Forze
armate, secondo i criteri previsti dal comma. 4.
3. Le commissioni per l'immissione di volontari nelle
rispettive Forze armate, sono presiedute da un ufficiale
generale, o grado corrispondente, nominato dal capo di
Stato maggiore della Difesa, e sono composte da due membri
in rappresentanza, rispettivamente dello Stato maggiore e
della Direzione generale del personale della Forza armata
di appartenenza.
4. Le commissioni formano, con frequenza annuale, le
graduatorie per l'immissione nelle rispettive Forze armate
dei volontari che hanno terminato la ferma, secondo i
criteri stabiliti dai propri regolamenti interni. Tali
criteri tengono conto dei seguenti titoli:
a) graduatoria di ammissione alla ferma breve;
b) attitudini e rendimento durante il servizio svolto
nella ferma breve;
c) qualita' morali e culturali;
d) esito dei corsi di istruzione, specializzazione o
abilitazione frequentati;
e) numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni
conseguite;
f) titolo di studio e/o titolo professionale
posseduti.».
«Art. 10 (Immissione dei volontari nelle Forze di
polizia ad ordinamento militare e civile e nelle
amministrazioni). - 1. L'immissione del volontari nelle
Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle
amministrazioni di cui all'art. 1 e' predisposta dalle
commissioni per l'immissione dei volontari nelle Forze di
polizia e nelle amministrazioni, sulla base della
programmazione quadriennale di cui all'art. 2 e secondo i
criteri stabiliti dai propri regolamenti interni. Tali
criteri tengono conto dei titoli indicati nell'art. 9,
comma 4.
2. Le commissioni per l'immissione dei volontari nelle
Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle
amministrazioni sono presiedute da un ufficiale generale, o
grado corrispondente, nominato dal capo di Stato maggiore
della Difesa e sono composte da due membri, in
rappresentanza, rispettivamente, della Direzione generale
del personale della Forza armata di appartenenza e della
Forza di polizia ad ordinamento militare e civile e
amministrazione di immissione.
3. Le domande devono essere presentate entro il secondo
anno della ferma triennale, a conferma della preferenza
espressa in materia al momento dell'arruolamento nelle
Forze armate. Nell'ultimo semestre della ferma triennale,
le commissioni per l'immissione dei volontari nelle Forze
di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle
amministrazioni disporranno, a cura delle amministrazioni
interessate, una verifica del mantenimento dei previsti
requisiti psico/fisici e di quelli di cui all'art. 41,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni.
4. L'ammissione alle carriere iniziali delle Forze di
polizia ad ordinamento militare e civile e delle
amministrazioni avviene comunque dopo il termine della
ferma triennale contratta e da' luogo alla perdita del
grado eventualmente rivestito durante il servizio nelle
Forze armate.
5. Nel caso in cui il numero dei volontari in ferma
breve risulti insufficiente a ricoprire tutti i posti
stabiliti dalla programmazione di cui al comma 1, le Forze
di polizia ad ordinamento militare e civile e le
amministrazioni conferiscono i posti disponibili mediante i
reclutamenti ordinari secondo le disposizioni di legge in
vigore per ciascuna amministrazione.».
Nota all'art. 27:
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 7 del citato
decreto legislativo n. 196 del 1995:
«Art. 2 (Ruolo dei volontari di truppa in servizio
permanente). - 1. Il ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente e' articolato nei seguenti gradi:

a) Esercito:
1° caporal maggiore;
caporal maggiore scelto;
caporal maggiore capo;
caporal maggiore capo scelto;
b) Marina:
sottocapo di 3ª classe;
sottocapo di 2ª classe;
sottocapo di 1ª classe;
sottocapo di 1ª classe scelto;
c) Aeronautica:
aviere capo;
1° aviere scelto;
1° aviere capo;
1° aviere capo scelto.
2. La dotazione organica del ruolo dei volontari di
truppa in servizio permanente e' cosi' costituita:
Esercito: 16.722;
Marina: 4.615;
Aeronautica: 2.250.
Nell'ambito della Marina e' previsto inoltre un ruolo
dei volontari di truppa delle capitanerie di porto, con
dotazione di 675 unita'.
3. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono
essere devolute in aumento ai limiti massimi consentiti per
volontari in ferma breve di cui al comma 1 del successivo
art. 7.».
«Art. 7 (Volontari di truppa in ferma breve). - 1. Le
Forze armate, con esclusione dell'Arma dei carabinieri,
possono mantenere alle armi volontari in ferma breve
secondo le seguenti ripartizioni:
Esercito 23.000;
Marina 5.509;
Aeronautica 2.250.
Nell'ambito della Marina possono essere, altresi',
mantenuti alle armi volontari in ferma breve delle
capitanerie di porto nella misura di 1.275 unita'.
2. La ferma breve ha la durata di anni tre.
3. Ai volontari in ferma breve, che abbiano completato
senza demerito la ferma triennale, continuano ad applicarsi
le disposizioni dell'art. 3, comma 65, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e del relativo regolamento di
attuazione.
4. I volontari in ferma breve dovranno prioritariamente
essere impiegati nelle unita' operative e addestrative
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.».
Note all'art. 30:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, recante: «Ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia», e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 158 del 10 giugno 1982. Si riporta il testo
dell'art. 6, commi 5 e 6:
«Art. 6 (Nomina ad agente). - 1.-4. (Omissis).
5. Possono essere inoltre nominati allievi agenti,
nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a
frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge
ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui
all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso
pubblico i quali ne facciano richiesta, purche' siano in
possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino
nelle condizioni di cui al comma 2.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano,
altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai
fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi
al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o
lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali di pace.».
- Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
recante: «Ordinamento del personale del Corpo di polizia
penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge
15 dicembre 1990, n. 395, e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 20 novembre
1992. Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4-bis:
«Art. 5 (Nomina ad allievo agente di polizia). - 1.-4.
(Omissis).
4-bis. Possono essere inoltre nominati allievi agenti,
nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a
frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge
ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose
di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne facciano
richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui
al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al
comma 2.».
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198,
recante: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle
norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale
non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri»,
e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995. Tale decreto
legislativo e' stato modificato dal decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 83, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2001.
Si riporta il testo dell'art. 7, commi 2 e 3:
«Art. 7 (Posizione di stato degli ammessi ai corsi
allievi carabinieri). - 1. (Omissis).
2. Possono essere inoltre ammessi ad primo corso utile
per allievo carabiniere di cui al comma 1, lettera a), nel
limite della vacanze organiche, il coniuge ed i figli
superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti
del personale delle Forze di polizia deceduto o reso
permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non
inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa,
a causa delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano
richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui
all'art. 5, e non si trovino nelle condizioni impeditive
previste dal medesimo articolo.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano,
altresi', al coniuge ed ai figli superstiti nonche' ai
fratelli, qualora unici superstiti, del personale dell'Arma
dei carabinieri deceduto o reso permanentemente invalido al
servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o
lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali di pace ovvero in attivita' operative
individuate con decreto del Ministro della difesa che
comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o
attrezzature esclusivamente militari, una particolare
esposizione al rischio.».
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,
recante: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995. Tale decreto
legislativo e' stato modificato dal decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 67, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.
Si riporta il testo dell'art. 6, commi 2 e 3:
«Art. 6 (Requisiti per l'ammissione al corso). - 1.
(Omissis).
2. Possono inoltre essere ammessi al corso per la
promozione a finanziere, nell'ambito delle vacanze
disponibili, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i
fratelli o le sorelle, qualora unici superstiti, del
personale delle Forze di polizia, deceduto o reso
permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non
inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa
in conseguenza delle azioni criminose di cui all'art. 82,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle
leggi ivi richiamate, i quali ne facciano richiesta,
purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano,
altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai
fratelli o alle sorelle, qualora unici superstiti, del
personale del Corpo della Guardia di finanza deceduto o
reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita'
non inferiore all'ottanta per cento della capacita'
lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero
in attivita' operative individuate con decreto del Ministro
delle finanze, che comportino, in conseguenza dell'impiego
di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una
particolare esposizione al rischio.».
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201,
recante: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello
Stato», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995. Tale decreto
legislativo e' stato modificato dal decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 87, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2001. Si
riporta il testo dell'art. 4, commi 4-ter e 4-quater:
«Art. 4 (Nomina ad allievo agente). - 1.-4.-bis
(Omissis).
4-ter. Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le
modalita' da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
possono essere inoltre nominati allievi agenti ed ammessi a
frequentare il primo di corso di formazione utile il
coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora
unici superstiti, degli appartenenti alle Forze polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui
all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso
dei requisiti previsti dal comma 1 e non si trovino nelle
condizioni di cui al comma 2.
4-quater. Le disposizioni di cui al comma 4-ter si
applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti,
nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli
appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi
permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non
inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa,
per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
di missioni internazionali di pace.».
- Per l'art. 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n.
78, v. nota all'art. 11.
Nota all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge n.
331 del 2000, come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Relazione al Parlamento). - 1. A decorrere
dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui all'art. 3, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
difesa, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo
stato della disciplina militare e sullo stato
dell'organizzazione delle Forze armate in relazione agli
obiettivi di ristrutturazione, nella quale in particolare
riferisce sul livello di operativita' delle singole Forze
armate, sul grado di integrazione del personale militare
volontario femminile e sull'azione della struttura di cui
al comma 1 dell'art. 5. Tale relazione sostituisce quelle
di cui all'art. 48 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ed
all'art. 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382.
1-bis. A decorrere dall'anno 2006, la relazione di cui
al comma 1 comprende altresi' le valutazioni sul
conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari
necessari ad assicurare l'operativita' delle Forze armate e
sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del
Corpo militare della Croce rossa.».

TABELLE