| DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2005, n.272 | |
| Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi. (GU n. 303 del 30-12-2005) |
testo in vigore dal: 31-12-2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevenire e contrastare il crimine organizzato ed il terrorismo interno ed internazionale, anche per le esigenze connesse allo svolgimento delle prossime Olimpiadi invernali, nonche' di assicurare la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno; Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire l'efficacia dei programmi terapeutici di recupero per le tossicodipendenze anche in caso di recidiva; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Assunzione di personale della Polizia di Stato 1. Al fine di prevenire e contrastare il crimine organizzato ed il terrorismo interno ed internazionale, anche per le esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali, nonche' per assicurare la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno, nell'ambito del contingente di assunzioni autorizzate per l'anno 2006 per la Polizia di Stato, e' autorizzata l'assunzione, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino a 1.115 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato frequentatori del 61° e del 62° corso di allievo agente ausiliario di leva della Polizia di Stato. 2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il limite di spesa di 34.676.500 euro a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede, quanto a 14.676.500 euro per l'anno 2006 e a 34.676.500 euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della medesima legge n. 311 del 2004 e, quanto a 20.000.000 di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 3. Relativamente alle ulteriori assunzioni nella Polizia di Stato da effettuarsi nell'anno 2006 nell'ambito del contingente autorizzato per le esigenze di cui al comma 1, e' assicurata la precedenza ai volontari in ferma breve delle Forze armate vincitori dei concorsi per agente della Polizia di Stato, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 36 dell'8 maggio 2001 e n. 47 del 14 giugno 2002. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.Art. 2. Personale della carriera prefettizia 1. All'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2009».
art. 3.
Finanziamenti per le Olimpiadi invernali
1. All'articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, il comma 13 e' sostituito dal seguente: «13. Il
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato indice, con proprio provvedimento, un'apposita
lotteria istantanea i cui utili, fino ad un massimo di 30 milioni di
euro, sono direttamente devoluti all'Amministrazione stessa al fine
di promuovere, attraverso attivita' di sponsorizzazione e di licenza
di marchio, i Giochi olimpici invernali "Torino 2006".».
Art. 4.
Esecuzione delle pene detentive per tossicodipendenti
in programmi di recupero
1. L'articolo 94-bis del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
introdotto dall'articolo 8 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, e'
soppresso.
2. La disposizione di cui alla lettera c) del comma 9 dell'articolo
656 del codice di procedura penale non si applica nei confronti di
condannati, tossicodipendenti o alcooldipendenti, che abbiano in
corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici
per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una
struttura autorizzata e l'interruzione del programma puo'
pregiudicarne la disintossicazione. In tale caso il pubblico
ministero stabilisce i controlli per accertare che il
tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di
recupero fino alla decisione del tribunale di sorveglianza e revoca
la sospensione dell'esecuzione quando accerta che la persona lo ha
interrotto.
art. 5.
Adempimenti finalizzati all'esercizio del diritto
di voto dei cittadini italiani residenti all'estero
1. Per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, e in previsione
della scadenza elettorale, e' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa
di euro 4 milioni per l'aggiornamento degli schedari consolari, al
fine della unificazione dei dati dell'Anagrafe degli italiani
residenti all'estero e degli schedari consolari.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli