Gazzetta Ufficiale N. 213 del 10 Settembre 2004

DECRETO-LEGGE 10 settembre 2004, n.238
Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per eliminare le situazioni di squilibrio nelle
posizioni di carriera del personale degli ex ruoli degli ispettori e
dei periti tecnici della Polizia di Stato e dei ruoli corrispondenti
delle altre Forze di polizia, in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre
2003, n. 350;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 settembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio del Ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della
giustizia, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con
il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Personale appartenente ai soppressi ruoli ad esaurimento degli
ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato

1. Il personale con qualifica di ispettore capo e di perito tecnico
capo della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, gia' appartenente ai ruoli ad
esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, soppressi
dall'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e'
inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle
qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore-sostituto
ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore, con
decorrenza giuridica 1° gennaio 2003. Per il predetto personale gia'
appartenente ai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrono
dal 1° gennaio 2001.
2. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 1 sono utilizzati i
posti disponibili al 31 dicembre 2000 per le promozioni previste
dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni,
e dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive
modificazioni. Le eventuali posizioni soprannumerarie conseguenti
all'inquadramento di cui al comma 1 sono riassorbite utilizzando i
posti disponibili per le predette promozioni a partire dal
31 dicembre 2001.
3. Il personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza
giuridica 1° gennaio 2001 e quello inquadrato con decorrenza
giuridica 1° gennaio 2003 precede in ruolo quello vincitore dei
concorsi per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili,
rispettivamente, al 31 dicembre 2000 e al 31 dicembre 2002, di cui
all'articolo 31-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni,
e all'articolo 31-bis, comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
4. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui al
comma 1 e' corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al personale
inquadrato, ai sensi del comma 1, con decorrenza 1° gennaio 2001, lo
scatto aggiuntivo, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e' corrisposto a decorrere dal
1° gennaio 2003. Al medesimo personale e' corrisposto, dal 15 marzo
2001 al 31 dicembre 2002, un assegno personale pensionabile di
riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore
capo e quello di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza.
5. Al personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza
1° gennaio 2001, ai fini della maturazione del requisito temporale
per il conferimento della denominazione di sostituto commissario e di
sostituto direttore tecnico, si applica, con decorrenza 1° gennaio
2001, il termine di sette anni e sei mesi previsto dall'articolo 19,
comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, ridotto di
due anni.
6. Per la finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di euro 8.693.000 per l'anno 2004, di euro 2.039.000 per l'anno
2005 e di euro 1.511.000 a decorrere dall'anno 2006.

Art. 2.

Personale appartenente al Corpo forestale dello Stato

1. Il personale del Corpo forestale dello Stato, in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto con la qualifica di
ispettore capo, gia' in possesso del grado di maresciallo del
previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale
dello Stato, o con la qualifica di perito capo, gia' inquadrato nella
settima qualifica funzionale, e' inquadrato, anche in soprannumero,
in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore
superiore e di perito superiore, con decorrenza giuridica dal
1° gennaio 2003. Per il predetto personale che ha conseguito il grado
di maresciallo con decorrenza 1° luglio 1990 e la qualifica di perito
capo con decorrenza 1° settembre 1995 gli effetti giuridici
dell'inquadramento decorrono dal 1° gennaio 2001.
2. La decorrenza giuridica della promozione a ispettore superiore e
a perito superiore del Corpo forestale dello Stato del personale in
possesso del grado di maresciallo del previgente ruolo dei
sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato o,
rispettivamente, della settima qualifica funzionale, se in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' anticipata,
qualora successiva, al 1° gennaio 2001 ovvero al 1° gennaio 2003,
secondo quanto previsto dal comma 1.
3. Le posizioni in soprannumero conseguenti all'inquadramento di
cui al comma 1 e all'espletamento dei concorsi, di cui agli
articoli 21, comma 1, lettera b), e 47, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, per la copertura dei
posti disponibili al 31 dicembre 2001, sono riassorbite utilizzando i
posti disponibili per le promozioni di cui agli articoli 21, comma 1,
lettera a), e 47, comma 2, lettera a), del medesimo decreto
legislativo n. 201 del 1995, a decorrere dal 31 dicembre 2001.
4. Il personale di cui al comma 1 segue in ruolo quello di cui al
comma 2.
5. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui ai
commi 1 e 2 e' corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al
personale inquadrato o promosso, ai sensi dei commi 1 e 2, con
decorrenza 1° gennaio 2001, lo scatto aggiuntivo di cui
all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2001,
n. 87, e' corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al medesimo
personale e' corrisposto, dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002, un
assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra
il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore
superiore.
6. Al personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza
1° gennaio 2001, ai fini della maturazione del requisito temporale
per il conferimento della denominazione di «scelto», si applica, con
decorrenza 1° gennaio 2001, il termine di sette anni e sei mesi
previsto dall'articolo 30, comma 8, del decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 87, ridotto di due anni.
7. Ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione alla
qualifica di ispettore superiore, di cui all'articolo 21, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo n. 201 del 1995, nonche' ai fini
dell'attribuzione del trattamento economico, di cui all'articolo 7
del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, l'anzianita'
richiesta al personale con la qualifica di ispettore capo del Corpo
forestale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, gia' in possesso della qualifica di brigadiere del
previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale
dello Stato con decorrenza 1° luglio 1992, e' ridotta di due anni.
8. Per la finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di euro 885.000 per l'anno 2004, di euro 310.000 per l'anno
2005 e di euro 248.000 a decorrere dall'anno 2006.

Art. 3.

Personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria

1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al
ruolo separato e limitato istituito ai sensi dell'articolo 26 della
legge 15 dicembre 1990, n. 395, in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' inquadrato, a domanda, nel ruolo
ordinario degli ispettori del Corpo medesimo con qualifica di
ispettore capo con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003.
2. Il personale individuato ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di ispettore
superiore, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003.
3. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 2, che si applica ove
piu' favorevole, sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre
2002 per le promozioni previste dall'articolo 30-bis, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e
successive modificazioni. Le eventuali posizioni in soprannumero
conseguenti al suddetto inquadramento sono riassorbite utilizzando i
posti disponibili per le predette promozioni a decorrere dal
31 dicembre 2003. Sono fatte salve le procedure concorsuali tutt'ora
in atto, indette ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 1, lettera b),
del citato decreto legislativo n. 443 del 1992.
4. Il personale di cui al comma 3 segue in ruolo quello vincitore
del concorso per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili
al 31 dicembre 2002, di cui all'articolo 30-bis, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
5. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui ai
commi 1 e 2 e' attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2003.
6. Per la finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di euro 1.931.000 per l'anno 2004 e di euro 1.237.000 a
decorrere dall'anno 2005.

Art. 4.

Personale appartenente al ruolo degli ispettori dell'Arma dei
carabinieri

1. Ai marescialli aiutanti s.u.p.s. appartenenti al ruolo ispettori
dell'Arma dei carabinieri con anzianita' di grado compresa tra il 2
gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, in servizio alla data di entrata
in vigore del presente decreto, e' attribuita, ai soli effetti
giuridici, anzianita' di grado 1° gennaio 2001.
2. Il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo i pari
grado promossi con decorrenza dal 1° gennaio 2001 a seguito della
procedura di avanzamento a scelta per esami, mantenendo l'attuale
ordine di iscrizione in ruolo.
3. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del
requisito temporale per il conferimento della qualifica di
luogotenente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
agli appartenenti al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri
che successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, al venire meno delle cause impeditive di cui all'articolo
35, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198,
conseguono il grado di maresciallo aiutante s.u.p.s. con decorrenza
compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001.

Art. 5.

Personale appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo della
guardia di finanza

1. Ai marescialli aiutanti appartenenti al ruolo ispettori del
Corpo della guardia di finanza con anzianita' di grado compresa tra
il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' attribuita, ai soli
effetti giuridici, anzianita' di grado 1° gennaio 2001.
2. Il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo i pari
grado promossi con decorrenza dal 1° gennaio 2001 a seguito della
procedura di avanzamento a scelta per esami, mantenendo l'attuale
ordine di iscrizione in ruolo.
3. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del
requisito temporale per il conferimento della qualifica di
luogotenente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12,
comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
agli appartenenti al ruolo degli ispettori del Corpo della guardia di
finanza che successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, al venire meno delle cause impeditive di cui
all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
199, e successive modificazioni, conseguono il grado di maresciallo
aiutante con decorrenza compresa tra il 2 gennaio 2001 e il
31 dicembre 2001.

Art. 6.

Clausola copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,
complessivamente valutato in euro 11.509.000 per l'anno 2004, in euro
3.586.000 per l'anno 2005 ed in euro 2.996.000 a decorrere dall'anno
2006, si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo
3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente
decreto, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e
trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della
citata legge n. 468 del 1978.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 settembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Martino, Ministro della difesa
Siniscalco, Ministro del-l'economia
e delle finanze
Castelli, Ministro della giustizia
Alemanno Ministro delle politiche
agricole e forestali
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli