Gazzetta Ufficiale N. 49 del 28 Febbraio 2004
 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 5 gennaio 2004, n.57
Regolamento per la modifica del decreto ministeriale 3 marzo 1995, n.
171, relativo all'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti la disciplina del procedimento amministrativo.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il proprio decreto 3 marzo 1995, n. 171, con il quale e'
stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4
della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la determinazione dei termini
relativi al completamento dei procedimenti amministrativi, nonche'
per la individuazione dei responsabili dei medesimi procedimenti, di
competenza degli organi dell'Amministrazione degli affari esteri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n.
267, recante il regolamento concernente l'organizzazione e le
funzioni degli uffici di livello dirigenziale generale
dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n.
157, recante modifiche ed integrazioni al citato decreto del
Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267;
Ravvisata la necessita' di provvedere, in relazione alla riforma
dell'organizzazione dell'Amministrazione degli affari esteri, ad una
revisione dei responsabili e dei termini dei procedimenti
amministrativi gia' stabiliti dal citato decreto ministeriale 3 marzo
1995, n. 171;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 novembre 2003,
n. 4886/03;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
con nota del 3 dicembre 2003;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto ministeriale 3 marzo
1995, n. 171, e' sostituito dal seguente: «Relativamente agli uffici
centrali dell'Amministrazione degli affari esteri, devono intendersi
per unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni
altro adempimento procedimentale le articolazioni interne degli
uffici dirigenziali generali quali risultano dai decreti ministeriali
previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 maggio 1999, n. 267
, e successive modificazioni.».
2. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto ministeriale 3 marzo
1995, n. 171, e' sostituito dal seguente: «Relativamente agli uffici
dell'Amministrazione degli affari esteri ubicati fuori dal territorio
nazionale e per i procedimenti amministrativi di rispettiva
competenza, devono intendersi unita' organizzative responsabili
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale gli
uffici all'estero di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni.».


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note al titolo:
- Il decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1995, n. 112,
reca: «Regolamento d'attuazione degli articoli 2 e 4 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia
di procedimento amministrativo, relativamente ai
procedimenti di competenza di organi dell'Amministrazione
degli affari esteri».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, reca: «Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi». Si
trascrivono gli articoli 2 e 4:
«Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua
obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere
iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il
dovere di concluderlo mediante l'adozione di un
provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente
disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui
esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
il procedimento e' ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano
ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti.».
«Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento
finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti.».
Note alle premesse:
- Per il riferimento agli articoli 2 e 4 della legge
7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note al titolo.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario, reca:
«Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio
1999, n. 267, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto
1999, n. 183, supplemento ordinario, reca: «Regolamento
recante norme per l'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, nonche' delle relative funzioni,
dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari
esteri».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
2002, n. 157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2002, n. 176 reca: «Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica
11 maggio 1999, n. 267, concernente l'individuazione degli
uffici di livello dirigenziale generale, nonche' delle
relative funzioni, dell'amministrazione centrale del
Ministero degli affari esteri».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario reca: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
Si trascrive l'art. 17, commi 3 e 4:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».

Note all'art. 1:
- Per il riferimento al decreto ministeriale 3 marzo
1995, n. 171, si vedano le note al titolo. Si trascrive
l'art. 9, come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 9 (Unita' organizzativa responsabile del
procedimento). - 1. Relativamente agli uffici centrali
dell'Amministrazione degli affari esteri, devono intendersi
per unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e di
ogni altro adempimento procedimentale le articolazioni
interne degli uffici dirigenziali generali quali risultano
dai decreti ministeriali previsti dall'art. 4, comma 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n.
267, e successive modificazioni.
2. Relativamente agli uffici dell'Amministrazione degli
affari esteri ubicati fuori dal territorio nazionale e per
i procedimenti amministrativi di rispettiva competenza,
devono intendersi unita' organizzative responsabili
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale
gli uffici all'estero di cui all'art. 30, comma 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modificazioni.».
- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 3 marzo 1995, n. 267, si vedano le note alle
premesse. Si trascrive l'art. 4, comma 2:
«2. Le articolazioni interne degli uffici dirigenziali
generali sono disciplinate con decreto ministeriale ai
sensi del comma 4-bis, lettera e) dell'art. 17, della legge
23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'art. 13 della legge
15 marzo 1997, n. 59.».
- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si vedano le note alle
premesse. Si trascrive l'art. 30, comma 1:
«1. Gli uffici all'estero comprendono: le
rappresentanze diplomatiche, che si distinguono in
Ambasciate e Legazioni, denominate negli articoli seguenti
Missioni diplomatiche, e in rappresentanze permanenti
presso Enti o Organizzazioni internazionali; gli uffici
consolari, che si distinguono in uffici consolari di I e di
II categoria; gli istituti italiani di cultura.».

 

Art. 2.
1. Le tabelle allegate al decreto ministeriale 3 marzo 1995, n.
171, sono sostituite dalle tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente
regolamento.

 

Art. 3.
1. I termini indicati nelle tabelle allegate si applicano ai
procedimenti amministrativi avviati successivamente all'entrata in
vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 5 gennaio 2004
Il Ministro: Frattini
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 273

 

Tabella 1
PROCEDIMENTI DI ESCLUSIVA COMPETENZA
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Tabella

Tabella 2
PROCEDIMENTI CHE SI CONCLUDONO CON PROVVEDIMENTI DI ALTRE
AMMINISTRAZIONI CON L'INTERVENTO DEL MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI NELLA FASE INTERMEDIA

Tabella

Tabella 3
PROCEDIMENTI CHE SI CONCLUDONO CON PROVVEDIMENTO
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI CON L'INTERVENTO
DI ALTRE AMMINISTRAZIONI NELLA FASE INTERMEDIA

Tabella

Tabella 4
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEGLI UFFICI ALL'ESTERO

Tabella