DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2005, n.272
  Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi. (GU n. 303 del 30-12-2005)
 testo in vigore dal: 31-12-2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di prevenire e
contrastare  il  crimine  organizzato  ed  il  terrorismo  interno ed
internazionale, anche per le esigenze connesse allo svolgimento delle
prossime  Olimpiadi invernali, nonche' di assicurare la funzionalita'
dell'Amministrazione dell'interno;
  Ritenuta   altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
garantire  l'efficacia  dei  programmi terapeutici di recupero per le
tossicodipendenze anche in caso di recidiva;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
           Assunzione di personale della Polizia di Stato
  1.  Al fine di prevenire e contrastare il crimine organizzato ed il
terrorismo  interno ed internazionale, anche per le esigenze connesse
allo svolgimento delle Olimpiadi invernali, nonche' per assicurare la
funzionalita'   dell'Amministrazione  dell'interno,  nell'ambito  del
contingente  di assunzioni autorizzate per l'anno 2006 per la Polizia
di  Stato,  e'  autorizzata  l'assunzione, a decorrere dal 1° gennaio
2006, fino a 1.115 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato
frequentatori del 61° e del 62° corso di allievo agente ausiliario di
leva della Polizia di Stato.
  2.  Le  assunzioni  di  cui  al comma 1 sono effettuate in deroga a
quanto  previsto  dall'articolo  1, comma 95, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, entro il limite di spesa di 34.676.500 euro a decorrere
dall'anno  2006.  Al  relativo onere si provvede, quanto a 14.676.500
euro  per l'anno 2006 e a 34.676.500 euro a decorrere dall'anno 2007,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo  1,  comma  96,  della medesima legge n. 311 del 2004 e,
quanto  a 20.000.000 di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 3, comma
151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  3.  Relativamente  alle ulteriori assunzioni nella Polizia di Stato
da effettuarsi nell'anno 2006 nell'ambito del contingente autorizzato
per  le  esigenze  di  cui al comma 1, e' assicurata la precedenza ai
volontari  in  ferma  breve delle Forze armate vincitori dei concorsi
per   agente  della  Polizia  di  Stato,  pubblicati  nelle  Gazzette
Ufficiali  della  Repubblica  italiana  -  4ª  serie speciale - n. 36
dell'8 maggio 2001 e n. 47 del 14 giugno 2002.
  4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  5.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio  degli oneri di cui al comma 2 ai fini dell'adozione dei
provvedimenti  correttivi  di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle
misure  correttive  da  assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera  i-quater),  della  medesima  legge.  Gli  eventuali  decreti
emanati  ai  sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge
5 agosto  1978,  n.  468,  prima  della data di entrata in vigore dei
provvedimenti   o  delle  misure  di  cui  al  presente  comma,  sono
tempestivamente   trasmessi   alle   Camere,  corredati  da  apposite
relazioni illustrative.
Art. 2.
                Personale della carriera prefettizia
  1.   All'articolo   36,  comma  5,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo  19 maggio  2000,  n. 139, e successive modificazioni, le
parole:  «a  decorrere  dal  1° gennaio  2007»  sono sostituite dalle
seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2009».
art. 3.
              Finanziamenti per le Olimpiadi invernali
  1.  All'articolo  11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre
2005,  n.  203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005,  n.  248,  il  comma  13  e'  sostituito  dal seguente: «13. Il
Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Amministrazione autonoma
dei  Monopoli di Stato indice, con proprio provvedimento, un'apposita
lotteria  istantanea i cui utili, fino ad un massimo di 30 milioni di
euro,  sono  direttamente devoluti all'Amministrazione stessa al fine
di  promuovere, attraverso attivita' di sponsorizzazione e di licenza
di marchio, i Giochi olimpici invernali "Torino 2006".».
Art. 4.
        Esecuzione delle pene detentive per tossicodipendenti
                      in programmi di recupero
  1.  L'articolo  94-bis  del  testo  unico delle leggi in materia di
disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
introdotto  dall'articolo  8  della legge 5 dicembre 2005, n. 251, e'
soppresso.
  2. La disposizione di cui alla lettera c) del comma 9 dell'articolo
656  del  codice  di procedura penale non si applica nei confronti di
condannati,  tossicodipendenti  o  alcooldipendenti,  che  abbiano in
corso  un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici
per  l'assistenza  ai  tossicodipendenti  ovvero  nell'ambito  di una
struttura   autorizzata   e   l'interruzione   del   programma   puo'
pregiudicarne   la   disintossicazione.  In  tale  caso  il  pubblico
ministero    stabilisce    i   controlli   per   accertare   che   il
tossicodipendente  o  l'alcooldipendente  prosegua  il  programma  di
recupero  fino  alla decisione del tribunale di sorveglianza e revoca
la  sospensione  dell'esecuzione  quando accerta che la persona lo ha
interrotto.
art. 5.
          Adempimenti finalizzati all'esercizio del diritto
         di voto dei cittadini italiani residenti all'estero
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  2 aprile 2003, n. 104, e in previsione
della  scadenza elettorale, e' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa
di  euro  4  milioni per l'aggiornamento degli schedari consolari, al
fine   della  unificazione  dei  dati  dell'Anagrafe  degli  italiani
residenti all'estero e degli schedari consolari.
  2.  All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2006-2008,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente «fondo speciale» dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2006,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
Art. 6.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
  Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2005
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Pisanu, Ministro dell'interno
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Baccini,   Ministro   per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli