Gazzetta Ufficiale N. 35 del 12 Febbraio 2003

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 gennaio 2003

Disposizioni per l'informatizzazione della normativa vigente, in attuazione dell'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto l'art. 11, comma 2, secondo periodo, ultima parte, della
legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista l'intesa con i Presidenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati;
Decreta:

Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto individua le attivita' costituenti il
programma delle iniziative di cui all'art. 107 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, le forme organizzative, nonche' le
modalita' di finanziamento a valere sul fondo di cui alla predetta
disposizione.

Art. 2.
Contenuto del programma
1. Rientrano nel programma di cui all'art. 1 le seguenti attivita':
a) compilazione del testo delle leggi statali e degli altri atti
normativi emanati dallo Stato, quale risultante dalle modifiche e
abrogazioni espresse;
b) messa a disposizione gratuita, con strumenti informatici e
telematici, dei testi di cui alla lettera a), e delle relazioni
afferenti al singolo atto normativo;
c) classificazione della normativa vigente di cui alla lettera a)
secondo parametri per favorire la ricerca per via informatica e
telematica, nonche' predisposizione di un idoneo apparato critico
atto ad individuare profili di incompatibilita' ed abrogazioni
implicite fra disposizioni;
d) studio ed applicazione di strumenti e procedure di ricerca
raffinata della normativa vigente, nonche' di sistemi avanzati di
trattamento informatico, di marcatura e di classificazione degli atti
normativi, anche ai fini dell'istruttoria dell'attivita' di riordino
normativo;
e) realizzazione di appositi portali e siti Internet, corredati
da idonei motori di ricerca, ai fini delle attivita' di cui alle
lettere precedenti.
2. Le attivita' incluse nel programma sono definite in
coordinamento con le iniziative gia' avviate nel campo della
informatizzazione della documentazione giuridica pubblica, in
particolare dalla Corte costituzionale, dalla Corte suprema di
cassazione, dalla Magistratura amministrativa e contabile, dal
Ministero della giustizia, dall'Istituto Poligrafico e Zecca della
Stato, dall'AIPA, dalle regioni e dalle province autonome.
3. Con protocolli di intesa, approvati dal Comitato guida di cui
all'art. 4, stipulati tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e
le regioni, si stabiliscono modalita' e termini di partecipazione
delle regioni al programma ovvero di coordinamento delle iniziative
di competenza.
4. In conformita' alle determinazioni e valutazioni espresse dal
citato comitato guida, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
approva i progetti ammessi al finanziamento e puo', altresi',
stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati che intendono
finanziare con proprie risorse attivita' previste nel programma o che
intendono attuare direttamente con proprie risor-se progetti o parti
di essi, rientranti nel programma medesimo.

Art. 3.
Attuazione del programma
1. Il programma e' realizzato mediante progetti proposti dagli
organi costituzionali, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonche' da soggetti privati o anche da soggetti
appositamente costituitisi in collaborazione tra enti pubblici e
privati.

Art. 4.
Comitato guida
1. E' costituito un Comitato guida, formato dai segretari generali
della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri o da loro delegati.
2. Il Comitato guida procede d'intesa sulla base delle direttive
del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente della
Camera dei deputati e del Presidente del Senato della Repubblica, a:
a) determinare gli indirizzi generali per l'attuazione del
programma;
b) definire gli obiettivi e la cadenza temporale per la
realizzazione del programma di cui all'art. 2;
c) definire i requisiti di ammissione al programma dei progetti
di cui all'art. 3;
d) definire le modalita' e i termini per la redazione e la
presentazione di progetti di implementazione del programma;
e) valutare la conformita' agli obiettivi del programma dei
progetti ammissibili a finanziamento da parte del fondo;
f) verificare lo stato di attuazione del programma e riferirne ai
Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri
con cadenza almeno annuale.
3. L'attivita' preparatoria delle determinazioni del Comitato guida
e' curata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
della Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite un gruppo di
lavoro operante presso il Segretariato generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, costituito da personale designato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Camera dei deputati e
dal Senato della Repubblica. I compiti di esecuzione del programma
sono attribuiti, nell'ambito delle rispettive competenze, al
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi nonche' al
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed alle altre
strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie.
4. Il Comitato guida puo' procedere, anche tramite il gruppo di
lavoro, a consultazioni di soggetti pubblici e privati interessati al
tema della conoscibilita' della normazione.

Art. 5.
Modificazioni al presente decreto
1. Eventuali modificazioni al presente decreto sono disposte con la
forma e nel rispetto della procedura stabilite dall'art. 107 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Roma, 24 gennaio 2003
p. Il Presidente: Letta