Gazzetta Ufficiale N. 64 del 17 Marzo 2004
 

DECRETO-LEGGE 16 marzo 2004, n.66

Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rendere
effettiva l'operativita' della norma introdotta nell'ordinamento dal
citato articolo 3, comma 57, della legge n. 350 del 2003, allo scopo
di consentire il ripristino o la continuazione del rapporto di
impiego per il personale della pubblica amministrazione colpito da
procedimento penale conclusosi con il proscioglimento, anche in
dipendenza dell'avvenuta scadenza del termine previsto per
l'emanazione del regolamento attuativo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 marzo 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della
giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
1. Al comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «sentenza definitiva di proscioglimento» sono
inserite le seguenti: «perche' il fatto non sussiste o l'imputato non
lo ha commesso ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza
della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal
servizio, e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata
in vigore della presente legge»;
b) le parole: «oltre i limiti di eta' previsti dalla legge» sono
sostituite dalle seguenti: «anche oltre i limiti di eta' previsti
dalla legge, comprese eventuali proroghe»;
c) dopo le parole: «sospensione ingiustamente subita» sono
inserite le seguenti: «e del periodo di servizio non espletato per
l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro,»;
d) le parole: «secondo modalita' stabilite con regolamento da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge» sono soppresse;
e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle sentenze di
proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i
provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa
estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del
dipendente imputato perche' il fatto non sussiste o perche' non lo ha
commesso. Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata
emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, il pubblico dipendente puo' chiedere
il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante
dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di
sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio
non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.».
2. Dopo il comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e' inserito il seguente:
«57-bis. Ove il procedimento penale di cui al comma 57, ricorrendo
ogni altra condizione ivi indicata, si sia concluso con provvedimento
di proscioglimento diverso da decreto di archiviazione per
infondatezza della notizia di reato o sentenza di proscioglimento
perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, anche
pronunciati dopo la cessazione dal servizio, l'amministrazione di
appartenenza ha facolta', a domanda dell'interessato, di prolungare e
ripristinare il rapporto di impiego per un periodo di durata pari a
quella della sospensione e del servizio non prestato, secondo le
modalita' indicate nel comma 57, purche' non risultino elementi di
responsabilita' disciplinare o contabile all'esito di specifica
valutazione che le amministrazioni competenti compiono entro dodici
mesi dalla presentazione dell'istanza di riammissione in servizio.».
3. Gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono
dal 1° gennaio 2004.

 

Art. 2.
1. Le domande di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, sono presentate, a pena di decadenza, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
all'amministrazione di appartenenza. L'amministrazione provvede entro
sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 57
del citato articolo 3, ovvero dalla definizione del procedimento di
cui al comma 57-bis del medesimo articolo.
2. Fatte salve le competenze delle regioni, le modalita' per il
ripristino del rapporto di lavoro per il personale di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono disciplinate ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 dello
stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dei principi
del presente decreto.
3. In caso di ripristino del rapporto di impiego dei magistrati
ordinari, disposto dal Consiglio superiore della magistratura, ai
sensi del comma 57-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, previo l'accertamento ivi previsto, al magistrato riammesso
in servizio e' conferita, se possibile e comunque nell'ambito dei
posti disponibili, una funzione dello stesso livello di quella da
ultimo esercitata. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai
sensi del comma 57 dello stesso articolo 3 della legge n. 350 del
2003, al magistrato riammesso in servizio che, al momento
dell'anticipato collocamento in quiescenza, aveva maturato
nell'ultima funzione esercitata un'anzianita' non inferiore a dodici
anni e' attribuita dal Consiglio superiore della magistratura, anche
in soprannumero, una funzione di livello immediatamente superiore a
tale ultima funzione, previa valutazione, da parte dello stesso
Consiglio, dell'anzianita' in ruolo al momento della cessazione del
servizio e delle attitudini desunte dalle funzioni da ultimo
esercitate; non possono, tuttavia, essere attribuite in soprannumero
funzioni di livello superiore a presidente aggiunto o procuratore
generale aggiunto della Corte di cassazione, nonche' funzioni apicali
di uffici giudiziari di qualsiasi livello; al magistrato riammesso in
servizio ai sensi del comma 57 dell'articolo 3 della legge n. 350 del
2003 che, al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza,
aveva maturato nell'ultima funzione esercitata un'anzianita'
inferiore a dodici anni e' conferita, anche in soprannumero, una
funzione dello stesso livello di tale ultima funzione. Il Consiglio
superiore della magistratura dispone altresi' la continuazione del
servizio per il periodo corrispondente alla sospensione ingiustamente
subita e per il periodo di attivita' non prestata in dipendenza della
cessazione anticipata del rapporto di impiego, ai sensi dei commi 57
e 57-bis del citato articolo 3; in ogni caso di riammissione in
servizio o di ripresa del servizio dopo la sospensione, ai sensi dei
predetti commi, al magistrato e' attribuita la posizione in ruolo che
avrebbe avuto, ove il servizio non avesse subito interruzione, nel
rispetto della normativa relativa alla progressione in carriera. Le
norme del presente comma si applicano anche ai magistrati militari,
nel rispetto dei principi posti e ferme restando le competenze
stabilite dal relativo ordinamento.
4. Per il personale militare e delle forze di polizia, nonche' per
quello del settore operativo e aeronavigante del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco addetto all'attivita' di soccorso, in caso di
ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57-bis
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al dipendente
riammesso in servizio, se possibile e comunque nell'ambito dei posti
disponibili, sono attribuiti il grado o la qualifica posseduti al
momento dell'anticipato collocamento in quiescenza e gli e' conferita
una funzione corrispondente ai predetti grado o qualifica. In caso di
ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso
articolo 3 della legge n. 350 del 2003, i predetti gradi, qualifica e
funzione sono attribuiti anche in soprannumero, escluso comunque il
conferimento plurimo delle funzioni apicali individuate da ciascuna
amministrazione in conformita' ai rispettivi ordinamenti, e con
riassorbimento all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi
causa. Per il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile,
nonche' per il personale del settore operativo e aeronavigante del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto all'attivita' di
soccorso, il servizio non puo' in ogni caso protrarsi oltre gli otto
anni eccedenti il limite di eta' previsto dai rispettivi ordinamenti
per il collocamento in quiescenza d'ufficio. In caso di
prolungamento, di ripristino del rapporto di impiego e di
riammissione in servizio del personale delle Forze armate e di
polizia ad ordinamento militare, da considerare in soprannumero
riassorbibile all'atto della cessazione dal servizio dello stesso per
qualsiasi causa, non puo' essere in ogni caso superato il limite di
eta' per il collocamento in congedo assoluto e si applicano le
vigenti disposizioni di legge in materia di reclutamento, stato
giuridico ed avanzamento; non si da' luogo a valutazione ai fini
dell'avanzamento al grado superiore per gli anni di prolungamento o
di ripristino del rapporto di impiego oltre il limite di eta'
previsto per il ruolo e il grado di appartenenza e, fino al
definitivo collocamento a riposo, cessano di avere efficacia le
promozioni conferite in conseguenza del collocamento in congedo e
sono sospesi il relativo trattamento economico e il decorso
dell'ausiliaria.
5. In caso di ripristino del rapporto di impiego di personale
diverso da quello di cui ai commi 2, 3 e 4, ai sensi del comma 57-bis
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al dipendente
riammesso in servizio e' attribuita la qualifica posseduta al momento
dell'anticipato collocamento in quiescenza e gli e' conferita, se
possibile e comunque nell'ambito dei posti disponibili, una funzione
corrispondente alla predetta qualifica. In caso di ripristino del
rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3
della legge n. 350 del 2003, le predette qualifica e funzione sono
attribuite anche in soprannumero, escluso comunque il conferimento
delle funzioni apicali individuate da ciascuna amministrazione in
conformita' ai rispettivi ordinamenti.
6. In ogni caso di ripristino del rapporto di impiego e' sospeso il
trattamento pensionistico. In caso di ripristino del rapporto di
impiego con attribuzione di una funzione in soprannumero rispetto
alle previsioni della pianta organica, le amministrazioni diverse da
quelle di cui al quarto periodo del comma 4 rendono indisponibili
nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza il numero di posti
idonei ad assicurare l'equivalenza della spesa.

 

Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 16 marzo 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli