Gazzetta Ufficiale N. 71 del 25 Marzo 2004
 

 

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1 marzo 2004
Modalita' e caratteristiche del sigillo da apporre sui veicoli sottoposti alla sanzione accessoria del fermo amministrativo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
Visto l'art. 11, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), di seguito indicato «codice della
strada», che demanda al Ministero dell'interno il coordinamento dei
servizi di polizia stradale da chiunque espletati;
Visti gli articoli 213 e 214 del codice della strada;
Visto l'art. 38 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326;
Visto l'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada, di seguito indicato come
«regolamento di esecuzione del codice della strada»;
Considerato che l'art. 214, comma 1 del codice della strada, come
modificato dall'art. 38 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, prescrive che sul
veicolo sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo
amministrativo deve essere collocato un sigillo, le cui
caratteristiche e modalita' di applicazione sono fissate con decreto
del Ministero dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Caratteristiche del sigillo apposto sui veicoli sottoposti a fermo
amministrativo

1. Il sigillo, che deve essere collocato sui veicoli sottoposti
alla sanzione accessoria del fermo amministrativo, e' costituito da
un pannello in materiale plastico o metallico o da un foglio di carta
recante l'iscrizione: «Veicolo sottoposto a fermo» con l'indicazione
degli estremi del provvedimento che lo ha disposto, conformemente ai
modelli A e B, allegati al presente decreto. Il sigillo, realizzato
in un unico pezzo, deve essere riprodotto o anche solo rivestito da
materiale che presenti caratteristiche merceologiche adeguate che ne
consentano la sua esposizione agli agenti atmosferici, per tutta la
durata presumibile dello stato di fermo, senza che vengano a
determinarsi significative variazioni di leggibilita' delle
iscrizioni impresse.
2. Il sigillo deve essere fissato solidamente al veicolo in modo
tale che non sia possibile la sua rimozione, la sua separazione dal
veicolo o il suo occultamento, senza violarne l'integrita' in modo
irreversibile ed evidente.
3. Il sigillo deve recare in modo ben visibile l'indicazione
dell'ufficio o del comando che lo ha apposto, nonche' l'emblema della
Repubblica italiana o lo stemma dell'amministrazione dalla quale
l'organo accertatore dipende. L'altezza dei caratteri con i quali e'
composta l'iscrizione contenente tali dati identificativi non puo'
essere inferiore a 4 mm.

 

Art. 2.

Modalita' di apposizione e rimozione dei sigilli

1. I sigilli sono apposti dall'organo di polizia stradale che ha
accertato l'illecito amministrativo al quale consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo ovvero da altro
organo di polizia stradale, tra quelli indicati dall'art. 12, commi 1
e 2, del codice della strada, appositamente delegato a compiere
l'operazione.
2. Su ogni veicolo sottoposto a fermo amministrativo devono
essere apposti almeno due sigilli: uno nella parte anteriore ed uno
nella parte laterale in corrispondenza o in prossimita' del posto di
guida. Sui ciclomotori, sui rimorchi, sui motocicli ovvero sulle
macchine agricole ed operatrici puo' essere apposto un solo sigillo
nella parte anteriore.
3. In ogni caso, i pannelli devono essere apposti, senza
pregiudizio per la sicurezza della circolazione, per la visuale del
conducente, per la sua liberta' di movimento nonche' della
possibilita' di azionare i comandi di guida, su parti del veicolo che
ne consentano, in ogni momento, la chiara leggibilita'. Sui veicoli
dotati di carrozzeria chiusa e superfici vetrate, i sigilli, ove
possibile, devono essere collocati all'interno del veicolo,
preferibilmente sul vetro laterale anteriore o posteriore ovvero sul
lunotto posteriore.
4. Al termine del periodo di fermo amministrativo, i sigilli
devono essere rimossi a cura dell'organo di polizia stradale che li
ha apposti, ovvero, anche su richiesta della persona a cui il veicolo
e' affidato in custodia, da altro organo di polizia stradale tra
quelli indicati dall'art. 12, comma 1, del codice della strada
appositamente delegato, competente rispetto al luogo in cui il
veicolo e' stato custodito per tutta la durata del fermo
amministrativo.
5. Della rimozione dei sigilli deve essere redatto apposito
verbale con la descrizione dello stato e dell'integrita' degli stessi
al momento della rimozione. Se la rimozione e' compiuta da organo di
polizia stradale diverso da quello che li aveva apposti, il verbale
di rimozione deve essere trasmesso, senza ritardo, a quell'ufficio o
comando.

 

Art. 3.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2004
Il Ministro: Pisanu

 

Allegati A e B