Gazzetta Ufficiale N. 210 del 9 Settembre 2005

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 2005

Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta di sicurezza personale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante «Istituzione e
ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e
disciplina del segreto di Stato», in particolare l'art. 1, secondo
comma;
Visto l'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto l'art. 8 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 11 luglio 1941, n. 1161
«Norme relative al segreto militare»;
Visto l'art. 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382 «Norme di
principio sulla disciplina militare», come sostituito dall'art. 26
della legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Visti il Trattato del Nord Atlantico (NATO) ratificato con legge
1° agosto 1949, n. 465, e i seguenti atti:
Accordo tra gli Stati membri per la tutela della sicurezza delle
informazioni, approvato dal Consiglio del Nord Atlantico in data
21 giugno 1996;
Documento C-M(2002)49 «La sicurezza in seno all'Organizzazione
del Trattato del Nord Atlantico», approvato dal Consiglio del Nord
Atlantico in data 26 marzo 2002;
Visti il Trattato di Bruxelles modificato (TBM) istitutivo
dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO), ratificato con legge
16 marzo 1955, n. 239 e l'art. 3 dell'Accordo di sicurezza dell'UEO,
fatto a Bruxelles il 28 marzo 1995 e ratificato con legge 16 giugno
1997, n. 190;
Visti l'art. 24 del Trattato che istituisce la Comunita' europea
dell'energia atomica (EURATOM), ratificato con legge 14 ottobre 1954,
n. 1203, ed il Regolamento n. 3 di attuazione del suddetto articolo,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 406/58
del 6 ottobre 1958;
Vista la legge 9 giugno 1977, n. 358, recante «Ratifica ed
esecuzione della convenzione istitutiva di una Agenzia spaziale
europea (A.S.E.), con allegati, firmata a Parigi il 30 maggio 1975» e
l'accordo tra gli Stati Parte della predetta Convenzione e l'Agenzia
spaziale europea per la protezione e lo scambio di informazioni
classificate, fatto a Parigi il 19 agosto 2002;
Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Gabinetto, n. 5/21.6 - Ris. del 23 novembre 1979 e n. 5/21.6 - Ris.
del 5 gennaio 1980;
Visti l'art. 31, paragrafi 2 e 3, della Convenzione basata
sull'art. K3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce un
Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL), ratificata con
legge 23 marzo 1998, n. 93, e l'Atto del Consiglio dell'Unione
europea del 3 novembre 1998 che adotta le norme sulla protezione del
segreto delle informazioni dell'EUROPOL, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. C 26 del 30 gennaio 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999,
n. 556, e successive modificazioni, recante «Regolamento di
attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25,
concernente le attribuzioni dei vertici militari», in particolare
l'art. 12, comma l, lettera f);
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, e successive
modificazioni, recante «Norme in materia di riordino dell'Arma dei
carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78»,
in particolare l'art. 8, comma 1;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive
modificazioni, recante «Riordino dei ruoli del personale direttivo e
dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della
legge 31 marzo 2000, n. 78», in particolare l'art. 2, comma 9-bis;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e successive
modificazioni, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della
Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.
78», in particolare l'art. 8, comma l, lettera b);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
11 aprile 2002, recante «Norme di sicurezza per la tutela delle
informazioni UE classificate di attuazione della Decisione del
Consiglio dell'Unione europea del 19 marzo 2001»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
11 aprile 2003, recante «Norme di sicurezza per la tutela delle
informazioni UE classificate, di attuazione della Decisione della
Commissione delle Comunita' europee del 29 novembre 2001»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 settembre 1999 recante «Criteri per il rilascio delle
certificazioni di sicurezza ai fini della tutela delle informazioni,
dei documenti e dei materiali classificati»;
Viste le pubblicazioni PCM-ANS in materia di tutela delle
informazioni classificate;
Ravvisata l'esigenza di assicurare la sicurezza dello Stato
democratico anche attraverso la tutela delle informazioni
classificate e la previsione di procedure di accertamento soggettivo
che escludano dalla conoscenza, conservazione, custodia o trasporto
di informazioni classificate colui il cui comportamento non dia
sicuro affidamento in ordine alla fedelta' alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato, nonche' alla
conservazione del segreto;

Decreta:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DEI NULLA OSTA DI SICUREZZA

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per «Autorita' nazionale per la sicurezza» - in seguito A.N.S.
- il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero l'Organo dallo
stesso delegato per l'esercizio delle funzioni in materia di tutela
delle informazioni, documenti e materiali classificati,
b) per «Ufficio centrale per la sicurezza» - in seguito U.C.Si. -
il III Reparto della Segreteria generale del Comitato esecutivo per i
servizi di informazione e di sicurezza (CESIS) di cui l'A.N.S. si
avvale per l'esercizio delle funzioni in materia di tutela delle
informazioni, documenti e materiali classificati;
c) per «informazione classificata», ogni informazione, documento
o materiale cui sia stata attribuita, da un'autorita' competente, una
classifica di segretezza «SEGRETISSIMO», «SEGRETO», «RISERVATISSIMO»
o «RISERVATO», con o senza una qualifica di sicurezza internazionale;
d) per «qualifica di sicurezza internazionale», la sigla, o altro
termine convenzionale, che, premessa ad una classifica di segretezza,
determina l'appartenenza e l'ambito di circolazione dell'informazione
classificata;
e) per «nulla osta di sicurezza» - in seguito NOS - la
determinazione che autorizza l'Ente richiedente ad avvalersi di una
persona in attivita' che comportano la trattazione di informazioni
classificate;
f) per «abilitazione preventiva» - in seguito AP - la
determinazione che autorizza la ditta individuale, la societa', la
persona giuridica di diritto privato, l'ente privato, l'associazione
o l'organismo a partecipare a gare classificate. La materia e'
disciplinata dalla pubblicazione PCM-ANS l/R, Vol. III, Sicurezza
industriale;
g) per «nulla osta di sicurezza complessivo» - in seguito NOSC -
la determinazione che autorizza la ditta individuale, la societa', la
persona giuridica di diritto privato, l'ente privato, l'associazione
o l'organismo ad effettuare lavorazioni classificate. La materia e'
disciplinata dalla pubblicazione PCM-ANS 1/R, Vol. III, Sicurezza
industriale;
h) per «trattazione di informazioni classificate», qualunque
operazione di originazione, contabilizzazione, registrazione,
preparazione per la spedizione, distribuzione, trasmissione,
diramazione, ricezione, visione, consultazione, discussione,
custodia, riproduzione, trasporto e distruzione autorizzata di
informazioni classificate, sotto qualunque forma espresse e con o
senza una o piu' qualifiche di sicurezza internazionali.

 

Art. 2.
Funzione del NOS, dell'AP e del NOSC

l. Il rilascio del NOS consente alla Pubblica amministrazione, alla
ditta individuale, alla societa', alla persona giudirica di diritto
privato, all'ente, all'associazione o all'organismo, gia' legittimati
alla trattazione di informazioni classificate, di poter impiegare una
persona, in attivita' che comportano la necessita' di trattare
informazioni classificate «SEGRETISSIMO», 'SEGRETO» o
«RISERVATISSIMO».
2. Il rilascio del NOS e' subordinato al favorevole esito di un
preventivo procedimento di accertamento soggettivo sulla base delle
disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, a
seguito del quale deve essere comunque esclusa dalla trattazione di
informazioni classificate la persona il cui comportamento nei
confronti delle istituzioni democratiche non dia sicuro affidamento
di scrupolosa fedelta' ai valori della Costituzione repubblicana ed
alle ragioni di sicurezza dello Stato, nonche' ai fini della
conservazione del segreto.
3. La Pubblica amministrazione, le ditte individuali, le societa',
le persone giuridiche di diritto privato, gli enti, le associazioni e
gli organismi legittimati alla trattazione di informazioni
classificate definiscono, sulla base dei rispettivi ordinamenti
interni ed esigenze funzionali, gli incarichi che comportano, ai fini
del rilascio dei NOS, l'effettiva necessita' di trattare informazioni
classificate «SEGRETISSIMO», «SEGRETO» o «RISERVATISSIMO».
4. Il rilascio dell'AP consente alla ditta individuale, alla
societa', alla persona giudirica di diritto privato, all'ente,
all'associazione o all'organismo di partecipare a gare classificate
in ambito nazionale ed internazionale o a trattative per l'esecuzione
di studi o lavori classificati a livello RISERVATO e superiore.
5. Il rilascio del NOSC consente alla ditta individuale, alla
societa', alla persona giudirica di diritto privato, all'ente,
all'associazione o all'organismo di condurre lavori, esperienze,
studi e progettazioni classificate in ambito nazionale e
internazionale a livello RISERVATO e superiore.

 

Art. 3.
Autorita' competenti al rilascio del NOS

1. L'A.N.S. rilascia i «NOS fino a livello «SEGRETISSIMO», con o
senza una o piu' qualifiche di sicurezza internazionali, relativi a:
a) ambasciatori, dirigenti di prima fascia e qualifiche
corrispondenti della Pubblica amministrazione;
b) consiglieri di ambasciata, prefetti, vice prefetti, ufficiali
generali e gradi corrispondenti delle Forze armate e dei Corpi armati
dello Stato;
c) cittadini stranieri appartenenti ad uno Stato membro
dell'Unione europea, dell'Alleanza atlantica o di altra
organizzazione internazionale di cui l'Italia e' parte in virtu' di
trattati, accordi, convenzioni o intese comunque denominati, sempre
che non sia diversamente disposto dalle pertinenti norme di sicurezza
che regolano la materia;
d) cittadini stranieri diversi da quelli di cui alla lettera c),
sempre che sussistano sufficienti elementi di valutazione ai fini
della salvaguardia della difesa e sicurezza, interna ed esterna,
dello Stato.
Agli adempimenti istruttori provvede il III Reparto - U.C.Si. della
Segreteria generale del CESIS.
2. Su autorizzazione dell'A.N.S., il Capo del III Reparto U.C.Si.
della Segreteria generale del CESIS rilascia i NOS fino a livello
«SEGRETISSIMO», con o senza una o piu' qualifiche di sicurezza
internazionali, relativi a:
a) colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate e dei
Corpi armati dello Stato, dirigenti di seconda fascia della Pubblica
amministrazione e vice prefetti aggiunti;
b) personale civile della Pubblica amministrazione, fatta
eccezione per quello di cui ai commi 3, 4 lettera b) e 5 lettera b),
e fatto salvo quanto previsto al comma 7;
c) cancellieri della giustizia militare;
d) legali rappresentanti, dirigenti ed impiegati di ditte
individuali, societa', persone giuridiche di diritto privato, enti,
associazioni od organismi;
e) persone della Pubblica amministrazione o di ditta individuale,
societa', persona giuridica di diritto privato; ente, associazione od
organismo, designate a partecipare, in qualita' di esperti, a
conferenze, commissioni, comitati, gruppi di lavoro o riunioni; in
Italia e all'estero, che richiedono il NOS;
f) persone con incarichi riferiti a specifiche esigenze.
3. Su autorizzazione dell'A.N.S., il Capo della Segreteria speciale
Cosmic-Focal-UE/SS del Ministero dell'interno rilascia i NOS fino a
livello, «SEGRETO», con o senza una o piu' qualifiche di sicurezza
internazionali, relativi a:
a) personale dell'amministrazione civile del Ministero
dell'interno con qualifica non dirigenziale;
b) personale della Polizia di Stato con qualifica non
dirigenziale;
c) personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con
qualifica non dirigenziale.
4. Su autorizzazione dell'A.N.S., il Vice Capo reparto impiego
delle Forze dello Stato maggiore dell'esercito, il Vice Capo reparto
per le telecomunicazioni, comando, controllo, informatica e sicurezza
(TEIS) dello Stato maggiore della marina - III Reparto, il Capo
reparto generale sicurezza dell'aeronautica e il Capo del II Reparto
del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, rilasciano i NOS fino
a livello «SEGRETO», con o senza una o piu' qualifiche di sicurezza
internazionali, relativi a:
a) personale militare della rispettiva Forza armata con grado
inferiore a colonnello o corrispondente;
b) personale civile dipendente appartenente alle Aree A e B
ovvero inquadrato in livelli equivalenti;
c) personale operaio e assimilato dipendente da ditta
individuale, societa', persona giuridica di diritto privato, ente
privato, associazione od organismo il cui controllo, sotto il profilo
della sicurezza e della tutela delle informazioni classificate, e'
affidato all'Organo centrale di sicurezza della Forza armata
competente in base alle disposizioni contenute nella pubblicazione
PCM-A.N.S. 1/R, Volume III, Sicurezza industriale.
5. Su autorizzazione dell'A.N.S., il Comandante e il Vice
Comandante delle Forze operative terrestri, il Comandante delle
Truppe alpine, i Comandanti delle Forze operative di difesa - 1° e 2°
FOD, il Comandante del C4-IEW, l'Ispettore per il reclutamento e le
Forze di completamento, il Comandante dell'aviazione dell'Esercito e
il Comandante della brigata artiglieria contraerea dell'Esercito
rilasciano i NOS fino a livello «SEGRETO», con o senza una o piu'
qualifiche di sicurezza internazionali, relativi al personale
militare e civile in servizio presso i comandi e gli enti dipendenti,
rispettivamente:
a) con grado inferiore a maggiore;
b) appartenente alle Aree A e B ovvero inquadrato in livelli
equivalenti.
6. Su autorizzazione dell'A.N.S., il Capo del II Reparto del
Comando generale del Corpo della Guardia di finanza rilascia i NOS
fino a livello «SEGRETO», con o senza una o piu' qualifiche di
sicurezza internazionali, relativi al personale militare con grado
inferiore a colonnello.
7. Su autorizzazione dell'A.N.S., i NOS a livello «SEGRETISSIMO»,
con o senza una o piu' qualifiche di sicurezza internazionali,
relativi al personale di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, sono rilasciati
dal Capo del III Reparto U.C.Si. della Segreteria generale del CESIS.
8. Il rilascio del NOS e' comunicato all'ente richiedente,
unitamente ai livelli di classifica di segretezza e qualifiche di
sicurezza internazionali accordati.

 

Art. 4.
Autorita' competenti all'attribuzione delle qualifiche di sicurezza internazionali

L'attribuzione, ai NOS, di una o piu' qualifiche di sicurezza
internazionali, e' di competenza delle Autorita' di cui all'art. 3,
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, fatta eccezione per quelle riservate alla
competenza esclusiva dell'A.N.S.

 

Art. 5.
Istruttoria per il rilascio dei NOS

1. Fatte salve le competenze del III Reparto - U.C.Si. della
Segreteria generale del CESIS in ordine alle istruttorie relative
all'adozione delle decisioni di competenza dell'A.N.S., l'istruttoria
per il rilascio, il rinnovo o l'elevazione del NOS e' effettuata
dall'Autorita' competente ad adottare la decisione.
2. L'ente interessato al rilascio, al rinnovo o all'elevazione del
NOS invia la relativa richiesta all'Autorita' competente ad adottare
la decisione. La richiesta specifica i motivi per i quali la persona
indicata ha necessita' di trattare informazioni classificate e il
livello di classifica di segretezza ed eventuali qualifiche di
sicurezza internazionali da accordare.
3. Quando nel corso dell'istruttoria per il rilascio, il rinnovo o
l'elevazione del NOS vengono a cessare i motivi che ne avevano
determinato la richiesta, il richiedente interrompe la procedura,
dandone comunicazione all'ente competente per l'istruttoria e la
decisione.
4. L'istruttoria per il rilascio, il rinnovo o l'elevazione del NOS
si conclude entro il termine di 12 mesi dal ricevimento della
richiesta da parte dell'Autorita' competente ad istruire la pratica,
prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi nel caso risulti
particolarmente complessa.
5. L'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato e il Corpo della
Guardia di finanza, forniscono alle Autorita' competenti ad adottare
le decisioni gli elementi informativi nei limiti di cui agli
articoli 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297;
2, comma 9-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e 8,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e
delle disposizioni emanate dall'A.N.S.
Ai fini del rilascio dei NOS a livello «Segreto» e «Segretissimo»,
gli organismi di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977,
n. 801, forniscono all'A.N.S., su richiesta del III reparto U.C.Si.
della segreteria generale del CESIS, gli elementi di informazione
eventualmente acquisiti agli atti delle competenti articolazioni.
Gli elementi informativi sono forniti all'Autorita' che ne ha fatto
richiesta entro il termine di 120 giorni dalla data di ricezione
della stessa. L'inutile decorso del termine e' valutato quale assenza
di elementi di controindicazione.
Le informazioni pervenute oltre il termine di 120 giorni sono
comunque valutate ai fini del diniego, revoca, sospensione, riduzione
di classifica di segretezza, di qualifica di sicurezza internazionale
e dequalifica del NOS.

 

Art. 6.
Diniego, revoca, sospensione, riduzione della classifica di segretezza e riduzione della qualifica o dequalifica di sicurezza internazionale dei NOS

1. Il NOS e' negato, revocato, sospeso, ridotto di classifica di
segretezza, di qualifica di sicurezza internazionale e dequalificato
in tutti i casi in cui emergano, nei confronti della persona in esso
indicata, fondati elementi che influiscono negativamente sulla sua
affidabilita' sotto il profilo della scrupolosa fedelta' ai valori
della Costituzione repubblicana ed alle ragioni di sicurezza dello
Stato, nonche' della conservazione del segreto.
2. Le decisioni concernenti il diniego e la revoca dei NOS sono di
esclusiva competenza dell'A.N.S.
3. Tutte le Autorita' competenti al rilascio dei NOS adottano anche
le decisioni concernenti la sospensione, la riduzione della
classifica di segretezza, la riduzione della qualifica di sicurezza
internazionale e la dequalifica dei NOS, nell'ambito delle rispettive
competenze.
Le Autorita' di cui all'art. 3, commi 3, 4, 5 e 6, comunicano le
decisioni innanzi descritte all'A.N.S., per il tramite del Capo del
III reparto U.C.Si. della segreteria generale del CESIS.
4. I NOS revocati o sospesi sono restituiti alle Autorita' che li
hanno rilasciati entro trenta giorni dalla data di ricezione della
comunicazione della decisione.

 

Art. 7.
Abrogazioni e disposizioni finali

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in materia di tutela delle
informazioni classificate in contrasto con quelle contenute nel
presente decreto.
2. L'Organo delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a),
provvede, nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto, ad aggiornare le pubblicazioni PCM-A.N.S. ed
ogni altra disposizione in materia di tutela delle informazioni
classificate, adeguandole al presente decreto e ai decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2002 concernente
«Schema nazionale per la valutazione e la certificazione della
sicurezza delle tecnologie dell'informazione, ai fini della tutela
delle informazioni classificate, concernenti la sicurezza interna ed
esterna dello Stato»; 11 aprile 2002 concernente «Norme di sicurezza
per la tutela delle informazioni UE classificate di attuazione della
decisione del Consiglio dell'Unione europea del 19 marzo 2001» e
11 aprile 2003 concernente «Norme di sicurezza per la tutela delle
informazioni UE classificate, di attuazione della decisione della
Commissione delle Comunita' europee del 29 novembre 2001». L'A.N.S.,
per il tramite del III reparto U.C.Si. della segreteria generale del
CESIS, verifica la corretta applicazione delle disposizioni in
materia di rilascio dei NOS.
3. E' in facolta' dell'A.N.S. emanare ogni necessaria disposizione
di dettaglio.
4. Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno
successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2005

Il Presidente: Berlusconi