Gazzetta Ufficiale N. 63 del 17 Marzo 2003

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 10 marzo 2003
Banca dati dei sinistri relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia - Disciplina delle procedure e delle modalita' di funzionamento della banca dati sinistri r.c. auto, nonche' delle modalita' e dei limiti di accesso alle informazioni raccolte. (Provvedimento n. 2179).


Capo I
Funzionamento della banca dati sinistri
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni
ed integrazioni, sull'assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970,
n. 973 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il
regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385, di semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di
assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 e successive
modificazioni ed integrazioni, di attuazione della direttiva
92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, di
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);
Vista la legge 26 maggio 2000, n. 137, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante
disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte
inflazionistiche, ed in particolare l'art. 2, comma 5-quater, che ha
istituito presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri dei veicoli
immatricolati in Italia allo scopo di rendere piu' efficace la
prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore
della assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore;
Vista la legge 5 marzo 2001 n. 57, recante disposizioni in materia
di apertura e regolazione dei mercati, che ha integrato e modificato
la legge 26 maggio 2000, n. 137, ed in particolare l'art. 2 commi 4 e
5, che attribuisce all'ISVAP i compiti di stabilire sia le procedure
e le modalita' di funzionamento della banca dati, sia le modalita' di
accesso alle informazioni contenute nella banca dati sinistri, per lo
svolgimento delle funzioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni
fraudolenti;
Visto il provvedimento ISVAP 21 dicembre 2000, n. 1764, come
modificato dal provvedimento ISVAP 15 marzo 2002, n. 2065, con il
quale sono stati specificati il contenuto, l'ambito e le modalita' di
acquisizione dei dati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, in materia di
trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici;
Ritenuto che, per le rilevanti finalita' di interesse pubblico
perseguite con l'istituzione presso l'ISVAP della suddetta banca dati
ed espressamente previste dall'art. 2, comma 5-quater, della citata
legge n. 137 del 2000, si rende necessaria la rilevazione di
informazioni relative anche a sinistri con danni alle persone e, in
particolare, il trattamento di alcuni tipi di dati idonei a rivelare
lo stato di salute delle persone fisiche coinvolte nei sinistri,
relativi all'indicazione delle zone anatomiche delle lesioni
personali subite e delle percentuali di invalidita' permanente
causata dai sinistri;
Considerato che, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 3-bis, della
citata legge n. 675/1996, con il presente provvedimento si
identificano e si rendono pubblici i tipi di dati sensibili e di
operazioni del relativo trattamento strettamente pertinenti e
necessari in rapporto alle finalita' della menzionata banca dati
istituita presso l'ISVAP;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che ha
espresso parere positivo sul contenuto del presente provvedimento;

Emana
il seguente provvedimento:

Art. 1.
Definizioni
Nel presente provvedimento, si intende per:
a) "legge": la legge 26 maggio 2000, n. 137, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, e successive
integrazioni e modificazioni;
b) "provvedimento n. 1764": il provvedimento ISVAP 21 dicembre
2000, n. 1764 e successive modificazioni;
c) "imprese": le imprese di assicurazione di cui all'art. l del
provvedimento n. 1764;
d) "sinistri": i sinistri relativi all'assicurazione obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore immatricolati in Italia;
e) "banca dati sinistri": l'archivio elettronico dei dati
relativi ai sinistri comunicati dalle imprese all'ISVAP, accessibile
ai sensi dell'art., 2, comma 5-quater, della legge;
f) "comunicazioni": le trasmissioni periodiche all'ISVAP dei dati
relativi ai sinistri da parte delle imprese, secondo le modalita'
indicate dal provvedimento n. 1764;
g) "controlli di conformita' tecnica": i controlli logico-formali
effettuati sulle comunicazioni delle imprese prima della
registrazione dei dati, effettuati secondo le modalita' tecniche
indicate nel provvedimento n. 1764;
h) "soggetti autorizzati": le imprese, gli organi giudiziari e di
polizia giudiziaria che, in base alla legge, possono accedere alla
banca dati sinistri;
i) "soggetti abilitati": le persone fisiche incaricate dalle
imprese abilitate ad accedere ai dati registrati nella banca dati
sinistri;
j) "liquidazione": la conclusione del procedimento, curato da una
impresa, di accertamento, liquidazione e pagamento dei danni
derivanti da un sinistro.

 

Art. 2.
Finalita' della banca dati sinistri
1. Presso l'ISVAP e' istituita la banca dati sinistri per
l'esclusiva finalita' di prevenzione e contrasto di comportamenti
fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli
a motore immatricolati in Italia.

 

Art. 3.
Informazioni contenute nella banca dati sinistri
1. Nella banca dati sinistri sono raccolti e trattati i dati
relativi ai sinistri comunicati dalle imprese, dal momento del loro
accadimento fino alla liquidazione, nel rispetto del principio di
proporzionalita' nel trattamento dei dati e con modalita' e logiche
di organizzazione ed elaborazione delle informazioni dirette
esclusivamente ad assicurare una rappresentazione statica della
situazione storica di ciascun sinistro.
2. Nella banca dati sinistri sono contenuti i seguenti tipi di dati
relativi ai sinistri comunicati dalle imprese, completi degli
elementi specificati negli allegati al provvedimento n. 1764:
a) data delle comunicazioni e codici relativi alle imprese
trasmittenti;
b) data e luogo di accadimento dei sinistri;
c) numero, tipo e stato dei sinistri, date ed importi dei
risarcimenti eventualmente effettuati;
d) codice centro liquidazione sinistri e data di arrivo richiesta
o denuncia danni;
e) targa o telaio, marca, tipo o modello e anno di
immatricolazione dei veicoli coinvolti con indicazioni delle parti
danneggiate;
f) numeri e periodi di copertura delle polizze assicurative e
codici relativi alle imprese ed agli intermediari;
g) generalita', data e luogo di nascita, codice fiscale,
residenza o denominazione, codice fiscale o partita IVA dei
contraenti le polizze assicurative relative ai veicoli coinvolti nei
sinistri:
h)generalita', data e luogo di nascita, codice fiscale,
residenza, numero patente dei proprietari e conducenti dei veicoli
coinvolti e del responsabile della circolazione (solo per i
ciclomotori; in tal caso, possono essere indicate denominazione,
partita iva e sede dell'eventuale persona giuridica);
i) generalita', data e luogo di nascita, codice fiscale,
residenza dei terzi danneggiati;
j) generalita', data e luogo di nascita, codice fiscale dei
professionisti incaricati (periti, legali o patrocinatori, medici);
k) estremi identificativi delle carrozzerie o autofficine di
riparazione (tipo, nome e cap);
l) generalita', data e luogo di nascita dei testimoni
eventualmente intervenuti;
m) indicazioni su eventuali autorita' intervenute nei luoghi di
accadimento dei sinistri, presidi di pronto soccorso (in caso di
ricoveri per danni alle persone) e organi giudiziari (in caso di
sinistri in contenzioso).
3. Sono inoltre comunicate e registrate nella banca dati sinistri
le indicazioni relative a decessi e, in caso di danni alle persone,
alle zone anatomiche delle lesioni subite dai soggetti coinvolti nei
sinistri e alle percentuali di invalidita' permanente causata dagli
stessi sinistri.

 

Art. 4.
Modalita' di funzionamento
1. Il funzionamento della banca dati sinistri si articola nelle
seguenti fasi ed attivita':
a) ricevimento delle comunicazioni delle imprese;
b) svolgimento dei controlli di conformita' tecnica;
c) registrazione dei dati;
d) accesso da parte dei soggetti autorizzati.
2. In relazione alla sola finalita' di cui all'art. 2, la banca
dati sinistri e' organizzata anche in modo da consentire all'ISVAP,
quale titolare del trattamento dei dati personali e sensibili
registrati nella banca dati sinistri, lo svolgimento di elaborazioni
statistiche, ricerche, studi ed analisi dei dati, nonche' la loro
eventuale comunicazione o diffusione soltanto in forma anonima ed
aggregata tale da non rendere identificabili gli interessati.

 

Art. 5.
Comunicazioni delle imprese
1. Le comunicazioni sono effettuate dalle imprese secondo le
modalita' stabilite nel provvedimento n. 1764.

 

Art. 6.
Completezza delle comunicazioni
1. Le imprese adottano idonee procedure di controllo al fine di
garantire l'esattezza, la completezza e l'aggiornamento dei dati
raccolti e comunicati all'ISVAP.
2. Le imprese adottano altresi' idonee modalita' per la
rettificazione, l'integrazione, l'aggiornamento o la cancellazione
dei dati, anche a seguito di richieste formulate dagli interessati ai
sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. Le imprese danno tempestiva notizia all'ISVAP dell'esecuzione
delle operazioni di cui al comma 2, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, al piu' tardi con la comunicazione immediatamente
successiva a tali operazioni.
4. L'ISVAP, ricevuta dall'impresa la notizia della necessita' di
rettificare, integrare, aggiornare o cancellare i dati gia'
comunicati, sospende la loro visibilita' fino alla comunicazione di
cui al comma 3.

 

Art. 7.
Controlli delle comunicazioni
1. Al ricevimento delle comunicazioni l'ISVAP effettua controlli di
conformita' tecnica.
2. Qualora la comunicazione risulti incompleta l'ISVAP ritrasmette
i dati, in tutto o in parte, all'impresa trasmittente, affinche'
questa provveda ad una nuova comunicazione con le necessarie
integrazioni o correzioni.
3. Nel caso di cui al comma 2, l'ISVAP applica le sanzioni
stabilite dall'art. 2, comma 5-quinquies della legge.

 

Art. 8.
Registrazione dei dati
1. I dati sono registrati nella banca dati sinistri e resi
disponibili ai soggetti autorizzati per cinque anni dalla data di
liquidazione dei sinistri, secondo le modalita' di accesso previste
ai successivi capi.
2. I dati registrati non sono modificabili autonomamente
dall'ISVAP. L'ISVAP, quale titolare del trattamento dei dati
personali registrati nella banca dati sinistri, effettua eventuali
operazioni di rettificazione, integrazione, aggiornamento o
cancellazione dei dati soltanto su richiesta dell'impresa che li ha
comunicati o d'intesa con essa anche a seguito di esercizio dei
diritti da parte degli interessati, nonche' in attuazione di
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o del Garante per la
protezione dei dati personali.
3. Decorso il termine previsto al comma 1 i dati relativi ad ogni
sinistro liquidato sono trasposti su altro supporto informatico ed
eliminati dalla banca dati sinistri.
4. I dati trasposti su altri supporti sono trattati, con tecniche
che non permettono di identificare anche indirettamente gli
interessati, dall'ISVAP esclusivamente a scopi statistici per le
finalita' di cui all'art. 2, fatte salve le esigenze di giustizia
penale e di esercizio dei diritti degli interessati. I dati non
possono essere comunicati o diffusi, se non in forma aggregata con
modalita' che non permettano di identificare gli interessati ad alcun
soggetto esterno.
5. Trascorsi ulteriori cinque anni dalla eliminazione dei dati
dalla banca dati sinistri, i dati che permettono di identificare
persone fisiche e giuridiche coinvolte a vario titolo nei sinistri,
vengono cancellati affinche' i restanti dati vengano conservati in
forma anonima e non possano essere utilizzati al fine di identificare
nuovamente gli interessati.

 

Art. 9.
Dati sensibili
1. Il presente provvedimento, nelle parti riguardanti i tipi di
dati sensibili e di operazioni eseguibili in relazione agli stessi
dati, e' adottato anche in attuazione dell'art. 22, comma 3-bis,
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. I dati sensibili sono trattati e conservati secondo le modalita'
stabilite dall'art. 3, commi 4 e 5, del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 135.

 

Art. 10.
Misure di sicurezza
1. L'ISVAP adotta le misure tecniche, logiche, informatiche,
procedurali, fisiche ed organizzative idonee a garantire il corretto
ed il regolare funzionamento della banca dati sinistri, nonche' la
riservatezza, la sicurezza e l'integrita' dei dati in conformita'
alla normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. Le imprese assumono adeguate misure al fine di assicurare la
riservatezza, la sicurezza e l'integrita' dei dati e delle
comunicazioni in conformita' alla normativa in materia di protezione
dei dati personali, anche sulla base delle modalita' tecniche
stabilite con circolare dell'ISVAP, di cui al successivo art. 12,
comma 1.

 


Capo II
Accesso dei soggetti autorizzati
Art. 11.
Accesso degli organi giudiziari e di polizia giudiziaria
1. L'accesso alla banca dati sinistri e il trattamento delle
informazioni acquisite da parte degli organi giudiziari e di polizia
giudiziaria e' consentito per esclusive finalita' di prevenzione,
accertamento e repressione dei reati, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
2. Gli accessi alla banca dati sinistri sono registrati e
memorizzati nel sistema informatico dell'ISVAP, con l'indicazione del
soggetto autorizzato, della data e dell'ora dell'accesso, nonche' dei
dati consultati.
3. Le modalita' tecniche di accesso alla banca dati sinistri da
parte degli organi giudiziari e di polizia giudiziaria sono stabilite
con specifiche convenzioni tra l'ISVAP e, rispettivamente, i
Ministeri della giustizia e dell'interno, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali.
4. Fermo restando quanto stabilito nelle convenzioni di cui al
comma 3, l'accesso alla banca dati sinistri e' consentito
esclusivamente per singole chiavi di ricerca, con conseguente
consultazione dei dati solo sinistro per sinistro, originata dalla
prima interrogazione della medesima banca dati. In ogni caso e' resa
tecnicamente impossibile l'acquisizione per via telematica di elenchi
relativi a sinistri o persone.

 


Capo III
Accesso delle imprese di assicurazione
Art. 12.
Accesso da parte delle imprese
1. L'accesso alla banca dati sinistri da parte delle imprese
avviene per via telematica sulla base di modalita' tecniche stabilite
con circolare dell'ISVAP.
2. L'accesso e' esercitato, mediante i soggetti abilitati, con
esclusivo riferimento ai dati strettamente necessari al perseguimento
delle finalita' indicate all'art. 2.
3. L'accesso alla banca dati sinistri e il trattamento delle
informazioni acquisite da parte dei soggetti abilitati e' consentito
nei confronti di dati pertinenti e non eccedenti rispetto a
specifiche esigenze derivanti da richieste o procedimenti di
liquidazione di sinistri all'esame delle imprese, quando non siano
sufficienti gli elementi gia' in loro possesso.
4. In relazione anche alla natura delle informazioni consultate,
tali esigenze e circostanze devono comunque risultare dagli atti in
possesso delle imprese, le quali adottano idonee misure di
documentazione in relazione alla pertinenza dell'accesso effettuato
rispetto alle finalita' proprie della banca dati sinistri.
5. Fermo restando quanto stabilito nel presente provvedimento in
ordine ai livelli di accesso dei soggetti abilitati, la consultazione
della banca dati sinistri e' consentita esclusivamente per singole
chiavi di ricerca, con la conseguente visione dei dati solo sinistro
per sinistro, originata dalla prima interrogazione della medesima
banca dati. In ogni caso, e' resa tecnicamente impossibile
l'acquisizione per via telematica di elenchi relativi a sinistri o
persone.

 

Art. 13.
Livelli di accesso dei soggetti abilitati
1. Sono previsti due livelli di accesso da parte dei soggetti
abilitati:
a) accesso di primo livello ai dati indicati nell'allegato 1,
relativi ai sinistri degli ultimi tre anni e con esclusione dei dati
identificativi e sensibili delle persone coinvolte nei sinistri,
riservato a soggetti abilitati preposti a strutture periferiche di
liquidazione dei sinistri, i cui requisiti sono definiti con
circolare dell'ISVAP di cui all'art. 12, comma l;
b) accesso di secondo livello ai dati indicati nell'allegato 2,
con esclusione dei dati sensibili, riservato a soggetti abilitati
preposti ad uffici di direzione del settore sinistri o ad unita'
istituite, anche in ambito associativo, per il contrasto alle frodi
assicurative ed operanti su delega delle imprese. La delega puo'
essere rilasciata, per gruppi di casi, con le cautele individuate
nella predetta circolare. E' consentita l'acquisizione di ulteriori
dati, anche sensibili, solo a seguito di richiesta scritta motivata
all'ISVAP.
2. Le imprese comunicano all'ISVAP gli estremi identificativi dei
soggetti abilitati preposti all'accesso alla banca dati sinistri, con
l'indicazione dei relativi requisiti.
3. I soggetti abilitati preposti dall'impresa sono autorizzati
all'accesso secondo le modalita' tecniche stabilite con la circolare
di cui all'art. 12, comma 1.
4. Le imprese sono tenute a segnalare immediatamente all'ISVAP la
perdita dei requisiti che legittimano l'accesso da parte di soggetti
abilitati.

 

Art. 14.
Controllo degli accessi
1. Gli accessi alla banca dati sinistri sono registrati e
memorizzati nel sistema informatico dell'ISVAP, con l'indicazione del
soggetto abilitato, della data e dell'ora dell'accesso, nonche' dei
dati consultati.
2. L'ISVAP esegue controlli sugli accessi effettuati, anche
attraverso verifiche periodiche o a campione, allo scopo di
verificarne la regolarita' e la correttezza, nonche' il rispetto di
quanto stabilito negli articoli 12 e 13.
3. In caso di accesso irregolare o difforme rispetto alle
disposizioni del presente provvedimento o ad altre disposizioni
applicabili, l'ISVAP contesta l'addebito e sospende o revoca, di
regola, l'abilitazione del soggetto abilitato all'accesso.

 

Art. 15.
Riservatezza dei dati e responsabilita'
1. Le persone che hanno accesso alle informazioni contenute nella
banca dati sinistri sono tenute al rispetto dei doveri di segretezza
e di riservatezza stabiliti dalla legge e dalla normativa in materia
di protezione dei dati personali.
2. Salvi comunque gli obblighi e la responsabilita' delle imprese,
i soggetti abilitati, i responsabili e il personale delle strutture e
degli uffici dai quali e' effettuato l'accesso, sono obbligati a
mantenere il segreto sugli elementi informativi acquisiti e sono
personalmente responsabili per la violazione degli obblighi di
riservatezza derivanti dal trattamento delle informazioni acquisite
mediante accesso alla banca dati sinistri e dalla loro utilizzazione
o divulgazione a terzi per finalita' non consentite dalla legge o
comunque estranee alla finalita' per le quali la banca dati e' stata
istituita.
3. I direttori generali e gli analoghi organi di vertice delle
imprese sono tenuti a vigilare sulla puntuale osservanza delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 o delle altre disposizioni
applicabili, anche attraverso verifiche di idonei organismi di
controllo delle stesse imprese.

 


Capo IV
Accesso di altri soggetti
Art. 16.
Accesso da parte degli interessati
1. Ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 gli
interessati possono esercitare presso l'ISVAP o presso le imprese i
diritti di accesso ai dati personali contenuti nella banca dati
sinistri.
2. In ogni caso, le operazioni di rettifica, aggiornamento,
integrazione e cancellazione dei dati personali da effettuare in
conseguenza dell'esercizio dei diritti indicati dall'art. 13 della
citata legge n. 675/1996 sono disposte dall'ISVAP in conformita' agli
articoli 6, commi 3 e 4, e 8, comma 2, secondo periodo.

 

Art. 17.
Accesso di terzi
1. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni ed integrazioni, le informazioni
conservate nella banca dati sinistri sono sottratte al diritto di
accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati dalla legge.

 


Capo V
Disposizioni finali
Art. 18.
Efficacia
1. Il presente provvedimento, relativamente alle procedure di
accesso alla banca dati sinistri da parte delle imprese di
assicurazione, entra in vigore il 15 aprile 2003.
2. Le imprese effettuano entro e non oltre il 31 ottobre 2003
l'attenta verifica e aggiornamento dei dati gia' trasmessi
anteriormente al presente provvedimento, che sono registrati
dall'ISVAP nella banca dati sinistri solo a seguito dell'operazione
di verifica e di conferma o aggiornamento dell'impresa.
3. Le richieste di autorizzazione all'accesso alla banca dati
sinistri potranno essere inoltrate dopo l'emanazione della circolare
di istruzioni dell'ISVAP.

 

Art. 19.
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento verra' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 marzo 2003
Il presidente: Giannini

 

Allegato 1

Informazioni disponibili per l'accesso di primo livello (effettuabile
da preposti alle strutture periferiche delle imprese di
assicurazione)
1) Sul sinistro, in generale:
a) data di accadimento;
b) luogo di accadimento;
c) provincia di accadimento;
d) intervento dell'autorita';
e) presenza di danni a persona;
f) stato del sinistro;
g) numero di veicoli coinvolti;
h) tipologia dei soggetti coinvolti;
i) modalita' di trattazione;
j) contenzioso;
k) grado giudizio finale;
l) presenza di testimoni;
m) numero di persone coinvolte ed eventuali decessi.
2) Veicoli:
a) targa veicoli coinvolti;
b) categoria veicoli coinvolti;
c) ruolo nel sinistro;
d) parte danneggiatasi nel sinistro.

 

Allegato 2

Informazioni disponibili per l'accesso di secondo livello (riservato
a preposti alle strutture di direzione del settore sinistri delle
imprese di assicurazione e alle unita' anti-frode)
1) Dati generali:
a) data di accadimento;
b) luogo di accadimento;
c) provincia di accadimento;
d) intervento dell'autorita';
e) presenza di danni a persona;
f) stato del sinistro;
g) numero di veicoli coinvolti;
h) tipologia dell'autorita' eventualmente intervenuta;
i) modalita' di trattazione;
j) importo complessivo del risarcimento eventualmente
effettuato;
k) informazioni sul grado e la tipologia dell'eventuale
contenzioso;
l) presenza di testimoni;
m) intervento di professionisti incaricati (periti, legali,
medici).
2) Veicoli:
a) numero di targa;
b) marca, modello e categoria dei veicoli coinvolti;
c) numero di telaio;
d) impresa con cui risulta assicurato;
e) ruolo nel sinistro;
f) parte danneggiatasi nel sinistro;
g) numero di altri sinistri in cui la vettura risulta
coinvolta;
h) autofficina di riparazione.
3) Conducente, contraente, proprietario dei veicoli coinvolti:
a) nominativo;
b) residenza;
c) numero di altri sinistri in cui il soggetto risulta
coinvolto.
4) Persone danneggiate:
a) nominativo;
b) data di nascita;
c) luogo di nascita;
d) codice fiscale/partita iva;
e) nome e comune del pronto soccorso in cui sia avvenuto
l'eventuale ricovero;
f) eventuale decesso del soggetto;
g) numero di altri sinistri in cui il soggetto risulta
coinvolto.
5) Professionisti intervenuti nel sinistro:
a) nominativo;
b) luogo di nascita;
c) data di nascita.
6) Testimoni del sinistro:
a) nominativo;
b) luogo di nascita;
c) data di nascita.