Gazzetta Ufficiale N. 231 del 1 Ottobre 2004

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 agosto 2004, n.246
Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, concernente la patente di servizio
per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia
stradale;
Visto il comma 2 del citato articolo 139 che affida al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'interno il compito di stabilire requisiti e modalita' per il
rilascio della patente di servizio;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2004;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota del 26 luglio 2004, n. 13880 UL;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.
Patente di servizio

1. Ai soggetti elencati nell'articolo 12, commi 1 e 3, lettera a),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, abilitati a svolgere compiti di polizia stradale e
riconosciuti idonei ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente
decreto, e' rilasciata una patente di servizio, conforme al modello
di cui all'allegato A, per la guida di veicoli adibiti ai servizi di
polizia stradale o di veicoli nella disponibilita'
dell'Amministrazione utilizzati per l'espletamento di compiti
istituzionali dell'ente di appartenenza.
2. La patente rilasciata ai sensi dell'articolo 138 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' equiparata a quella prevista
dal comma 1.
3. La patente di servizio e' rilasciata dal Prefetto, nell'ambito
del territorio di competenza, a:
a) appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale;
b) appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia provinciale.
Ai rimanenti soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, e comma 3,
lettera a), la patente di servizio e' rilasciata dal competente
ufficio dell'Amministrazione di appartenenza ad eccezione dei
dipendenti dell'ANAS per i quali, a seguito di istruttoria effettuata
dal medesimo Ente, provvede il competente ufficio del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, che stabilisce con proprio decreto i
criteri e le modalita' di rilascio.
4. La patente di servizio autorizza a condurre gli stessi veicoli
per i quali il conducente e' abilitato a guidare con la patente
conseguita ai sensi degli articoli 116 e 138 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
A tal fine, nell'ambito della patente di servizio sono individuati
i seguenti tipi di abilitazione:
abilitazione 1 consente la guida di motoveicoli e ciclomotori;
abilitazione 2 consente la guida di autoveicoli e ciclomotori.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali, della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 139 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni (Nuovo
codice della strada) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario n. 74 e'
il seguente:
«Art. 139 (Patente di servizio per il personale che
esplica servizio di polizia stradale). - 1. Ai soggetti
gia' in possesso di patente di guida e abilitati allo
svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai
commi 1 e 3, lettera a), dell'art. 12 e' rilasciata
apposita patente di servizio la cui validita' e' limitata
alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di compiti
istituzionali dell'amministrazione di appartenenza.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono
stabiliti i requisiti e le modalita' per il rilascio della
patente di cui al comma 1.».
- Il comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214,
supplemento ordinario e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 12, commi 1 e 3, lettera a) del
citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e' il
seguente:
«1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale
previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialita' Polizia
Stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della Guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale,
nell'ambito del territorio di competenza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale,
nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti
al servizio di polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo
forestale dello Stato, in relazione ai compiti di
istituto.».
«3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati,
previo superamento di un esame di qualificazione secondo
quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri
appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;».
- Il testo dell'art. 138 del citato decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e' il
seguente:
«Art. 138 (Veicoli e conducenti delle Forze armate). -
1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei
veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici,
all'immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di
circolazione e delle targhe di riconoscimento.
2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i
limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti,
per circolare sulle strade non militari, di una
autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando
militare sentiti gli enti competenti, conformemente a
quanto previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale scorta
provvede il predetto comando competente.
3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi
del personale in servizio:
a) all'addestramento, all'individuazione e
all'accertamento dei requisiti necessari per la guida,
all'esame di idoneita' e al rilascio della patente militare
di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli
comunque in dotazione delle Forze armate;
b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle
mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola
guida, relativi all'addestramento di cui alla lettera a).
4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui
al comma 3 non sono soggetti alle disposizioni del presente
titolo.
5. Coloro che sono muniti di patente militare possono
ottenere, senza sostenere l'esame di idoneita', la patente
di guida per veicoli delle corrispondenti categorie,
secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero della difesa, sempreche' la richiesta venga
presentata per il tramite dell'autorita' dalla quale
dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla
data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore
di guida militare puo' ottenere la conversione in analogo
certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile
senza esame e secondo le modalita' stabilite dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, purche' gli
interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data
del congedo o dalla cessazione dal servizio.
7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere
reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei
prescritti requisiti.
8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento
dei veicoli a motore o da essi trainati in dotazione alle
Forze armate sono stabilite d'intesa tra il Ministero dal
quale dipendono l'arma o il corpo e il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto
stradale di materie radioattive e fissili speciali,
mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure
di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.
10. In ragione della pubblica utilita' del loro impiego
in servizi di istituto, i mezzi di trasporto collettivo
militare, appartenenti alle categorie M2 e M3, sono
assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato,
della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia
penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di
Trento e Bolzano, della Croce rossa italiana, del Corpo
forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano e della Protezione civile nazionale,
della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito
di patente rilasciata ai sensi del comma 11, guida un
veicolo immatricolato con targa civile e' soggetto alle
sanzioni previste dall'art. 125, comma 3. La patente di
guida e' sospesa dall'autorita' che l'ha rilasciata,
secondo le procedure e la disciplina proprie
dell'amministrazione di appartenenza.
12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di
servizio rilasciata ai sensi dell'art. 139 possono guidare
veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati con
targa civile purche' i veicoli stessi siano adibiti ai
servizi istituzionali dell'amministrazione dello Stato.».
- Il testo dell'art. 116 del citato decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 e' il seguente:
«Art. 116 (Patente, certificato di abilitazione
professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e
certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori). - 1.
Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver
conseguito la patente di guida rilasciata dal competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di eta' che
abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di
idoneita' alla guida, rilasciato dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di
specifico corso con prova finale, organizzato secondo le
modalita' di cui al comma 11-bis.
1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2005 l'obbligo di
conseguire il certificato di idoneita' per la guida di
ciclomotori e' esteso anche ai maggiorenni che non siano
gia' titolari di patente di guida.
2. Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente
di guida occorre presentare apposita domanda al competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri ed
essere in possesso dei requisiti fisici e psichici
prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il
procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il
duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle
patenti di guida, dei certificati di idoneita' alla guida e
dei certificati di abilitazione professionale, con
l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa,
anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'art. 119,
dei comuni, delle auto scuole di cui all'art. 123 e dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
3. La patente di guida, conforme al modello
comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed
abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive
categorie:
A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di
massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di
posti a sedere, escluso quello del conducente, non e'
superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero
ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del
veicolo trainante e non comporti una massa complessiva
totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;
C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero,
esclusi quelli per la cui guida e' richiesta la patente
della categoria D;
D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto
di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello
del conducente, e' superiore a otto, anche se trainanti un
rimorchio leggero;
E - Autoveicoli per la cui guida e' richiesta la
patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali
il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio
che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle
precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto
di persone e autosnodati, purche' il conducente sia
abilitato alla guida di autoveicoli per i quali e'
richiesta la patente della categoria D; altri
autoarticolati, purche' il conducente sia abilitato alla
guida degli autoveicoli per i quali e' richiesta la patente
della categoria C.
4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva
a pieno carico fino a 0,75 t.
5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da
piu' minorazioni, possono ottenere la patente speciale
delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli
trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono
essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e
caratteristiche, nonche' con determinate prescrizioni in
relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119,
comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla
patente e devono precisare quale protesi sia prescritta,
ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto
sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in servizio
di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di
persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonche' i
veicoli adibiti al trasporto di' merci pericolose. Fanno
eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in
servizio di piazza o di noleggio con conducente per il
trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per
il rilascio del certificato di abilitazione professionale
ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B,
C e D speciale, di cui al comma 8-bis.
6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli
per i quali e' richiesta la patente delle categorie C e D
solo coloro che gia' lo siano per autoveicoli e motoveicoli
per la cui guida e' richiesta la patente della categoria B,
rispettivamente da sei e da dodici mesi.
7. La validita' della patente puo' essere estesa dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri, previo accertamento dei requisiti fisici e
psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli
diversi.
8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per
guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di
noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di
categoria C e di patente di categoria E, correlata con
patente di categoria C, di eta' inferiore agli anni ventuno
per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di
cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3), i
titolari di patente della categoria D e di patente di
categoria E, correlata con patente di categoria D, per
guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al
trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con
conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un
certificato di abilitazione professionale rilasciato dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri sulla base dei requisiti, delle modalita' e dei
programmi di esami stabiliti nel regolamento.
8-bis. Il certificato di cui al comma 8 puo' essere
rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in
possesso di' patente di categoria B, C e D speciale e siano
stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di
autovetture adibite a noleggio, con specifica
certificazione rilasciata dalla commissione medica locale
in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a
norma dell'art. 119, comma 10.
9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui
l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a
determinati trasporti professionali, i titolari di patente
di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre
conseguire il relativo certificato di abilitazione,
idoneita', capacita' o formazione professionale, rilasciato
dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri. Tali certificati non possono essere rilasciati
ai mutilati e ai minorati fisici.
10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al
riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti
i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9
nonche' i requisiti, le modalita' e i programmi d'esame per
il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno
indicati il modello e le relative caratteristiche della
patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di
falsificazione.
11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno
ad un altro comune o il cambiamento di abitazione
nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal
competente ufficio centrale del Dipartimento per i
trasporti terrestri, che trasmette per posta, alla nuova
residenza del titolare della patente di guida, un tagliando
di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A
tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per
via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati
record prescritti del Dipartimento per i trasporti
terrestri, notizia dell'avvenuto trasferimento di
residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di
registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di
anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di
residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa
consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei
versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge
1° dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della
variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi
contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non
e' titolare di patente di guida, sono responsabili in
solido dell'omesso pagamento.
11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato
di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi
organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del
certificato e' subordinato ad un esame finale svolto da un
funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti
terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e
non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai
corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola,
nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini
dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche
possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte
dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per
i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo
gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed
associazioni pubbliche e private impegnate in attivita'
collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti
prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole.
La prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico
e' espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento
per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile
della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi
di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni
scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'art.
208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, stabilisce, con proprio
decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le
modalita', i programmi dei corsi e delle relative prove,
sulla base della normativa comunitaria.
12. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un
veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non
abbia conseguito la patente di guida o il certificato di
abilitazione professionale, se prescritto, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
343,35 a euro 1.376,55.
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver
conseguito la patente di guida e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.168,25
a euro 8.676,15; la stessa sanzione si applica ai
conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non
rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente
codice.
13-bis. Il minore che, non munito di patente, guida
ciclomotori senza aver conseguito il certificato di
idoneita' di cui al comma 11-bis e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 541,80 a
euro 2.168,25.
14. (Omissis).
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli
essendo munito della patente di guida ma non del
certificato di abilitazione professionale, quando
prescritto, o di apposita dichiarazione sostitutiva,
rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri, ove non sia stato possibile
provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla
predisposizione del certificato di abilitazione, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20.
16. (Omissis).
17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi
13-bis e 15 importano la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle
violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. Quando non e' possibile
disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo,
si applica la sanzione accessoria della sospensione della
patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da
tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.».

 

Art. 2.
Requisiti e modalita' per il rilascio della patente di servizio

1. La patente di servizio puo' essere rilasciata ai soggetti che
sono gia' in possesso della patente di guida di cui all'articolo 116,
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni ed ha la medesima validita' della patente di guida
posseduta.
2. Per ottenere il rilascio della patente di servizio, i soggetti
di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, lettera a), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere in attivita' di
servizio presso l'Amministrazione di appartenenza e devono
frequentare un corso di qualificazione con esame finale secondo i
programmi e le modalita' di cui all'articolo 9 del presente decreto.


Nota all'art. 2:
- Per il testo degli articoli 12, commi 1 e 3 e 116 del
citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vedi
note all'art. 1.

 

Art. 3.
Rilascio della patente di servizio per il personale di polizia locale

1. Al personale indicato all'articolo 12, comma 1, lettere d-bis)
ed e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la patente di
servizio e' rilasciata dal prefetto della provincia in cui il
personale presta servizio, su richiesta del responsabile del corpo o
servizio di polizia locale da cui dipende.
2. I comuni e le province, attraverso l'ufficio o comando da cui
dipende il personale di polizia locale, d'intesa con l'ufficio
competente della prefettura-UTG, provvedono all'istruttoria ed alla
compilazione della patente di servizio, e conservano agli atti copia
autenticata della patente di guida rilasciata ai sensi
dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i
verbali delle prove di idoneita', la dichiarazione di appartenenza al
corpo o servizio di polizia locale interessato. Il Prefetto puo'
richiedere in ogni momento gli atti ed i documenti conservati dai
Comandi o dagli uffici di polizia locale.
3. L'esame di qualificazione deve essere sostenuto davanti ad una
commissione provinciale permanente nominata dal Prefetto e presieduta
da un funzionario della carriera prefettizia.
La commissione, inoltre, e' composta da quattro membri di cui uno
appartenente alla Specialita' Polizia stradale della Polizia di
Stato, uno dipendente dall'Ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, uno appartenente ad un ufficio di polizia municipale
designato dal Sindaco ed uno appartenente ad un ufficio di polizia
provinciale designato dal Presidente della provincia. Le funzioni di
segretario sono assunte da un dipendente del comune capoluogo di
provincia. Gli oneri conseguenti sono interamente a carico dell'ente
locale che richiede il rilascio delle patenti di servizio.
4. La patente di servizio e' rilasciata solo al personale in
possesso di tutte le qualita' previste dall'articolo 5 della legge
7 marzo 1986, n. 65.
5. La patente di servizio si intende rinnovata ad ogni conferma di
validita' della patente di guida ai sensi dell'articolo 126 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. La patente di servizio e' aggiornata, in caso di variazione di
categoria della patente di guida rilasciata ai sensi
dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; in
tal caso non e' richiesta la frequenza del corso ed il relativo esame
di cui all'articolo 2 del presente decreto.
7. I comuni e le province informano il Prefetto dell'avvenuto
rinnovo e aggiornamento della patente di servizio rilasciata ai
propri dipendenti.


Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 12, comma 1, lettera d-bis) ed
e) e 116 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, vedi note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65
(Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 1986, n.
62 e' il seguente:
«Art. 5 (Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia
stradale, di pubblica sicurezza). - 1. Il personale che
svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito
territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle
proprie attribuzioni, esercita anche:
a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal
fine la qualita' di agente di polizia giudiziaria, riferita
agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria,
riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli
addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'art.
221, terzo comma, del codice di procedura penale;
b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art.
137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
15 giugno 1959, n. 393;
c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi
dell'art. 3 della presente legge.
2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto
personale, previa comunicazione del sindaco, la qualita' di
agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il
possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanna a pena detentiva per
delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura
di prevenzione;
c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai
Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici
uffici.
3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita
della qualita' di agente di pubblica sicurezza qualora
accerti il venire meno di alcuno dei suddetti requisiti.
4. Nell'esercizio delle funzioni di agente o di
ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica
sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione
dal sindaco, dipende operativamente dalla competente
autorita' giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto
di eventuali intese fra le dette autorita' e il sindaco.
5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai
quali e' conferita la qualita' di agente di pubblica
sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del
consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui
possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei
termini e nelle modalita' previsti dai rispettivi
regolamenti, anche fuori dal servizio, purche' nell'ambito
territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui
all'art. 4.
Tali modalita' e casi sono stabiliti, in via generale,
con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro
dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni
d'Italia.
Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il
numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di
tiro per l'addestramento al loro uso.».
- Il testo dell'art. 126 del citato decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 e' il seguente:
«Art. 126 (Durata e conferma della validita' della
patente di guida). - 1. Le patenti di guida delle categorie
A e B sono valide per anni dieci; qualora siano rilasciate
o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di
eta' sono valide per cinque anni e a chi ha superato il
settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni.
2. La patente speciale di guida delle categorie A e B
rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella della
categoria C sono valide per cinque anni e per tre anni a
partire dal settantesimo anno di eta'. La patente della
categoria D e' valida per cinque anni.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con propri decreti, puo' stabilire termini di validita'
piu' ridotti per determinate categorie di patenti anche in
relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti,
all'eta' dei conducenti o ai loro requisiti fisici e
psichici, determinando altresi' in quali casi debba
addivenirsi alla sostituzione della patente.
4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119,
comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli
di cui all'art. 116, commi 8 e 8-bis, deve essere
effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione della
conferma di validita' della patente di guida. Detto
accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei
confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque
anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni e
autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa
complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e
macchine operatrici.
4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con
insulina gli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4,
lettera d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi
piu' brevi indicati sul certificato di idoneita'.
5. La validita' della patente e' confermata dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri, che trasmette per posta al titolare della
patente di guida un tagliando di convalida da apporre sulla
medesima patente di guida. A tal fine gli uffici da cui
dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono
tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri, nel termine di cinque giorni
decorrente dalla data di effettuazione della visita medica,
ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare
e' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti
per la conferma della validita'. Analogamente procedono le
commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonche' i
competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti nei casi di cui all'art. 119, comma 5. Non
possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti
che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di
aver effettuato i versamenti in conto corrente postale
degli importi dovuti per la conferma di validita' della
patente di guida. Il personale sanitario che effettua la
visita e' responsabile in solido dell'omesso pagamento. La
ricevuta andra' conservata dal titolare della patente per
il periodo di validita'.
5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti
in un Paese non comunitario per un periodo di almeno sei
mesi, la validita' della patente e' altresi' confermata,
tranne per i casi previsti nell'art. 119, commi 2-bis e 4,
dalle Autorita' diplomatico-consolari italiane presenti nei
Paesi medesimi, che rilasciano una specifica attestazione,
previo accertamento dei requisiti psichici e fisici da
parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati
italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di
convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza
all'estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia,
il cittadino dovra' confermare la patente ai sensi del
comma 5.
6. L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli
accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano venute a
mancare le condizioni per la conferma della validita' della
patente, comunica al competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri l'esito dell'accertamento stesso
per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e
130.
7. Chiunque guida con patente la cui validita' sia
scaduta e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20. Alla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro della patente, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.».

 

Art. 4.
Rilascio della patente di servizio per il personale abilitato ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285
.

1. Al personale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a) del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la patente di servizio e'
rilasciata dal competente ufficio del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti con i criteri e le modalita' stabiliti con il decreto
di cui all'articolo 1, comma 3.
2. L'esame di idoneita' si svolge presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti davanti ad una commissione nominata
dal Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. La prova d'esame per il conseguimento della patente di guida
puo' essere svolta, con apposita prova, in occasione della selezione
o del concorso per l'assunzione; in tal caso deve essere prevista
nell'apposito bando di concorso o nel provvedimento di selezione.
4. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 3.


Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 12, comma 3, lettera a) del
citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vedi
note all'art. 1.

 

Art. 5.
Rilascio della patente di servizio per il restante personale
abilitato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.

1. I titolari di patente rilasciata ai sensi dell'articolo 138 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono autorizzati
dall'Amministrazione di appartenenza, secondo i regolamenti interni,
alla guida dei veicoli in servizio di polizia stradale o comunque dei
veicoli nella disponibilita' dell'Amministrazione.


Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 138 del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vedi note all'art. 1.

 

Art. 6.
Variazioni della patente di guida

1. All'atto del rilascio della patente di servizio, l'interessato
si obbliga ad osservare le modalita' e le condizioni stabilite dai
regolamenti e dalle disposizioni dell'Ente o dell'Amministrazione di
appartenenza per la guida dei veicoli, nonche' a comunicare ogni
variazione di validita' e di conferma della patente di guida
rilasciata ai sensi dell'articolo 116 o dell'articolo 138 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'amministrazione, al corpo o
al servizio di appartenenza entro dieci giorni dalla sua effettiva
conoscenza.


Nota all'art. 6:
- Per il testo degli articoli 116 e 138 del citato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vedi note
all'art. 1.

 

Art. 7.
Validita' della patente di servizio

1. Nel caso di sospensione o revoca della patente di guida di cui
all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
d'ufficio o su segnalazione del corpo o servizio di appartenenza
dell'interessato, la patente di servizio e' sospesa o revocata dal
Prefetto per i soggetti indicati all'articolo 12, comma 1, lettere
d-bis) ed e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o
dall'autorita' che l'ha rilasciata, per gli altri soggetti indicati
dall'articolo 12, commi 1 e 3, lettera a) del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
2. La patente di servizio puo' essere altresi' sospesa fino ad un
massimo di un anno o, nei casi piu' gravi o di recidiva, revocata dal
prefetto d'ufficio ovvero su proposta motivata del responsabile del
corpo o servizio di appartenenza del titolare, quando questi
nell'impiego dei veicoli di servizio abbia cagionato, per imperizia o
negligenza, danni ai medesimi o ad altre cose dell'ente o di altri
soggetti, nell'ambito dell'attivita' di servizio.
3. La patente di servizio e' altresi' ritirata, sospesa o revocata
in tutti i casi di violazioni del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, commesse alla guida di veicoli di servizio, che comportino
l'applicazione di tali tipologie di provvedimenti a carico del
trasgressore. In tali casi detti provvedimenti non si applicano alla
patente di guida rilasciata ai sensi dell'articolo 116 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Le disposizioni dell'articolo 126-bis del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, non si applicano alla patente di servizio. In
questi casi, quando le violazioni ivi previste sono commesse alla
guida di veicoli di servizio, le disposizioni relative alla patente a
punti non si applicano neanche alla patente di guida rilasciata ai
sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.


Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 116 del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vedi note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 12, commi 1 e 3, lettera a)
del medesimo decreto legislativo, vedi note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 126-bis dello stesso decreto
legislativo e' il seguente:
«Art. 126-bis (Patente a punti). - 1. All'atto del
rilascio della patente viene attribuito un punteggio di
venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida di cui agli
articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura
indicata nella tabella allegata, a seguito della
comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di
una delle norme per le quali e' prevista la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al
titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione
del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare
dal verbale di contestazione.
1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente
piu' violazioni delle norme di cui al comma 1 possono
essere decurtati un massimo di quindici punti. Le
disposizioni del presente comma non si applicano nei casi
in cui e' prevista la sospensione o la revoca della
patente.
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la
violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da'
notizia, entro trenta giorni dalla definizione della
contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida. La contestazione si intende definita
quanto sia avvenuto il pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti
dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero
siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.
Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla
conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto
pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la
proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza
dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve
essere effettuata a carico del conducente quale
responsabile della violazione; nel caso di mancata
identificazione di questi, la segnalazione deve essere
effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che
lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla
richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati
personali e della patente del conducente al momento della
commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta
una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un
suo delegato e' tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo
stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il
proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a
suo carico la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8. La
comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri
avviene per via telematica.
3. Ogni variazione di punteggio e' comunicata agli
interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida. Ciascun conducente puo' controllare in tempo reale
lo stato della propria patente con le modalita' indicate
dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purche' il
punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di
aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da
soggetti pubblici o privati a cio' autorizzati dal
Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di
riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di
abilitazione professionale e unitamente di patente B, C,
C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di
aggiornamento consente di recuperare nove punti. A tale
fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere
trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento
dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sono stabiliti i criteri per il rilascio
dell'autorizzazione, i programmi e le modalita' di
svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui
al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di
violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la
decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del
completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti
punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la
mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di
una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione
del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di
due punti, fino a un massimo di dieci punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della
patente deve sottoporsi all'esame di idoneita' tecnica di
cui all'art. 128. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri competente per territorio, su
comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida, dispone la revisione della patente di guida. Il
relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di
cui all'art. 201, comma 3, e' atto definitivo. Qualora il
titolare della patente non si sottoponga ai predetti
accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del
provvedimento di revisione, la patente di guida e' sospesa
a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il
provvedimento di sospensione e' notificato al titolare
della patente a cura degli organi di polizia stradale di
cui all'art. 12, che provvedono al ritiro ed alla
conservazione del documento.

Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis

=====================================================================
         Norma violata         |                               |Punti
=====================================================================
Art. 141                       |Comma 8                        |    5
---------------------------------------------------------------------
                               |Comma 9, terzo periodo         |   10
---------------------------------------------------------------------
Art. 142                       |Comma 8                        |    2
---------------------------------------------------------------------
                               |Comma 9                        |   10
---------------------------------------------------------------------
Art. 143                       |Comma 11                       |    4
---------------------------------------------------------------------
                               |Comma 12                       |   10
---------------------------------------------------------------------
                               |Comma 13, con riferimento al   |
                               |comma 5                        |    4
---------------------------------------------------------------------
Art. 145                       |Comma 5                        |    6
---------------------------------------------------------------------
                               |Comma 10, con riferimento ai   |
                               |commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9     |    5
---------------------------------------------------------------------
                               |Comma 2, ad eccezione dei      |
                               |segnali stradali di divieto di |
Art. 146                       |sosta e fermata                |    2
---------------------------------------------------------------------
                               |Comma 3                        |    6
---------------------------------------------------------------------
Art. 147                       |Comma 5                        |    6
---------------------------------------------------------------------
                               |Comma 15, con riferimento al   |
Art. 148                       |comma 2                        |    3
---------------------------------------------------------------------
                               |Comma 15, con riferimento al   |
                               |comma 3                        |    5
---------------------------------------------------------------------
                               |Comma 15, con riferimento al   |
                               |comma 8                        |    2
---------------------------------------------------------------------
                               |Comma 16, terzo periodo        |   10
---------------------------------------------------------------------
Art. 149                       |Comma 4                        |    3
---------------------------------------------------------------------
                               |Comma 5, secondo periodo       |    5
---------------------------------------------------------------------
                               |Comma 6                        |    8
---------------------------------------------------------------------
                               |Comma 5, con riferimento       |
Art. 150                       |all'art. 149, comma 5          |    5
---------------------------------------------------------------------
                               |Comma 5, con riferimento       |
                               |all'art. 149, comma 6          |    8
---------------------------------------------------------------------
Art. 152                       |Comma 3                        |    1
---------------------------------------------------------------------
Art. 153                       |Comma 10                       |    3
---------------------------------------------------------------------
                               |Comma 11                       |    1
---------------------------------------------------------------------
Art. 154                       |Comma 7                        |    8
---------------------------------------------------------------------
                               |Comma 8                        |    2
---------------------------------------------------------------------
Art. 158                       |Comma 2, lettere d), g) e h)   |    2
---------------------------------------------------------------------
Art. 161                       |Commi 1 e 3                    |    2
---------------------------------------------------------------------
                               |Comma 2                        |    4
---------------------------------------------------------------------
Art. 162                       |Comma 5                        |    2
---------------------------------------------------------------------
Art. 164                       |Comma 8                        |    3
---------------------------------------------------------------------
Art. 165                       |Comma 3                        |    2
---------------------------------------------------------------------
                               |Commi 2, 5 e 6, con riferimento|
Art. 167                       |a:                             |
---------------------------------------------------------------------
                               |  a) eccedenza non superiore a |
                               |1t                             |    1
---------------------------------------------------------------------
  b) eccedenza non superiore a |                               |
2t                             | 2                             |
---------------------------------------------------------------------
  c) eccedenza non superiore a |                               |
3t                             | 3                             |
---------------------------------------------------------------------
  d) eccedenza superiore a 3t  | 4                             |
---------------------------------------------------------------------
Commi 3, 5 e 6, con riferimento| a) eccedenza non superiore al |
a:                             |10 per cento                   |    1
---------------------------------------------------------------------
                               | b) eccedenza non superiore al |
                               |20 per cento                   |    2
---------------------------------------------------------------------
                               | c) eccedenza non superiore al |
                               |30 per cento                   |    3
---------------------------------------------------------------------
                               | d) eccedenza superiore al 30  |
                               |per cento                      |    4
---------------------------------------------------------------------
                               |Comma 7                        |    3
---------------------------------------------------------------------
Art. 168                       |Comma 7                        |    4
---------------------------------------------------------------------
                               |Comma 8                        |   10
---------------------------------------------------------------------
                               |Comma 9                        |   10
---------------------------------------------------------------------
                               |Comma 9-bis                    |    2
---------------------------------------------------------------------
Art. 169                       |Comma 8                        |    4
---------------------------------------------------------------------
                               |Comma 9                        |    2
---------------------------------------------------------------------
                               |Comma 10                       |    1
---------------------------------------------------------------------
Art. 170                       |Comma 6                        |    1
---------------------------------------------------------------------
Art. 171                       |Comma 2                        |    5
---------------------------------------------------------------------
Art. 172                       |Commi 8 e 9                    |    5
---------------------------------------------------------------------
Art. 173                       |Comma 3                        |    5
---------------------------------------------------------------------
Art. 174                       |Comma 4                        |    2
---------------------------------------------------------------------
                               |Comma 5                        |    2
---------------------------------------------------------------------
                               |Comma 7                        |    1
---------------------------------------------------------------------
Art. 175                       |Comma 13                       |    4
---------------------------------------------------------------------
                               |Comma 14, con riferimento al   |
                               |comma 7, lettera a)            |    2
---------------------------------------------------------------------
                               |Comma 16                       |    2
---------------------------------------------------------------------
Art. 176                       |                               |
---------------------------------------------------------------------
                               |Comma 19                       |   10
---------------------------------------------------------------------
                               |Comma 20, con riferimento al   |
                               |comma 1, lettera b)            |   10
---------------------------------------------------------------------
                               |Comma 20, con riferimento al   |
                               |comma 1, lettere c) e d)       |   10
---------------------------------------------------------------------
                               |Comma 21                       |    2
---------------------------------------------------------------------
Art. 177                       |Comma 5                        |    2
---------------------------------------------------------------------
Art. 178                       |Comma 3                        |    2
---------------------------------------------------------------------
                               |Comma 4                        |    1
---------------------------------------------------------------------
Art. 179                       |Commi 2 e 2-bis                |   10
---------------------------------------------------------------------
Art. 186                       |Commi 2 e 7                    |   10
---------------------------------------------------------------------
Art. 187                       |Commi 7 e 8                    |   10
---------------------------------------------------------------------
Art. 189                       |Comma 5, primo periodo         |    4
---------------------------------------------------------------------
                               |Comma 5, secondo periodo       |   10
---------------------------------------------------------------------
;                              |Comma 6                        |   10
---------------------------------------------------------------------
;                              |Comma 9                        |    2
---------------------------------------------------------------------
Art. 191                       |Comma 1                        |    5
---------------------------------------------------------------------
                               |Comma 2                        |    2
---------------------------------------------------------------------
                               |Comma 3                        |    5
---------------------------------------------------------------------
                               |Comma 4                        |    3
---------------------------------------------------------------------
Art. 192                       |Comma 6                        |    3
---------------------------------------------------------------------
                               |Comma 7                        |   10
                      

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre
2003 a soggetti che non siano gia' titolari di altra
patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella
presente tabella, per ogni singola violazione, sono
raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i
primi tre anni dal rilascio.».

 

Art. 8.
Anagrafe delle patenti di servizio

1. Nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, istituita
presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i
trasporti terrestri, sono registrati in apposito campo i dati
relativi alle patenti di servizio.
2. L'Anagrafe e' popolata e aggiornata con comunicazioni effettuate
per via telematica dalle Amministrazioni che rilasciano le patenti di
servizio.

 

Art. 9.
Programma e prove d'esame per il conseguimento della patente di
servizio

1. I programmi di insegnamento e di addestramento e le modalita' di
esame per il conseguimento della patente di servizio indicata
dall'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono riportati nelle tabelle di cui agli allegati B e C.
2. Essi sono formulati con riguardo alla guida di motoveicoli e di
autoveicoli di servizio.
3. Le prove di esame per il conferimento della patente di servizio
sono pubbliche e si articolano in una prova teorica consistente in un
accertamento delle cognizioni relative alle materie di programma
previste per il conseguimento della corrispondente patente di guida
ai sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, integrato da un colloquio sulle specifiche materie di
insegnamento teorico di cui al comma 1, ed in una prova pratica
consistente nelle verifiche di abilita' di cui alla tabella B
allegata al presente decreto.


Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 139 del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vedi note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 121 del medesimo decreto
legislativo e' il seguente:
«Art. 121 (Esame di idoneita). - 1. L'idoneita' tecnica
necessaria per il rilascio della patente di guida si
consegue superando una prova di verifica delle capacita' e
dei comportamenti ed una prova di controllo delle
cognizioni.
2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo
direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base
delle direttive della Comunita' europea e con il ricorso a
sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro
necessario per una uniforme formulazione del giudizio.
3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati
professionali di cui all'art. 116 e per l'idoneita' degli
insegnanti e degli istruttori delle autoscuole di cui
all'art. 123 sono effettuati da dipendenti del Dipartimento
per i trasporti terrestri.
4. Nel regolamento sono determinati i profili
professionali dei dipendenti del Dipartimento per i
trasporti terrestri che danno titolo all'effettuazione
degli esami di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono determinate le norme e modalita' di
effettuazione dei corsi di qualificazione e degli esami per
l'abilitazione del personale di cui al comma 4.
6. L'esame di coloro che hanno frequentato una
autoscuola puo' svolgersi presso la stessa se dotata di
locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri idonei allo scopo o presso centri
di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.
7. Le prove d'esame sono pubbliche.
8. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima
che sia trascorso un mese dalla data del rilascio
dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.
9. A partire dal 1° gennaio 1995, la prova pratica di
guida, con esclusione di quella per il conseguimento di
patente di categoria A, va in ogni caso effettuata su
veicoli muniti di doppi comandi.
10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito
sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno
un mese.
11. Gli esami possono essere sostenuti, previa
prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno
precedente la data della prova, entro il termine di
validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.
Nel limite di detta validita' e' consentito ripetere, per
una volta soltanto, una delle due prove d'esame.
12. Contestualmente al superamento con esito favorevole
dell'esame di guida, il competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri rilascia la patente di guida a
chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.».

 

Art. 10.
Norme transitorie

1. Le patenti di servizio rilasciate prima della data di entrata in
vigore del presente decreto secondo le disposizioni del decreto
ministeriale 26 agosto 1994, n. 577, sono valide anche per la guida
dei veicoli adibiti all'espletamento dei servizi di polizia stradale
di cui all'articolo 1.
2. Al personale che svolge funzioni di polizia stradale indicato
nei precedenti articoli 3 e 4 che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, non e' in possesso della patente di servizio
rilasciata secondo le norme richiamate al comma 1 e che nei tre anni
precedenti, e' stato adibito, in modo continuativo, all'espletamento
dei compiti di polizia stradale o comunque alla guida dei veicoli
dell'Amministrazione di appartenenza, la patente di servizio e'
rilasciata d'ufficio solo sulla base della patente posseduta, senza
necessita' di frequentare il corso e di superare l'esame di
qualificazione di cui all'articolo 2. Per questi soggetti, la patente
di servizio e' rilasciata dalle autorita' indicate dagli articoli 3 e
4, le cui disposizioni si applicano, altresi', in quanto compatibili
per il rilascio della patente stessa. L'attivita' svolta dal
dipendente nei tre anni precedenti e' documentata sulla base di
apposita dichiarazione da parte del responsabile dell'ufficio presso
il quale ha prestato il servizio da valutare.


Nota all'art. 10:
- Il decreto ministeriale 26 agosto 1994, n. 577,
abrogato dal presente regolamento, recava: «Regolamento
recante norme sui programmi di insegnamento teorico e
pratico per il conseguimento della patente speciale di
servizio per il personale che esplica servizio di polizia
stradale».

 

Art. 11.
Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
il decreto ministeriale 26 agosto 1994, n. 577.


Nota all'art. 11:
- Per i riferimenti del decreto ministeriale 26 agosto
1994, n. 577, vedi nota all'art. 10.

 

Art. 12.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 11 agosto 2004

Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi


Il Ministro dell'interno
Pisanu

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2004

Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 7, foglio n. 336

 

Allegato A

 

Allegato B

Programma del corso e materie sulle quali si svolge l'esame teorico

Il corso e' finalizzato al solo conseguimento della patente di
servizio di cui all'art. 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285.

Esso si articola in 25 moduli per la teoria e 25 moduli per la
pratica ciascuno della durata di 40 minuti.

Teoria
Motoveicoli e autoveicoli

1. Conoscenza ragionata delle norme di circolazione e della
segnaletica stradale facenti parte del programma di cui all'art. 121
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento
della patente posseduta.
2. Conoscenza delle norme di circolazione con particolare
riferimento alla guida dei veicoli di servizio:
corretto uso della strada da parte del conducente in servizio di
polizia stradale; prudenza, civismo, rispetto degli altri utenti;
inquinamento atmosferico, acustico e protezione dell'ambiente;
condotta di guida ed etica professionale; incombenze relative
all'uscita ed al rientro del veicolo; custodia del veicolo e della
dotazione di bordo; circolazione dei veicoli di servizio;
velocita' e suoi limiti, distanza di sicurezza e mano da tenere;
comportamento ai crocevia; precedenze; sorpassi; arresto; fermata;
sosta; parcheggio; partenza; cambio corsia e di direzione; ingombro
della carreggiata; circolazione su autostrade e strade extraurbane;
uso degli occhiali; uso apparato R.T.; uso luci posizione;
anabbaglianti, abbaglianti, indicatori di direzione, dispositivi
segnalazione acustica; funzione dei catadiottri;
comportamento dei convogli militari; patenti di servizio; durata
e conferma della validita', sospensione e revoca.
3. Nozioni sulle cause piu' frequenti di incidenti stradali, sulle
cautele da osservare, sulla responsabilita' civile e penale e sulle
garanzie assicurative:
manutenzione ed efficienza dei veicoli di servizio;
conseguenze degli incidenti stradali con particolare riguardo al
coinvolgimento di veicoli di servizio; responsabilita' disciplinare,
responsabilita' penale, responsabilita' patrimoniale; copertura
assicurativa; trattazione amministrativa dell'incidente;
pneumatici con battistrada eccessivamente usurato; pneumatici con
pressioni differenti; fianchi dei pneumatici con lesioni;
ammortizzatori scarichi; freni squilibrati;
fattori che possono diminuire la vigilanza e l'idoneita' fisica e
psichica del conducente; stanchezza, stati di ipnosi (medicinali),
stati emotivi (ansia), ecc.;
condizioni della strada: fondo ghiacciato, fondo scivoloso causa
prima pioggia, fondo coperto di foglie, di pietrisco; entrata ed
uscita da galleria; nebbia fitta o a banchi; abbagliamento da sole;
acquaplaning; pericoli connessi con effettuazione scorte;
uso cinture di sicurezza; uso del casco;
conoscenza norme relative al comportamento del conducente in caso
di incidente: (doveri ed obblighi di uff. e agt. di p.g.) protezione
veicolo; spostamento dello stesso; segnalazione ai veicoli che
sopraggiungono, (viabilita), soccorso agli infortunati; chiamate via
radio per soccorso medico, pattuglie o volanti di ausilio;
individuazione persone e mezzi coinvolti; individuazione testimoni;
coinvolgimento veicoli trasportanti merci pericolose.
4. Nozioni di pronto soccorso finalizzate all'assistenza delle
vittime di incidenti stradali, nonche' agli effetti derivanti
dall'uso di bevande alcooliche, di farmaci, di psicofarmaci, di
sostanze stupefacenti e da particolari condizioni fisiche e
psichiche:
scala delle urgenze: assolute, 1° e 2° grado; codice di
comportamento del soccorritore; incoscienza e trauma cranico (segni,
interventi, posizione di sicurezza); stato di shock (segni,
interventi, posizione di sicurezza); emorragie (interne, esterne,
trattamenti); lesioni all'apparato respiratorio (segni interventi
posizione di sicurezza); lesioni alla gabbia toracica (segni,
trattamenti); arresto respiratorio (segni, trattamenti); ustioni
(segni, trattamenti); lesioni all'apparato locomotore (distorsioni,
fratture, trattamenti); frattura della colonna vertebrale (segni,
trattamenti); come riconoscere che l'infortunato e' in vita;
comportamenti in presenza di fumo e fiamme.
5. Nozioni fondamentali sugli elementi del veicolo essenziali per
la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti:
equipaggiamento veicoli di servizio;
pneumatici: struttura, marcatura, velocita' massima ammessa, uso,
gonfiaggio, battistrada;
dispositivi di frenatura: funzionamento, uso, manutenzione,
guasti e conseguenti pericoli;
conoscenza sommaria del motore: distribuzione, alimentazione,
accensione, lubrificazione, raffreddamento;
degli organi di trasmissione: innesto a frizione, cambio di
velocita', differenziale;
(manutenzione ed efficienza dei veicoli di servizio; uso cinture
di sicurezza; uso casco, vedi punto 2);
significato delle spie: interventi conseguenti.
6. Norme per la circolazione dei veicoli in situazioni di
emergenza:
caratteristiche e modalita' di uso dei dispositivi supplementari
di segnalazione visiva e di allarme acustico dei veicoli di servizio;
facolta' concesse dall'art. 177 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, nelle diverse condizioni di marcia e limiti connessi
all'ordinaria prudenza.

Esercitazioni pratiche per la guida di autoveicoli

A) Nozioni preliminari.
1. Autoveicoli; guida; variazioni virtuali del loro ingombro al
variare della velocita'.
2. Principali organi e comandi; loro sede, denominazione, funzioni,
modalita' di azionamento.
3. Controllo dell'autoveicolo prima della utilizzazione; cosa e
come controllare.
4. Terminata utilizzazione; adempimenti, pulizia, manutenzione,
rifornimenti, ispezione finale.
5. L'autista in uniforme; esigenze formali.
6. Appropriati movimenti per salire e scendere dall'autoveicolo
(esigenze di servizio portano a situazioni di repentinita).
7. Corretto assetto al posto di guida. Corretta posizione delle
armi di ordinanza.
8. Fermata e sosta; adempimenti tecnici e cautele.
9. Apparati R.T.
B) Istruzioni propedeutiche ad autoveicolo fermo e con spostamenti
nei limiti dello stretto indispensabile.
1. Azionamento leva cambio; messa a folle; avviare, accelerare e
rallentare moderatamente e alternativamente; fermare il motore.
2. Frizione e cambio; innesti di velocita' in sequenza - a crescere
e a diminuire; giri del motore e delle ruote motrici; accelerazione
del motore per favorire le manovre di cambio a decrescere.
3. Freno motore.
4. Freni di servizio e freno a mano di stazionamento. Freni
meccanici; idraulici; a sistema misto; ad aria compressa (secondo il
tipo del veicolo); loro azionamento e funzionamento; ABS.
5. Frenate per normali manovre d'arresto; frenate per repentine e
necessitate manovre di arresto; come si eseguono; tenere conto anche
dello stato della pavimentazione stradale e del tipo di pneumatici.
C) Addestramento alla guida di autoveicoli (in luoghi non aperti al
traffico).
1. Controllo strumenti cruscotto.
2. Comportamenti alle diverse velocita'.
3. Addestramento preordinato a quanto e' opportuno e utile per la
guida in condizioni di sicurezza:
distanza di sicurezza;
frenate tenendo conto del traffico retrostante;
sorpasso; uso dei retrovisori;
cambio di direzione, strada, corsia; svolta a destra ed a
sinistra, fermata sul limite destro e ripresa della marcia;
immissione nel flusso della circolazione, impegno ed
attraversamento di incroci, comportamento al segnale di stop ed a
quello di dare precedenza; ripresa della marcia previe attente
ispezioni visive;
partenza, fermate ed arresti della marcia in salita, in discesa;
freno di stazionamento (cautele accessorie: cambio; cunei; sterzo a
monte; ecc.);
inversione di marcia; retromarcia; in situazioni di visibilita'
diretta ed indiretta (retrovisori; luce retromarcia; segnalazioni
ausiliarie; ecc.); ingombri di carreggiata;
disfunzioni e/o avarie all'autoveicolo; segnalazioni da fare;
come comportarsi;
fermate e soste delle autocolonne; esigenze formali e
disciplinari.
4. Uso dei dispositivi di illuminazione.
D) Addestramento sulla viabilita' ordinaria.
1. Esercitazioni secondo quanto previsto al punto C.3 lungo gli
itinerari prestabiliti fuori e dentro i centri abitati con criteri di
gradualita' rispetto alle caratteristiche della strada, a quelle del
traffico e a quelle di altri fattori (condizioni climatiche,
meteorologiche, di durata, di affaticamento per esercitazioni
combinate di altra natura, ecc.).
2. Addestramento in ore notturne.
3. Addestramento al traino per risolvere contingenti situazioni
(solo su tratti di strade privi di traffico ordinario e sempre sotto
controllo e cautele da parte dell'istruttore).

Esercitazioni pratiche per la guida di motoveicoli

A) Nozioni preliminari.
1. Motoveicoli; movimento; equilibrio; loro ingombro virtuale al
variare della velocita'.
2. Principali organi e comandi; loro sede, denominazione, funzioni,
modalita' di azionamento.
3. Controllo del motoveicolo prima dell'utilizzazione; cosa e come
controllare.
4. Terminata utilizzazione, adempimenti, pulizia, manutenzione,
rifornimento, ispezione finale.
5. Equipaggiamento del motociclista: casco e suo allacciamento;
occhiali adeguati; protezione delle mani; protezione dall'aria, ecc.
6. Appropriati movimenti per montare e smontare dal motoveicolo;
adeguamento rispetto al tipo e peso del veicolo.
7. Assetto del motociclista; suo corretto posizionamento;
regolazione del parabrezza; cautele ed impegno nella marcia.
8. Motoveicolo fermo; staffa laterale accessoria per sole esigenze
di urgente allontanamento dal motoveicolo.
9. Sosta del motoveicolo o dei motoveicoli in uso di pattuglia;
valutazione circa la natura e lo stato della pavimentazione di
appoggio (possibili variazioni dello stato stesso al variare della
temperatura o per pioggia o simili; ecc.).
10. Apparati R.T.; cautele.
B) Istruzioni a motoveicolo fermo su cavalletto di sostegno.
1. Azionamento leva cambio (e manovre necessarie frizioni,
rotazioni di controllo e consenso della ruota motrice, ecc.); messa a
«folle»; avviare, accelerare e rallentare moderatamente e
alternamente; fermare il motore; a veicolo fermo il motore per lungo
tempo in funzione si surriscalda.
2. Frizione e cambio; innesti di velocita' in sequenza a crescere e
a diminuire; giri del motore; frizione ed adeguate accelerazioni per
favorire le manovre di cambio a decrescere.
3. Il motore puo' «frenare»; l'importanza di ridurre la velocita'
con razionale uso dei cambio e del motore.
4. Freno posteriore ed anteriore; loro funzionamento ed afferenti
effetti; azionamento adeguatamente proporzionato; registrazione
speditiva dei freni; fenomenica negativamente influenzate
l'efficienza dei freni (operazioni di lavaggio; pioggia; residui
grassi; acqua, ecc., cautele opportune; saggio della efficienza dei
freni in partenza, ecc.).
5. Frenata per normali manovre di arresto; frenata per repentine e
necessitate manovre di arresto; come si eseguono; tenere conto anche
dello stato della pavimentazione stradale e del tipo di pneumatici.
C) Addestramento alla guida di motoveicoli (in luoghi non aperti al
traffico).
1. Folle; avviamento motore; prima velocita'; breve spostamento;
frenatura frizione solo nell'imminenza dell'arresto; folle; arresto
motore; stato di quiete; messa sul cavalletto (pluralita' di
esercitazioni convenzionali, segnalazioni, traguardi sul terreno,
ecc.).
2. Frenate rapide di fronte a particolari esigenze.
3. Marcia libera su percorso interno predeterminato con graduali
aumenti della velocita'.
4. Addestramento preordinato a quanto e' opportuno e utile per la
guida in condizioni di sicurezza:
modalita' di marcia delle motocolonne;
distanza di sicurezza;
manovre di cambio, frenatura, fermate e riprese della marcia;
sorpasso;
cambio di direzione, strada, corsia, svolte a destra ed a
sinistra, fermate sul limite destro e ripresa della marcia;
immissione nel flusso della circolazione, arresto agli incroci,
ripresa della marcia;
partenze ed arresti di marcia in salita, in discesa: problemi di
stazionamento del veicolo;
disfunzioni o guasti: comportamento da adottare e segnalazioni da
effettuare;
fermata e sosta delle motocolonne - esigenze formali e
disciplinari.
D) Addestramento per gruppi all'estero.
1. Esercitazioni secondo quanto previsto al punto C.4 lungo gli
itinerari prestabiliti con criteri di gradualita' rispetto alle
caratteristiche delle strade, riguardo a quelle del traffico ed a
quelle di altri fattori (condizioni climatiche, meteorologiche, di
durata, di affaticamento per esercitazioni combinate di altra natura,
ecc.).
2. Addestramento in ore notturne.
3. Addestramento al traino per risolvere contingenti situazioni
(solo su tratti stradali privi di traffico ordinario e sotto
controllo e cautele degli istruttori).

 

Allegato C

ESAMI DI GUIDA

Motoveicoli.
1. Prova di frenata: al termine di un percorso rettilineo di 25
mt, disegnare un quadrato di un metro. Il candidato, partendo dalla
base del percorso, deve passare alla 2ª marcia ed arrestare il
veicolo in modo che la ruota anteriore non esca dal quadrato.
2. Passaggio in corridoio stretto: delimitare con coni posti a 50
cm, l'uno dall'altro, un corridoio di 6 mt di lunghezza, largo quanto
la massima larghezza della moto utilizzata, piu' 30 cm (15 cm per
parte). Il candidato deve percorrere il corridoio a bassa velocita'
senza colpire i coni che lo delimitano.
3. Prova di slalom: disporre 5 coni in linea retta alla distanza di
4 mt, l'uno dall'altro. Il candidato dovra' effettuare un percorso
lasciando alternativamente da una parte e all'altra ciascuno dei 5
coni, scostandosi da essi il meno possibile senza farli cadere.
4. Prova dell'otto: disegnare un otto con raggio di 3,5 mt (8 mt).
Il candidato dovra' descrivere un otto, quanto piu' possibile
regolare, avvolgente i due coni fulcro.
Penalizzazioni:
1) abbattere uno o piu' coni;
2) saltare un cono-disegnare un percorso irregolare;
3) allontanarsi eccessivamente dai coni;
4) mettere un piede a terra;
5) impiegare un tempo eccessivo (oltre i 45 secondi);
6) coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa
abilita';
7) arrestare il motoveicolo con la ruota anteriore oltre il
quadrato (prova di frenata).

Autoveicoli.
Prova consistente nella guida su un percorso misto per un tempo
non inferiore ai venti minuti.