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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 2003, n.348
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| Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. (GU n. 298 del 24-12-2003) |
testo in vigore dal: 8-1-2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante norme
sulle «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego
del personale di polizia e delle Forze armate»;
Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195
del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione,
da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita',
per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica
concernenti, rispettivamente, il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare, nonche' del personale delle Forze
armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari,
del personale di leva ed ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo n. 195 del 1995 relative alle modalita' di costituzione
delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e
dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che
partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione,
rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile
(Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo
forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento
militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e
per le Forze armate;
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
1, lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo
n. 195 del 1995 riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e
di concertazione, rispettivamente, per il personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento
militare in precedenza indicate;
Visto il decreto 8 marzo 2002 del Ministro per la funzione
pubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo
2002, riguardante l'individuazione della delegazione sindacale che
partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale
per il quadriennio 2002-2005, per la parte normativa, e per il
biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, riguardante il
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di
Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello
Stato)»;
Visto il decreto 17 dicembre 2002 del Ministro per la funzione
pubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre
2002, recante la «modifica del decreto ministeriale 8 marzo 2002 di
individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle
trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il
quadriennio 2002-2005, per la parte normativa, e per il biennio
2002-2003, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale
delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo
della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)»;
Vista la nota n. 557/RS/S/52/3608 del Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per l'amministrazione
generale del Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio
relazioni sindacali, con la quale viene trasmesso lo statuto del
nuovo soggetto sindacale a struttura federale denominato «Sindacato
Polizia Indipendente» (SPI) costituito dalle organizzazioni sindacali
della Polizia di Stato Siap, Coisp (Up polizia) e Italia sicura
(Anip-Usp);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad
ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di
polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo
2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003;
Viste le disposizioni contenute nell'articolo 33, comma 2, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, in base alle quali le risorse
previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale
statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere
dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da
destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche
all'incentivazione della produttivita', del personale delle Forze
armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante l'attivazione
delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n.
195 del 1995;
Vista «l'ipotesi di accordo sindacale» riguardante la distribuzione
delle somme di cui al suddetto articolo 33, comma 2, della legge n.
289 del 2002, per il personale non dirigente delle Forze di polizia
ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta, ai sensi
delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195, in data 4 novembre 2003 dalla delegazione di parte pubblica e
dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale per la Polizia di Stato: SIULP - SAP - Federazione SILP per
la CGIL -UILPS - FSP - SPI - Federazione CONSAP, Rinnovamento
sindacale per L'UGL;
Visto lo schema di provvedimento di concertazione riguardante la
distribuzione delle somme di cui al suddetto articolo 33, comma 2,
della legge n. 289 del 2002, per il personale non dirigente delle
Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e
Corpo della guardia di finanza), concertato, ai sensi delle
richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, in data 14 maggio 2002, dalla delegazione di parte pubblica, dal
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del
Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri,
dalla Sezione COCER guardia di finanza;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n.
195 del 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 novembre 2003, con la quale e' stato approvato, ai
sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo
l2 maggio 1995, n. 195, previa verifica delle compatibilita'
finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del
medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il
personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile
e lo schema di provvedimento di concertazione riguardante il
personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento
militare sopra indicati;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della
giustizia, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con
il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione e durata
1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli della
Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del
personale ausiliario di leva.
2. Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal
1° gennaio 2003, quelle relative al biennio economico 2002-2003 di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164.
Titolo I
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come
modificato e integrato dal decreto legislativo 31 marzo
2000, n. 129, reca: Attuazione dell'art. 2 della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per
disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Si
trascrive il testo degli articoli 1, 2 e 7:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che
disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento
militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi
dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche'
quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente
decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale
civile e militare con qualifica dirigenziale resta
disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art.
2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
le modalita' e per le materie indicate negli
articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di
separati decreti del Presidente della Repubblica
concernenti rispettivamente il personale delle Forze di
polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze
armate.».
«Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
personale delle Forze di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica,
che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, della
difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche
agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto
del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle
disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di
accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata
tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale;
le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative
forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono
definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e
sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
di cui all'art. 7, commi 4 e 11, con decreto del Presidente
della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il
predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica
tiene conto del solo dato associativo;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i
Ministri indicati nella lettera a) o i Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano,
nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e
delle finanze, i comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza
(COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o
Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla
quale partecipano, nell'ambito della delegazione del
Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della
difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio
centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito,
Marina ed Aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
al comma 1, lettera a), sono composte da rappresentanti di
ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei
Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1,
lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari
partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da
consentire la rappresentanza di tutte le categorie
interessate.».
«Art. 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per
l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui all'art. 2 sono avviate dal Ministro per la funzione
pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza
previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine,
le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e
richieste relative alle materie oggetto delle procedure
stesse. Il COCER Interforze puo' presentare nel termine
predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri,
Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e
richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro
della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al
Ministro delle finanze, per il tramite dello stato maggiore
della Difesa o del Comando generale corrispondente.
1-bis. Le procedure di cui all'art. 2 hanno inizio
contemporaneamente e si sviluppano con carattere di
contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per
quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
e della sottoscrizione dei relativi schemi di
provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad
ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale
omogeneita', il Ministro per la funzione pubblica, in
qualita' di presidente delle delegazioni di parte pubblica,
nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo'
convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte
pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonche' delle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di
cui al medesimo art. 2.
3. Le trattative per la definizione dell'accordo
sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento
civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono
in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai
sensi della citata disposizione e si concludono con la
sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti
dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'accordo.
5. I lavori per la formulazione dello schema di
provvedimento riguardante le Forze di polizia ad
ordinamento militare di cui all'art. 2, comma 1, lettera
b), si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei
Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive
sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello
schema di provvedimento concordato.
6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del
Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti,
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri
competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto
schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
7. I lavori per la formulazione dello schema di
provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in
riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore
della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni
Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la
sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
8. Le sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del
Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti,
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri
competenti le loro osservazioni in ordine al predetto
schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
9. Per la formulazione di pareri, richieste ed
osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e
delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e
sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto
d'impiego delle sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e
dai delegati con rapporto d'impiego delle sezioni
Carabinieri e Guardia di finanza.
10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e
gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono
corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione
del personale interessato, i costi unitari e gli oneri
riflessi del trattamento economico, nonche' la
quantificazione complessiva della spesa, diretta ed
indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla
contrattazione decentrata, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita' dei predetti atti, prevedendo, altresi', la
possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di
sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di
accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono
prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali
firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei
rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della
difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al
pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge
30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei
costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate
dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento
della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di
statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni
dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i
predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel
bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri
aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di
validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui al comma 11, in particolare per effetto della
decorrenza dei benefici a regime.
11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione, verificate le compatibilita'
finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4,
6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante
le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di
provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di
polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui
contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della
Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, per i quali si
prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di
esercizio del controllo preventivo di legittimita' sui
decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
integrativi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere
trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente
della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale
per gli aspetti normativi e biennali per quelli
retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti
dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino
all'entrata in vigore dei decreti successivi.
13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui
al presente decreto non vengano definiti entro
centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure,
il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai
rispettivi regolamenti.».
- Il decreto 8 marzo 2002 del Ministro per la funzione
pubblica riguarda l'«Individuazione della delegazione
sindacale che partecipa alle trattative per la definizione
dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005, per la
parte normativa, e per il biennio 2002-2003, per gli
aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze
di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo
della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello
Stato)».
- Il decreto 17 dicembre 2002 del Ministro per la
funzione pubblica reca la «modifica del decreto
ministeriale 8 marzo 2002 di individuazione della
delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la
definizione dell'accordo sindacale per il quadriennio
2002-2005, per la parte normativa, e per il biennio
2002-2003, per gli aspetti retributivi, riguardante il
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile
(Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e
Corpo forestale dello Stato)».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002, n. 164, recepisce l'accordo sindacale per le Forze di
polizia ad ordinamento civile e lo schema di concertazione
per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al
quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico
2002-2003.
- La legge 27 dicembre 2002, n. 289, reca le
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). Si
trascrive il testo dell'art. 33:
«Art. 33 (Rinnovi contrattuali e disposizioni sul
controllo della contrattazione integrativa). - 1. Ai fini
di quanto disposto dall'art. 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la
contrattazione collettiva nazionale previste dall'art. 16,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a carico del
bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno
2003, di 570 milioni di euro da destinare anche
all'incentivazione della produttivita'. All'art. 16, comma
1, primo periodo, della citata legge n. 448 del 2001, le
parole: "per ciascuno degli anni del biennio" sono
sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2003".
2. Le risorse previste dall'art. 16, comma 2, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i
miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno
2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da
destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche
all'incentivazione della produttivita', del personale delle
Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite
procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195
del 1995. A decorrere dall'anno 2003 e' stanziata una
ulteriore somma di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di
euro da destinare ai dirigenti delle Forze armate e delle
Forze di polizia, osservate le procedure di cui all'art.
19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni
di euro da destinare ai funzionari della carriera
prefettizia e 2 milioni di euro da destinare al personale
della carriera diplomatica. In aggiunta a quanto previsto
dall'art. 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, per la progressiva attuazione del disposto di cui
all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate
le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003,
di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2005. Fino a quando non saranno
approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e
degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di
polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in
armonia con i trattamenti economici della dirigenza
pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stanziati 35
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005,
al fine di assicurare una graduale valorizzazione
dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del
ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti
della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia
e delle Forze armate, anche attraverso l'attribuzione di
trattamenti perequativi da disporre con decreto del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
dell'interno e gli altri Ministri interessati.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli
oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono
l'importo complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3,
lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
4. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai
rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale
dei comparti degli enti pubblici non economici, delle
regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario
nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione, delle universita', nonche' degli enti di
cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli oneri per
la corresponsione dei miglioramenti economici al personale
di cui all'art. 3, comma 2, del predetto decreto
legislativo, sono a carico delle amministrazioni di
competenza nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi
bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione
degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai
criteri previsti per il personale delle amministrazioni di
cui al comma 1 del presente articolo e provvedono alla
quantificazione delle risorse necessarie per l'attribuzione
dei medesimi benefici economici individuando le quote da
destinare all'incentivazione della produttivita'.
5. Al quarto periodo del comma 3-ter dell'art. 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
dopo le parole: "per gli enti pubblici non economici" sono
inserite le seguenti: "e per gli enti e le istituzioni di
ricerca".
6. A decorrere dal 1° gennaio 2003, in relazione alla
peculiarita' dell'attivita' svolta nel soccorso tecnico
urgente dal personale del settore aeronavigante e dal
personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, che richiede elevati livelli di specializzazione in
rapporto alle accresciute esigenze di sicurezza del Paese,
ed anche al fine di garantire il progressivo allineamento
alle indennita' corrisposte al personale specialista delle
Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d),
dell'art. 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato
del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000, sono
incrementate di Euro 1.640.000 e di Euro 290.000 da
destinare, con modalita' e criteri da definire in sede di
contrattazione integrativa, rispettivamente ai profili del
settore aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco istituiti dall'art. 28 dello stesso contratto
collettivo nazionale ed al personale in possesso di
specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi
di nucleo. Per le medesime finalita' sono altresi'
incrementate le risorse di cui al comma 1 del presente
articolo di un importo pari a Euro 1.070.000 da destinare
al trattamento accessorio dei padroni di barca, motoristi
navali e dei comandanti di altura in servizio nei
distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le risorse da far
confluire nel fondo unico di amministrazione, di cui
all'art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro
del 16 febbraio 1999, relativo al personale del comparto
Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, istituito
presso il Ministero della giustizia, sono incrementate di 4
milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2004, da utilizzare per riconoscere al
personale delle aree funzionali dell'amministrazione
penitenziaria preposto alla direzione degli istituti
penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei
centri di servizio sociale per adulti uno specifico
emolumento inteso a compensare i rischi e le
responsabilita' connesse all'espletamento delle attivita'
stesse.».
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
Nota all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002, n. 164, recepisce l'accordo sindacale per le Forze di
polizia ad ordinamento civile e lo schema di concertazione
per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al
quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico
2002-2003.
testo in vigore dal: 8-1-2004
Art. 2.
Assegno funzionale
1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
9 febbraio 2001, n. 140, fermi restando i requisiti di cui
all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono
rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al
compimento degli anni di servizio sottoindicati:
=====================================================================
| 17 anni di servizio | 29 anni di servizio
Qualifica | euro | euro
=====================================================================
Agente e qualifiche | |
equiparate | 1.131,60 | 1.694,40
---------------------------------------------------------------------
Agente scelto e | |
qualifiche equiparate | 1.131,60 | 1.694,40
---------------------------------------------------------------------
Assistente e | |
qualifiche equiparate | 1.131,60 | 1.694,40
---------------------------------------------------------------------
Assistente capo e | |
qualifiche equiparate | 1.131,60 | 1.694,40
---------------------------------------------------------------------
Vice sovrintendente e | |
qualifiche equiparate | 1.406,40 | 2.358,00
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente e | |
qualifiche equiparate | 1.406,40 | 2.358,00
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente capo e | |
qualifiche equiparate | 1.406,40 | 2.358,00
---------------------------------------------------------------------
Vice ispettore e | |
qualifiche equiparate | 1.429,20 | 2.398,80
---------------------------------------------------------------------
Ispettore e qualifiche| |
equiparate | 1.429,20 | 2.398,80
---------------------------------------------------------------------
Ispettore capo e | |
qualifiche equiparate | 1.429,20 | 2.398,80
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore | |
s.U.P.S. e qualifiche | |
equiparate | 1.429,20 | 2.398,80
2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche
equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto
Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale
dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno
funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 140 del 2001, fermi restando i
requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 254 del 2001, a decorrere dal 1° gennaio 2003
sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente,
al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
=====================================================================
| 17 anni di servizio | 29 anni di servizio
Qualifica | euro | euro
=====================================================================
Vice commissario e | |
qualifiche equiparate | 1.682,40 | 2.524,80
---------------------------------------------------------------------
Commissario e | |
qualifiche equiparate | 1.682,40 | 2.524,80
---------------------------------------------------------------------
Commissario capo e | |
qualifiche equiparate | 2.164,80 | 4.018,80
---------------------------------------------------------------------
Vice questore agg.to e| |
qualifiche equiparate | 2.439,60 | 4.018,80
3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai soli fini dell'applicazione
dei benefici previsti nei commi 1 e 2 del presente articolo, per il
compimento della prescritta anzianita' e' valutato il servizio
comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze
armate.
Note all'art. 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio
2001, n. 140, reca il «Recepimento dell'accordo sindacale
per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del
provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad
ordinamento militare relativi al biennio economico
2000-2001». Se ne riporta l'art. 5:
"Art. 5 (Assegno funzionale). - 1. Le misure
dell'assegno di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal
1° gennaio 2001, fermi restando i requisiti previsti dal
medesimo articolo, sono rideterminate nei seguenti importi
annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di
servizio sottoindicati:
=====================================================================
| 19 anni di servizio | 29 anni di servizio
Qualifiche | lire | lire
=====================================================================
Ispettore superiore | |
S.U.P.S. e qualifiche | |
equiparate | 2.180.000 | 3.035.000
---------------------------------------------------------------------
Ispettore capo e | |
qualifiche equiparate | 2.180.000 | 3.035.000
---------------------------------------------------------------------
Ispettore e qualifiche| |
equiparate | 2.180.000 | 3.035.000
---------------------------------------------------------------------
Vice ispettore e | |
qualifiche equiparate | 2.180.000 | 3.035.000
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente capo e | |
qualifiche equiparate | 2.145.000 | 2.985.000
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente e | |
qualifiche equiparate | 2.145.000 | 2.985.000
---------------------------------------------------------------------
Vice sovrintendente e | |
qualifiche equiparate | 2.145.000 | 2.985.000
---------------------------------------------------------------------
Assistente capo e | |
qualifiche equiparate | 1.725.000 | 2.145.000
---------------------------------------------------------------------
Assistente e | |
qualifiche equiparate | 1.725.000 | 2.145.000
---------------------------------------------------------------------
Agente scelto e | |
qualifiche equiparate | 1.725.000 | 2.145.000
---------------------------------------------------------------------
Agente e qualifiche | |
equiparate | 1.725.000 | 2.145.000
2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o
qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli
ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e
per i funzionari del Corpo forestale dello Stato,
provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno
funzionale pensionabile di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a
decorrere dal 1° gennaio 2001 sono rideterminate nei
seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento
degli anni di servizio sottoindicati:
=====================================================================
| 19 anni di servizio | 29 anni di servizio
Qualifiche | lire | lire
=====================================================================
Vice questore aggiunto| |
e qualifiche | |
equiparate | 3.720.000 | 5.085.000
---------------------------------------------------------------------
Commissario capo e | |
qualifiche equiparate | 3.300.000 | 5.085.000
---------------------------------------------------------------------
Commissario e | |
qualifiche equiparate | 2.565.000 | 3.195.000
---------------------------------------------------------------------
Vice commissario e | |
qualifiche equiparate | 2.565.000 | 3.195.000.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
1999, n. 254, reca il «Recepimento dell'accordo sindacale
per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del
provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad
ordinamento militare relativi al quadriennio normativo
1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999». Se ne
trascrive l'art. 5:
"Art. 5 (Assegno funzionale). - 1. L'assegno funzionale
pensionabile di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, nelle misure
derivanti dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 359 del 1996, e' fissato nei seguenti importi
annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di
servizio sottoindicati:
=====================================================================
| 19 anni di servizio | 29 anni di servizio
Qualifiche | lire | lire
=====================================================================
Agente e qualifiche | |
equiparate | 1.365.000 | 1.785.000
---------------------------------------------------------------------
Agente scelto e | |
qualifiche equiparate | 1.365.000 | 1.785.000
---------------------------------------------------------------------
Assistente e | |
qualifiche equiparate | 1.365.000 | 1.785.000
---------------------------------------------------------------------
Assistente capo e | |
qualifiche equiparate | 1.365.000 | 1.785.000
---------------------------------------------------------------------
Vice sovrintendente e | |
qualifiche equiparate | 1.785.000 | 2.625.000
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente e | |
qualifiche equiparate | 1.785.000 | 2.625.000
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente capo e | |
qualifiche equiparate | 1.785.000 | 2.625.000
---------------------------------------------------------------------
Vice ispettore e | |
qualifiche equiparate | 1.820.000 | 2.675.000
---------------------------------------------------------------------
Ispettore e qualifiche| |
equiparate | 1.820.000 | 2.675.000
---------------------------------------------------------------------
Ispettore capo e | |
qualifiche equiparate | 1.820.000 | 2.675.000
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore | |
S.U.P.S. e qualifiche | |
equiparate | 1.820.000 | 2.675.000
2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o
qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli
ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e
per gli ufficiali del Corpo forestale dello Stato,
provenienti da ruoli inferiori, l'assegno funzionale
pensionabile di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, nelle misure
derivanti dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 359 del 1996, e' fissato nei seguenti importi
annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di
servizio sottoindicati:
=====================================================================
| 19 anni di servizio | 29 anni di servizio
Qualifiche | lire | lire
=====================================================================
Vice commissario e | |
qualifiche equiparate | 2.205.000 | 2.835.000
---------------------------------------------------------------------
Commissario e | |
qualifiche equiparate | 2.205.000 | 2.835.000
---------------------------------------------------------------------
Commissario capo e | |
qualifiche equiparate | 2.940.000 | 4.725.000
---------------------------------------------------------------------
Vice questore aggiunto| |
e qualifiche | |
equiparate | 3.360.000 | 4.725.000
3. Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al
personale di cui ai commi 1 e 2, la valutazione dei
requisiti prescritti e' riferita al biennio precedente alla
data di maturazione della prevista anzianita', escludendo
dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui
il dipendente abbia riportato una sanzione disciplinare
piu' grave della deplorazione o un giudizio complessivo
inferiore a buono.".
testo in vigore dal: 8-1-2004
Art. 3.
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico
per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14
del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
e' incrementato, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti risorse
economiche annue:
a) Polizia di Stato: Euro 3.475.100,00;
b) Polizia penitenziaria: Euro 1.406.100,00;
c) Corpo forestale dello Stato: Euro 218.300,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, non
comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di
competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno
successivo.
Nota all'art. 3:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002, n. 164, recepisce l'accordo sindacale per le Forze di
polizia ad ordinamento civile e lo schema di concertazione
per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al
quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico
2002-2003, se ne riporta l'art. 14:
«Art. 14 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad
ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei
servizi istituzionali, di cui all'art. 14 del secondo
quadriennio normativo Polizia e all'art. 11 del biennio
economico Polizia 2000-2001, e' ulteriormente incrementato,
come da tabella A allegata al presente decreto, dalle
seguenti risorse economiche:
a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui
all'art. 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di
pertinenza di ogni singola amministrazione;
b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti
dall'applicazione dell'art. 4, comma 4, del presente
decreto.
2. Le somme destinate al fondo e non utilizzate
nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le
medesime esigenze, nell'anno successivo.».
testo in vigore dal: 8-1-2004
Art. 4.
Tutela assicurativa
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalita' di cui
all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002, n. 164, le somme indicate nel medesimo articolo sono
incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:
a) Polizia di Stato: Euro 660.000,00;
b) Polizia penitenziaria: Euro 260.000,00;
c) Corpo forestale dello Stato: Euro 40.000,00.
Nota all'art. 4:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002, n. 164, recepisce l'accordo sindacale per le Forze di
polizia ad ordinamento civile e lo schema di concertazione
per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al
quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico
2002-2003, se ne riporta l'art. 39:
«Art. 39 (Tutela assicurativa). - 1. A decorrere dal
1° gennaio 2002, ai fini della stipula di convenzioni da
destinare alla copertura della responsabilita' civile ed
amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a
terzi dal personale delle forze di polizia nello
svolgimento della propria attivita' istituzionale, la somma
di cui all'art. 16, comma 4, della legge finanziaria 2002
e' ripartita, per le Forze di polizia ad ordinamento
civile, come segue:
a) Polizia di Stato, Euro 330.000,00;
b) Polizia penitenziaria, Euro 130.000,00;
c) Corpo forestale dello Stato, Euro 20.000,00.».
testo in vigore dal: 8-1-2004
Art. 5.
Buoni pasto
1. Tenuto conto dei particolari disagi derivanti da specifiche
situazioni di impiego del personale, sono assegnate, a ciascuna Forza
di polizia ad ordinamento civile, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le
seguenti risorse per la concessione dei buoni pasto, cosi' ripartite:
a) Polizia di Stato: Euro 715.000,00;
b) Polizia penitenziaria: Euro 289.000,00;
c) Corpo forestale dello Stato: Euro 45.000,00.
2. I criteri per l'utilizzo delle somme sopra indicate e per
l'individuazione delle fattispecie che danno titolo alla concessione
del beneficio sono definiti dalle Amministrazioni nel rispetto della
normativa vigente in materia di buoni pasto.
Titolo II
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE
testo in vigore dal: 8-1-2004
Art. 6.
Ambito di applicazione e durata
1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione
dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
2. Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal
1° gennaio 2003, quelle relative al biennio economico 2002-2003 di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164.
Nota all'art. 6: - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recepisce l'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.testo in vigore dal: 8-1-2004
Art. 7. Assegno funzionale 1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: ===================================================================== | 17 anni di servizio | 29 anni di servizio Grado | euro | euro ===================================================================== Carabiniere e | | finanziere | 1.131,60 | 1.694,40 --------------------------------------------------------------------- Carabiniere scelto e | | finanziere scelto | 1.131,60 | 1.694,40 --------------------------------------------------------------------- Appuntato | 1.131,60 | 1.694,40 --------------------------------------------------------------------- Appuntato scelto | 1.131,60 | 1.694,40 --------------------------------------------------------------------- Vice brigadiere | 1.406,40 | 2.358,00 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere | 1.406,40 | 2.358,00 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere capo | 1.406,40 | 2.358,00 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo | 1.429,20 | 2.398,80 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo ordinario | 1.429,20 | 2.398,80 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo capo | 1.429,20 | 2.398,80 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo aiutante | | s.U.P.S. e Maresciallo| | aiutante | 1.429,20 | 2.398,80 2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2001, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati: ===================================================================== Grado |17 anni di servizio euro|29 anni di servizio euro ===================================================================== Sottotenente | 1.682,40 | 2.524,80 Tenente | 1.682,40 | 2.524,80 Capitano | 2.164,80 | 4.018,80 Maggiore | 2.439,60 | 4.018,80 Tenente colonnello | 2.439,60 | 4.018,80 3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai soli fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi 1 e 2, per il compimento della prescritta anzianita' e' valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.
Note all'art. 7: - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recepisce l'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003. Se ne riporta l'art. 17: "Art. 17 (Assegno funzionale). - 1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, fermi restando i requisiti ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: ===================================================================== | 19 anni di servizio | 29 anni di servizio Qualifiche | lire | lire ===================================================================== Maresciallo aiutante | | S.U.P.S. e maresciallo| | aiutante | 2.180.000 | 3.035.000 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo capo | 2.180.000 | 3.035.000 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo ordinario | 2.180.000 | 3.035.000 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo | 2.180.000 | 3.035.000 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere capo | 2.145.000 | 2.985.000 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere | 2.145.000 | 2.985.000 --------------------------------------------------------------------- Vice brigadiere | 2.145.000 | 2.985.000 --------------------------------------------------------------------- Appuntato scelto | 1.725.000 | 2.145.000 --------------------------------------------------------------------- Appuntato | 1.725.000 | 2.145.000 --------------------------------------------------------------------- Carabiniere scelto e | | finanziere scelto | 1.725.000 | 2.145.000 --------------------------------------------------------------------- Carabiniere e | | finanziere | 1.725.000 | 2.145.000 2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: ===================================================================== Qualifiche |19 anni di servizio lire|29 anni di servizio lire ===================================================================== Tenente colonnello | 3.720.000 | 5.085.000 Maggiore | 3.300.000 | 5.085.000 Capitano | 2.565.000 | 3.195.000 Tenente | 2.565.000 | 3.195.000 Sottotenente | 2.565.000 | 3.195.000.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, reca il «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999». Se ne trascrive l'art. 45: "Art. 45 (Assegno funzionale). - 1. Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, sono fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sono indicati: ===================================================================== | 19 anni di servizio | 29 anni di servizio Gradi | lire | lire ===================================================================== Carabiniere e | | finanziere | 1.365.000 | 1.785.000 --------------------------------------------------------------------- Carabiniere scelto e | | finanziere scelto | 1.365.000 | 1.785.000 --------------------------------------------------------------------- Appuntato | 1.365.000 | 1.785.000 --------------------------------------------------------------------- Appuntato scelto | 1.365.000 | 1.785.000 --------------------------------------------------------------------- Vice brigadiere | 1.785.000 | 2.625.000 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere | 1.785.000 | 2.625.000 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere capo | 1.785.000 | 2.665.000 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo | 1.820.000 | 2.675.000 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo ordinario | 1.820.000 | 2.675.000 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo capo | 1.820.000 | 2.675.000 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo aiutante | | SUPS e maresciallo | | aiutante | 1.820.000 | 2.675.000 2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, sono fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: ===================================================================== Gradi |19 anni di servizio lire|29 anni di servizio lire ===================================================================== Sottotenente | 2.205.000 | 2.835.000 Tenente | 2.205.000 | 2.835.000 Capitano | 2.205.000 | 2.835.000 Maggiore | 2.940.000 | 4.725.000 Tenente colonnello | 3.360.000 | 4.725.000 3. Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al personale di cui ai commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti prescritti e' riferita al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media".". testo in vigore dal: 8-1-2004Art. 8. Efficienza dei servizi istituzionali 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti somme annue: a) Arma dei carabinieri: Euro 3.344.600,00; b) Guardia di finanza: Euro 2.160.600,00. 2. Gli importi di cui alle lettere a), e b), del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. 3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.Nota all'art. 8: - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recepisce l'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, se ne riporta l'art. 53: «Art. 53 (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'art. 53 del secondo quadriennio normativo Polizia e all'art. 23 del biennio economico Polizia 2000-2001 sono ulteriormente incrementate, come da tabella A allegata al presente decreto: a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'art. 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola amministrazione; b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43, comma 4, del presente decreto. 2. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo. 3. Le risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a: a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; b) incentivare l'impegno del personale nelle attivita' operative e di funzionamento individuate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza; c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilita' o disagio anche con particolare riguardo, per l'Arma dei carabinieri, al personale in forza al Gruppo intervento speciale; d) compensare la presenza qualificata; e) compensare l'incentivazione della produttivita' collettiva al fine del miglioramento dei servizi; f) compensare, per quanto riguarda il personale dell'Arma dei carabinieri, le specifiche funzioni investigative e di controllo del territorio, nonche', per quanto riguarda il personale del Corpo della guardia di finanza, le specifiche funzioni di Polizia economico-finanziaria. 4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e finanze, su proposta dei rispettivi comandanti generali, previa informazione alle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'art. 59 del secondo quadriennio normativo Polizia, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno e le modalita' applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo. 5. Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.».Art. 9. Tutela assicurativa 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalita' di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le somme indicate nel medesimo articolo sono incrementate dalle seguenti risorse economiche annue: a) Arma dei carabinieri: Euro 640.000,00; b) Corpo della guardia di finanza: Euro 400.000,00.
Nota all'art. 9: - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recepisce l'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, se ne riporta l'art. 62: «Art. 62 (Tutela assicurativa). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura della responsabilita' civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle forze di polizia nello svolgimento della propria attivita' istituzionale, la somma di cui all'art. 16, comma 4, della legge finanziaria 2002, e' ripartita, per le Forze di polizia ad ordinamento militare, come segue: a) Arma dei carabinieri, Euro 320.000,00; b) Guardia di finanza, Euro 200.000,00.».
Art. 10. Buoni pasto 1. Tenuto conto dei particolari disagi derivanti da specifiche situazioni di impiego del personale, sono assegnate, a ciascuna Forza di polizia ad ordinamento militare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le seguenti risorse per la concessione dei buoni pasto, cosi' ripartite: a) Arma dei carabinieri: Euro 688.000,00; b) Corpo della guardia di finanza: Euro 444.000,00. 2. I criteri per l'utilizzo delle somme sopra indicate e per l'individuazione delle fattispecie che danno titolo alla concessione del beneficio sono definiti dalle Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di buoni pasto.