Gazzetta Ufficiale N. 214 del 15 Settembre 2003
 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2003
Individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante
attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, recante
modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo 19 settembre
1996, n. 626;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio
1996, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
20 novembre 1996, il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 aprile 1999, il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 giugno 1999 adottati in attuazione dei suddetti decreti
legislativi n. 626/1994 e n. 242/1996 ai fini dell'individuazione dei
datori di lavoro nell'ambito della Presidenza dei Consiglio dei
Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio 2002 recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed in particolare, l'articolo
2, comma 8, in base al quale «i soggetti preposi a strutture generali
o equiparate sono individuati come datori di lavoro ai sensi del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
3 dicembre 2002 recante l'istituzione e l'organizzazione interna del
Dipartimento per gli italiani nel mondo, nell'ambito della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 dicembre 2002 recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, recante il
riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e
riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Considerato che la molteplicita' delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e la circostanza che
frequentemente nelle diverse sedi della Presidenza sono concentrati
piu' datori di lavoro rendono difficoltosa la gestione degli spazi
comuni e l'organizzazione degli interventi che richiedono il
coinvolgimento di piu' datori di lavoro;
Ritenuto necessario procedere ad una diversa e piu' funzionale
individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626 al fine di realizzare un piu' efficiente ed
efficace sistema di tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di
lavoro;
Considerato che, nell'ambito della struttura della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il capo del Dipartimento per le risorse
strumentali e' destinatario della gestione e dei poteri di spesa
degli stanziamenti assegnati al proprio Centro di spesa per la
realizzazione degli interventi necessari per garantire l'attuazione
del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modificazioni;
Tenuto conto che al Capo del Dipartimento per le risorse
strumentali, per le finalita' di cui trattasi, con riferimento ad
altre tipologie di spese che eventualmente si rendessero necessarie,
puo' essere assegnato dal segretario generale un budget a valere
sugli stanziamenti attribuiti agli altri Centri di spesa del CR/1 -
Segretariato generale nei quali tali tipologie di spese per la loro
natura risultassero iscritte;
Decreta:
Art. 1.

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai
sensi e per gli effetti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626 e successive modificazioni, sono datori di lavoro:
a) per il Dipartimento per la protezione civile, il capo del
Dipartimento;
b) per il Dipartimento della funzione pubblica, il capo del
Dipartimento;
c) per i commissariati di governo nelle regioni a statuto
speciale, i rispettivi commissari di governo;
d) per tutte le altre strutture della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il capo del Dipartimento per le risorse strumentali.
2. In attesa della piena attuazione dell'articolo 6 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per la Scuola superiore della
pubblica amministrazione e' individuato quale datore di lavoro ai
sensi e per gli effetti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626 e successive modificazioni, il segretario della Scuola.

 

Art. 2.

1. L'ufficio del medico competente istituito presso il Dipartimento
per le risorse umane e l'organizzazione costituisce, nell'ambito di
propria competenza, la struttura di riferimento per i datori di
lavoro di cui all'art. 1 con sede in Roma.

 

Art. 3.

1. Gli oneri relativi agli interventi necessari all'attuazione del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modificazioni, concernenti l'Ufficio nazionale per il servizio civile
gravano sulla quota del Fondo nazionale per il servizio civile
destinata alle spese di funzionamento dell'Ufficio.

 

Art. 4.

1. Al comma 8 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 23 luglio 2002, le parole «sono individuati come datori
di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modificazioni, e» sono soppresse.

 

Art. 5.

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto
cessano di avere efficacia il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 6 luglio 1996, il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 20 novembre 1996, il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 14 aprile 1999, il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° giugno 1999 ed ogni altra disposizione con
esso contrastante.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti, per gli
adempimenti di competenza, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 23 luglio 2003
p. Il Presidente: Letta

Registrato alla Corte dei conti 4 settembre 2003

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri
registro n. 10, foglio n. 117