Gazzetta Ufficiale N. 94 del 23 Aprile 2003

DECRETO LEGISLATIVO 7 aprile 2003, n. 87

Attuazione della direttiva 2001/51/CE che integra le disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001,
che integra le disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione di
Schengen del 14 giugno 1985;
Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee, legge comunitaria 2001, ed in particolare
l'articolo 1 e l'allegato A;
Vista la legge 30 settembre 1993, n. 388, recante ratifica ed
esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della
Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i
Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della
Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo
all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con
due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della
Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di
applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due
dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonche' la
convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il
processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari
di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione
del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3
dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla
lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro e
delle politiche sociali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 3 dell'articolo 10, e' sostituito dal seguente:
"3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo
dei documenti di cui all'articolo 4, o che deve essere comunque
respinto a norma del presente articolo, e' tenuto a prenderlo
immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o
in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in
possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando
l'ingresso e' negato allo straniero in transito, qualora il vettore
che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di
imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano
negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.";
b) all'articolo 12, comma 6, secondo periodo, le parole: "da lire
un milione a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da
euro 3.500 a euro 5.500".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 7 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Pisanu, Ministro dell'interno
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della
funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 2001/51/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 187 del
10 luglio 2001.
- La Convenzione di Schengen del 14 giugno 1985, reca: "Accordo
di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei
controlli alle frontiere comuni". L'art. 26, della citata convenzione
cosi recita:
"Art. 26. - 1. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla loro
adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo
status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del
31 gennaio 1967, le parti contraenti si impegnano ad introdurre nelle
rispettive legislazioni nazionali le seguenti regole:
a) se ad uno straniero viene rifiutato l'ingresso nel
territorio di una parte contraente, il vettore che lo ha condotto
alla frontiera esterna per via aerea, marittima o terrestre e' tenuto
a prenderlo immediatamente a proprio carico. A richiesta delle
autorita' di sorveglianza della frontiera, egli deve ricondurre lo
straniero, nel Paese terzo dal quale e' stato trasportato, nel Paese
terzo che ha rilasciato il documento di viaggio in suo possesso
durante il viaggio o in qualsiasi altro Paese terzo in cui sia
garantita la sua ammissione;
b) il vettore e' tenuto ad adottare ogni misura necessaria per
accertarsi che lo straniero trasportato per via aerea o marittima sia
in possesso dei documenti di viaggio richiesti per l'ingresso nei
territori delle parti contraenti.
2. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla loro adesione alla
Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei
rifugiati quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio
1967, e nel rispetto del proprio diritto costituzionale, le parti
contraenti si impegnano ad istituire sanzioni nei confronti dei
vettori che trasportano per via aerea o marittima, da un Paese terzo
verso il loro territorio, stranieri che non sono in possesso dei
documenti di viaggio richiesti.
3. Le disposizioni del paragrafo 1, lettera b) e del paragrafo 2,
si applicano ai vettori di gruppi che effettuano collegamenti
stradali internazionali con autopullmann, ad eccezione del traffico
frontaliero.
- La legge 1 marzo 2003, n. 39, reca: "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee, legge comunitaria 2001".
- La legge 30 settembre 1993, n. 388, reca: "Ratifica ed
esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della
Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, tra i
Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della
Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo
all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con
due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della
Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di
applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due
dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonche' la
convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il
processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari
di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione
del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3
dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla
lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990".
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, reca: "Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri".
Note all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vedi note
alle premesse. Il testo dell'art. 10, comma 3, cosi' come modificato
dal decreto, qui pubblicato, cosi' recita:
"Art. 10 (Respingimento). (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8). -
1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano
ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal
presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera e'
altresi' disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
a) che entrando nel territono dello Stato sottraendoli ai
controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati
temporaneamente ammessi nel territorio per necessita' di pubblico
soccorso.
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo
dei documenti di cui all'art. 4, o che deve essere comunque respinto
a norma del presente articolo, e' tenuto a prenderlo immediatamente a
carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha
rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello
straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso e'
negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe
dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o
le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato
l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.";
b) all'art. 12, comma 6, secondo periodo, le parole: "da lire
un milione a lire cinque milioni", sono sostituite dalle seguenti:
"da euro 3.500 a euro 5.500.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'art. 4, commi
3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti
che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di
rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per
motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto e' prevista l'assistenza necessaria
presso i valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati
dall'autorita' di pubblica sicurezza".
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10). - 1. Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, chiunque in violazione delle
disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare
l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti
diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la
persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e'
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000
euro per ogni persona.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del codice penale,
non costituiscono reato le attivita' di soccorso e assistenza
umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in
condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al
fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a
procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in
violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a
procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non
e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con
la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro
per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto e'
commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando
servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o
alterati o comunque illegalmente ottenuti
3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel
territorio dello Stato di cinque o piu' persone;
b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona
e' stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumita';
c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona
e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di
reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo
sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da
impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento,
si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la
multa di 25.000 euro per ogni persona.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste
dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le
aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena
si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento
conseguente alle predette aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene
sono diminuite fino alla meta' nei confronti dell'imputato che si
adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorita' di polizia
o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi di prova
decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la
cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione di risorse
rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All'art. 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole:
"... 609-octies del codice penale ...", sono inserite le seguenti:
"nonche' dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio l'arresto in
flagranza ed e' disposta la confisca del mezzo di trasporto
utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque
con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali
indagini.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il
fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre
un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero
o nell'ambito delle attivita' punite a norma del presente articolo,
favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in
violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la
reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta
milioni.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, e' tenuto ad
accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti
richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonche' a
riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a
bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione
irregolare. In caso di inosservanza anche di un solo degli obblighi
di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli
stranieri trasportati. Nei casi piu' gravi e' disposta la sospensione
da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione
o concessione rilasciata dall'autorita' amministrativa italiana,
inerenti all'attivita' professionale svolta e al mezzo di trasporto
utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto
delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive
di cui all'art. 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque
territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei
mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorche' soggetti a
speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche
circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi che
possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente
articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e' redatto
processo verbale in appositi moduli, che e' trasmesso entro
quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne
ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto
ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria
possono altresi' procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle
disposizioni di cui all'art. 352, commi 3 e 4 del codice di procedura
penale.
8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia
finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal
presente articolo, sono affidati dall'autorita' giudiziaria
procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze
processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per
l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato
o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione
civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono
essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni dell'art. 100, commi 2 e 3, del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, approvato con decreto dcl Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309.
8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di
affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le
disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni.
8-ter. La distruzione puo' essere direttamente disposta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorita' da lui
delegata, previo nullaosta dell'autorita' giudiziaria procedente.
8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai
sensi del comma 8-ter, sono altresi' fissate le modalita' di
esecuzione.
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati
all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso
ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di
trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalita' di cui al
comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e
destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione
dell'eventuale indennita', si applica il comma 5 dell'art. 301-bis
del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno
dei reati previsti dal presente articolo, nonche' le somme di denaro
ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono
destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e
repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale
mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza
tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A
tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche
richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel
mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha
fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto
illecito di migranti, puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e, se
vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della
nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in
un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le
competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono
essere utilizzate per concorrere alle attivita' di cui al comma
9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte
delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in
servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto
internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave
batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si
tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalita' di intervento delle navi della Marina
militare nonche' quelle di raccordo con le attivita' svolte dalle
altre unita' navali in servizio di polizia sono definite con decreto
interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa,
dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater, si
applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti
il traffico aereo".