Gazzetta Ufficiale N. 283 del 5 Dicembre 2003
 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 14 novembre 2003, n.2
Vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. Assunzioni obbligatorie presso amministrazioni pubbliche.

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato generale
A tutti i Ministeri
Al Consiglio di Stato - Ufficio del
Segretario generale
Alla Corte dei conti - Ufficio del
Segretario generale
All'Avvocatura generale dello Stato -
Ufficio del Segretario generale
Alle Amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo (tramite i
Ministeri vigilanti)
Alle prefetture - Uffici territoriali
del Governo
Alle regioni
All'U.P.I. - all'A.N.C.I. - all'U.N.C.E
.M.
Alle province (tramite l'U.P.I.)
Ai comuni (tramite le prefetture)
Alle comunita' montane (tramite
l'U.N.C.E.M.)
Agli enti pubblici non economici
(tramite i Ministeri vigilanti)
Alle aziende del Servizio sanitario
nazionale (tramite le regioni)
Alle universita'
Agli enti di ricerca (tramite i
Ministeri vigilanti)
Alle istituzioni scolastiche (tramite
gli uffici scolastici regionali)
All'Agenzia autonoma per la gestione
dell'albo dei segretari comunali e
provinciali
Premessa.
Il terrorismo e la criminalita' organizzata, anche in Paesi
democratici e con avanzate caratteristiche sociali ed economiche come
il nostro, hanno lanciato negli ultimi decenni una sfida costante,
piu' o meno grave, all'ordinato svolgersi della vita civile,
seminando una dolorosa scia di vittime non soltanto tra coloro che
rappresentano lo Stato, ma anche tra la gente comune.
Le istituzioni, sulle quali si fonda la struttura democratica del
Paese, hanno tenuto salda la loro autorevolezza e la generale
condivisione dei piu' alti valori alla base della coscienza civile ha
costituito un baluardo invalicabile che ha impedito a questi fenomeni
di assumere dimensioni piu' rilevanti e, tanto meno, di prevalere.
Il prezzo pagato, pero', in termini di vite umane, di drammi
esistenziali e di sofferenze familiari e' stato, al di la' delle
dimensioni numeriche, rilevantissimo.
Lo Stato, anche rendendosi interprete dei sentimenti di gratitudine
e di solidarieta' dei cittadini, e' intervenuto, a piu' riprese, con
norme a favore delle vittime per fatti di terrorismo e di
criminalita' organizzata, con il preciso intento di offrire un
segnale di sostegno, in termini morali ed economici, a fronte di quei
delitti diretti contro la sua stessa ragion d'essere.
Le norme, pero', devono essere sostenute, nel perseguimento delle
loro finalita', dall'opera solerte e consapevole delle pubbliche
amministrazioni e, poiche' di recente l'Ispettorato per la funzione
pubblica, proprio con riferimento all'esercizio della funzione di
verifica sulla legalita' dell'azione amministrativa, ha ricevuto
rimostranze da parte di alcune associazioni delle categorie
interessate circa la non adeguata osservanza delle prescrizioni
normative a favore delle categorie medesime, si ravvisa l'esigenza di
emanare la presente circolare con le seguenti finalita':
illustrare la normativa vigente nella materia, con riferimento
anche all'estensione dei benefici ad altri soggetti, congiunti del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, in determinate
fattispecie;
indicare i soggetti rientranti nella categoria protetta;
richiamare l'attenzione delle amministrazioni pubbliche tenute
alle assunzioni obbligatorie;
procedere alla ricognizione, numerica e per qualifica, delle
assunzioni effettuate da parte delle amministrazioni centrali dello
Stato, relativamente all'ultimo triennio, per una verifica
sull'applicazione delle norme.
Normativa vigente.
La normativa che disciplina i benefici in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata e' stata oggetto di
modifiche ed integrazioni che, nel tempo, hanno meglio adeguato
l'intervento dello Stato alle necessita' delle persone colpite da
tali eventi delittuosi. In particolare, per quanto attiene il
beneficio consistente nel diritto al collocamento obbligatorio, gia'
l'art. 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, aveva previsto
l'assunzione obbligatoria, e con precedenza su ogni altra categoria
protetta, del coniuge superstite e dei figli di chiunque fosse
deceduto o rimasto invalido a causa di azioni terroristiche. Tale
assunzione obbligatoria riguardava «le pubbliche amministrazioni, gli
enti pubblici e le aziende private».
L'art. 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, modificava, poi la
precedente legge, ampliando il novero dei beneficiari, mediante
l'inclusione dei genitori, ed estendendo la previsione normativa
anche ai casi di morte o invalidita' a causa di reati compiuti dalla
criminalita' organizzata.
Successivamente, la legge 12 marzo 1999, n. 68, che ha abrogato la
disciplina generale sulle assunzioni delle categorie protette recata
dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, ha esplicitamente abrogato sia
l'art. 12 della legge n. 466/1980, che l'art. 14 della legge n.
302/1990.
Tuttavia, la medesima legge n. 68/1999 non ha abrogato la normativa
che era gia' intervenuta con la legge 23 novembre 1998, n. 407,
recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata», il che e' confermato dalla circostanza che
quest'ultima legge ha subito modifiche ad opera della legge 17 agosto
1999, n. 288.
In tale quadro normativo e' da considerare, dunque, prioritaria e
di inequivocabile interpretazione la norma della gia' richiamata
legge n. 407/1998, art. 1, commi 1 e 2, che stabilisce anche per le
pubbliche amministrazioni l'obbligo delle assunzioni degli
appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata o loro congiunti, con precedenza assoluta
rispetto alle altre categorie protette, anche nell'ipotesi in cui
gia' svolgano un'attivita' lavorativa e, quindi, in alternativa a
quest'ultima.
Con riferimento ai principi ed alle procedure finalizzate
all'assunzione degli aventi diritto a tali benefici, la normativa in
argomento prevede due distinti regimi giuridici, di cui il primo,
comune a tutte le amministrazioni pubbliche, per le assunzioni
concernenti i profili professionali fino al quinto livello
retributivo, ed il secondo, riferito esclusivamente al personale
contrattualizzato del comparto Ministeri, per i livelli retributivi
dal sesto all'ottavo, ora corrispondenti alle posizioni economiche,
rispettivamente, B3, C1 e C2:
1) Assunzioni per i profili professionali sino al quinto livello
retributivo.
I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 407/1998,
come gia' detto in precedenza, hanno diritto al collocamento
obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con
precedenza assoluta rispetto ad ogni altra categoria protetta.
Pertanto, a seguito delle modifiche normative introdotte dalla legge
n. 68/1999, le chiamate dirette per tali categorie di riservatari
vengono a gravare sulle nuove aliquote previste da detta normativa
per il collocamento dei disabili (art. 3) e degli orfani, vedove e
profughi (art. 18, comma 2).
In ogni caso dette assunzioni possono essere effettuate tramite
chiamata diretta, a seguito di domanda che gli interessati possono
presentare alle amministrazioni pubbliche. Nell'eventualita' in cui
non risultino presentate domande, l'amministrazione dovra' rivolgersi
ai competenti uffici di collocamento per attingere alle relative
liste.
2) Assunzioni per i profili professionali dal sesto all'ottavo
livello retributivo, ora corrispondenti alle posizioni economiche B3,
C1 e C2.
A differenza dalle altre categorie protette, i soggetti di cui
all'art. 1, comma 2, della legge n. 407/1998, limitatamente al
reclutamento di personale contrattualizzato del comparto Ministeri,
hanno altresi' diritto all'assunzione per chiamata diretta anche per
l'accesso alle posizioni economiche B3, C1 e C2. In tal caso, pero',
dette assunzioni, secondo quanto previsto dallo stesso comma 2
dell'art. 1 della legge n. 407/1998, non possono superare l'aliquota
del 10% del numero di vacanze in organico.
Con riferimento al settore della scuola, le riserve di posti
previste dalla legge n. 68/1999 si applicano, oltre che alle
procedure concorsuali relative al personale docente e ATA, anche a
quelle previste dall'art. 29 del decreto legislativo n. 165/2001, ivi
incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di
durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione
secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte.
Soggetti rientranti nella categoria protetta.
Premesso che i benefici previsti dalla legge n. 407/1998 si
applicano, per esplicita previsione dell'art. 5, «agli eventi
verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1969» data, che l'art. 82
della legge 23 dicembre 2000, n. 338, commi 5 e 6, ha poi anticipato
al 1° gennaio 1967, i soggetti rientranti nella categoria protetta in
esame sono di due tipologie, enunciate, rispettivamente, dall'art. 1
della legge n. 302/1990 e dall'art. 1 della legge n. 407/1998, cosi'
come modificato dall'art. 2 della legge n. 288/1999.
Il primo di detti articoli prevede i benefici, purche' non
ricorrano le fattispecie di concorso o connessione ad altri reati, in
favore dei seguenti soggetti:
«chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di
ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel
territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia
concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a
questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura
penale»;
«chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di
ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel
territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il
perseguimento delle finalita' delle associazioni» di tipo mafioso
(art. 416-bis del codice penale), purche' si realizzino le condizioni
precisate alle lettere a) e b) dell'art. 1 della richiamata legge n.
302/1990 (esclusione di concorso e di reati connessi, estraneita' ad
ambienti e rapporti delinquenziali, ecc.);
«chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di
ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel
territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei
fatti delittuosi», di cui ai precedenti due punti, «a condizione che
il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attivita' criminose
oggetto delle operazioni medesime»;
chiunque, fuori dei casi di cui al punto precedente, «subisca
un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate
in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per
iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di
prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria o ad autorita', ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente
articolo, svoltesi nel territorio dello Stato».
Il secondo dei predetti articoli prevede inoltre l'estensione dei
benefici ai seguenti soggetti:
il coniuge e i figli superstiti dei soggetti deceduti o resi
permanentemente invalidi per il verificarsi delle fattispecie di cui
al primo articolo;
in alternativa con il punto precedente, i fratelli conviventi e a
carico, qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o
resi permanentemente invalidi per il verificarsi delle fattispecie di
cui al primo articolo.
Si soggiunge che, secondo quanto prescritto dall'art. 34, comma 1,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i benefici in parola sono stati
estesi «al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai
fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o
divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o
lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attivita'
operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi».
Infine, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998,
n. 407, i benefici suindicati sono applicabili a tutti coloro che
hanno i requisiti richiesti, compresi «coloro che svolgono gia'
un'attivita' lavorativa».
Amministrazioni pubbliche tenute alle assunzioni obbligatorie e
procedure di assunzione.
Nell'ambito pubblico soggetti destinatari della normativa in esame,
tenuti ad effettuare l'assunzione di appartenenti alla categoria
delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, sono
tutte le pubbliche amministrazioni cosi' come specificatamente
individuate dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Si sottolinea, inoltre, che l'art. 19 della citata legge n. 68/1999
ha fatte salve le competenze legislative, nelle materie disciplinate
dalla legge medesima, delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e Bolzano, mentre l'art. 20 successivo ha
previsto norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le
regioni «si conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai
fini dell'attuazione delle disposizioni» della legge stessa.
Le assunzioni dei soggetti vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata, secondo quanto prescritto dall'art. 39
della legge n. 449/1997 e successive modificazioni, devono essere
effettuate nell'ambito del sistema della programmazione delle
assunzioni.
Di conseguenza ogni amministrazione, ai fini dell'assunzione di
soggetti appartenenti alle categorie protette, deve attenersi alle
seguenti fasi procedurali:
1) determinare, nell'ambito della programmazione del fabbisogno
di personale, la consistenza numerica dei soggetti da assumere,
appartenenti alle categorie protette;
2) determinare preventivi, oggettivi e pubblici criteri per lo
svolgimento delle prove di idoneita' previste dall'art. 32 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Tali
prove, che non comportano valutazioni comparative, sono finalizzate
all'accertamento di specifiche capacita' e conoscenze correlate sia
alla tipologia di lavoro da svolgere sia al livello di titolo di
studio per esso richiesto;
3) determinare preventivi, oggettivi e pubblici criteri anche con
riferimento all'ordine di convocazione degli interessati ai fini
dell'espletamento delle prove di idoneita'.
Per quanto riguarda in particolare la possibilita', limitatamente
al comparto Ministeri, di accesso per chiamata diretta ai profili
professionali dal sesto all'ottavo livello retributivo, si ritiene
opportuno che i Dicasteri, presso cui sussistano le necessarie
vacanze di organico, diano la piu' ampia e capillare pubblicita'
dell'avvio di tali procedure di assunzione al fine di garantire a
tutti gli eventuali interessati la possibilita' di usufruire dei
benefici.
Ricognizione delle assunzioni effettuate nel comparto Ministeri nel
triennio 2000-2002.
Si intende altresi' procedere ad una ricognizione numerica e per
qualifica delle assunzioni di personale appartenente alla categoria
delle «vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata»,
effettuate dai singoli Ministeri dal 2000 al 2002.
Pertanto le Amministrazioni centrali dello Stato che gestiscono
personale contrattualizzato appartenente al comparto Ministeri, sono
pregate di voler compilare l'allegata scheda di rilevazione, che
andra' inoltrata entro il 31 maggio 2004 a questo Dipartimento -
Ispettorato per la funzione pubblica, con uno dei seguenti mezzi:
posta ordinaria: via Po 16/A - 00198 Roma;
fax 06/85982075-06/85982087;
via e-mail: ispettorato.funpu@funzionepubblica.it
Si confida nella sollecita collaborazione di tutte le
amministrazioni cui la presente circolare e' diretta.
Roma, 14 novembre 2003
Il Ministro
per la funzione pubblica
Mazzella

 

Allegato

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