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Dirigenti che espletano funzioni di polizia: nuovo organico
(D.M. 7 febbraio 2003, n. 55)
Tre dirigenti generali in pių, tre dirigenti superiori ed un primo dirigente in meno: č quanto prevede il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile, in distribuzione  dal giorno successivo a parziale modifica della tabella A allegata
al decreto del Presidente  della  Repubblica  24 aprile  1982,  n.  335,  come sostituita dalla tabella 1, allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.
 

Gazzetta Ufficiale N. 78 del 03 Aprile 2003

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 febbraio 2003, n. 55
Regolamento recante modifica delle dotazioni organiche del personale dirigente della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121 - e successive modificazioni
ed integrazioni - recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante delega al Governo per
il riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello
Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il
riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia
di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n.
208, recante il regolamento per il riordino della struttura
organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Considerato che l'articolo 10, comma 5, del regolamento prevede la
possibilita' di modificare la dotazione organica dei dirigenti
generali di pubblica sicurezza di livello C, fissata dal decreto
legislativo n. 334/2000 per assicurare adeguata copertura dei posti
di funzioni individuati dal regolamento stesso;
Considerato, altresi', che l'articolo 65, comma 2, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, prevede che le modifiche delle
dotazioni organiche, da apportare al regolamento, non debbono
comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere contestualmente alla
riduzione di altre qualifiche dirigenziali dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza, nel rispetto della dotazione complessiva di
ciascun ruolo;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 ottobre 2002;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.

La dotazione organica, prevista per la qualifica di dirigente
generale di pubblica sicurezza dalla tabella A allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come
sostituita dalla tabella 1, allegata al decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334, e' incrementata di tre unita'.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 1 aprile 1981, n. 121, reca: "Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, reca: "Ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia".
- La legge 31 marzo 2000, n. 78, reca: "Delega al
Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri, del
Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di
finanza e della Polizia di Stato".
- Si riporta il testo dell'art. 65, comma 2, del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei
ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di
Stato):
"2. Le dotazioni organiche, per esigenze operative e
funzionali sopravvenute, potranno essere modificate, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e ferma
restando la dotazione organica complessiva di ciascun
ruolo, con regolamento del Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208
(Regolamento per il riordino della struttura organizzativa
delle articolazioni centrali e periferiche
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.)
"5. In relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma
5, dall'art. 5, comma 4, ed alla necessita' di assicurare
la copertura dei posti per i quali e' prevista l'alternanza
fra dirigenti generali della Polizia di Stato e ufficiali
di grado corrispondente dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della Guardia di finanza, la dotazione organica dei
dirigenti generali di livello C fissata dal decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, tabella 1, e'
modificata con le procedure di cui all'art. 65, comma 2,
del predetto decreto n. 334, ferme restando le posizioni
fuori ruolo esistenti. I provvedimenti occorrenti nella
prima attuazione delle disposizioni del presente
regolamento possono essere adottati anche nelle more del
perfezionamento del regolamento previsto dall'art. 65,
comma 2, del predetto decreto n. 334, purche' sia
assicurata, nell'ambito delle vacanze delle qualifiche
dirigenziali, l'indisponibilita' dei posti occorrenti per
soddisfare le condizioni richieste dal predetto art. 65,
comma 2, del ripetuto decreto n. 334 del 2000".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo vigente della tabella A allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, come sostituita dalla tabella 1, allegata al
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 344 (per l'argomento
v. nelle note alle premesse):
"Tabella A

tabella

 

 

 

(in corso di caricamento)

Art. 2.

La dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore e di
primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia e' ridotta rispettivamente di tre e di
una unita'.

 

Art. 3.

Per effetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2, le dotazioni
organiche delle qualifiche dirigenziali dei ruoli del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, gia' previste dalla
tabella 1 allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,
sono indicate nella tabella allegata al presente regolamento.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 7 febbraio 2003

 

Il Ministro dell'interno
Pisanu
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

 

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 31


Nota all'art. 3:
- Per il testo della tabella 1 allegata al decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 344, v. nella nota all'art.
1.

 

Tabella a pag. 7 (in corso di caricamento)