Gazzetta Ufficiale N. 42 del 21 Febbraio 2005
 

LEGGE 11 Febbraio 2005 , n. 15

Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e di pubblicita» sono sostituite dalle
seguenti: «, di pubblicita' e di trasparenza» e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, nonche' dai principi dell'ordinamento
comunitario»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di
natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato
salvo che la legge disponga diversamente.
1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attivita'
amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma
1».

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Nota all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 7 agosto
1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192), come modificato dalla
presente legge:

«Art. 1 (Principi generali dell'attivita'
amministrativa).

- 1. L'attivita' amministrativa persegue i
fini determinati dalla legge ed e' retta da criteri di
economicita', di efficacia, di pubblicita' e di trasparenza
secondo le modalita' previste dalla presente legge e dalle
altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti,
nonche' dai principi dell'ordinamento comunitario.
1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di
atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di
diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di
attivita' amministrative assicurano il rispetto dei
principi di cui al comma 1.
2. La pubblica amministrazione non puo' aggravare il
procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze
imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.».

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma
4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso
il silenzio, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, e successive modificazioni, puo' essere proposto anche
senza necessita' di diffida all'amministrazione inadempiente fin
tanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla
scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. E' fatta salva la
riproponibilita' dell'istanza di avvio del procedimento ove ne
ricorrano i presupposti».

Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge
7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento).
- 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica
amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente
disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui
esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
il procedimento e' ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano
ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti.
4-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il
ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell'art. 21-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive
modificazioni, puo' essere proposto anche senza necessita'
di diffida all'amministrazione inadempiente fin tanto che
perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla
scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. E' fatta salva
la riproponibilita' dell'istanza di avvio del procedimento
ove ne ricorrano i presupposti.».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' inserito
il seguente:
«Art. 3-bis (Uso della telematica). - 1. Per conseguire maggiore
efficienza nella loro attivita', le amministrazioni pubbliche
incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le
diverse amministrazioni e tra queste e i privati».

Art. 4.

1. All'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'organo
competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal
responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle risultanze
dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non
indicandone la motivazione nel provvedimento finale».

Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 7 agosto
1990, n. 241, come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento). -
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di
ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i
presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di
provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il
compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni
misura per l'adeguato e sollecito svolgimento
dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio
di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici
ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza,
indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le
modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il
provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo
competente per l'adozione. L'organo competente per
l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal
responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle
risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del
procedimento se non indicandone la motivazione nel
provvedimento finale.».

Art. 5.

1. All'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo
la lettera c), sono inserite le seguenti:
«c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti
dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i
rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di
presentazione della relativa istanza;».

Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 7 agosto
1990, n. 241, come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Modalita' e contenuti della comunicazione di
avvio del procedimento). - 1. L'amministrazione provvede a
dare notizia dell'avvio del procedimento mediante
comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del
procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini
previsti dall'art. 2, commi 2 o 3, deve concludersi il
procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la
data di presentazione della relativa istanza;
d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli
atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a
rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite
dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui
interesse la comunicazione e' prevista.».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e'
inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento
dell'istanza). - 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il
responsabile del procedimento o l'autorita' competente, prima della
formale adozione di un provvedimento negativo, comunica
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento
della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per
iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per
concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla
data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla
scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale
mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nella
motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al
presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai
procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito
di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali».

Art. 7.

1. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono soppresse le parole: «, nei casi previsti
dalla legge,»;
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. A garanzia dell'imparzialita' e del buon andamento
dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica
amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma l,
la stipulazione dell'accordo e' preceduta da una determinazione
dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento».

Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 7 agosto
1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 11 (Accordi integrativi o sostitutivi del
provvedimento). - 1. In accoglimento di osservazioni e
proposte presentate a norma dell'art. 10, l'amministrazione
procedente puo' concludere, senza pregiudizio dei diritti
dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico
interesse, accordi con gli interessati al fine di
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento
finale ovvero in sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi
di cui al comma 1, il responsabile del procedimento puo'
predisporre un calendario di incontri cui invita,
separatamente o contestualmente, il destinatario del
provvedimento ed eventuali controinteressati.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono
essere stipulati, a pena di nullita', per atto scritto,
salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si
applicano, ove non diversamente previsto, i principi del
codice civile in materia di obbligazioni e contratti in
quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono
soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo,
salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un
indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi
verificatisi in danno del privato.
4-bis. A garanzia dell'imparzialita' e del buon
andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in
cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle
ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo
e' preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe
competente per l'adozione del provvedimento.
5. Le controversie in materia di formazione,
conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente
articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo.».

Art. 8.

1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) le parole da: «entro quindici giorni» fino a: «richiesti»
sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dalla ricezione,
da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La conferenza
puo' essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate»;
b) al comma 3, il terzo periodo e' soppresso;
c) al comma 5:
1) dopo le parole: «dal concedente» sono inserite le seguenti:
«ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la
conferenza e' convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni
caso al concedente il diritto di voto»;
d) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la
conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi degli
strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalita'
stabiliti dalle medesime amministrazioni».

Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Conferenza di servizi). - 1. Qualora sia
opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente indice di regola una
conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.».

Art. 9.

1. All'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo:
1) dopo la parola: «complessita» sono inserite le seguenti: «e
di insediamenti produttivi di beni e servizi»;
2) le parole: «su motivata e documentata richiesta
dell'interessato» sono sostituite dalle seguenti: «su motivata
richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto
preliminare, da uno studio di fattibilita»;
b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «della salute»
sono inserite le seguenti: «e della pubblica incolumita»;
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da
una amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della
salute o della pubblica incolumita', con riferimento alle opere
interregionali, e' sottoposto alla disciplina di cui all'articolo
14-quater, comma 3».


Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 14-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 14-bis (Conferenza di servizi preliminare). - 1.
La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti
di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di
beni e servizi su motivata richiesta dell'interessato,
documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno
studio di fattibilita', prima della presentazione di una
istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare
quali siano le condizioni per ottenere, alla loro
presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso
la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data
della richiesta e i relativi costi sono a carico del
richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si
esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali
siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', si pronunciano, per quanto riguarda
l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base
della documentazione disponibile, elementi comunque
preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette
amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le
condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede
di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione
della fase preliminare di definizione dei contenuti dello
studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in
materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita',
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
i necessari atti di consenso.
3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza
preliminare da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico, della salute o della pubblica
incolumita', con riferimento alle opere interregionali, e'
sottoposto alla disciplina di cui all'art. 14-quater, comma
3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei
privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico
del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
di servizi sul progetto preliminare, e convoca la
conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo
quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.».

Art. 10.

1. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' anteposto il seguente:
«01. La prima riunione della conferenza di servizi e' convocata
entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessita'
dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione»;
b) al comma 2, le parole: «almeno dieci giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «almeno cinque giorni»;
c) al comma 3, le parole: «ai sensi dei commi 2 e seguenti
dell'articolo 14-quater» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi
dei commi 6-bis e 9 del presente articolo»;
d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «valutazione
medesima» sono inserite le seguenti: «ed il termine di cui al comma 3
resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale»;
e) al comma 5, in fine, la parola: «pubblica» e' sostituita dalle
seguenti: «, del patrimonio storico-artistico e della pubblica
incolumita»;
f) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso
scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente
adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento,
valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede»;
g) al comma 7, sono soppresse le parole da: «e non abbia
notificato» fino alla fine del comma;
h) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva
di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o
comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta
conferenza».

Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 14-ter della legge
7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 14-ter (Lavori della conferenza di servizi). -
01. La prima riunione della conferenza di servizi e'
convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di
particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta
giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni
relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della
conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni
interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell'art. 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione
procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del
presente articolo.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione
medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per
un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della
pronuncia sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non
interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei
trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a
richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui
al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni
nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti
istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia'
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell'art. 14-quater, nonche' quelle di
cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano
alle sole amministrazioni preposte alla tutela della
salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica
incolumita'.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui al comma 3,
l'amministrazione procedente adotta la determinazione
motivata di conclusione del procedimento, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
7. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia
espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione
rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli
effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o
atti di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a
partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere
sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA
regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.».

Art. 11.

1. All'articolo l4-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' abrogato;
b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Se il motivato dissenso e' espresso da un'amministrazione
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', la decisione e' rimessa dall'amministrazione
procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei Ministri, in caso
di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza
Stato-regioni", in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e
una regionale o tra piu' amministrazioni regionali; c) alla
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione
statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali.
Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini
istruttori, la decisione e' assunta entro trenta giorni, salvo che il
Presidente del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni
o della Conferenza unificata, valutata la complessita'
dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore
periodo non superiore a sessanta giorni.
3-bis. Se il motivato dissenso e' espresso da una regione o da una
provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la
determinazione sostitutiva e' rimessa dall'amministrazione
procedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se
il dissenso verte tra un'amministrazione statale e una regionale o
tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso
di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale.
Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini
istruttori, la decisione e' assunta entro trenta giorni, salvo che il
Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza
unificata, valutata la complessita' dell'istruttoria, decida di
prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a
sessanta giorni.
3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza
Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione,
su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, e' rimessa al
Consiglio dei Ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei
successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non
attribuita alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, alla
competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle
province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la
determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la
Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione
e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che delibera con la
partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.
3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i
commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni
interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la
composizione del dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma,
della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di organi
comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione
sostitutiva in caso di dissenso.
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle
relative norme di attuazione»;
c) il comma 4 e' abrogato.

Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 14-quater della legge
7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 14-quater (Effetti del dissenso espresso nella
conferenza di servizi). - 1. Il dissenso di uno o piu'
rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente
convocate alla conferenza di servizi, a pena di
inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza
di servizi, deve essere congruamente motivato, non puo'
riferirsi a questioni connesse che non costituiscono
oggetto della conferenza medesima e deve recare le
specifiche indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell'assenso.
2. (Abrogato).
3. Se il motivato dissenso e' espresso da
un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', la decisione e' rimessa
dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al
Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra
amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza
Stato-regioni", in caso di dissenso tra un'amministrazione
statale e una regionale o tra piu' amministrazioni
regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di
dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un
ente locale o tra piu' enti locali. Verificata la
completezza della documentazione invita ai fini istruttori,
la decisione e' assunta entro trenta giorni, salvo che il
Presidente del Consiglio dei Ministri, della Conferenza
Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la
complessita' dell'istruttoria, decida di prorogare tale
termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta
giorni.
3-bis. Se il motivato dissenso e' espresso da una
regione o da una provincia autonoma in una delle materie di
propria competenza, la determinazione sostitutiva e'
rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci
giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso
verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra
amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in
caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un
ente locale. Verificata la completezza della documentazione
invita ai fini istruttori, la decisione e' assunta entro
trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza
Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la
complessita' dell'istruttoria, decida di prorogare tale
termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta
giorni.
3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la
Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non
provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli
affari regionali, e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che
assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta
giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla
competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, e
dell'art. 118 della Costituzione, alla competente Giunta
regionale ovvero alle competenti Giunte delle province
autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la
determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni;
qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine
predetto, la decisione e' rimessa al Consiglio dei
Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti
delle regioni interessate.
3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni
regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi
in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con
propria legge, intese per la composizione del dissenso ai
sensi dell'art. 117, ottavo comma, della Costituzione,
anche attraverso l'individuazione di organi comuni
competenti in via generale ad assumere la determinazione
sostitutiva in caso di dissenso.
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le
prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
4. (Abrogato).
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e'
inserito il seguente:
«Art. 14-quinquies (Conferenza di servizi in materia di finanza di
progetto). - 1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata
all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale
trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e
seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla
conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di
concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo
37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le societa' di progetto
di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge».

Art. 13.

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340,
le parole da: «, salvo quanto previsto» sino alla fine del comma sono
soppresse.

Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge
24 novembre 2000, n. 340, recante «Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione
1999» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre
2000, n. 275) come modificato dalla presente legge:
«Art.14 (Abrogazioni e norma di raccordo). - 1.
All'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da
ultimo sostituito dall'art. 5 della legge 18 novembre 1998,
n. 415, i commi da 7 a 14 sono abrogati.
2. Il regolamento di cui all'art. 3, comma 2, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
e le leggi regionali prevedono forme di pubblicita' dei
lavori della conferenza di servizi, nonche' degli atti
assunti da ciascuna amministrazione interessata.».

Art. 14.

1. Dopo l'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e'
inserito il seguente capo:

«Capo IV-bis

Efficacia ed invalidita' del provvedimento amministrativo. Revoca e
recesso Art. 21-bis (Efficacia del provvedimento limitativo della
sfera giuridica dei privati). - 1. Il provvedimento limitativo della
sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di
ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata
anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei
casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero
dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o
risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante
forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite
dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della
sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio puo'
contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I
provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi
carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.
Art. 21-ter (Esecutorieta). - 1. Nei casi e con le modalita'
stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre
coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il
provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le
modalita' dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora
l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa
diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e
secondo le modalita' previste dalla legge.
2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto
somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione
coattiva dei crediti dello Stato.
Art. 21-quater (Efficacia ed esecutivita' del provvedimento). - 1.
I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente,
salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento
medesimo.
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo
puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente
necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro
organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione e'
esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e puo' essere
prorogato o differito per una sola volta, nonche' ridotto per
sopravvenute esigenze.
Art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento). - 1. Per sopravvenuti
motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della
situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico
originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole
puo' essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da
altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneita'
del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca
comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati,
l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le
controversie in materia di determinazione e corresponsione
dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo.
Art. 21-sexies (Recesso dai contratti). - 1. Il recesso unilaterale
dai contratti della pubblica amministrazione e' ammesso nei casi
previsti dalla legge o dal contratto.
Art. 21-septies (Nullita' del provvedimento). - 1. E' nullo il
provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che
e' viziato da difetto assoluto di attribuzione, che e' stato adottato
in violazione o elusione del giudicato, nonche' negli altri casi
espressamente previsti dalla legge.
2. Le questioni inerenti alla nullita' dei provvedimenti
amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Art. 21-octies (Annullabilita' del provvedimento). - 1. E'
annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di
legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non e' annullabile il provvedimento adottato in violazione di
norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la
natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto
dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato. Il provvedimento amministrativo non e' comunque annullabile
per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora
l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato.
Art. 21-nonies (Annullamento d'ufficio). - 1. Il provvedimento
amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies puo'
essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse
pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli
interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo
ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
2. E' fatta salva la possibilita' di convalida del provvedimento
annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro
un termine ragionevole».

Art. 15.

1. L'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 22 (Definizioni e principi in materia di accesso). - 1. Ai
fini del presente capo si intende:
a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di
prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli
portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse
diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto
l'accesso;
c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o
facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto,
che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro
diritto alla riservatezza;
d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico
procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti
attivita' di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura
pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto
pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro
attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o
comunitario.
2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti
finalita' di pubblico interesse, costituisce principio generale
dell'attivita' amministrativa al fine di favorire la partecipazione e
di assicurarne l'imparzialita' e la trasparenza, ed attiene ai
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale
ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione. Resta ferma la potesta' delle regioni e degli enti
locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli
ulteriori di tutela.
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione
di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica
amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo,
salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i
dati si riferiscono.
5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti
pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma
2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al
principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso e' esercitabile fino a quando la pubblica
amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi
ai quali si chiede di accedere».

Art. 16.

1. L'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). - 1. Il diritto di
accesso e' escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi
di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla
legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle
pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le
particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione
diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le
particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti
amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale
relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di
documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro
disponibilita' sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un
controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo' essere negato ove
sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di
cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti
di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni
fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo
di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo puo' prevedere casi di
sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo
12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa
derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla
difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale e alla
continuita' e alla correttezza delle relazioni internazionali, con
particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle
relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di
formazione, di determinazione e di attuazione della politica
monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le
dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla
tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione
della criminalita' con particolare riferimento alle tecniche
investigative, alla identita' delle fonti di informazione e alla
sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attivita' di
polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la
riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese
e associazioni, con particolare riferimento agli interessi
epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e
commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche' i relativi
dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attivita' in corso di
contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni
connessi all'espletamento del relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai
documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare
o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti
contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso e' consentito nei
limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti
dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in
caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale».

Art. 17.

1. All'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si
intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito,
o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il
richiedente puo' presentare ricorso al tribunale amministrativo
regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine
e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali,
provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito
territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta
determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la
competenza e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito
territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta e'
inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27.
Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano
entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto
infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il
difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo
il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo
comunicano all'autorita' disponente. Se questa non emana il
provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione del difensore civico o della
Commissione, l'accesso e' consentito. Qualora il richiedente
l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il
termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte
del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o
alla Commissione stessa. Se l'accesso e' negato o differito per
motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti
terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci
giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si
intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del
capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del
medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento
pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione,
interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la
protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non
vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la
pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque
per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il
Garante adotta la propria decisione»;
b) al comma 5, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
«In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso puo' essere
proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la
segreteria della sezione cui e' assegnato il ricorso, previa notifica
all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con
ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio»;
c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare
in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore.
L'amministrazione puo' essere rappresentata e difesa da un proprio
dipendente, purche' in possesso della qualifica di dirigente,
autorizzato dal rappresentante legale dell'ente»;
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina
l'esibizione dei documenti richiesti».
2. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205,
e' abrogato. All'articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, e successive modificazioni, il terzo periodo e'
soppresso.

Note all'art. 17:
- Il testo dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n.
241, come modificato dalla presente legge e' il seguente:
«Art. 25 (Modalita' di esercizio del diritto di accesso
e ricorsi). - 1. Il diritto di accesso si esercita mediante
esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi,
nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge.
L'esame dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e'
subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione,
salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche'
i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere
motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che
ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione
dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti
dall'art. 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
questa si intende respinta. In caso di diniego
dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello
stesso ai sensi dell'art. 24, comma 4, il richiedente puo'
presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai
sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e
nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali,
provinciali e regionali, al difensore civico competente per
ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la
suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato
istituito, la competenza e' attribuita al difensore civico
competente per l'ambito territoriale immediatamente
superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato tale richiesta e'
inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui
all'art. 27. Il difensore civico o la Commissione per
l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale
termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore
civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo
il diniego o il differimento ne informano il richiedente e
lo comunicano all'autorita' disponente. Se questo non emana
il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o
della Commissione, l'accesso e' consentito. Qualora il
richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o
alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre
dalla data di ricevimento, da parte del richiedente,
dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla
Commissione stessa. Se l'accesso e' negato o differito per
motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a
soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia
entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso
inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un
procedimento di cui alla sezione del capo I del titolo I
della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del
medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al
trattamento pubblico di dati personali da parte di una
pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti
amministrativi, il Garante per la protezione dei dati
personali chiede il parere, obbligatorio non vincolante,
della Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine
per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del
parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso
inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria
decisione.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti
il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 e'
dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale
amministrativo regionale, il quale decide in camera di
consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine
per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti
che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso
presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
successive modificazioni, il ricorso puo' essere proposto
con istanza presentata al presidente e depositata presso la
segreteria della sezione cui e' assegnato il ricorso,
previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati,
e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera
di consiglio. La decisione del tribunale e' appellabile,
entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al
Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime
modalita' e negli stessi termini.
5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti
possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza
del difensore. L'amministrazione puo' essere rappresentata
e difesa da un proprio dipendente, purche' in possesso
della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentate
legale dell'ente.
6. Il giudice amministrativo, sussistendone i
presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.».
- Il comma 3 dell'art. 4 della legge 21 luglio 2000, n.
205, recante «Disposizioni in materia di giustizia
amministrativa» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
26 luglio 2000, n. 173), abrogato dalla presente legge,
prevedeva la possibilita' per le parti di stare in giudizio
personalmente senza l'assistenza del difensore nei giudizi
in materia di accesso.
- Si riporta il testo dell'art. 21, primo comma, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante «Istituzione dei
tribunali amministrativi regionali» (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314), e successive
modificazioni, come modificato dalla presente legge:
«Art. 21. - Il ricorso deve essere notificato tanto
all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai
controinteressati ai quali l'atto direttamente si
riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di
sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia
ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena
conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la
notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il
termine della pubblicazione, se questa sia prevista da
disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di
integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli
altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale
amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in
pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi
all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante
proposizione di motivi aggiunti.
Omissis.».

Art. 18.

1. L'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi). -
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione e' nominata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa e'
presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed e' composta da dodici membri, dei quali due senatori
e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n.
97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i
professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello
Stato e degli altri enti pubblici. E' membro di diritto della
Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio
dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il
funzionamento della Commissione. La Commissione puo' avvalersi di un
numero di esperti non superiore a cinque unita', nominati ai sensi
dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i membri
parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o
scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere
dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli
esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo
25, comma 4; vigila affinche' sia attuato il principio di piena
conoscibilita' dell'attivita' della pubblica amministrazione con il
rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una
relazione annuale sulla trasparenza dell'attivita' della pubblica
amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del
Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la piu'
ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla
Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed
i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da
segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma
1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla
Commissione di cui al presente articolo».

Art. 19.

1. L'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 29 (Ambito di applicazione della legge). - 1. Le disposizioni
della presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che
si svolgono nell'ambito delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali e, per quanto stabilito in tema di giustizia
amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel
rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino
nei riguardi dell'azione amministrativa, cosi' come definite dai
principi stabiliti dalla presente legge».

Art. 20.

1. L'articolo 31 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' abrogato.

Art. 21.

1. Ai seguenti articoli della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono
apposte, rispettivamente, le rubriche di seguito indicate:
a) articolo 1: «(Principi generali dell'attivita'
amministrativa)»;
b) articolo 2: «(Conclusione del procedimento)»;
c) articolo 3: «(Motivazione del provvedimento)»;
d) articolo 4: «(Unita' organizzativa responsabile del
procedimento)»;
e) articolo 5: «(Responsabile del procedimento)»;
f) articolo 6: «(Compiti del responsabile del procedimento)»;
g) articolo 7: «(Comunicazione di avvio del procedimento)»;
h) articolo 8: «(Modalita' e contenuti della comunicazione di
avvio del procedimento)»;
i) articolo 9: «(Intervento nel procedimento)»;
l) articolo 10: «(Diritti dei partecipanti al procedimento)»;
m) articolo 11: «(Accordi integrativi o sostitutivi del
provvedimento)»;
n) articolo 12: «(Provvedimenti attributivi di vantaggi
economici)»;
o) articolo 13: «(Ambito di applicazione delle norme sulla
partecipazione)»;
p) articolo 14: «(Conferenza di servizi)»;
q) articolo 14-bis: «(Conferenza di servizi preliminare)»;
r) articolo 14-ter: «(Lavori della conferenza di servizi)»;
s) articolo 14-quater: «(Effetti del dissenso espresso nella
conferenza di servizi)»;
t) articolo 15: «(Accordi fra pubbliche amministrazioni)»;
u) articolo 16: «(Attivita' consultiva)»;
v) articolo 17: «(Valutazioni tecniche)»;
z) articolo 18: «(Autocertificazione)»;
aa) articolo 19: «(Denuncia di inizio attivita)»;
bb) articolo 20: «(Silenzio assenso)»;
cc) articolo 21: «(Disposizioni sanzionatorie)»;
dd) articolo 23: «(Ambito di applicazione del diritto di
accesso)»;
ee) articolo 25: «(Modalita' di esercizio del diritto di accesso
e ricorsi)»;
ff) articolo 26: «(Obbligo di pubblicazione)»;
gg) articolo 28: «(Modifica dell'articolo 15 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
in materia di segreto di ufficio)»;
hh) articolo 30: «(Atti di notorieta)».

Art. 22.

1. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale
di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come sostituito dall'articolo 19 della presente legge, i procedimenti
amministrativi sono regolati dalle leggi regionali vigenti. In
mancanza, si applicano le disposizioni della legge n. 241 del 1990
come modificata dalla presente legge.

Art. 23.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta le misure
necessarie alla ricostituzione della Commissione per l'accesso.
Decorso tale termine, l'attuale Commissione decade.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo e' autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento
inteso a integrare o modificare il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, al fine di
adeguarne le disposizioni alle modifiche introdotte dalla presente
legge.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, comma 1,
lettera a), della presente legge hanno effetto dalla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Ciascuna pubblica amministrazione, ove necessario, nel rispetto
dell'autonomia ad essa riconosciuta, adegua i propri regolamenti alle
modifiche apportate al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dalla presente legge nonche' al regolamento di cui al comma 2 del
presente articolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 febbraio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1281):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro della funzione pubblica
(Frattini) il 21 marzo 2002.
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 2 aprile 2002, con pareri delle
commissioni 2ª, 5ª, 13ª, e parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione il 16 maggio 2002; 5 e
25 giugno 2002; 10 e 17 luglio 2002; 6, 12 e 14 novembre
2002.
Relazione scritta annunciata il 12 marzo 2002 (atto n.
1281-A) relatore sen. Bassanini.
Esaminato in aula il 20 marzo 2003; 1, 2, 3 e 9 aprile
2003; e approvato il 10 aprile 2003.

Camera dei deputati (atto n. 3890):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 15 aprile 2003, con pareri delle
commissioni II, V, VI, VII, VIII, XII, XIV, e parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla I commissione il 15 e 27 maggio 2003;
22 luglio 2003; 21, 22 e 30 ottobre 2003; 6 novembre 2003.
Esaminato in aula il 10 novembre 2003; 2 dicembre 2003;
e approvato il 14 gennaio 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 1281-B):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 22 gennaio 2004, con parere delle
commissioni 2ª, 5ª, 7ª, 12ª, 13ª, e parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il
12, 18 e 25 febbraio 2004; 2 marzo 2004.
Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede
deliberante, l'11 maggio 2004, con parere delle commissioni
2ª, 5ª, 7ª, 12ª, 13ª, e parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, il
25 maggio 2004; 30 giugno 2004; 7 luglio 2004 e approvato
il 21 luglio 2004.

Camera dei deputati (atto n. 3890-B):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 29 luglio 2004, con pareri delle
commissioni II e XI.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 17
e 25 novembre 2004; 1° dicembre 2004.
Esaminato in aula il 24 gennaio 2005 ed approvato il 26
gennaio 2005.

Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri» (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Omissis.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3.-4-bis. Omissis.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno
1992, n. 352, reca «Regolamento per la disciplina delle
modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto
di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione
dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 luglio 1992, n. 177).