DECRETO-LEGGE 31 marzo 2005, n.45

Disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1-4-2005)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di incrementare la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalita' organizzata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Assunzione e mantenimento in servizio di personale della Polizia di Stato

1. Nell'alinea del comma 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «Nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione di cui al comma 96 e' prioritariamente considerata l'immissione in servizio» sono aggiunte le seguenti: «degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale, nonche»; conseguentemente, la lettera h) del medesimo comma 97 e' sostituita dalla seguente:
«h) dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004.».
2. Relativamente alle assunzioni per le esigenze di sicurezza pubblica di cui al comma 1, da effettuarsi nell'anno 2005, e' assicurata la precedenza ai volontari in ferma breve delle Forze armate utilmente collocati, al termine della ferma, nelle graduatorie per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia relative ai bandi di concorso emanati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 96, 97, 541, 542 e 543, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalita' organizzata e per assicurare la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, sono stanziati 4.414.095 euro per l'anno 2005 e 5.885.460 euro a decorrere dall'anno 2006 per l'assunzione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della medesima legge n. 311 del 2004, di 189 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato frequentatori del 60° corso di allievo agente ausiliario di leva della Polizia di Stato.
4. Per le finalita' di cui al comma 3, fatte salve le eventuali autorizzazioni alle assunzioni ai sensi dell'articolo 1, commi 96 e 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministro dell'interno, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 548, lettera b), della medesima legge ed entro il limite di spesa di 17.000.000 di euro, puo' autorizzare l'ulteriore trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2005, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 61° e 62° corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda. Restano ferme le modalita' previste dall'articolo 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' le altre disposizioni previste dall'articolo 47, commi nono e decimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, ai fini della copertura dei posti di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini della copertura dei posti di cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, lettera a), della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre prioritariamente alle modalita' di cui all'articolo 47, commi nono e decimo, della citata legge n. 121 del 1981.

 

Art. 2.
Assunzione e mantenimento in servizio di personale dell'Arma dei carabinieri

1. Per le medesime esigenze di cui all'articolo 1, comma 3, ed al fine di garantire la funzionalita' e l'operato dei comandi, degli enti e delle unita' dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa puo' autorizzare, entro il limite di spesa di 18.000.000 di euro, il richiamo, sino al 31 dicembre 2005, dei carabinieri ausiliari che, nello stesso anno, al termine del servizio di leva obbligatoria sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari richiamati ai sensi del presente articolo e' corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i volontari in ferma prefissata quadriennale e, se richiamati per un periodo non inferiore ai sei mesi durante il quale non hanno demeritato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, ai fini della copertura dei posti di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226.
A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini della copertura dei posti di cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, lettera a), della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre prioritariamente alle modalita' di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 548, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo le modalita' previste dall'articolo 1, comma 549, della medesima legge.

 

Art. 3.
Personale del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 25, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226, fatti salvi i posti gia' coperti attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'anno 2005, gli ulteriori posti derivanti da incremento degli organici della Guardia di finanza si intendono comunque riservati, con le modalita' previste dall'ordinamento del medesimo Corpo, a coloro che vi prestano servizio di leva in qualita' di ausiliari. Per la copertura dei rimanenti posti disponibili si provvede mediante i concorsi previsti dall'articolo 25, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini della copertura dei posti di cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, lettera a), della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre prioritariamente alle modalita' di reclutamento previste dall'ordinamento del medesimo Corpo per il personale che vi presta servizio di leva in qualita' di ausiliario.
2. Le somme finalizzate all'assunzione dei 50 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, sono utilizzate per l'assunzione di 63 allievi operatori del Corpo forestale dello Stato.

 

Art. 4.
Disposizioni in materia di Amministrazione della pubblica sicurezza e di coordinamento delle Forze di polizia

1. Al fine di meglio distinguere, nel quadro ordinamentale di cui al Capo I della legge 1° aprile 1981, n. 121, e nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, le funzioni di coordinamento tecnico-operativo delle Forze di polizia da quelle di direzione e amministrazione della Polizia di Stato, il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ferme restando le caratteristiche interforze, e' trasferito alla Direzione centrale della polizia criminale e, nell'ambito dello stesso Dipartimento, e' istituita la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato. Conseguentemente, all'articolo 10, comma 3, della citata legge n. 121 del 1981 le parole: «puo' chiedere all'ufficio di cui alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «puo' chiedere all'ufficio di cui alla lettera c)».
2. All'attuazione del comma 1 si provvede assicurando l'invarianza della spesa e della dotazione organica complessiva dei dirigenti della carriera prefettizia e della Polizia di Stato. A tale scopo:
a) nella tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in corrispondenza della qualifica di prefetto e' soppressa la funzione di «direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia», che e' attribuita, alternativamente, ad un dirigente generale della Polizia di Stato, ad un generale di divisione dell'Arma dei carabinieri o ad un generale di divisione della Guardia di finanza, ferme restando le relazioni funzionali con il direttore dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione e con gli altri organi del Dipartimento della pubblica sicurezza;
b) alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, alla voce «Dirigente generale di pubblica sicurezza», ferma restando la relativa dotazione organica, e' aggiunta la funzione: «direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia»;
c) il provvedimento da adottarsi a norma dell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, dispone corrispondenti modificazioni del numero degli uffici e delle competenze, nonche' delle piante organiche e dei mezzi della Direzione centrale della polizia criminale e dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza.

 

Art. 5.
Ammodernamento e potenziamento dei mezzi delle Forze di polizia

1. Allo scopo di rendere possibile la prosecuzione degli interventi finalizzati all'ammodernamento ed al potenziamento tecnologico dei mezzi delle Forze di polizia, le somme iscritte in bilancio al capitolo 7401 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, eventualmente non utilizzate nel corso degli esercizi precedenti, sono mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2005.

 

Art. 6.
Attuazione del programma di cooperazione internazionale AENEAS

1. Il comma 544 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' sostituito dal seguente:
«544. E' autorizzata la spesa di 23 milioni di euro iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006 per le seguenti finalita':
a) attuazione del programma di cooperazione AENEAS, di cui al regolamento (CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, finalizzato a dare ai Paesi terzi interessati assistenza finanziaria e tecnica in materia di flussi migratori e di asilo;
b) prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 11, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
c) fornitura di beni mobili ed apparecchiature idonei al contrasto dell'immigrazione clandestina ai Paesi di accertata provenienza della stessa;
d) integrazione degli interventi in materia d'immigrazione, in particolare, di contrasto all'immigrazione clandestina, anche sul territorio dello Stato.».

 

Art. 7.
Operativita' del soccorso aereo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Al fine di assicurare l'immediata operativita' del soccorso aereo svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco attraverso l'uso del mezzo aereo ad ala fissa, le procedure di reclutamento per quattro posti nel profilo di direttore aeronavigante della posizione economica C 2, gia' autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 del luglio 2004, sono espletate per quattro posti di pilota di aeroplano nell'ambito del profilo di elicotterista esperto di corrispondente posizione economica, ferma restando la dotazione organica vigente.
2. In attesa della individuazione dei nuovi profili professionali determinati con i decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, con decreto del Ministro dell'interno sono definiti i requisiti, i criteri e le modalita' per le procedure di reclutamento di cui al comma 1, in relazione alla specificita' dei compiti connessi al soccorso con aeroplano.

 

Art. 8.
Ulteriori risorse per l'esercizio della delega in materia di rapporto d'impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1. Le somme stanziate al comma 3 dell'articolo 6 della legge 30 settembre 2004, n. 252, sono incrementate nei limiti di 4.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005.

 

Art. 9.
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 8, pari a complessivi euro 8.414.095 per l'anno 2005 e ad euro 9.885.460 a decorrere dall'anno 2006, si provvede:
a) quanto a euro 5.000.000, per l'anno 2005 e ad euro 6.900.000 per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
b) quanto a euro 3.414.095 per l'anno 2005 e ad euro 2.985.460 per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella C) della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
c) quanto a euro 9.885.460 per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

 

Art. 10.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 marzo 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Pisanu, Ministro dell'interno

Martino, Ministro della difesa

Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze

Baccini, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli