Gazzetta Ufficiale N. 300 del 29 Dicembre 2003
 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2003
Rideterminazione dell'indennita' di posizione e dell'indennita' perequativa del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ai sensi dell'art. 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 ottobre 1997, n. 334, che ha istituito
l'indennita' di posizione per i dirigenti generali della Polizia di
Stato e gradi e qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia e
per i generali di divisione e di corpo d'armata e gradi
corrispondenti delle Forze armate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
3 gennaio 2001 che, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge
28 luglio 1999, n. 266, e dell'art. 19, comma 2, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, ha fissato i criteri, l'ammontare e la
decorrenza dell'indennita' perequativa da attribuire ai colonnelli ed
ai brigadier generali delle Forze armate nonche' ai gradi ed alle
qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento
militare e civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 maggio 2001 che, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n.
266 del 1999, e dell'art. 19, comma 2, della legge n. 488 del 1999,
ha rideterminato le misure dell'indennita' perequativa da attribuire
ai colonnelli ed ai brigadier generali delle Forze armate nonche' ai
gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad
ordinamento militare e civile;
Visto l'art. 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
ha stanziato la somma di 15 milioni di euro per i dirigenti delle
Forze armate e delle Forze di polizia, osservate le procedure di cui
all'art. 19, comma 4, della legge n. 266 del 1999;
Visto l'art. 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che
ha sostituito l'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216;
Rilevata la necessita' di attuare, nei limiti dello stanziamento di
15 milioni di euro, il processo di perequazione retributiva
attraverso l'adeguamento delle misure delle indennita' previste,
rispettivamente, dalla legge n. 334 del 1997 e dai decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio e 29 maggio 2001;
Considerata che la predetta ulteriore perequazione retributiva dei
dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia deve essere
realizzata secondo i criteri anche pensionistici individuati all'art.
1, comma 2, della legge n. 334 del 1997;
Sentite le amministrazioni interessate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
29 novembre 2002, con il quale il Ministro per la funzione pubblica
e' stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente
del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonche'
l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
20 giugno 2003;
Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e
dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.
1. Per i tenenti generali e i maggiori generali e gradi
corrispondenti delle Forze armate e per i gradi e le qualifiche
corrispondenti delle Forze di polizia, le misure della indennita' di
posizione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 29 maggio 2001, sono rideterminate, a decorrere dal
1° gennaio 2003, rispettivamente, in Euro 28.821 e in Euro 22.673
comprensive dell'adeguamento annuale stabilito dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2003.
2. Le misure della indennita' perequativa, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2001, sono
rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, nei seguenti importi,
comprensivi dell'adeguamento annuale stabilito dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2003:
a) Euro 16.330 per i brigadier generali e gradi corrispondenti
delle Forze armate e per i gradi e le qualifiche corrispondenti delle
Forze di polizia;
b) Euro 9.707 per i colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze
armate e per i gradi e le qualifiche corrispondenti delle Forze di
polizia.
3. Le indennita' di posizione e perequativa, da erogare, per quanto
concerne la rideterminazione delle misure di cui ai commi 1 e 2,
utilizzando l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 33, comma 2,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono pensionabili ai sensi
dell'art. 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, e non producono effetti ai fini della
determinazione dell'indennita' di ausiliaria e dell'attribuzione di
qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti
conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 2 dicembre 2003


p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Mazzella

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 15, foglio n. 295