Gazzetta Ufficiale N. 98 del 29 Aprile 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 aprile 2003
Regole tecniche relative ad apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
di concerto con
IL CAPO DELLA POLIZIA
direttore generale della Pubblica sicurezza

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comma 1;
Visto l'art. 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
come modificato dal comma 2 del citato art. 22;
Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di Pubblica
sicurezza (T.U.L.P.S.), come modificato dal comma 3 del citato art.
22;
Visto l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, come modificato dal comma 4 del citato art. 22;
Visto il decreto interdirettoriale dell'11 marzo 2003, concernente
le regole tecniche relative agli apparecchi e congegni di cui
all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.;
Considerato che il citato art. 38, comma 3, prevede che gli
apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.
siano dotati di dispositivi che ne garantiscono l'immodificabilita' e
di dispositivi atti a segnalare eventuali manomissioni;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione del decreto e definizioni
1. Il presente decreto ha per oggetto le regole tecniche previste
dall'art. 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli
apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.
2. Ai soli fini della determinazione delle regole tecniche degli
apparecchi e congegni di cui al presente decreto, si intendono:
a) per produttore, colui che professionalmente costruisce,
realizzando un prodotto finito in ogni sua parte, apparecchi e
congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da
intrattenimento o da gioco di abilita', pronti per essere impiegati
sul territorio nazionale;
b) per importatore, colui che immette in libera pratica ovvero
comunque introduce nel territorio nazionale, per essere ivi
impiegati, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od
elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilita', finiti in
ogni loro parte; e' assimilato all'importatore l'operatore estero che
immette in libera pratica ovvero comunque introduce nel territorio
nazionale, per essere ivi impiegati, apparecchi e congegni
automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da
gioco di abilita', finiti in ogni loro parte, il quale abbia
stabilito in Italia una o piu' sedi secondarie con rappresentanza
stabile a norma degli articoli 2197 ovvero 2506 del codice civile
(dal 1° gennaio 2004, art. 2508);
c) per gestore, colui che esercita una attivita' organizzata
diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica,
presso pubblici esercizi, circoli ed associazioni autorizzate, di
apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da
intrattenimento o da gioco di abilita', dallo stesso posseduti a
qualunque titolo;
d) per esercente, il titolare di licenze di pubblica sicurezza di
cui agli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S.;
e) per utente, il giocatore;
f) per apparecchio o congegno, il complesso dei componenti
destinati al gioco comprensivo, tra l'altro, dei dispositivi di
inserimento e di erogazione delle monete, dei programmi e schede di
gioco e della connessione per la comunicazione;
g) per intrattenimento, l'insieme di modalita' e sequenze di
gioco che coinvolgono l'utente nell'ambito della partita;
h) per abilita', la capacita' richiesta all'utente per il
conseguimento del risultato relativamente alle diverse tipologie di
gioco;
i) per alea o elemento aleatorio, gli elementi incidenti sul
risultato del gioco dipendenti da fattori casuali, determinati
dall'apparecchio o congegno, non prevedibili da parte dell'utente;
j) per preponderanza dell'abilita' o dell'intrattenimento
rispetto all'elemento aleatorio, la possibilita' dell'utente, tramite
la propria abilita', di superare, nella maggioranza degli eventi di
gioco, gli elementi aleatori incidenti sul risultato e/o la
prevalenza, durante la partita, del tempo dedicato ad elementi di
intrattenimento;
k) per costo della partita, il valore espresso in euro per
ciascuna partita;
l) per scheda di gioco, l'insieme dei circuiti elettronici nei
quali risiedono il software di gioco ed i contatori dei dati per la
memorizzazione dei parametri di funzionamento del gioco stesso,
nonche' le interfacce ed i protocolli necessari per l'accesso ai dati
ai fini della gestione telematica degli apparecchi;
m) per ciclo complessivo di partite, ciascun ciclo di 7.000
partite consecutive, vale a dire dalla partita n. 1 alla partita n.
7.000, dalla partita n. 7.001 alla n. 14.000 e cosi' di seguito;
n) per immodificabilita', la non modificabilita' ne'
alterabilita' delle caratteristiche tecniche nonche' delle modalita'
di funzionamento, di gioco e di distribuzione dei premi, per le quali
e' stata fornita autocertificazione di conformita' all'esemplare che
ha precedentemente conseguito la certificazione a seguito dell'esito
positivo della verifica tecnica;
o) per manomissione, l'alterazione o il danneggiamento di uno o
piu' dei dispositivi di protezione della scheda di gioco;
p) per manutenzione straordinaria, gli interventi sulla scheda di
gioco necessari a ripristinare le caratteristiche tecniche
dell'apparecchio, le relative modalita' di funzionamento e quelle di
distribuzione dei premi;
q) per manutenzione ordinaria, tutti gli interventi manutentivi
diversi dalla manutenzione straordinaria.

 

Art. 2.
Requisiti obbligatori degli apparecchi
1. In relazione al combinato disposto degli articoli 110, comma 6,
del T.U.L.P.S. e 38 della legge n. 388 del 2000, gli apparecchi e
congegni da intrattenimento o da gioco di abilita' di cui al presente
articolo:
1) funzionano con modalita' automatiche, semiautomatiche od
elettroniche;
2) sono attivabili unicamente con l'introduzione di monete
metalliche;
3) prevedono un costo, per ciascuna partita, non superiore a 50
centesimi di euro;
4) si basano su modalita' di gioco nelle quali gli elementi di
abilita' od intrattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento
aleatorio;
5) non possono riprodurre, nemmeno in parte, il gioco del poker o
le sue regole fondamentali;
6) sono programmati per una durata di ciascuna partita non
inferiore a dieci secondi;
7) computano le vincite, in modo non predeterminabile, su un
ciclo complessivo di 7.000 partite ed in misura non inferiore al 90%
delle somme giocate;
8) distribuiscono vincite esclusivamente in monete metalliche;
9) ciascuna vincita non puo' essere superiore a venti volte il
costo della singola partita;
10) erogano la vincita subito dopo la conclusione di ciascuna
partita vincente;
11) sono muniti di dispositivi che ne garantiscono
l'immodificabilita' delle caratteristiche tecniche, delle modalita'
di funzionamento e di distribuzione dei premi, di cui al successivo
art. 8;
12) sono dotati di misure che ne bloccano il funzionamento in
caso di manomissione, rendendone evidente a chiunque la manomissione
stessa, anche solo tentata, attraverso modalita' diversificate, di
cui al successivo art. 9;
13) sono muniti di un univoco codice identificativo, di cui al
successivo art. 10;
14) sono accompagnati dalla scheda esplicativa, di cui al
successivo art. 11, e dal registro delle manutenzioni, di cui al
successivo art. 12.
2. Gli apparecchi di cui al presente articolo devono, altresi',
essere conformi, in particolare, ai requisiti specificati agli
articoli da 3 a 7.

 

Art. 3.
Durata della partita
1. Per durata della partita si intende il periodo di tempo,
comunque non inferiore a dieci secondi, che intercorre tra il momento
nel quale, tramite l'azione di avvio della partita da parte
dell'utente, il gioco ha inizio ed il momento nel quale il gioco
termina, alternativamente, con una vincita o senza di essa.
2. L'erogazione della vincita non e' compresa nella durata della
partita.

 

Art. 4.
Modalita' di pagamento della partita
1. Gli apparecchi devono essere muniti di meccanismi o dispositivi,
i quali, in ogni caso:
a) accettino esclusivamente monete metalliche nella divisa
corrente (euro);
b) rendano il resto, a richiesta dell'utente, nel caso di
introduzione di monete fino ad un valore massimo di due euro e, allo
stesso tempo, impediscano l'introduzione di ulteriori monete fino
all'esaurimento dell'importo precedentemente immesso;
c) impediscano l'introduzione delle monete, qualora i depositi di
riserva per l'erogazione delle vincite o per la restituzione delle
monete non dispongano di monete sufficienti.

 

Art. 5.
Modalita' di conseguimento delle vincite in denaro
1. Negli apparecchi di cui al presente decreto:
a) le vincite non possono, in alcun caso, essere costituite da
punti o da crediti a favore dell'utente;
b) il rapporto, non inferiore al 90%, tra monete introdotte per
il gioco e vincite erogare si intende relativo a ciascun ciclo
complessivo di partite.

 

Art. 6.
Requisiti tecnologici di base dell'apparecchio o congegno
1. Ciascun apparecchio o congegno dispone di una scheda di gioco
nella quale risiedono tutte le componenti hardware e software
necessarie al suo funzionamento.
2. La scheda di gioco e' costituita da:
a) i circuiti sui quali viene eseguito il software di gioco;
b) i circuiti sui quali risiedono i contatori dei dati per la
memorizzazione dei parametri di cui al successivo art. 7;
c) un'interfaccia seriale di tipo RS232, ovvero interfaccia
funzionalmente equivalente rispondente a standard internazionali, per
la gestione telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni e integrazioni.
3. La scheda di gioco contiene anche i protocolli di comunicazione
per l'accesso ai dati e, ai fini della predetta gestione telematica,
i protocolli di rete per il trasporto dei dati su rete fissa e/o su
rete mobile. I protocolli saranno definiti con successivi
provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
anche in relazione all'evoluzione tecnologica del settore.
4. La scheda di gioco e' costituita da un'unita' fisica sulla quale
sono realizzate le funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 ovvero,
in alternativa, da unita' separate ma strettamente connesse, sulle
quali sono realizzate le funzioni di gioco nonche' le funzioni di
memorizzazione dei contatori dei dati, l'interfaccia seriale ed i
protocolli di comunicazione e di rete.

 

Art. 7.
Informazioni sul funzionamento dell'apparecchio
1. Ciascun apparecchio o congegno deve conservare memorizzate, in
specifici contatori, le seguenti informazioni relative al proprio
funzionamento:
a) codice identificativo;
b) contatore progressivo del volume di euro introdotti,
corrispondente alle partite giocate;
c) contatore progressivo del volume di euro restituiti sotto
forma di vincita;
d) contatore progressivo del numero di cicli complessivi di
partite effettuati;
e) contatore progressivo del volume di euro introdotti,
corrispondente alle partite giocate nel ciclo corrente;
f) contatore progressivo del volume di euro restituiti sotto
forma di vincite nel ciclo corrente;
g) contatore del numero di partite del ciclo corrente;
h) per ogni accensione, spegnimento o manomissione
dell'apparecchio: data, ora, minuto ed identificazione dell'evento (0
= accensione; 1 = spegnimento; 2 = tentativo di manomissione);
i) per ogni partita eseguita nel ciclo corrente ed in quello
precedente:
1) la data in formato «gg.mm.aa.»;
2) la durata in secondi della partita, in formato «ss»;
3) il moltiplicatore di vincita assegnato (da 1 a 20) in caso
di partita vinta.

 

Art. 8.
Dispositivi a garanzia dell'immodificabilita'
1. Ciascun apparecchio o congegno deve essere dotato di dispositivi
che non consentano la manomissione, sotto qualsiasi forma, degli
elementi che determinano le caratteristiche tecniche, nonche' le
modalita' di funzionamento, di gioco e di distribuzione dei premi.
2. I dispositivi di cui al comma precedente consistono in programmi
che bloccano il funzionamento della scheda di gioco in caso di
manomissione ovvero, in alternativa, in apposite soluzioni tecniche
che impediscano l'accesso alla scheda di gioco e che ne rendano
evidente la manomissione, anche solo tentata.
3. Ciascun apparecchio o congegno deve essere predisposto in modo
da preservare le memorie dei dati nel caso di disconnessione o di
interruzione della corrente elettrica, consentendo, al termine della
disconnessione o interruzione, il ripristino dei programmi e delle
informazioni nello stato antecedente e la registrazione dell'evento
nell'apposito contatore di cui al precedente art. 7, lettera h).

 

Art. 9.
Segnalazione della manomissione
1. Ciascun apparecchio o congegno deve essere dotato di meccanismi
i quali, in caso di manomissione dei dispositivi di cui al precedente
art. 8, blocchino l'apparecchio e ne segnalino le manomissioni, anche
solo tentate, rendendole evidenti mediante:
a) segnalazione audio o video;
b) blocco elettromeccanico o solo meccanico del funzionamento;
c) blocco dei dispositivi di inserimento delle monete.
2. Ciascun apparecchio o congegno deve registrare la manomissione
nell'apposito contatore di cui al precedente art. 7, lettera h).

 

Art. 10.
Codice identificativo
1. Ciascun apparecchio o congegno deve essere munito di un codice
univoco alfanumerico identificativo, rilasciato dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato.
2. Ciascun apparecchio o congegno deve visualizzare su video o
display, ad ogni accensione e per almeno cinque secondi, il codice
identificativo di cui all'apposito contatore di cui al precedente
art. 7, lettera a).

 

Art. 11.
Scheda esplicativa
1. Per ogni modello di apparecchio o congegno, i produttori o gli
importatori predispongono un apposito documento, redatto in lingua
italiana, esplicativo delle caratteristiche tecniche, nel quale sono
contenuti:
a) il nome commerciale del modello;
b) l'identificazione del produttore o dell'importatore;
c) gli estremi della certificazione di esito positivo della
verifica tecnica di conformita' effettuata ai sensi dell'art. 38,
comma 3, della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni ed
integrazioni;
d) la descrizione delle caratteristiche tecniche dell'apparecchio
o del congegno, delle modalita' di funzionamento e di distribuzione
dei premi;
e) la descrizione tecnica dei dispositivi e dei meccanismi di
immodificabilita' e sicurezza di cui ai precedenti articoli 8 e 9;
f) la descrizione delle regole che governano il gioco;
g) le caratteristiche esteriori dell'apparecchio, inclusa una
foto di formato non inferiore a cm 13x18, per valutarne le
caratteristiche;
h) lo schema elettrico dell'apparecchio, comprensivo anche dei
dispositivi e dei meccanismi di cui ai precedenti articoli 8 e 9;
i) i certificati di sicurezza esigibili (marchio CE).

 

Art. 12.
Registro delle manutenzioni straordinarie
1. Per ciascun apparecchio di cui al presente decreto deve essere
predisposto e conservato, congiuntamente alla scheda esplicativa, il
registro sul quale sono annotati gli interventi di manutenzione
straordinaria che interessano la scheda di gioco e che risultano
necessari a ripristinare le caratteristiche tecniche, le modalita' di
funzionamento e di distribuzione dei premi.
2. Sono responsabili della manutenzione straordinaria i produttori
o gli importatori degli apparecchi o congegni ovvero i soggetti da
questi autorizzati.
3. Il registro delle manutenzioni, per ciascun intervento, deve
riportare:
a) l'oggetto dell'intervento;
b) la data di effettuazione;
c) i dati identificativi del soggetto che lo ha effettuato.

 

Art. 13.
Informazioni al pubblico
1. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al presente
decreto devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua
italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del
gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti nonche'
il divieto di utilizzo ai minori di anni 18.

 

Art. 14.
Modifiche ed integrazioni al decreto interdirettoriale 11 marzo 2003
1. Al decreto interdirettoriale 11 marzo 2003, concernente le
regole tecniche relative agii apparecchi e congegni di cui all'art.
110, comma 7, del T.U.L.P.S., sono apportate le seguenti modifiche ed
integrazioni:
a) all'art. 1, comma 2, le lettere e) ed i) sono sostituite,
rispettivamente, dalle lettere g) e k) dell'art. 1, comma 2, del
presente decreto;
b) al medesimo art. 1, comma 2, sono aggiunte le lettere n) e o),
relative, rispettivamente, alle definizioni di gestore ed esercente
previste dalle lettere c) e d) dell'art. 1, comma 2, del presente
decreto;
c) all'art. 6, comma 1, sono eliminate le parole «con conseguente
rifiuto delle eventuali monete eccedenti»;
d) all'art. 11, comma 2, sono eliminate le parole «ordinaria e»;
e) all'art. 13, comma 1, dopo le parole «del T.U.L.P.S.» e'
aggiunto: «Ove tale conversione non sia possibile, dal 1° gennaio
2004 gli stessi devono essere rimossi.»;
f) all'art. 13, il comma 2, e' sostituito dal seguente «per gli
apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento previsti
dall'art. 110, comma 7, lettere a), b) e c), del T.U.L.P.S.,
installati anteriormente al 1° gennaio 2003, non si applicano le
prescrizioni di cui al precedente art. 7, comma 1, nonche' quelle di
cui agli articoli 8 e 10»;
g) all'art. 13, comma 3, le parole «di cui al precedente art. 10»
sono sostituire con le parole «di cui al precedente art. 9».

Roma, 10 aprile 2003

Il direttore generale
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Tino


Il capo della Polizia
Direttore generale
della Pubblica sicurezza
De Gennaro