Gazzetta Ufficiale N. 222 del 23 Settembre 2005
 

 

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n.197

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, che, nell'anticipare al
1° gennaio 2005 la sospensione del servizio obbligatorio di leva, ha
istituito le categorie dei volontari in ferma prefissata di un anno e
in ferma prefissata quadriennale ed in particolare l'articolo 22, che
ha delegato il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della stessa legge, senza ulteriori oneri a carico
del bilancio dello Stato e nel rispetto dei principi e criteri
direttivi ivi indicati, uno o piu' decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, al fine di
armonizzarne e coordinarne le previsioni con quanto disposto dalla
stessa legge;
Visto il citato decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive
modificazioni, emanato in attuazione della delega conferita al
Governo dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n.
331, al fine di disciplinare la graduale sostituzione dei militari in
servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale
civile del Ministero della difesa;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per la funzione
pubblica e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:
Art. 1.

Sostituzione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 215 del 2001

1. L'articolo 12 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e
successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo
n. 215 del 2001», e' sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Volontari in ferma prefissata). - 1. Ai fini del presente
decreto, per volontari in ferma prefissata, se non specificamente
qualificati, si intendono i volontari in ferma prefissata di un anno,
in prolungamento della ferma, in rafferma annuale, in ferma
prefissata quadriennale, in rafferma biennale, previsti dalle
disposizioni di cui ai capi II e III della legge 23 agosto 2004, n.
226.
2. I volontari in ferma prefissata sono vincolati, per obbligo
assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato.
L'ammissione alla ferma ha decorrenza giuridica dalla data indicata
nel relativo provvedimento adottato dalla Direzione generale del
personale militare e decorrenza economica dalla data di effettiva
presentazione al reparto.
3. Le categorie, le specialita', le specializzazioni, nonche' gli
incarichi relativi ai volontari in ferma prefissata sono individuati
dai Capi di stato maggiore di Forza armata, secondo i rispettivi
ordinamenti.
4. Il giudizio di idoneita' per l'avanzamento al grado di caporale
ovvero di caporal maggiore o gradi corrispondenti, di cui agli
articoli 7, comma 2, e 14, comma 2, della legge n. 226 del 2004, che
comporta la valutazione delle qualita', capacita' e attitudini in
rapporto ai compiti da svolgere nel grado superiore, e in relazione
alle esigenze di quegli incarichi nel reparto, e' espresso da una
apposita commissione costituita presso ciascun corpo o reparto
d'impiego, composta da almeno tre membri nominati dal comandante di
corpo. Il grado e' conferito dal comandante di corpo. Per la
partecipazione alla commissione non e' prevista la corresponsione di
alcuna indennita' o compenso ne' rimborso spese.
5. Lo stato di volontario in ferma prefissata e' costituito dal
complesso dei diritti e dei doveri inerenti alla categoria di
appartenenza e al grado posseduto.
6. Le posizioni di stato dei volontari in ferma prefissata sono le
seguenti:
a) servizio;
b) congedo illimitato;
c) congedo assoluto.
7. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, ai
volontari in ferma prefissata si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni in materia di stato e avanzamento relative ai volontari
di truppa in servizio permanente.».


Avvertenze:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Nota alle premesse:

- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e'
il seguente:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- La legge 23 agosto 2004, n. 226, recante «Sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina
dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega
al Governo per il conseguente coordinamento con la
normativa di settore», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2004. Si riporta il testo
dell'art. 22:
«Art. 22 (Conferimento di delega legislativa). - 1. Al
fine di armonizzare e coordinare le disposizioni del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, con quanto previsto dalla presente legge e
nel rispetto del principio di invarianza della spesa, il
Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della medesima legge, uno o piu'
decreti legislativi, recanti disposizioni correttive e
integrative dello stesso decreto legislativo n. 215 del
2001, e successive modificazioni, informati ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'adeguamento delle disposizioni del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, in relazione al termine di sospensione del
servizio di leva stabilito dall'art. 1 della presente legge
e alle categorie di volontari in ferma prefissata
disciplinate dai capi II e III;
b) prevedere le disposizioni in materia di stato
giuridico relative alle categorie di volontari in ferma
prefissata istituite dalla presente legge, adeguando quelle
relative ai volontari in ferma prefissata quadriennale
raffermati con le disposizioni previste per il paritetico
personale in ferma volontaria di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b), della legge l° febbraio 1989, n. 53;
c) prevedere l'abrogazione espressa delle
disposizioni in contrasto con le disposizioni della
presente legge.
2. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 1, corredati di relazione tecnica e' richiesto il
parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, che si
esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di
cui al comma 1, uno o piu' decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti
legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
indicati nel medesimo comma 1 e secondo le modalita' di cui
al comma 2.».
- Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
«Disposizioni per disciplinare la trasformazione
progressiva dello strumento militare in professionale, a
norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
n. 331», e' pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001.
- La legge 14 novembre 2000, n. 331, recante «Norme per
l'istituzione del servizio militare professionale», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
269 del 17 novembre 2000; si riporta il testo dell'art. 3,
comma 1:
«1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che
si esprimono entro sessanta giorni dalla data di
assegnazione del relativo schema, corredato dai pareri
previsti dalla legge, un decreto legislativo per
disciplinare la graduale sostituzione, entro sette anni a
decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo
decreto legislativo, dei militari in servizio obbligatorio
di leva con volontari di truppa e con personale civile del
Ministero della difesa. Il decreto legislativo sara'
informato ai seguenti principi e criteri direttivi(2):
a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila
unita' dell'organico complessivo delle Forze armate,
secondo un andamento della consistenza del personale in
servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui alla
tabella A allegata alla presente legge, ad esclusione
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di
finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, entro il
periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma,
in modo da:
1) non pregiudicare l'assolvimento delle finalita'
di cui all'art. 1;
2) prevedere un rapporto percentuale rispondente
alle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza
armata tra le seguenti categorie di personale:
2.1) ufficiali in servizio permanente, di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490;
2.2) sottufficiali in servizio permanente, di cui
all'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
2.3) volontari di truppa, parte in servizio
permanente ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, e parte in ferma prefissata, di cui garantire
l'immissione anche in deroga all'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
b) prevedere il soddisfacimento delle esigenze delle
Forze armate, nel periodo di sette anni di cui all'alinea
del presente comma, ricorrendo ai giovani soggetti alla
leva nati entro il 1985, rispettando la progressiva
riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate ai
sensi della lettera a);
c) disciplinare il progressivo raggiungimento
dell'entita' dell'organico delle singole categorie indicate
alla lettera a), prevedendo anche il transito del personale
in esubero rispetto all'organico delle Forze armate nei
ruoli di altre amministrazioni in relazione alle esigenze,
ai profili di impiego e alla programmazione delle
assunzioni da parte delle amministrazioni stesse o, in caso
di mancato reimpiego, il collocamento in ausiliaria se con
meno di cinque anni dai limiti di eta' previsti per
ciascuna categoria di personale;
d) prevedere l'emanazione di norme e l'individuazione
di incentivi di carattere giuridico per il reclutamento,
anche decorso il periodo di sette anni di cui all'alinea
del presente comma, di ufficiali ausiliari delle Forze
armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza, da trarre anche dagli ufficiali di complemento
in congedo;
e) nell'ambito del progressivo incremento
dell'entita' dell'organico dei volontari, assicurare per il
triennio 2000-2002 un reclutamento di volontari in ferma
prefissata nella misura massima di 30.506 unita' e
l'immissione in servizio permanente di non piu' di 10.450
volontari ad incremento della consistenza massima fissata
dall'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
f) prevedere norme riguardanti i volontari in ferma
prefissata delle Forze armate, con esclusione dell'Arma dei
carabinieri. In particolare il decreto legislativo:
1) prevede il reclutamento di volontari in ferma
prefissata di durata di uno o cinque anni, da impiegare sia
sul territorio nazionale sia all'estero, modificando in
funzione di tali previsioni le corrispondenti disposizioni
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nonche' la
possibilita' di differenziare le modalita' di reclutamento
in relazione alla durata della ferma contratta, di
alimentare con i volontari in ferma di un anno i volontari
in ferma prefissata di cinque anni e di rimanere in
servizio dopo la ferma di cinque anni per due successive
rafferme biennali;
2) prevede modalita' per consentire, al termine di
una ferma minima di cinque anni, l'immissione dei volontari
in ferma prefissata nel ruolo dei volontari in servizio
permanente, in relazione alle esigenze organiche da
soddisfare annualmente;
3) prevede che per l'accesso alla ferma prefissata
di cinque anni, per le rafferme biennali e per il transito
nei ruoli dei volontari in servizio permanente,
costituiscano titoli da valutare l'espletamento, senza
demerito, della ferma di un anno e le qualifiche e
specializzazioni acquisite durante tale periodo;
4) incentiva il reclutamento dei volontari in ferma
prefissata di cinque anni prevedendo che le possibilita' di
accesso dei volontari di truppa in servizio permanente al
ruolo dei marescialli dell'Esercito, esclusa l'Arma dei
carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, previste
dall'art. 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, siano incrementate in relazione alla disponibilita' di
personale con i requisiti fissati nel medesimo art. 11 ed
in relazione alle carenze organiche;
5) disciplina le modalita' per favorire
l'inserimento nel mondo del lavoro del personale eccedente
rispetto all'organico delle Forze armate ai sensi della
lettera a), nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio previsti per gli interventi indicati al presente
numero:
5.1) prevedendo iniziative per il sostegno, la
formazione professionale, il completamento di cicli di
studio ed il collocamento preferenziale sul mercato del
lavoro privato, anche attraverso il ricorso a convenzioni
tra il Ministero della difesa e le associazioni delle
imprese private e l'attivazione di agevolazioni anche
finanziarie che favoriscano le assunzioni da parte delle
imprese;
5.2) determinando il numero di posti da riservare
ai militari volontari che cessano dal servizio senza
demerito nei ruoli iniziali dell'Arma dei carabinieri,
della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza,
del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei
corpi di polizia municipale e nei ruoli civili del
Ministero della difesa;
5.3) rideterminando la percentuale della riserva
obbligatoria per l'assunzione presso le amministrazioni
civili dello Stato, di cui all'art. 30 della legge
31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'art. 19 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958;
5.4) prevedendo che, qualora la riserva per i
volontari nei concorsi per l'assunzione agli impieghi
civili di cui al numero 5.3) e per l'accesso ai ruoli
iniziali di cui al numero 5.2) non possa operare,
integralmente o parzialmente, perche' da' luogo a frazione
di posto, tale frazione si cumuli con la riserva a concorsi
dello stesso tipo banditi dalla stessa amministrazione
ovvero ne sia prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui
l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla
graduatoria degli idonei;
6) disciplina il trattamento giuridico ed economico
dei volontari in ferma prefissata quinquennale ed in
rafferma, armonizzandolo con quello dei volontari in
servizio permanente ed adeguandolo ai diversi tempi di
prestazione del servizio volontario;
7) prevede che a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore sia modificata la disciplina di cui ai
commi 3, 4, 4-bis e 4-ter dell'art. 2 del decreto-legge
21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, in corrispondenza delle
previsioni da esso recate;
8) detta norme transitorie e di raccordo volte
anche a tutelare la posizione del personale in servizio o
in corso di arruolamento alla data di entrata in vigore
della presente legge e ad armonizzare le previsioni del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;
g) prevedere, al fine di salvaguardare
prioritariamente l'impiego operativo dei volontari di
truppa, il progressivo affidamento di incarichi
amministrativi e logistici a personale civile del Ministero
della difesa, nel rispetto delle vigenti procedure e
garantendo il soddisfacimento delle esigenze organiche
previste dal decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265,
avvalendosi, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio, anche di imprese private per lo svolgimento di
attivita' di natura logistica attualmente svolte da
personale militare e non connesse al soddisfacimento di
esigenze di sicurezza e di difesa delle strutture militari;
h) adeguare la normativa che regola il servizio
militare obbligatorio, fermo restando quanto previsto per
le modalita' di chiamata alla leva o alle armi, nonche' per
le dispense di cui agli articoli 1 e 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in modo da:
1) consentire una gestione unitaria dei giovani
disponibili a prestare in armi il servizio di leva, secondo
quanto disposto sulla formazione dei contingenti e sulla
disponibilita' dall'art. 1 del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 504;
2) indicare espressamente le norme abrogate in
materia di servizio militare obbligatorio, coordinando le
restanti norme in vigore con quelle emanate in attuazione
della presente legge;
3) prevedere che sia reclutato prioritariamente il
personale da assegnare ad enti o reparti dislocati entro
cento chilometri dal luogo di residenza ed il personale che
risponde per indice di idoneita' somatico-funzionale o
titolo di studio o precedente occupazione ai profili di
incarico delle Forze armate, prevedendo altresi' che il
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei
trasporti e della navigazione e sentite le regioni
interessate, assuma iniziative volte ad agevolare la
fruizione dei mezzi di trasporto per i militari di leva,
con particolare riguardo per coloro che non possono essere
impiegati entro i cento chilometri dal luogo di residenza,
a causa della dislocazione delle unita' e delle strutture
militari sul territorio nazionale, allo scopo di favorirne
il rientro periodico al luogo di residenza;
i) coordinare le norme vigenti in materia di
reclutamento del personale militare femminile;
l) prevedere che, ferme restando le disposizioni
vigenti, soddisfatte le esigenze delle Forze armate, ivi
comprese quelle delle Capitanerie di porto, a decorrere dal
(1° gennaio 2003 e relativamente al periodo di sette anni
di cui all'alinea del presente comma, il Ministro della
difesa stabilisca, con proprio decreto adottato di concerto
con i Ministri dell'interno, della giustizia e delle
finanze, i contingenti autorizzati a prestare servizio di
leva nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel
Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia
penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
tenendo conto della progressiva contrazione del contingente
di giovani da chiamare alle armi.».

Nota all'art. 1:
- Per la legge n. 226 del 2004 vedi nota alle premesse.
I capi II e III recano disposizioni riguardanti,
rispettivamente, i volontari in ferma prefissata di un anno
e i volontari in ferma prefissata quadriennale. Si riporta
il testo degli articoli 7, comma 2, e, 14, comma 2:
«Art. 7 (Stato giuridico e avanzamento). - 1.
(Omissis).
2. I volontari in ferma prefissata di un anno e in
rafferma annuale possono conseguire, previo giudizio di
idoneita', il grado di caporale ovvero comune di 1ª classe
o aviere scelto, non prima del compimento del terzo mese
dall'incorporazione. I volontari giudicati non idonei sono
sottoposti a nuova valutazione, per una sola volta, al
compimento del nono mese dall'incorporazione.».
«Art. 14 (Stato giuridico e avanzamento). - 1.
(Omissis).
2. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata
quadriennale con il grado di caporale ovvero comune di 1ª
classe o aviere scelto. Previo giudizio di idoneita',
possono conseguire il grado di caporal maggiore ovvero
sottocapo o 1° aviere, non prima del compimento del
diciottesimo mese dall'ammissione alla ferma. Decorso un
anno dal giudizio di non idoneita', il volontario viene
sottoposto a nuova valutazione.».

 

Art. 2.

Inserimento degli articoli 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies,
12-sexies, 12-septies del decreto legislativo n. 215 del 2001.

1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e
successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«Art. 12-bis (Volontari in ferma prefissata in servizio). - 1. I
volontari in ferma prefissata in servizio possono trovarsi in una
delle seguenti posizioni:
a) servizio effettivo;
b) sospensione precauzionale dal servizio.
2. I volontari in ferma prefissata in servizio debbono mantenere
per tutta la durata della ferma l'idoneita' fisio-psico-attitudinale
richiesta per il reclutamento, salvo quanto previsto
dall'articolo 13. L'accertamento e' effettuato con le modalita'
stabilite da ciascuna Forza armata.
3. I volontari in ferma prefissata in servizio non possono
esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, ne'
comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili
con l'adempimento dei propri doveri.
4. Al verificarsi di una delle cause di incompatibilita' di cui al
comma 3, il volontario in ferma prefissata e' diffidato
dall'amministrazione a porvi fine. Decorsi quindici giorni dalla
diffida, se l'incompatibilita' persiste, il militare e' prosciolto
dalla ferma. L'ottemperanza alla diffida da parte del volontario non
preclude l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare.
5. I volontari in ferma prefissata hanno l'obbligo di alloggiare
nella localita' sede di servizio. In relazione alla situazione
abitativa locale il comandante di corpo, fatte salve le esigenze di
servizio, puo' autorizzare i volontari in ferma prefissata
quadriennale ad alloggiare in localita' diversa dalla sede di
servizio.
6. I volontari in ferma prefissata di un anno hanno l'obbligo di
fruire degli alloggiamenti di reparto o di unita' navale, salvo
autorizzazione del comandante di corpo in relazione alla situazione
delle infrastrutture militari.
7. La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio
e' a titolo gratuito.
8. Ai volontari in ferma prefissata che, comandati in servizio
isolato, si trovano nell'impossibilita', attestata dall'autorita' che
dispone il servizio, di usufruire di infrastrutture militari idonee,
sono rimborsate le spese documentate relative ai pasti e al
pernottamento in albergo, nei limiti delle risorse previste dalla
vigente normativa per i volontari di truppa in servizio permanente.
Art. 12-ter (Impiego, libera uscita, permessi speciali, giorni
festivi). - 1. I volontari in ferma prefissata seguono l'iter
formativo stabilito dalla Forza armata di appartenenza e sono
impiegati in attivita' operative e addestrative nell'ambito delle
unita' dell'Esercito, della Marina, compreso il Corpo delle
capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, nonche' negli enti
interforze, sia sul territorio nazionale sia all'estero, in ragione
dell'anzianita' di servizio e della professionalita' acquisita. Non
e' precluso l'impiego dei volontari in ferma prefissata presso
stabilimenti militari di pena con sede nel luogo di nascita o di
residenza precedente all'arruolamento. I volontari in ferma
prefissata quadriennale e in rafferma biennale sono prioritariamente
impiegati in attivita' operative che possono comportare
responsabilita' di comando di piccoli nuclei di personale.
2. I volontari in ferma prefissata sono impiegati secondo le
esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti,
prevedendo turni di riposo per l'attivita' effettuata oltre il
normale orario di servizio, disciplinati da apposita normativa di
Forza armata.
3. I volontari in ferma prefissata quadriennale sono impiegati per
periodi di tempo complessivamente pari a quelli dei volontari in
servizio permanente, salve le esigenze operative, addestrative e di
servizio dei reparti.
4. I periodi di tempo dedicati all'espletamento delle attivita' di
carattere personale, ancorche' disciplinati dall'orario di servizio,
non sono computati nell'attivita' di lavoro giornaliera
effettivamente svolta.
5. I servizi di guardia presidiari e di caserma, anche non armati,
sono disciplinati prevedendo appositi turni di riposo. Se effettuati
dai volontari in ferma quadriennale oltre il normale orario di
servizio, qualora non sia possibile attribuire la corrispondente
indennita', danno titolo alla concessione del recupero compensativo
nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al
recupero della festivita' ovvero della giornata non lavorativa se
effettuati in tali giornate.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e con effetto dall'entrata in
vigore del provvedimento di concertazione per le Forze armate
relativo al quadriennio normativo 2006-2009, ai volontari in ferma
prefissata quadriennale possono essere attribuiti, nell'ambito delle
risorse a tal fine destinate che costituiscono limiti di spesa, i
compensi di cui all'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto
del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e successive
modificazioni e integrazioni, nei limiti e con le modalita' dallo
stesso stabiliti, in misura fino al 70 per cento dell'importo
previsto per il grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti.
7. Compatibilmente con le esigenze di servizio, puo' essere
concesso ai volontari in ferma prefissata, che ne facciano richiesta
in tempo utile, il permesso di assentarsi durante l'orario di
servizio per brevi periodi, di durata non superiore alla meta'
dell'orario giornaliero ed entro il limite complessivo di 36 ore nel
corso dell'anno di ferma. I permessi concessi devono essere
recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati
fruiti, secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto,
ovvero possono essere detratti dalle ore di recupero compensativo.
8. I volontari in ferma prefissata che utilizzano gli alloggiamenti
di reparto o di unita' navale fruiscono della libera uscita secondo
turni e orari stabiliti dalle disposizioni vigenti per ciascuna Forza
armata e resi pubblici nell'ambito di ciascuna unita' mediante
affissione all'albo del reparto.
9. Ai volontari in ferma prefissata che ne facciano richiesta
motivata, salvo imprescindibili esigenze di impiego o procedimenti
disciplinari in corso, possono essere concessi:
a) permessi per l'anticipazione o la proroga dell'orario della
libera uscita;
b) permessi speciali notturni;
c) permessi speciali per trascorrere fuori della sede il fine
settimana o le festivita' infrasettimanali, con decorrenza dal
termine delle attivita' dell'ultimo giorno lavorativo della settimana
o precedente la festivita'.
10. Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri giorni
riconosciuti come tali agli effetti civili, nonche' la ricorrenza del
Santo Patrono del comune sede di servizio, se cade in giorno feriale.
Art. 12-quater (Licenza ordinaria). - 1. I volontari in ferma
prefissata in servizio hanno diritto, in ogni anno di servizio, a un
periodo di licenza ordinaria, durante il quale spetta la normale
retribuzione, escluse le indennita' che non sono corrisposte per
dodici mensilita'. La durata della licenza ordinaria e' la seguente:
a) se l'orario settimanale di servizio e' distribuito su un
periodo di sei giorni:
1) ventotto giorni lavorativi, per i volontari in ferma
prefissata di un anno e in rafferma annuale;
2) trenta giorni lavorativi, per i volontari in ferma
prefissata quadriennale;
3) trentadue giorni lavorativi, per i volontari in rafferma
biennale;
b) se l'orario settimanale di servizio e' distribuito su un
periodo di cinque giorni:
1) ventiquattro giorni lavorativi, per i volontari in ferma
prefissata di un anno e in rafferma annuale;
2) ventisei giorni lavorativi, per i volontari in ferma
prefissata quadriennale;
3) ventotto giorni lavorativi, per i volontari in rafferma
biennale.
2. Se l'orario settimanale di servizio e' distribuito su periodi
rispettivamente maggiori o minori di quelli di cui al comma 1,
lettere a) e b), la durata della licenza ordinaria di cui ai
numeri 1), 2) e 3) delle stesse lettere a) e b) del comma 1 e',
rispettivamente, aumentata ovvero diminuita di quattro giorni per
ogni giorno del periodo in piu' o in meno.
3. I periodi di licenza ordinaria di cui ai commi 1 e 2 sono
comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1,
lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
4. I periodi di licenza ordinaria sono maturati in proporzione ai
dodicesimi di anno di servizio prestato. Le frazioni di mese
superiori a quindici giorni sono considerate come mese intero nei
seguenti casi:
a) nei riguardi dei volontari ammessi al prolungamento della
ferma ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 23 agosto 2004,
n. 226;
b) nei riguardi dei volontari in ferma quadriennale e in rafferma
biennale, quando il primo ovvero l'ultimo anno della ferma non
coincidono con l'anno solare;
c) nei riguardi dei volontari prosciolti dalla ferma.
5. L'assenza per infermita', anche se protratta per l'intero anno
solare, non riduce la durata della licenza ordinaria spettante.
6. La licenza ordinaria e' frazionabile in piu' periodi, anche di
durata pari a un giorno.
7. Se la licenza ordinaria non e' goduta entro il 31 dicembre
dell'anno in cui e' maturata a causa di imprescindibili esigenze di
impiego ovvero di motivate esigenze di carattere personale, essa deve
essere fruita, compatibilmente con le esigenze di servizio e nei
limiti della ferma contratta, entro il mese di giugno dell'anno
successivo.
8. La licenza ordinaria e' un diritto irrinunciabile e non e'
monetizzabile. Si procede al pagamento sostitutivo solo quando la
mancata fruizione e' dovuta a una delle seguenti cause:
a) imprescindibili esigenze di impiego documentate;
b) proscioglimento dalla ferma nei casi di cui all'articolo 14,
comma 2, lettere b), c), d) e f);
c) decesso.
9. La licenza ordinaria e' interrotta nei casi di ricovero
ospedaliero, infortuni e malattie superiori a tre giorni,
tempestivamente comunicati all'amministrazione e documentati.
L'interruzione non opera nei confronti dei volontari ai quali e'
stato notificato il provvedimento di proscioglimento dalla ferma.
10. La revoca della licenza ordinaria per imprescindibili esigenze
di impiego comporta il diritto al rimborso, sulla base della
documentazione fornita, delle spese connesse al mancato viaggio e
soggiorno sostenute successivamente alla concessione della licenza
stessa e non altrimenti recuperabili.
11. Il richiamo dalla licenza ordinaria per imprescindibili
esigenze di impiego comporta il diritto al rimborso delle spese
anticipate per il periodo di licenza non goduto, la corresponsione
del trattamento previsto in occasione di servizi isolati fuori sede,
nonche' il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede ed
eventualmente per il ritorno nella localita' ove il personale fruiva
della licenza ordinaria.
12. In aggiunta ai periodi di licenza ordinaria di cui ai commi 1 e
2, nel corso di ciascun anno di ferma sono attribuiti quattro giorni
di riposo, di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, da considerare
maturati in ragione di uno ogni tre mesi di servizio quando il primo
ovvero l'ultimo anno di ferma non coincidono con l'anno solare.
13. Ai volontari in ferma prefissata che frequentano corsi di
formazione si applicano le disposizioni previste al riguardo dagli
ordinamenti di Forza armata.
14. Ai volontari in ferma prefissata in servizio all'estero o
presso organismi internazionali anche con sede in Italia, compresi i
contingenti ONU, competono le licenze previste dalle leggi e accordi
internazionali che ne disciplinano l'impiego ovvero dalle norme
dell'organismo internazionale accettate dall'autorita' nazionale. La
licenza non fruita nel corso dell'anno per imprescindibili esigenze
di impiego puo' essere fruita, nei limiti della ferma contratta,
entro l'anno successivo.
Art. 12-quinquies (Licenza straordinaria). - 1. La licenza
straordinaria e' disciplinata secondo le disposizioni di cui
all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni.
2. La licenza straordinaria di convalescenza non e' compresa nel
tetto massimo annuale fissato per la licenza straordinaria. Il
periodo di temporanea inidoneita' al servizio e' computato entro le
seguenti misure massime:
a) fino a quattro mesi per i volontari in ferma prefissata di un
anno;
b) fino a quattro mesi per i volontari in rafferma annuale;
c) fino a diciotto mesi per i volontari in ferma prefissata
quadriennale;
d) fino a dodici mesi per i volontari in ciascuna delle rafferme
biennali;
e) fino a dieci giorni per ogni mese di prolungamento del
servizio per i volontari ammessi al prolungamento della ferma o
rafferma ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 23 agosto
2004, n. 226.
3. Sono esclusi dal computo dei periodi massimi di temporanea
inidoneita' al servizio quelli per infermita' riconosciute dipendenti
da causa di servizio ovvero in attesa del giudizio sulla eventuale
dipendenza da causa di servizio.
4. La licenza straordinaria di convalescenza non puo' comunque
superare complessivamente i due anni nell'ultimo quinquennio di
servizio prestato.
5. Prima dell'invio in licenza straordinaria di convalescenza
l'interessato puo' fruire, a domanda, della licenza ordinaria.
6. Durante la licenza straordinaria di convalescenza:
a) se l'infermita' dipende da causa di servizio, e' dovuto il
trattamento economico del pari grado in attivita' di servizio;
b) se l'infermita' non dipende da causa di servizio, esclusi i
periodi di ricovero in luogo di cura :
1) ai volontari in ferma prefissata di un anno la paga e'
dovuta in misura intera per i primi due mesi, in misura ridotta alla
meta' per il mese successivo; a decorrere dal quarto mese la paga non
e' piu' dovuta;
2) ai volontari in ferma prefissata quadriennale la paga e'
dovuta in misura intera per i primi sei mesi, in misura ridotta alla
meta' per i successivi tre mesi; a decorrere dal decimo mese la paga
non e' piu' dovuta.
7. Agli effetti previdenziali la licenza straordinaria di
convalescenza e' computata per intero.
8. La licenza straordinaria di convalescenza spetta anche al
personale che si sottopone alla donazione di organi, compresa la
donazione di midollo osseo.
9. La licenza straordinaria per prigionia di guerra ovvero nei casi
di restrizione della liberta' personale nel corso di operazioni
militari all'estero non e' compresa nel tetto massimo fissato per la
licenza straordinaria.
10. I volontari in ferma prefissata possono fruire dei periodi di
licenza per eventi e cause particolari di cui all'articolo 4 della
legge 8 marzo 2000, n. 53.
11. La licenza straordinaria per gravi motivi concessa ai volontari
in ferma prefissata impiegati nell'ambito di un contingente militare
in missione all'estero comporta il diritto al rimborso delle spese
sostenute per i viaggi di andata e ritorno.
Art. 12-sexies (Elevazione e aggiornamento culturale). - 1. In
aggiunta ai normali periodi di licenza straordinaria per esami, ai
volontari in ferma prefissata quadriennale, che intendono conseguire
un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o universitario
ovvero partecipare a corsi di specializzazione post-universitari o ad
altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella
stessa sede di servizio, sono concessi periodi pari complessivamente
a 150 ore annuali da dedicare alla frequenza dei corsi stessi, fatte
salve le esigenze operative, addestrative e di servizio. Si applicano
l'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, e l'articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.
2. I periodi di cui al comma 1 sono detratti dai periodi previsti
per la normale attivita' d'impiego, secondo le esigenze prospettate
dall'interessato al comando di appartenenza almeno due giorni prima
dell'inizio dei corsi. Se l'interessato non dimostra, attraverso
idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il
quale ha ottenuto il beneficio, il beneficio stesso e' revocato e il
periodo fruito e' detratto dalla licenza ordinaria dell'anno in corso
o dell'anno successivo.
3. I volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati possono
fruire del congedo per la formazione di cui all'articolo 5 della
legge 8 marzo 2000, n. 53, nei limiti e con le modalita' previste
dall'articolo 13, commi 3, 4, 6, 7 e 8, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 163 del 2002. Il personale che fruisce del
congedo per la formazione viene posto in licenza straordinaria senza
assegni, non compresa nel tetto massimo previsto per la licenza
straordinaria, e il relativo periodo non e' utile ai fini
dell'avanzamento, della maturazione della licenza ordinaria e della
determinazione della posizione previdenziale.
Art. 12-septies (Tutela e sostegno della maternita' e paternita). -
1. Ai volontari in ferma prefissata si applicano le disposizioni di
cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni, e all'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 163 del 2002 in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita'.
2. Il personale femminile in ferma prefissata in stato di
gravidanza, se non puo' essere impiegato in attivita' compatibili con
tale stato, e' collocato in licenza straordinaria a decorrere dalla
data di presentazione all'ente di appartenenza della certificazione
medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del
periodo di licenza di maternita'. Il periodo di licenza straordinaria
non e' computato nel limite massimo previsto per le licenze
straordinarie.».


Note all'art. 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno
2002, n. 163, recante «Recepimento dello schema di
concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio
normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003», e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2002. Si riporta il testo
dell'art. 9, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8:
«Art. 9 (Compensi forfettari di guardia e di impiego).
- 1.-2. (Omissis).
3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 al personale
impiegato nei servizi armati e non di durata pari o
superiori alle 24 ore, che per imprescindibili esigenze
funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non
possa fruire dei recuperi compensativi di cui all'art. 11,
comma 2, e' corrisposto un compenso forfettario di guardia
nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 2
per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di
lavoro giornaliero.
4. Il compenso di cui al comma 3 e' corrisposto in
aggiunta alla giornata lavorativa di riposo psicofisico e
al recupero della festivita' o della giornata non
lavorativa qualora il servizio sia stato effettuato nelle
predette giornate.
5. Per servizi, armati e non, si intendono i servizi
presidiari, di caserma e di guardia che per l'espletamento
non richiedono specifiche professionalita' da parte del
personale.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2003 in attuazione
all'art. 3 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e' istituito
il compenso forfettario d'impiego nelle misure giornaliere
riportate nell'allegata tabella 3 da corrispondere in
sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro.
7. Il compenso di cui al comma 6 e' corrisposto al
personale impegnato in esercitazioni od in operazioni
militari, caratterizzate da particolari condizioni di
impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario
di lavoro, che si protraggono senza soluzione di
continuita' per almeno quarantotto ore con l'obbligo di
rimanere disponibili nell'ambito dell'unita' operativa o
nell'area di esercitazione.
8. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 7
sono determinate nell'ambito delle rispettive competenze
dai Capi di Stato maggiore di Forza armata, informandone il
Capo di Stato maggiore della Difesa.».
- La legge 23 dicembre 1977, n. 937, recante
«Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 355 del 30 dicembre 1977. Si riporta il testo
dell'art. 1, primo comma, lettera a):
«Art. 1. - Ai dipendenti civili e militari delle
pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con
ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici,
sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti
dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da
fruire nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;».
- Per la legge n. 226 del 2004 vedi nota alle premesse.
Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3:
«Art. 11 (Reclutamento). - 1.-2. (Omissis).
3. Il periodo di ferma del militare, che presenta la
domanda di partecipazione ai concorsi di cui al comma 1,
puo' essere prolungato, con il consenso dell'interessato,
oltre il periodo di ferma o di rafferma contratto, per il
tempo strettamente necessario al completamento dell'iter
concorsuale, nei limiti delle consistenze previste, per gli
anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente
legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di
cui all'art. 23, comma 2, e, a decorrere dal 1° gennaio
2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, come modificato dall'art. 2 della
presente legge.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1995, n. 394, recante «Recepimento del provvedimento di
concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale
delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica)», e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 222 del 22 settembre 1995. Si riporta il testo
dell'art. 13, comma 1:
«Art. 13 (Licenze straordinarie). - 1. Per il personale
di cui all'art. 1, comma 1, la licenza straordinaria e'
disciplinata dalla normativa prevista dall'art. 3 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato,
modificato ed integrato dall'art. 22, commi 22 e 23, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724.».
- La legge 8 marzo 2000, n. 53, recante «Disposizioni
per il sostegno della maternita' e della paternita', per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle citta», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2000. Si riporta il testo
dell'art. 4:
«Art. 4 (Congedi per eventi e cause particolari). - 1.
La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso
retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di
decesso o di documentata grave infermita' del coniuge o di
un parente entro il secondo grado o del convivente, purche'
la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice
risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei
casi di documentata grave infermita', il lavoratore e la
lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro
diverse modalita' di espletamento dell'attivita'
lavorativa.
2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati
possono richiedere, per gravi e documentati motivi
familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi
del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o
frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo
il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto
alla retribuzione e non puo' svolgere alcun tipo di
attivita' lavorativa. Il congedo non e' computato
nell'anzianita' di servizio ne' ai fini previdenziali; il
lavoratore puo' procedere al riscatto, ovvero al versamento
dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della
prosecuzione volontaria.
3. I contratti collettivi disciplinano le modalita' di
partecipazione agli eventuali corsi di formazione del
personale che riprende l'attivita' lavorativa dopo la
sospensione di cui al comma 2.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro per la
solidarieta' sociale, con proprio decreto, di concerto con
i Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza
sociale e per le pari opportunita', provvede alla
definizione dei criteri per la fruizione dei congedi di cui
al presente articolo, all'individuazione delle patologie
specifiche ai sensi del comma 2, nonche' alla
individuazione dei criteri per la verifica periodica
relativa alla sussistenza delle condizioni di grave
infermita' dei soggetti di cui al comma 1.
4-bis. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro
scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di
soggetto con handicap in situazione di gravita' di cui
all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge
medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a
fruire dei benefici di cui all'art. 33, commi 1, 2 e 3,
della predetta legge n. 104 del 1992 per l'assistenza del
figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma
2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla
richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha
diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima
retribuzione e il periodo medesimo e' coperto da
contribuzione figurativa; l'indennita' e la contribuzione
figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo
di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale.
Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere
dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati. L'indennita' e' corrisposta dal datore di lavoro
secondo le modalita' previste per la corresponsione dei
trattamenti economici di maternita'. I datori di lavoro
privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo
dell'indennita' dall'ammontare dei contributi previdenziali
dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti
dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per
i quali non e' prevista l'assicurazione per le prestazioni
di maternita', l'indennita' di cui al presente comma e'
corrisposta con le modalita' di cui all'art. 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il
congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente
da entrambi i genitori, anche adottivi, non puo' superare
la durata complessiva di due anni; durante il periodo di
congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici
di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del
medesimo articolo.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
1999, n. 255, recante «Recepimento del provvedimento di
concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio
normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999», e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1999. Si riporta il testo
dell'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4:
«Art. 13 (Diritto allo studio). - 1. Ferme restando le
disposizioni di cui all'art. 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, ove i corsi
richiamati nel predetto articolo non siano attivati nella
sede di servizio il diritto alle 150 ore da dedicare alla
frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in
altra localita'. In tal caso i giorni eventualmente
necessari per il raggiungimento di tale localita' ed il
rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per
ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al
personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia
gia' iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede
di servizio.
3. Non si applicano i commi 1 e 2 nel caso di
iscrizione a corsi universitari o post universitari fuori
dalla sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza
siano attivati analoghi corsi, e pertanto il tempo
necessario al raggiungimento di tali localita' ed il
rientro in sede non puo' essere computato nelle 150 ore.
4. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in
caso di corsi organizzati dagli enti pubblici
territoriali.».
- Si riporta il testo dell'art. 16 e dell'art. 13,
commi 3, 4, 6, 7 e 8 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163:
«Art. 16 (Diritto allo studio). - 1. Per la
preparazione ad esami universitari o postuniversitari
nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui
all'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica
28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e
conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente
precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per
ogni giorno. Il personale in tali giornate non puo'
comunque essere impiegato in servizio.».
«Art. 13 (Licenze straordinarie e aspettativa). - 1.-2.
(Omissis).
3. Il personale con almeno cinque anni di anzianita' di
servizio maturati presso la stessa Amministrazione puo'
usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5
della legge 8 marzo 2000, n. 53, per un periodo non
superiore a undici mesi, continuativo o frazionato,
nell'arco dell'intera vita lavorativa. Tale congedo e'
autorizzato con provvedimento del Comandante di corpo.
4. Il congedo per la formazione e' finalizzato al
completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento
del titolo di studio di secondo grado, del diploma
universitario o di laurea, alla partecipazione ad attivita'
formative diverse da quelle poste in essere o finanziate
dall'Amministrazione.
5. (Omissis).
6. Il personale che puo' avvalersi di tale beneficio
non puo' superare il 3% della forza effettiva complessiva.
7. Il personale che intende avvalersi del congedo per
la formazione deve presentare istanza almeno sessanta
giorni prima dell'inizio della fruizione del congedo.
8. Il congedo per la formazione puo' essere differito
con provvedimento motivato per improrogabili esigenze di
servizio e non puo' essere concesso in caso di impiego in
missioni umanitarie e di pace.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge
8 marzo 2000, n. 53:
«Art. 5 (Congedi per la formazione). - 1. Ferme
restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo
studio di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n.
300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati,
che abbiano almeno cinque anni di anzianita' di servizio
presso la stessa azienda o amministrazione, possono
richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per
congedi per la formazione per un periodo non superiore ad
undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco
dell'intera vita lavorativa.
2. Per "congedo per la formazione" si intende quello
finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al
conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del
diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad
attivita' formative diverse da quelle poste in essere o
finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il periodo di congedo per la formazione il
dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto
alla retribuzione. Tale periodo non e' computabile
nell'anzianita' di servizio e non e' cumulabile con le
ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e
documentata infermita', individuata sulla base dei criteri
stabiliti dal medesimo decreto di cui all'art. 4, comma 4,
intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data
comunicazione scritta al datore di lavoro, da' luogo ad
interruzione del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro puo' non accogliere la richiesta
di congedo per la formazione ovvero puo' differirne
l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze
organizzative. I contratti collettivi prevedono le
modalita' di fruizione del congedo stesso, individuano le
percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene,
disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego
all'esercizio di tale facolta' e fissano i termini del
preavviso, che comunque non puo' essere inferiore a trenta
giorni.
5. Il lavoratore puo' procedere al riscatto del periodo
di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei
relativi contributi, calcolati secondo i criteri della
prosecuzione volontaria.».
- Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000,
n. 53, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.
- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163:
«Art. 14 (Applicazione del testo unico a tutela della
maternita). - 1. Il personale militare che si trova nelle
condizioni previste dal testo unico a tutela della
maternita', ha diritto ai seguenti periodi di astensione
dal lavoro, in aggiunta alla licenza ordinaria e
straordinaria previste dal primo quadriennio normativo
Forze armate:
a) "licenza di maternita'", con cui si intende
l'astensione obbligatoria dal lavoro del personale militare
femminile;
b) "licenza di paternita'", con cui si intende
l'astensione dal lavoro del personale militare maschile,
fruito in alternativa alla licenza di maternita';
c) "licenza parentale", con cui si intende
l'astensione facoltativa dal lavoro del personale militare
femminile o maschile;
d) "licenza per malattia del figlio", con cui si
intende l'astensione facoltativa dal lavoro del personale
militare femminile o maschile in dipendenza della malattia
stessa.
2. Le licenze di cui al comma 1 non riducono il periodo
di licenza ordinaria spettante, l'importo della tredicesima
mensilita' e sono computate per intero nell'anzianita' di
servizio, salvo diversa indicazione.
3. La richiesta della licenza di cui al comma 1,
lettera c), va presentata, salvo casi di oggettiva
impossibilita', almeno quindici giorni prima della data di
decorrenze delle stesse. In caso di fruizione frazionata,
tra un periodo e l'altro, deve aver luogo, anche per un
solo giorno, un'effettiva ripresa del servizio.
4. Nei periodi di licenza di maternita' o di licenza di
paternita', previsti dall'art. 16 e seguenti e dall'art. 28
e seguenti del testo unico a tutela della maternita',
spetta l'intera retribuzione, intesa in tutte le sue
componenti fondamentali aventi natura fissa e continuativa
mensile.
5. In caso di parto prematuro, al personale militare
femminile spetta comunque il periodo di licenza di
maternita' non goduto prima della data presunta del parto.
Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un
periodo di degenza presso una struttura ospedaliera
pubblica o privata, la madre ha facolta' di riprendere
servizio richiedendo, previa presentazione di un
certificato medico attestante la sua idoneita' al servizio,
la fruizione del restante periodo di licenza di maternita'
post-parto e del periodo ante-parto, qualora non fruito, a
decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del
bambino.
6. Nel periodo di licenza parentale, previsto dall'art.
32 e seguenti del testo unico sulla maternita', al
personale militare femminile o, in alternativa, a quello
maschile spetta l'intera retribuzione fissa e continuativa
mensile, con esclusione delle indennita' legate
all'effettivo impiego e del compenso per lavoro
straordinario, per un periodo non superiore a
quarantacinque giorni nel triennio.
7. Successivamente al periodo di cui al comma 4 e sino
al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi
previsti dall'art. 47 e seguenti del testo unico a tutela
della maternita', al personale militare femminile e, in
alternativa, a quello maschile, sono riconosciuti fino a
cinque giorni lavorativi l'anno di licenza per malattia del
figlio retribuita con l'intera retribuzione fissa e
continuativa, con esclusione delle indennita' legate
all'effettivo impiego e del compenso per lavoro
straordinario. Per i successivi periodi di licenza previsti
dalla vigente normativa non viene corrisposta retribuzione.
8. Ai fini della corresponsione della retribuzione
intera, i periodi temporali di cui ai commi 6 e 7 sono
computati nel limite di quarantacinque giorni annui
previsto dall'art. 13 del primo quadriennio normativo Forze
armate. Il personale interessato ha comunque facolta' di
esprimere nell'istanza di concessione del beneficio la
volonta' di avvalersi del trattamento economico previsto
per la fattispecie richiesta nel testo unico a tutela della
maternita'.
9. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e
seguenti del testo unico a tutela della maternita' non
incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla
tredicesima mensilita'.
10. Nei casi di adozione e affidamento preadottivo
internazionale di cui all'art. 27, commi 2 e 3, del testo
unico a tutela della maternita', e' giustificata con la
concessione, da parte del Comandante di corpo, di un
corrispondente periodo di licenza straordinaria senza
assegni non computabile nel limite di quarantacinque giorni
annui previsto dall'art. 13 del primo quadriennio normativo
Forze armate. Il predetto periodo di licenza, che non
riduce il periodo di licenza ordinaria e la tredicesima
annualmente spettanti, e' computabile ai fini della
progressione di carriera nei limiti massimi di assenza
previsti dalla normativa vigente.
11. Per tutto quanto non previsto dal presente
articolo si rinvia alle disposizioni del testo unico a
tutela della maternita', qualora compatibili con la
normativa concernente lo stato giuridico del personale
militare, il rapporto di servizio e le esigenze operative
delle Forze armate.».

 

Art. 3.

Sostituzione dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 215 del 2001

1. L'articolo 13 del decreto legislativo n. 215 del 2001 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni
in servizio) - 1. I volontari in ferma prefissata, che perdono
l'idoneita' fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento in
seguito a ferite o lesioni per le quali e' avviato il procedimento
per l'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, se
giudicati idonei al servizio militare incondizionato possono, a
domanda, permanere in servizio fino al termine della ferma impiegati
in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario, nonche'
essere ammessi alle successive rafferme in attesa del giudizio sulla
eventuale dipendenza da causa di servizio.
2. Se le ferite o lesioni non sono riconosciute dipendenti da causa
di servizio, i volontari in ferma prefissata sono prosciolti dalla
ferma.
3. Se le ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di
servizio, i volontari in ferma prefissata possono essere ammessi,
secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, alle ulteriori
ferme e rafferme, nonche' all'immissione nel ruolo dei volontari di
truppa in servizio permanente e sono impiegati in incarichi,
categorie, specialita' e specializzazioni adeguate al nuovo profilo
sanitario posseduto.
4. Se non chiedono di permanere in servizio ai sensi del comma 1, i
volontari in ferma prefissata sono prosciolti dalla ferma e collocati
in congedo illimitato.
5. Ai volontari in ferma prefissata si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, e
successive modificazioni.».


Nota all'art. 3:
- Il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2001, n. 27, recante «Proroga della partecipazione militare
italiana a missioni internazionali di pace, nonche' dei
programmi delle Forze di polizia italiane in Albania», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo
2001. Si riporta il resto dell'art. 4-ter:
«Art. 4-ter (Disposizioni per il personale militare e
della Polizia di Stato che abbia contratto infermita' in
servizio). - 1. Il personale militare in ferma volontaria
che abbia prestato servizio in missioni internazionali di
pace e contragga infermita' idonee a divenire, anche in un
momento successivo, causa di inabilita' puo', a domanda,
essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali,
da trascorrere interamente in licenza straordinaria di
convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per
periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 505, e dal decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, fino alla definizione della pratica
medico-legale riguardante il riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio. Ai fini del
proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al
predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della
causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi
trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in
ricovero in luogo di cura connessi con il recupero
dell'idoneita' al servizio militare a seguito della
infermita' contratta.
2. Il personale trattenuto alle armi, di cui al
comma 1, e' computato nei contingenti di personale in ferma
volontaria stabiliti dalle leggi sostanziali e di bilancio.
3. Al personale militare e della Polizia di Stato in
servizio permanente, che presti o abbia prestato servizio
in missioni internazionali di pace e che abbia contratto le
infermita' nei termini e nei modi di cui al comma 1, non e'
computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di
ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a
completa guarigione delle stesse infermita', a meno che
queste comportino inidoneita' permanente al servizio.
3-bis. Fino alla definizione dei procedimenti
medico-legali riguardanti il riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai
commi 1 e 3 e' corrisposto il trattamento economico
continuativo, ovvero la paga, nella misura intera.
4. Nei confronti del personale di cui ai commi 1 e 3,
deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio
militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente
inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o
per le infermita' di cui al comma 1, riconosciute
dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e
ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi
ed a carico, qualora unici superstiti, i benefici di cui
all'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407,
come modificato dall'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n.
288.».

 

Art. 4.

Inserimento degli articoli 13-bis, 13-ter e 13-quater del decreto
legislativo n. 215 del 2001

1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e
successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«Art. 13-bis (Sospensione precauzionale dal servizio). - 1. La
sospensione precauzionale dal servizio puo' essere disposta nei
confronti dei volontari in ferma prefissata che abbiano assunto in un
procedimento penale la qualita' di imputato per un reato da cui possa
derivare, in caso di condanna, la perdita del grado o che siano
sottoposti a procedimento disciplinare per fatti di notevole
gravita'.
2. La sospensione precauzionale dal servizio e' sempre disposta nei
confronti dei volontari in ferma prefissata a carico dei quali sia
stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere o che si
trovino soggetti ad altra misura cautelare restrittiva della liberta'
personale.
3. Durante la sospensione precauzionale dal servizio ai volontari
in ferma prefissata spetta la meta' della paga e degli altri assegni
a carattere fisso e continuativo.
4. Ai fini della determinazione della posizione previdenziale, il
periodo di sospensione precauzionale dal servizio e' computato per
meta'.
5. Gli effetti della sospensione precauzionale dal servizio sono
revocati se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva
che dichiara che il fatto non sussiste o non costituisce illecito
penale o che l'imputato non lo ha commesso.
6. I provvedimenti di sospensione precauzionale dal servizio e di
revoca della sospensione sono adottati dalla Direzione generale per
il personale militare.
Art. 13-ter (Collocamento in congedo) - 1. I volontari in ferma
prefissata sono collocati in congedo illimitato:
a) alla scadenza del termine della ferma;
b) a seguito di proscioglimento dalla ferma, escluso il
proscioglimento per permanente inidoneita' al servizio militare
incondizionato.
2. I volontari in congedo illimitato sono soggetti alle
disposizioni di legge e di regolamento riflettenti il grado, la
disciplina e il controllo della forza in congedo.
3. I volontari in congedo illimitato sono soggetti ai seguenti
obblighi di servizio:
a) in tempo di pace: rispondere ai richiami in servizio per
particolari esigenze di carattere operativo ovvero addestrativo delle
Forze armate;
b) in tempo di guerra: rispondere ai richiami in servizio ai
sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 2000, n. 331, e
successive modificazioni.
4. I richiami sono disposti d'autorita' dal Ministro della difesa
nei limiti e con le modalita' previsti dalle disposizioni vigenti
all'atto del richiamo.
5. I volontari richiamati in servizio temporaneo sono soggetti alle
leggi e ai regolamenti vigenti all'atto del richiamo.
6. I volontari in ferma prefissata cessano dal congedo illimitato e
sono collocati in congedo assoluto:
a) al raggiungimento del quarantacinquesimo anno di eta';
b) prima del raggiungimento del quarantacinquesimo anno di eta',
se riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare
incondizionato.
7. I volontari in ferma prefissata in congedo assoluto non hanno
obblighi di servizio, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e
sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la
disciplina.
Art. 13-quater (Ruoli d'onore) - 1. Sono iscritti d'ufficio nei
ruoli d'onore istituiti per ciascuna Forza armata, previo
collocamento in congedo assoluto, i volontari in ferma prefissata che
sono riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare:
a) per mutilazioni o invalidita' riportate o aggravate per
servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad
assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie
previste dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
b) per mutilazioni o invalidita' riportate in incidente di volo
comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le
quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di
cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140, e successive modificazioni;
c) per mutilazioni o invalidita' riportate in servizio e per
causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata
ordinaria delle prime otto categorie.
2. I volontari iscritti nei ruoli d'onore possono essere richiamati
in servizio, in tempo di pace e in tempo di guerra, solo in casi
particolari e col loro consenso, per essere impiegati in incarichi o
servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.».


Nota all'art. 4:
- Per la legge 14 novembre 2000, n. 331, vedi nota alle
premesse. Si riporta il testo dell'art. 2:
«Art. 2 (Personale militare impegnato nella difesa
nazionale). - 1. Le finalita' di cui all'art. 1 sono
assicurate da:
a) ufficiali in servizio permanente, di cui all'art.
2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
b) sottufficiali in servizio permanente, di cui
all'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
c) volontari di truppa, distinti in volontari in
servizio permanente, di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e volontari in ferma
volontaria prefissata;
d) personale dell'Arma dei carabinieri;
e) personale del Corpo della guardia di finanza, nei
limiti di cui all'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n.
189;
f) personale da reclutare su base obbligatoria, salvo
quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di
coscienza, nel caso in cui il personale in servizio sia
insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di
organico mediante il richiamo in servizio di personale
militare volontario cessato dal servizio da non piu' di
cinque anni, nei seguenti casi:
1) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai
sensi dell'art. 78 della Costituzione;
2) qualora una grave crisi internazionale nella
quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione
della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale
giustifichi un aumento della consistenza numerica delle
Forze armate.
2. Il servizio militare obbligatorio nei casi previsti
dalla lettera f) del comma 1 ha la durata di dieci mesi,
prolungabili unicamente in caso di deliberazione dello
stato di guerra. Non possono essere richiamati in servizio
gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento
civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915, recante: «Testo unico delle norme
in materia di pensioni di guerra», e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 28 del
29 gennaio 1979. Si riporta il testo della tabella A:

«Tabella A

Lesioni ed infermita' che danno diritto a pensione
vitalizia o ad assegno temporaneo

Prima categoria:
1. La perdita dei quattro arti fino al limite della
perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
2. La perdita di tre arti fino al limite della perdita
delle due mani e di un piede insieme.
3. La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite
della perdita totale delle due mani.
4. La perdita di due arti, superiore ed inferiore
(disarticolazione o amputazione del braccio e della
coscia).
5. La perdita totale di una mano e dei due piedi.
6. La perdita totale di una mano e di un piede.
7. La disarticolazione di un'anca; l'anchilosi completa
della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del
ginocchio corrispondente.
8. La disarticolazione di un braccio o l'amputazione di
esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.
9. L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza,
con moncone residuo improtesizzabile in modo assoluto e
permanente.
10. La perdita di una coscia a qualunque altezza con
moncone protesizzabile, ma con grave artrosi dell'anca o
del ginocchio dell'arto superstite.
11. La perdita di ambo gli arti inferiori sino al
limite della perdita totale dei piedi.
12. La perdita totale di tutte le dita delle mani
ovvero la perdita totale dei, due pollici e di altre sette
o sei dita.
13. La perdita totale di un pollice e di altre otto
dita delle mani, ovvero la perdita totale delle cinque dita
di una mano e delle prime due dell'altra.
14. La perdita totale di sei dita delle mani compresi i
pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle
mani compreso o non uno dei pollici.
15. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei
mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni grave della
faccia e della bocca tali da determinare grave ostacolo
alla masticazione e alla deglutizione si da costringere a
speciale alimentazione.
16. L'anchilosi temporo-mandibolare completa e
permanente.
17. L'immobilita' completa permanente del capo in
flessione o in estensione, oppure la rigidita' totale e
permanente del rachide con notevole incurvamento.
18. Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di
natura tubercolare e tutte le altre infermita' organiche e
funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una
assoluta incapacita' al lavoro proficuo.
19. Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o
stato bronchiectasico e cuore polmonare grave.
20. Cardiopatie organiche in stato di permanente
scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica
ecg. accertata.
21. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e
del tronco, quando, per sede, volume o grado di evoluzione
determinano assoluta incapacita' lavorativa.
22. Tumori maligni a rapida evoluzione.
23. La fistola gastrica, intestinale, epatica,
pancreatica, splenica, rettovescica ribelle ad ogni cura e
l'ano preternaturale.
24. Incontinenza delle feci grave e permanente da
lesione organica.
25. Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi
di notevole gravita'.
26. Esiti di nefrectomia con grave compromissione
permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione
e complicazioni cardiache) o tali da necessitare
trattamento emodialitico protratto nel tempo.
27. Castrazione e perdita pressoche' totale del pene.
28. Tutte le alterazioni delle facolta' mentali
(sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze
traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che
rendano l'individuo incapace a qualsiasi attivita'.
29. Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e
midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di
grado tale da apportare profondi e irreparabili
perturbamenti alle funzioni piu' necessarie alla vita
organica e sociale o da determinare incapacita' a lavoro
proficuo.
30. Sordita' bilaterale organica assoluta e permanente
accertata con esame audiometrico.
31. Sordita' bilaterale organica assoluta e permanente
quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e
permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica
e dell'equilibrio statico-dinamico.
32. Esiti di laringectomia totale.
33. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo
gli occhi che abbiano prodotto cecita' bilaterale assoluta
e permanente.
34. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo
gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da
1/100 a meno di 1/50.
35. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un
occhio, che ne abbiano prodotto cecita' assoluta e
permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra
1/50 e 3/50 della normale (vedansi avvertenze alle tabelle
«A» e «B-c»).
Seconda categoria.
1. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei
mascellari e tutti gli altri esiti di lesione grave della
faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente
la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da
apportare evidenti deformita', nonostante la protesi.
2. L'anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave
e permanente con notevole riduzione della funzione
masticatoria.
3. L'artrite cronica che, per la molteplicita' e
l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato
gravemente la funzione di due o piu' arti.
4. La perdita di un braccio o avambraccio sopra il
terzo inferiore.
5. La perdita totale delle cinque dita di una mano e di
due delle ultime quattro dita dell'altra.
6. La perdita di una coscia a qualunque altezza.
7. L'amputazione medio tarsica o la sotto astragalica
dei due piedi.
8. Anchilosi completa dell'anca o quella in flessione
del ginocchio.
9. Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura
tubercolare che per la loro gravita' non siano tali da
ascrivere alla prima categoria.
10. Le lesioni gravi e permanenti dell'apparato
respiratorio o di altri apparati organici determinate
dall'azione di gas nocivi.
11. Bronchite cronica diffusa con bronchiestasie ed
enfisema di notevole grado.
12. Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della
laringe, della trachea che arrechino grave e permanente
dissesto alla funzione respiratoria.
13. Cardiopatie con sintomi di scompenso di entita'
tali da non essere ascrivibili alla prima categoria.
14. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco
e del collo, quando per la loro gravita' non debbano
ascriversi alla prima categoria.
15. Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole
annesse con grave e permanente deperimento organico.
16. Stenosi esofagee di alto grado, con deperimento
organico.
17. La perdita della lingua.
18. Le lesioni o affezioni gravi e permanenti
dell'apparato urinario salvo, che per la loro entita', non
siano ascrivibili alla categoria superiore.
19. Le affezioni gravi e permanenti degli organi
emopoietici.
20. Ipoacusia bilaterale superiore al 90% con voce di
conversazione gridata ad concham senza affezioni purulente
dell'orecchio medio.
21. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo
gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra
i 1/50 e 3/50 della normale.
22. Castrazione o perdita pressoche' totale del pene.
23. Le paralisi permanenti sia di origine centrale che
periferica interessanti i muscoli o gruppi muscolari che
presiedono a funzioni essenziali della vita e che, per i
caratteri e la durata, si giudichino inguaribili.

Terza categoria.
1. La perdita totale di una mano o delle sue cinque
dita, ovvero la perdita totale di cinque dita tra le mani
compresi i due pollici.
2. La perdita totale del pollice e dell'indice delle
due mani.
3. La perdita totale di ambo gli indici e di altre
cinque dita fra le mani che non siano i pollici.
4. La perdita totale di un pollice insieme con quella
di un indice e di altre quattro dita fra le mani con
integrita' dell'altro pollice.
5. La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
6. L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.
7. L'anchilosi totale di una spalla in posizione
viziata e non parallela all'asse del corpo.
8. Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso
grave e permanente.
9. La perdita o i disturbi gravi della favella.
10. L'epilessia con manifestazioni frequenti.
11. Le alterazioni organiche e irreparabili di un
occhio, che abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente,
con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/50 e 1/10
della normale.

Quarta categoria.
1. L'anchilosi totale di una spalla in posizione
parallela all'asse del corpo.
2. La perdita totale delle ultime quattro dita di una
mano o delle prime tre dita di essa.
3. La perdita totale di tre dita tra le due mani
compresi ambo i pollici.
4. La perdita totale di un pollice e dei due indici.
5. La perdita totale di uno dei pollici e di altre
quattro dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro
pollice.
6. La perdita totale di un indice e di altre sei o
cinque dita fra le due mani che noti siano i pollici.
7. La perdita di una gamba al terzo inferiore.
8. La lussazione irriducibile di una delle grandi
articolazioni, ovvero gli esiti permanenti delle fratture
di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto deformi,
ecc.) che ledano notevolmente le funzioni di un arto.
9. Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso
evidenti, ma con stato di latente insufficienza del
miocardio.
10. Calcolosi renale e bilaterale con accessi dolorosi
frequenti e con persistente compromissione della funzione
emuntoria.
11. L'epilessia ammenoche' per la frequenza e la
gravita' delle sue manifestazioni non sia da ascriversi a
categorie superiori.
12. Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti).
13. Le paralisi periferiche che comportino disturbi
notevoli della zona innervata.
14. Pansinusiti purulente croniche bilaterali con
nevralgia del trigemino.
15. Otite media purulenta cronica bilaterale con voce
di conversazione percepita ad concham.
16. Otite media purulenta cronica bilaterale con
complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella
limitata al manico del martello, coesteatomi,
granulazioni).
17. Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di
media gravita'.
18. Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli
occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 4/50
e 1/10 della normale.
19. Le alterazioni organiche e irreparabili di un
occhio che ne abbiano prodotto cecita' assoluta e
permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra
2/10 e 3/10 della normale.
20. Le alterazioni irreparabili della visione
periferica sotto forma di emianopsia bilaterale.
21. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un
occhio che ne abbiano prodotto cecita' assoluta e
permanente, con alterazioni pure irreversibili della
visione periferica dell'altro, sotto forma di
restringimento concentrico del campo visivo di tale grado
da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone
piu' prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di
tale ampiezza da occupare una meta' del campo visivo stesso
o settori equivalenti.

Quinta categoria.
1. L'anchilosi totale di un gomito in estensione
completa o quasi.
2. La perdita totale del pollice e dell'indice di una
mano.
3. La perdita totale di ambo i pollici.
4. La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre
dita tra le mani che non siano gli indici e l'altro
pollice.
5. La perdita totale di uno degli indici e di altre
quattro dita fra le mani che non siano il pollice e l'altro
indice.
6. La perdita di due falangi di otto e sette dita fra
le mani che non siano quelle dei pollici.
7. La perdita della falange ungueale di otto dita
compresa quella dei pollici.
8. La perdita di un piede ovvero l'amputazione
unilaterale medio-tarsica o la sotto astragalica.
9. La perdita totale delle dita dei piedi o di nove od
otto dita compresi gli alluci.
10. La tubercolosi polmonare allo stato di esiti
estesi, ma clinicamente stabilizzati, sempre previo
accertamento stratigrafico, quando essi per la loro entita'
non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria.
11. Gli esiti di affezione tubercolare extra polmonare,
quando per la loro entita' e localizzazione non comportino
assegnazioni a categoria superiore o inferiore.
12. Le malattie organiche di cuore senza segno di
scompenso.
13. L'arteriosclerosi diffusa e manifesta.
14. Gli aneurismi arteriosi o arterovenosi degli arti
che ne ostacolano notevolmente la funzione.
15. Le nefriti o le nefrosi croniche.
16. Diabete mellito o insipido di media gravita'.
17. L'ernia viscerale molto voluminosa o che, a
prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e
permanenti complicazioni.
18. Otite media purulenta cronica bilaterale senza
complicazioni con voce di conversazione percepita a 50 cm
accertata con esame audiometrico. Otite media e cronica
unilaterale con complicazioni (carie degli ossicini,
esclusa quella limitata al manico del martello,
colesteatoma, granulazioni).
19. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non
accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio,
quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta
ad concham.
20. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo
gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare, tra
2/10 e 3/10 della normale.
21. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un
occhio, che ne abbiano prodotto cecita' assoluta e
permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra
4/10 e 7/10 della normale.
22. La perdita anatomica di un bulbo oculare, non
protesizzabile, essendo l'altro integro.
23. Le alterazioni organiche ed irreparabili della
visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di
restringimento concentrico del campo visivo di tale grado
da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone
piu' prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di
tale ampiezza da occupare una meta' del campo visivo stesso
o settori equivalenti.
Sesta categoria.
1. Le cicatrici estese e profonde del cranio con
perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore,
senza disturbi funzionali del cervello.
2. L'anchilosi totale di un gomito in flessione
completa o quasi.
3. La perdita totale di un pollice insieme con quella
del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita
totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.
4. La perdita totale di uno degli indici e di altre tre
dita fra le mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
5. La perdita totale di cinque dita fra le mani che
siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre
dell'altra.
6. La perdita totale di uno dei pollici insieme con
quella di altre due dita fra le mani esclusi gli indici e
l'altro pollice.
7. La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.
8. La perdita delle due ultime falangi delle ultime
quattro dita di una mano, ovvero la perdita delle due
ultime falangi di sei o cinque dita fra le mani, che non
siano quelle dei pollici.
9. La perdita della falange ungueale di sette o sei
dita fra le mani, compresa quella dei due pollici, oppure
la perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani
compresa quella di uno dei due pollici.
10. L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.
11. La perdita totale di sette o sei dita dei piedi
compresi i due alluci.
12. La perdita totale di nove od otto dita dei piedi
compreso un alluce.
13. La perdita totale dei due alluci e dei
corrispondenti metatarsi.
14. Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamente
accertata, o gli esiti di gastroenterostomia con neostoma
ben funzionale.
15. Morbo di Basedow che per la sua entita' non sia da
scrivere a categoria superiore.
16. Nefrectomia con integrita' del rene superstite.
17. Psico-nevrosi di media entita'.
18. Le nevriti ed i loro esiti permanenti.
19. Sinusiti purulente croniche o vegetanti con
nevralgia.
20. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito,
non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio
medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia
ridotta alla distanza di 50 cm.
21. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un
occhio che ne abbiano prodotto una riduzione dell'acutezza
visiva al di sotto di 1/50, con l'acutezza visiva
dell'altro normale, o ridotta fino a 7/10 della normale.
Settima categoria.
1. Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole
deformita'. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo
estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad
ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali,
ammenoche' per la loro gravita' non siano da equipararsi ad
infermita' di cui alle categorie precedenti.
2. L'anchilosi completa dell'articolazione
radiocarpica.
3. La perdita totale di quattro dita fra le mani, che
non siano i pollici ne' gli indici.
4. La perdita totale dei due indici.
5. La perdita totale di un pollice.
6. La perdita totale di uno degli indici e di due altre
dita fra le mani che non siano i pollici o l'altro indice.
7. La perdita delle due falangi dell'indice e di quelle
di altre tre dita fra le mani che non siano quelle dei
pollici.
8. La perdita della falange ungueale di tutte le dita
di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di
sette o sei dita tra le mani compresa quella di un pollice.
9. La perdita della falange ungueale di cinque, quattro
o tre dita delle mani compresa quella dei due pollici.
10. La perdita della falange ungueale di otto o sette
dita fra le mani che non sia quella dei pollici.
11. La perdita totale da cinque a tre dita dei piedi,
compresi gli alluci.
12. La perdita totale di sette o sei dita tra i piedi,
compreso un alluce, oppure di tutte o delle prime quattro
dita di un piede.
13. La perdita totale di otto o sette dita tra i piedi,
che non siano gli alluci.
14. La perdita delle due falangi o di quella ungueale
dei due alluci insieme con la perdita della falange
ungueale di altre dita comprese fra otto e cinque.
15. L'anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica)
senza deviazione e senza notevole disturbo della
deambulazione.
16. L'anchilosi in estensione del ginocchio.
17. Bronchite cronica diffusa con modico enfisema.
18. Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti
estesi di pleurite monolaterale di sospetta natura tbc.
19. Nevrosi cardiaca grave e persistente.
20. Le varici molto voluminose con molteplici grossi
nodi ed i loro esiti, nonche' i reliquati delle flebiti
dimostratisi ribelli alle cure.
21. Le emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso
rettale; le fistole anali secernenti.
22. Laparocele voluminoso.
23. Gastroduodenite cronica.
24. Esiti di resezione gastrica.
25. Colecistite cronica con disfunzione epatica
persistente.
26. Calcolosi renale senza compromissione della
funzione emuntoria.
27. Isteronevrosi di media gravita'.
28. Perdita totale di due padiglioni auricolari.
29. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non
accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio,
quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta
ad un metro, accertata con esame audiometrico.
30. Esito di intervento radicale (antroatticotomia) con
voce di conversazione percepita a non meno di un metro.
31. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un
occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza
visiva fra 1/50 e 3/50 della normale.
32. Le alterazioni organiche ed irreparabili della
visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio
visione centrale o periferica normale), sotto forma di
restringimento concentrico del campo visivo di tale grado
da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone
piu' prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di
tale ampiezza da occupare una meta' del capo visivo stesso,
o settori equivalenti.
Ottava categoria.
1. Gli esiti delle lesioni boccali che producano
disturbi della masticazione, della deglutizione o della
parola, congiuntamente o separatamente che per la loro
entita' non siano da ascrivere a categorie superiori.
2. La perdita della maggior parte dei denti oppure la
perdita di tutti i denti della arcata inferiore. La
paradentosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale
perdita dentaria.
3. La perdita della falange ungueale dei due pollici.
4. La perdita totale di tre dita fra le mani che non
siano i pollici ne' gli indici.
5. La perdita totale di uno degli indici e di un dito
della stessa mano escluso il pollice.
6. La perdita di due falangi dell'indice insieme a
quella delle ultime falangi di altre due dita della stessa
mano escluso il pollice.
7. La perdita della falange ungueale delle prime tre
dita di una mano.
8. La perdita totale di cinque o quattro dita fra i
piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un
solo piede.
9. La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi
che non siano gli alluci.
10. La perdita di un alluce o della falange ungueale di
esso, insieme con la perdita della falange di altre dita
dei piedi comprese fra otto o sei.
11. La perdita di un alluce e del corrispondente
metatarso.
12. L'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza
deviazione di esso e senza notevole disturbo della
deambulazione.
13. L'accorciamento non minore di tre centimetri di un
arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella
statica o nella deambulazione da essere compreso nelle
categorie precedenti.
14. Bronchite cronica.
15. Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali
di sospetta natura tubercolare.
16. Gli esiti di empiema non tubercolare.
17. Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi,
tachicardia, extra sistolia).
18. Gastrite cronica.
19. Colite catarrale cronica o colite spastica
postamebica.
20. Varici degli arti inferiori nodose e diffuse.
21. Emorroidi voluminose procidenti.
22. Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con
persistente disepatismo.
23. Cistite cronica.
24. Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti.
25. Ritenzione parenchimale o endocavitaria di
proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili.
26. Ernie viscerali non contenibili.
27. Emicastrazione.
28. Perdita totale di un padiglione auricolare.
29. Sordita' unilaterale assoluta e permanente o
ipoacusia unilaterale con perdita uditiva superiore al 90%
(voce gridata ad concham) accertata con esame audiometrico.
30. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito,
non accompagnata da affezione purulenta dell'orecchio
medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia
ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico.
31. Otite media purulenta cronica semplice.
32. Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.
33. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un
occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza
visiva tra 4/50 e 3/10 della normale.
34. Dacriocistite purulenta cronica.
35. Congiuntiviti manifestamente croniche.
36. Le cicatrici delle palpebre congiuntivali,
provocanti disturbi oculari di rilievo (ectropion,
entropion, simblefaron, lagoftalmo).».
- La legge 10 luglio 1930, n. 1140, recante «lndennizzo
privilegiato aeronautico ai militari delle Forze armate
dello Stato», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197
del 23 agosto 1930.

 

Art. 5.

Sostituzione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 215 del 2001

1. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 215 del 2001 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Proscioglimento dalla ferma). - 1. Il provvedimento di
proscioglimento dalla ferma e' adottato dalla Direzione generale per
il personale militare e determina la cessazione del rapporto di
servizio.
2. Il proscioglimento dalla ferma e' disposto nei seguenti casi:
a) domanda presentata dall'interessato per i motivi di cui al
comma 3;
b) perdita permanente dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale
richiesta per il reclutamento, salvo quanto previsto
dall'articolo 13;
c) esito positivo degli accertamenti diagnostici di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera g), della legge 23 agosto 2004, n.
226;
d) perdita dei requisiti morali e di condotta di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge n. 226 del 2004;
e) cause di incompatibilita', di cui all'articolo 12-bis,
comma 3;
f) superamento del limite massimo di licenza straordinaria di
convalescenza;
g) protratto insufficiente rendimento;
h) grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai
doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382,
salvo che i fatti siano tali da comportare il deferimento alla
commissione di disciplina per l'eventuale perdita del grado;
i) perdita del grado.
3. La domanda di proscioglimento, di cui al comma 2, lettera a), e'
inoltrata dal comandante di corpo alla Direzione generale per il
personale militare, corredata del parere dello stesso comandante, il
quale puo' esprimersi anche sull'opportunita' di procrastinare
l'adozione del provvedimento di proscioglimento per motivate
imprescindibili esigenze di impiego. La domanda puo' essere
presentata solo per uno dei seguenti motivi:
a) assunzione presso amministrazioni pubbliche;
b) gravi condizioni di salute di un familiare convivente,
comprovate dalla documentazione sanitaria rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica;
c) arruolamento in una categoria diversa dalla truppa nelle Forze
armate, nel Corpo della guardia di finanza, nelle Forze di polizia ad
ordinamento civile, nel Corpo militare della Croce Rossa Italiana.
4. Il proscioglimento per esito positivo degli accertamenti
diagnostici, di cui al comma 2, lettera c), e' disposto sulla base
della documentazione attestante gli accertamenti diagnostici
effettuati.
5. L'accertamento della perdita dei requisiti morali e di condotta,
di cui al comma 2, lettera d), e' di competenza della Direzione
generale per il personale militare.
6. La proposta di proscioglimento per protratto insufficiente
rendimento, di cui al comma 2, lettera g), puo' essere avanzata dal
comandante di corpo nei casi in cui l'interessato abbia conseguito la
qualifica di insufficiente ovvero giudizi negativi in sede di
redazione della documentazione caratteristica per un periodo di
almeno sei mesi, se volontario in ferma prefissata di un anno o in
rafferma annuale, e per un periodo di almeno un anno, se volontario
in ferma prefissata quadriennale o in rafferma biennale. La proposta
deve essere comunque avanzata nei predetti casi, quando essi hanno
comportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento per due volte
consecutive, ovvero nel caso di mancato superamento dei corsi di
formazione previsti per la ferma prefissata di un anno.
7. La proposta di proscioglimento per grave mancanza disciplinare
ovvero grave inadempienza ai doveri del militare, di cui al comma 2,
lettera h), e' avanzata dal comandante di corpo, acquisiti i pareri
dei superiori gerarchici del militare, previa contestazione degli
addebiti e discolpa dell'interessato. Se i fatti sono tali da
comportare l'eventuale perdita del grado, il comandante di corpo
trasmette alla Direzione generale per il personale militare gli atti
per il deferimento alla commissione di disciplina.».


Nota all'art. 5:
- Per la legge n. 226 del 2004 vedi nota alle premesse.
Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettere g) e h):
«Art. 4 (Requisiti per il reclutamento). - 1. Possono
partecipare al reclutamento dei volontari in ferma
prefissata di un anno i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
a) (omissis);
b) (omissis);
c) (omissis);
d) (omissis);
e) (omissis);
f) (omissis);
g) esito negativo agli accertamenti diagnostici per
l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od
occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
h) requisiti morali e di condotta previsti dall'art.
35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.».
- La legge 11 luglio 1978, n. 382, recante «Norme di
principio sulla disciplina militare», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 21 luglio 1978.

 

Art. 6.

Sostituzione dell'articolo 14-bis del decreto legislativo n. 215 del
2001

1. L'articolo 14-bis del decreto legislativo n. 215 del 2001 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 14-bis (Perdita del grado). - 1. La perdita del grado e'
disposta nei confronti dei volontari in ferma prefissata, in servizio
o in congedo, con provvedimento della Direzione generale per il
personale militare nei seguenti casi:
a) perdita della cittadinanza;
b) assunzione di servizio presso Forze armate di Stati esteri non
autorizzata;
c) interdizione giudiziale o inabilitazione;
d) irreperibilita' accertata;
e) violazione del giuramento o gravi motivi disciplinari ovvero
comportamento comunque contrario alle finalita' delle Forze armate o
alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio della
commissione di disciplina;
f) sentenza di condanna:
1) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, la
condanna comporta la pena accessoria della rimozione;
2) per delitto non colposo, quando la condanna importa
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici oppure una delle pene
accessorie di cui all'articolo 19, primo comma, numeri 2) e 5), del
codice penale.
2. La perdita del grado e' disposta anche nel caso di assunzione di
servizio nella Forza armata di appartenenza con grado inferiore a
quello rivestito, in altra Forza armata con qualsiasi grado ovvero
nelle Forze di polizia.
3. La perdita del grado decorre:
a) dalla data del provvedimento, nei casi di cui al comma 1,
lettere a), d) ed e);
b) dalla data di assunzione del servizio, nei casi di cui ai
commi 1, lettera b), e 2;
c) dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, nei casi
di cui al comma 1, lettere c) e f);
4. Nei casi di cui al comma 1, lettere e) e f), se e' gia'
intervenuta la cessazione dal servizio, questa si considera, ad ogni
effetto, avvenuta per perdita del grado mantenendo l'originaria
decorrenza.
5. La reintegrazione nel grado puo' essere disposta con
provvedimento della Direzione generale per il personale militare:
a) nei casi di cui al comma 1, lettere a), c) e d), a seguito di
istanza presentata dall'interessato, quando le relative cause siano
cessate;
b) nel caso di cui al comma 1, lettera e), a seguito di istanza
presentata dall'interessato trascorsi almeno cinque anni dalla data
della perdita del grado, durante i quali abbia tenuto ottima condotta
morale e civile. Tale periodo e' ridotto alla meta' se il militare ha
conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al
valor militare per atti di valore compiuti dopo la perdita del grado.
Se il militare ha conseguito piu' di una ricompensa puo' chiedere la
reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Se la perdita del grado
e' stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna
penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la
reintegrazione non puo' aver luogo se non sia prima intervenuta
sentenza di riabilitazione;
c) nel caso di cui al comma 1, lettera f), a seguito di istanza
presentata dall'interessato quando sia intervenuta sentenza di
riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di
perdita del grado ai sensi del numero 1) della stessa lettera f),
anche a norma della legge penale militare;
d) nel caso di cui al comma 2, a seguito di istanza presentata
dall'interessato ovvero d'ufficio, quando il militare cessa di
appartenere ad altra Forza armata o di polizia.
6. La reintegrazione nel grado decorre dalla data del provvedimento
e non comporta di diritto la riammissione in servizio del militare.».

 

Art. 7.

Inserimento degli articoli 14-ter e 14-quater del decreto legislativo
n. 215 del 2001

1. Dopo l'articolo 14-bis del decreto legislativo n. 215 del 2001,
e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«Art. 14-ter (Volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati
nei gruppi sportivi). - 1. Per l'immissione nei ruoli dei volontari
in servizio permanente, i volontari in ferma prefissata quadriennale
reclutati nei gruppi sportivi ai sensi dell'articolo 6, comma 4,
della legge 21 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, devono
possedere gli stessi requisiti richiesti all'atto del reclutamento.
Art. 14-quater (Documentazione di servizio). - 1. I documenti
caratteristici dei volontari in ferma prefissata sono compilati,
oltre al verificarsi dei casi di cui all'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, e successive
modificazioni, anche per la partecipazione alle procedure per la
rafferma.
2. Per l'attestazione dei titoli acquisiti durante il servizio
viene predisposto un estratto della documentazione di servizio degli
ufficiali in ferma prefissata e dei volontari in ferma prefissata,
redatto secondo il modello di cui all'allegato 1 del presente
decreto.».


Nota all'art. 7:
- La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al
Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,
del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di
finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di polizia», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 79 del 4 aprile
2000. Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4:
«Art. 6 (Disposizioni per l'Amministrazione della
pubblica sicurezza e per alcune attivita' delle Forze di
polizia e delle Forze armate). - 1. (Omissis).
2. (Omissis).
3. (Omissis).
4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono determinate le modalita' per il reclutamento ed il
trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita'
alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi
e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze
armate, nonche' le condizioni per le sponsorizzazioni
individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti
criteri:
a) valutazione, per il personale da reclutare nei
gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale
ottenuti nell'anno precedente;
b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati
nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti
ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle
federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello
statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle
disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle
societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;
c) valutazione, per il personale da reclutare nelle
bande musicali, della specifica professionalita' e di
titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;
d) previsione che il personale non piu' idoneo alle
attivita' dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma
idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in
altre attivita' istituzionali o trasferito in altri ruoli
delle Amministrazioni di appartenenza;
d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per
l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione
dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43,
comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto
2002, n. 213, concernente «Regolamento recante disciplina
per la redazione dei documenti caratteristici del personale
appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e
all'Arma dei carabinieri», e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre
2002. Si riporta il testo dell'art. 4:
«Art. 4 (Compilazione dei documenti caratteristici). -
1. I documenti caratteristici, tenuto conto dei periodi di
tempo stabiliti dall'art. 5, sono compilati al verificarsi
di uno dei seguenti casi:
a) termine del servizio del giudicando;
b) variazione del rapporto di dipendenza dovuta a:
1) fine del servizio del giudicando o del
compilatore;
2) trasferimento o cambio di incarico del
giudicando o del compilatore;
3) trasferimento o cessazione dal servizio del
primo revisore, se il giudicando esercita il comando o le
attribuzioni specifiche validi ai fini dell'avanzamento e
il primo revisore lo ha avuto alle proprie dipendenze per
un periodo di almeno centottanta giorni senza averlo
valutato;
c) inclusione nelle aliquote di ruolo per la
formazione dei quadri di avanzamento;
d) termine di un corso di istruzione o di eventuali
periodi di esperimento;
e) sospensione dall'impiego del giudicando;
f) compimento del periodo massimo di 12 mesi di
servizio non documentato;
g) partecipazione a concorsi, se espressamente
richiesto dai relativi bandi;
h) promozione al grado di tenente generale o grado
corrispondente.
2. Nei documenti caratteristici e' indicato con
precisione il periodo di tempo a cui e' riferito il
giudizio.».

 

Art. 8.

Modifiche dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 215 del 2001

1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai volontari in ferma breve si applicano:
a) fino al dodicesimo mese di servizio, le disposizioni del
presente decreto riguardanti i volontari in ferma prefissata di un
anno;
b) oltre il dodicesimo mese di servizio, le disposizioni del
presente decreto riguardanti i volontari in ferma prefissata
quadriennale;
c) per quanto non diversamente disposto, le norme in materia di
stato giuridico e avanzamento relative ai volontari di truppa in
servizio permanente.»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per partecipare ai concorsi straordinari per il reclutamento
nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, i volontari
in ferma breve di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a) e b),
della legge 23 agosto 2004, n. 226, devono essere in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), g)
e h), e all'articolo 11, comma 1, lettera a) della stessa legge n.
226 del 2004.»;
c) dopo il comma 4-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«4-quater. Fino all'anno 2010, per partecipare ai concorsi
straordinari per il reclutamento nei ruoli dei volontari di truppa in
servizio permanente, i volontari in ferma breve di cui al comma 4-bis
del presente articolo e all'articolo 26, comma 1, lettere a) e b),
della legge n. 226 del 2004, se in servizio, devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d),
e), g) e h), della legge n. 226 del 2004;
b) possesso dei coefficienti relativi alle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario previsto per l'arruolamento
volontario dalla direttiva tecnica di cui all'articolo 3, comma 4,
del decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, nonche'
degli ulteriori requisiti fisici richiesti per tale arruolamento ai
sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958.».


Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto
legislativo n. 215 del 2001, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 15 (Volontari di truppa in ferma breve e in
rafferma). - 1. Ai volontari in ferma breve si applicano:
a) fino al dodicesimo mese di servizio, le
disposizioni del presente decreto riguardanti i volontari
in ferma prefissata di un anno;
b) oltre il dodicesimo mese di servizio, le
disposizioni del presente decreto riguardanti i volontari
in ferma prefissata quadriennale;
c) per quanto non diversamente disposto, le norme in
materia di stato giuridico e avanzamento relative ai
volontari di truppa in servizio permanente.
2. Nell'ambito dei contingenti massimi di volontari di
truppa in ferma breve di cui all'art. 5, e' consentito
prolungare la ferma dei volontari in ferma breve triennale
con tre ulteriori rafferme biennali.
3. Ai fini dell'armonizzazione del trattamento
economico con quello dei volontari in servizio permanente,
al personale volontario in ferma breve o in rafferma e'
corrisposta un'indennita' mensile pari a lire 200.000 volta
anche a compensare l'attivita' effettuata oltre il normale
orario di servizio.
4. Per partecipare ai concorsi straordinari per il
reclutamento nei ruoli dei volontari di truppa in servizio
permanente, i volontari in ferma breve di cui all'art. 26,
comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 2004, n.
226, devono essere in possesso dei requisiti di cui
all'art. 4, comma 1, lettere a), c), d), e), g) e h), e
all'art. 11, comma 1, lettera a) della stesa legge n. 226
del 2004.
4-bis. I volontari in ferma breve reclutati o ammessi
alla rafferma ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n.
958, ovvero dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 21
aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 giugno 1999, n. 186, e i volontari in ferma breve
reclutati ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e non utilmente
collocati nelle graduatorie per l'accesso alle carriere
iniziali dallo stesso previste possono partecipare ai
concorsi per il transito nei ruoli dei volontari di truppa
in servizio permanente delle Forze armate di cui all'art.
2, comma 4, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999,
n. 186, al compimento del terzo anno di servizio.
4-ter. I vincitori dei concorsi di cui al comma 4-bis
mantengono lo status di volontario in ferma breve per il
periodo necessario all'espletamento dei tirocini
pratico-sperimentali ovvero dei corsi propedeutici e sono
immessi nei ruoli del servizio permanente con il grado di
1° caporal maggiore, o grado corrispondente, entro un anno
dalla data di approvazione della graduatoria del concorso e
nell'ordine risultante dalla stessa.
4-quater. Fino all'anno 2010, per partecipare ai
concorsi straordinari per il reclutamento nei ruoli dei
volontari di truppa in servizio permanente, i volontari in
ferma breve di cui al comma 4-bis del presente articolo e
all'art. 26, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 226
del 2004, se in servizio, devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a),
c), d), e), g) e h), della legge n. 226 del 2004;
b) possesso dei coefficienti relativi alle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario
previsto per l'arruolamento volontario dalla direttiva
tecnica di cui all'art. 3, comma 4, del decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, nonche' degli ulteriori
requisiti fisici richiesti per tale arruolamento ai sensi
della legge 24 dicembre 1986, n. 958.».

 

Art. 9.

Inserimento dell'articolo 15-bis del decreto legislativo n. 215 del
2001

1. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e
successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Riammissione alla ferma prefissata). - 1. I volontari
prosciolti dalla ferma prefissata in quanto vincitori di concorsi per
il reclutamento in qualita' di allievo nei ruoli degli ufficiali o
dei sottufficiali delle Forze armate, se perdono la qualita' di
allievo, possono essere restituiti, previo loro espresso assenso, ai
reparti o enti di provenienza, nei limiti delle consistenze
organiche, sempre che non siano scaduti i limiti temporali della
ferma prefissata originariamente contratta. I volontari sono
reintegrati nel grado precedentemente rivestito e i periodi trascorsi
in qualita' di allievo sono computati nella ferma.».

 

Art. 10.

Modifica dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 215 del 2001

1. L'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 215 del 2001
e' sostituito dal seguente:
«4. Ai volontari in ferma annuale si applicano:
a) in materia di licenze, le disposizioni relative al personale
militare in servizio di leva obbligatorio tenendo conto della
maggiore durata del servizio, ad eccezione di quanto previsto in
materia di licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo;
b) la licenza speciale di cui all'articolo 6 della legge 11
luglio 1978, n. 382;
c) i permessi speciali, di cui all'articolo 12-ter, comma 9,
lettera c);
d) la licenza straordinaria di convalescenza, entro la misura
massima di cui all'articolo 12-quinquies, comma 2, lettera a).».


Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto
legislativo n. 215 del 2001, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 16 (Volontari di truppa in ferma annuale di cui
all'art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 21 aprile 1999,
n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 giugno 1999, n. 186). - 1. Fino al 31 dicembre 2006,
l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica possono continuare a
reclutare volontari di truppa in ferma annuale di cui
all'art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 21 aprile 1999,
n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 giugno 1999, n. 186. Si applica il comma 4-ter del
citato art. 2 del decreto-legge n. 110 del 1999, con
riferimento agli organici e contingenti definiti all'art.
5. Per il Corpo delle capitanerie di porto gli arruolamenti
di cui al presente comma possono effettuarsi nei limiti
delle dotazioni organiche stabiliti dalla vigente
normativa.
2. Fermo restando quanto previsto al secondo periodo
del comma 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma
annuale puo' essere prolungato, su proposta dello Stato
maggiore della Forza armata di appartenenza e previo
consenso dell'interessato, sino ad un massimo di ulteriori
sei mesi, per consentirne l'impiego ovvero la proroga
dell'impiego nell'ambito di operazioni condotte fuori dal
territorio nazionale o a bordo di unita' navali impegnate
fuori dalla normale sede di servizio, ovvero in concorso
con le Forze di polizia per il controllo del territorio
nazionale, nonche' per la partecipazione ai concorsi per
l'accesso alla ferma breve o prefissata.
3. I volontari in ferma annuale, congedati senza
demerito, possono concorrere per l'assunzione di una nuova
ferma annuale, previa rinuncia al grado conseguito.
4. Ai volontari in ferma annuale si applicano:
a) in materia di licenze, le disposizioni relative al
personale militare in servizio di leva obbligatorio tenendo
conto della maggiore durata del servizio, ad eccezione di
quanto previsto in materia di licenza illimitata senza
assegni in attesa di congedo;
b) la licenza speciale di cui all'art. 6 della legge
11 luglio 1978, n. 382;
c) i permessi speciali, di cui all'art. 12-ter,
comma 9, lettera c);
d) la licenza straordinaria di convalescenza, entro
la misura massima di cui all'art. 12-quinquies, comma 2,
lettera a).».

 

Art. 11.

Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 215 del 2001

1. All'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 215 del
2001 le parole: «di uno o cinque anni,» sono soppresse.


Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 5, del
decreto legislativo n. 215 del 2001, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 17 (Formazione professionale, inserimento nel
mondo del lavoro e crediti formativi). - 1.-4- (Omissis).
5. Le Universita' degli studi possono riconoscere
crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di
studio da esse rilasciati, per attivita' formative prestate
nel corso del servizio militare in qualita' di volontario
di truppa in ferma breve ovvero in ferma prefissata
rilevanti per il curriculum degli studi.».

 

Art. 12.

Modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 215 del 2001

1. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti
dei volontari in rafferma biennale, di cui all'articolo 12 della
legge n. 226 del 2004.»;
b) al comma 6, le parole: «in ferma prefissata di durata di
cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «in ferma prefissata
quadriennale».


Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto
legislativo n. 215 del 2001, come modificato da presente
decreto:
«Art. 18 (Riserve di posti per i volontari in ferma
prefissata e in ferma breve). - 1. Nei concorsi relativi
all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e
nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i
volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono
cosi' determinate:
a) Arma dei carabinieri 70%;
b) Corpo della guardia di Finanza 70%;
c) Corpo Militare della Croce Rossa 100%;
d) Polizia di Stato 45%;
e) Corpo di Polizia Penitenziaria 60%;
f) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 45%;
g) Corpo forestale dello Stato 45%;
2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano
nei confronti dei volontari in rafferma biennale, di cui
all'art. 12 della legge n. 226 del 2004.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto con uno o piu' regolamenti, adottati
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati,
mediante coerenti modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, i criteri per
l'applicazione delle riserve di posti di cui al comma 1.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con uno o piu' regolamenti, adottati ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' disciplinato l'accesso dei
volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve,
congedati senza demerito, nelle carriere iniziali nei Corpi
di polizia municipale e provinciale, attraverso la
previsione di riserve dei posti annualmente disponibili.
5. Il Ministro della difesa con proprio decreto, da
emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, disciplina la riserva di posti da
devolvere ai volontari di truppa in ferma prefissata e
ferma breve, congedati senza demerito, in misura pari al 50
per cento dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli
civili del personale non dirigente del Ministero della
difesa.
6. La riserva di cui all'art. 39, comma 15, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, fermi restando i
diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione
obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre
1988, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, e
della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' elevata al 30% e si
applica ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata
quadriennale delle tre forze armate, congedati senza
demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme
contratte. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti
che prevedano assunzioni di personale emanati dalle
amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti
dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni,
debbono recare l'attestazione dei predetti posti riservati
agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e
istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei
bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che
prevedono assunzioni di personale nonche', entro il mese
di gennaio di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni
operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno
precedente. La riserva di cui al presente comma non si
cumula con quella prevista dal comma 1.
7. Qualora la riserva per i volontari di truppa in
ferma prefissata e in ferma breve nei concorsi per le
assunzioni nelle carriere iniziali delle amministrazioni
indicate nei commi 1, 4, 5 e 6 non possa operare
integralmente o parzialmente, perche' da' luogo a frazioni
di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa
ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione
ovvero ne e' prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui
l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla
graduatoria degli idonei.».

 

Art. 13.

Modifiche degli articoli 24, 25 e 26 del decreto legislativo n. 215
del 2001

1. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla
normativa vigente, gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano
completato diciotto mesi di servizio nel Corpo della guardia di
finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti
loro riservati ai sensi dell'articolo 26, commi 4-ter e 4-quater, ai
concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 8 e
9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sempreche' gli
ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno
di eta'. Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma
prefissata costituisce titolo ai fini della formazione della
graduatoria di merito.»;
b) al comma 6, lettera a), dopo le parole: «ferma annuale» sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «secondo criteri e modalita'
stabiliti con decreto del Ministro della difesa o del Ministro
dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze».
2. All'articolo 25 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e
successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla
normativa vigente, gli ufficiali inferiori delle forze di
completamento del Corpo della guardia di finanza possono partecipare,
esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi
dell'articolo 26, comma 4-ter, ai concorsi per il reclutamento degli
ufficiali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 69 del
2001, sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano superato il
trentaquattresimo anno di eta'. Al termine dei prescritti corsi
formativi i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado
rivestito, dopo l'ultimo dei pari grado in ruolo.».
3. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e
successive modificazioni, dopo il comma 4-bis sono inseriti i
seguenti:
«4-ter. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto
mesi di servizio, per gli ufficiali di complemento e per gli
ufficiali delle forze di completamento che abbiano prestato servizio
senza demerito nel Corpo della guardia di finanza sono previste
riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente
disponibili per l'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo
del Corpo della guardia di finanza, di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo n. 69 del 2001.
4-quater. Per gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano
prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nel Corpo
della guardia di finanza sono previste riserve di posti fino al 40
per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo
speciale del Corpo della guardia di finanza, di cui all'articolo 8
del decreto legislativo n. 69 del 2001. Conseguentemente, in caso di
attivazione dei predetti reclutamenti, i posti disponibili residui
sono messi a concorso per le categorie previste dall'articolo 8,
comma 1, del decreto legislativo n. 69 del 2001, secondo le
percentuali ivi indicate.».
4. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e
successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5.1. La struttura prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge
14 novembre 2000, n. 331, svolge le attivita' di propria competenza
anche a beneficio degli ufficiali ausiliari di cui al comma 5, al
fine di agevolarne l'inserimento nel mondo del lavoro.».


Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo degli articoli 24, 25 e 26 del
decreto legislativo n. 215 del 2001, come modificati dal
presente decreto:
«Art. 24 (Stato giuridico ed avanzamento degli
ufficiali in ferma prefissata). - 1. Agli ufficiali in
ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico
previste per gli ufficiali di complemento.
2. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano
completato la ferma, sono collocati in congedo.
3. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano
completato un anno di servizio, possono partecipare, in
relazione al titolo di studio posseduto, ai concorsi per il
reclutamento degli ufficiali di cui all'art. 4, comma 4, e
all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e successive modificazioni, sempre che gli
stessi non abbiano superato il quarantesimo anno d'eta'. Il
servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma
prefissata costituisce titolo ai fini della formazione
delle graduatorie di merito.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano
all'Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento
degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1
e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
298, sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano
superato il trentaquattresimo anno di eta'.
4-bis. Fermi restando gli ulteriori requisiti
prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali in ferma
prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio
nel Corpo della guardia di finanza possono partecipare,
esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai
sensi dell'art. 26, commi 4-ter e 4-quater, ai concorsi per
il reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 8 e 9
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sempreche'
gli ufficiali interessati non abbiano superato il
trentaquattresimo anno di eta'. Il servizio prestato in
qualita' di ufficiale in ferma prefissata costituisce
titolo ai fini della formazione della graduatoria di
merito.
5. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere
posti in congedo illimitato prima della scadenza della
ferma, venendo collocati nella riserva del complemento, per
gravi mancanze disciplinari o scarso rendimento in
servizio. Il provvedimento e' adottato dal direttore
generale del personale militare su proposta dei superiori
gerarchici competenti ad esprimere giudizi
sull'avanzamento.
5-bis. Gli ufficiali in ferma prefissata possono
presentare domanda per essere collocati in congedo a
decorrere dal diciottesimo mese di servizio.
L'amministrazione militare d'appartenenza puo' rinviare il
collocamento in congedo sino a un massimo di sei mesi per
esigenze di impiego ovvero proroga dell'impiego nelle
operazioni di cui al comma 6, lettera b).
6. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere:
a) ammessi, a domanda, ad una ulteriore ferma annuale
secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del
Ministro della difesa o del Ministro dell'economia e delle
finanze, secondo le rispettive competenze;
b) trattenuti in servizio sino ad un massimo di sei
mesi, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi
generali e previo consenso degli interessati, per
consentirne l'impiego ovvero la proroga dell'impiego
nell'ambito di operazioni condotte fuori dal territorio
nazionale ovvero in concorso con le Forze di polizia per il
controllo del territorio nazionale o a bordo di unita'
navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.
7. I sottotenenti ed i guardiamarina in ferma
prefissata sono valutati per l'avanzamento ad anzianita' al
grado superiore dai superiori gerarchici al compimento del
secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi
con tale decorrenza.».
«Art. 25 (Ufficiali delle forze di completamento). - 1.
In relazione alla necessita' di disporre di adeguate forze
di completamento, con specifico riferimento alle esigenze
correlate con le missioni internazionali ovvero con le
attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul
territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di
complemento o in ferma prefissata, su proposta dei
rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo
consenso degli interessati, possono essere richiamati in
servizio con il grado e l'anzianita' posseduta ed ammessi
ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a
domanda dell'interessato per non piu' di una volta, al
termine della quale sono collocati in congedo.
2. Agli ufficiali delle forze di completamento si
applicano le norme di stato giuridico previste per gli
ufficiali del servizio permanente.
3. L'avanzamento dei predetti ufficiali avviene con le
modalita' previste per gli ufficiali del congedo di cui al
Titolo IV della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
successive modificazioni.
4. Gli ufficiali inferiori delle forze di completamento
possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli
ufficiali di cui all'art. 4, comma 4, e all'art. 5,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
e successive modificazioni, sempre che gli stessi non
abbiano superato il quarantesimo anno di eta'. Al termine
dei prescritti corsi formativi, i predetti ufficiali sono
iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo
dei parigrado in ruolo.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano
all'Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento
degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1
e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
298, sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano
superato il trentaquattresimo anno di eta'.
5-bis. Fermi restando gli ulteriori requisiti
prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali inferiori
delle forze di completamento del Corpo della guardia di
finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai
posti loro riservati ai sensi dell'art. 26, comma 4-ter, ai
concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui
all'art. 9 del decreto legislativo n. 69 del 2001,
sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano superato
il trentaquattresimo anno di eta'. Al termine dei
prescritti corsi formativi i predetti ufficiali sono
iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo
dei pari grado in ruolo.
6. La nomina ad ufficiale di complemento ai sensi
dell'art. 4 del regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, puo'
essere conferita ai cittadini italiani in possesso di
spiccata professionalita' che diano ampio affidamento di
prestare opera proficua nelle Forze armate. La nomina e'
conferita previo giudizio della Commissione ordinaria
d'avanzamento, che stabilisce il grado ed il ruolo
d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore
o Comandanti generali.
7. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro
delle finanze, secondo le rispettive competenze, sono
definite in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna
Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza:
a) le modalita' per l'individuazione delle ferme e
della loro eventuale estensione nell'ambito del limite
massimo di cui al comma 1;
b) i requisiti fisici ed attitudinali richiesti ai
fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli
ufficiali chiamati o richiamati in servizio. Gli
ordinamenti di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza
individuano gli eventuali specifici requisiti richiesti,
anche relativamente alle rispettive articolazioni interne.
c) le procedure da seguirsi, le modalita' per
l'individuazione delle professionalita' e del grado
conferibile ai sensi del comma 6, gli eventuali ulteriori
requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati
dal titolo II del regio decreto 16 maggio 1932, n. 819.
8. Agli ufficiali delle forze di completamento, che
siano lavoratori dipendenti pubblici, chiamati in servizio
per le esigenze delle forze di completamento, spettano, in
aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate ed
attribuite ai sensi dell'art. 28, comma 5, e limitatamente
al periodo di effettiva permanenza nelle posizioni
precedentemente individuate, anche lo stipendio e le altre
indennita' a carattere fisso e continuativo, fatta
eccezione per l'indennita' integrativa speciale, dovute
dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta
corresponsione all'interessato.».
«Art. 26 (Incentivi per il reclutamento degli ufficiali
ausiliari). - 1. Agli ufficiali ausiliari si applicano le
disposizioni dell'art. 77 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive
modificazioni, nonche' le previsioni della legge 3 maggio
1955, n. 370, e successive modificazioni, in materia di
conservazione del posto di lavoro per i richiamati alle
armi.
2. I periodi di servizio prestati quale ufficiale
ausiliario sono valutati nei pubblici concorsi con un
punteggio incrementale non inferiore a quello che le
commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi
prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
3. Per gli ufficiali ausiliari che abbiano prestato
servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e
nell'Aeronautica sono previste riserve di posti fino all'80
per cento dei posti annualmente disponibili per la
partecipazione ai concorsi di cui all'art. 4, comma 4, del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni.
4. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno
diciotto mesi di servizio e per gli ufficiali di
complemento e gli ufficiali delle forze di completamento,
che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Arma dei
carabinieri sono previste riserve di posti fino all'80 per
cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al
ruolo tecnicologistico dell'Arma dei carabinieri di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.
4-bis. Per gli ufficiali in ferma prefissata che hanno
prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito
nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve fino al 40
per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso
al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art.
7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.
4-ter. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno
diciotto mesi di servizio, per gli ufficiali di complemento
e per gli ufficiali delle forze di completamento che
abbiano prestato servizio senza demerito nel Corpo della
guardia di finanza sono previste riserve di posti fino
all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per
l'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del
Corpo della guardia di finanza, di cui all'art. 9 del
decreto legislativo n. 69 del 2001.
4-quater. Per gli ufficiali in ferma prefissata che
abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza
demerito nel Corpo della guardia di finanza sono previste
riserve di posti fino al 40 per cento dei posti annualmente
disponibili per l'accesso al ruolo speciale del Corpo della
guardia di finanza, di cui all'art. 8 del decreto
legislativo n. 69 del 2001. Conseguentemente, in caso di
attivazione dei predetti reclutamenti, i posti disponibili
residui sono messi a concorso per le categorie previste
dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 69 del
2001, secondo le percentuali ivi indicate.
5. Le disposizioni di cui all'art. 17 si applicano
anche agli ufficiali ausiliari, che abbiano prestato
servizio senza demerito.
5.1. La struttura prevista dall'art. 5, comma 1, della
legge 14 novembre 2000, n. 331, svolge le attivita' di
propria competenza anche a beneficio degli ufficiali
ausiliari di cui al comma 5 del presente articolo al fine
di agevolarne l'inserimento nel mondo del lavoro.
5-bis. Le riserve di posti di cui all'art. 18, commi 5
e 6, si applicano anche agli ufficiali di complemento in
ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta.».

 

Art. 14.

Aggiunta dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 215 del 2001

1. Al decreto legislativo n. 215 del 2001 e' aggiunto l'allegato 1,
allegato al presente decreto.

 

Art. 15.

Abrogazioni

1. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 215 del 2001 e'
abrogato.
2. Gli articoli 1, 6, 9, 10, e 11, commi 1, 3, 4 e 6, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, sono abrogati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
;
Martino, Ministro della difesa
;
Lunardi, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
;
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
;
Siniscalco, Ministro del-l'economia
e delle finanze
;

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

Allegato 1
(art. 14-quater, comma 2)
----> Vedere immagine a pag. 34 <----