Gazzetta Ufficiale N. 102 del 03 Maggio 2002

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 aprile 2002
Transito di personale della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, nelle aree funzionali del personale del ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;
Visto l'art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, che
consente anche al personale della Guardia di finanza, giudicato non
idoneo al servizio militare incondizionato, di transitare nelle
qualifiche funzionali del personale civile del Ministero delle
finanze, secondo modalita' e procedure da definire con apposito
decreto interministeriale;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001,
n. 461, concernente il "Regolamento recante semplificazione dei
procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita'
da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata
ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la
composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie";
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modificazioni,
recante nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli
accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei
personali dipendenti dalle amministrazioni militari ed altre
amministrazioni dello Stato;
Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, concernente la
"Sostituzione di un nuovo regolamento a quello approvato con regio
decreto 22 giugno 1926, n. 1067, per la esecuzione della legge
11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti
medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali
dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni
dello Stato";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
339, concernente il passaggio del personale della Polizia di Stato
non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli
dell'amministrazione della pubblica sicurezza o di altre
amministrazioni dello Stato;
Visto l'accordo del 16 febbraio 1999, riguardante il contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei
Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico
2000/2001;

Decreta:
Art. 1.

1. Il personale della Guardia di finanza giudicato non idoneo al
servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da
causa di servizio, transita, a domanda ed ai sensi dell'art. 14,
comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, nelle corrispondenti
aree funzionali del personale civile del Ministero dell'economia e
delle finanze, secondo le corrispondenze definite nell'annessa
tabella A, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore
impiego.
2. La domanda deve essere presentata, per via gerarchica, alla
direzione generale degli affari generali e del personale del
Ministero dell'economia e delle finanze, a pena di decadenza, entro
trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio definitivo
di inidoneita'.

 

Art. 2.

1. Il giudizio di inidoneita' di cui al precedente articolo spetta,
in via esclusiva, alle competenti commissioni mediche ospedaliere.
2. Le commissioni devono, altresi', fornire indicazioni
sull'ulteriore utilizzo del personale, tenendo conto dell'infermita'
accertata.

 

Art. 3.

1. Il transito del personale di cui all'art. 1 nelle corrispondenti
aree funzionali del personale civile del Ministero dell'economia e
delle finanze e' disposto con determinazione del direttore generale
degli affari generali e del personale del Ministero dell'economia e
delle finanze.
2. L'amministrazione e' tenuta a pronunciarsi entro il termine di
centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte
della direzione generale degli affari generali e del personale,
scaduto il quale l'istanza si intende accolta.
3. Il transito del personale di cui all'art. 1 nelle corrispondenti
aree funzionali del personale civile del Ministero dell'economia e
delle finanze non comporta modifiche delle dotazioni organiche dei
ruoli di provenienza o di quelli di destinazione.
4. Il personale transitato e' inquadrato in soprannumero,
riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del
personale stesso, nella qualifica corrispondente al grado rivestito
al momento del transito, conservando l'anzianita' assoluta riferita
al predetto grado, l'anzianita' complessivamente maturata e la
posizione economica acquisita.
5. In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal
personale transitato ai sensi del presente decreto, sono resi
indisponibili nel grado iniziale del ruolo di provenienza, i posti
lasciati liberi da detto personale, fino al riassorbimento del
soprannumero.

 

Art. 4.

1. La presentazione della domanda di transito all'impiego civile da
parte del personale interessato, non piu' idoneo al servizio militare
incondizionato, sospende, per lo stesso, l'applicazione di tutte le
disposizioni attributive di vantaggi in termini di stato o di
avanzamento.
2. In attesa della determinazione di cui al precedente art. 3, il
personale e' considerato in aspettativa con il trattamento economico
goduto all'atto del giudizio di non idoneita'.
3. Nel caso in cui il nuovo trattamento economico a titolo di
assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento
allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza e' attribuita
sotto forma di assegno ad personam, pari alla differenza fra il
trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al suo riassorbimento
con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni
fissi e continuativi.
4. Il militare trasferito nei ruoli del personale civile del
Ministero dell'economia e delle finanze non puo' essere riammesso nel
ruolo di provenienza.

 

Art. 5.

1. Il personale della Guardia di finanza che, successivamente
all'entrata in vigore della legge 28 luglio 1999, n. 266, si trovi
nelle condizioni di cui all'art. 1 e che in attesa dell'emanazione
del presente decreto sia stato collocato in congedo, puo', a domanda,
transitare, secondo le modalita' e procedure di cui ai precedenti
articoli, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile
del Ministero dell'economia e delle finanze, sempreche' l'infermita'
accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
2. Tale personale, in deroga a quanto disposto all'art. 1, comma 2,
deve presentare la relativa domanda entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
3. Sono fatte comunque salve le domande gia' presentate per le
quali il termine di cui al comma 2 dell'art. 3 decorre dalla data
della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
4. Il personale di cui al comma 1, nel periodo intercorrente tra la
cessazione dal servizio ed il transito nelle corrispondenti aree
funzionali del personale civile del Ministero dell'economia e delle
finanze, e' considerato in aspettativa con il trattamento economico
goduto all'atto del giudizio di non idoneita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2002


Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

 

Il Ministro
per la funzione pubblica
Frattini

 

Tabella A

     =====================================================================
                     |                |     Livelli     |    Posizioni
                     |                |   retributivi   | corrispondenti
                     |                |    personale    |  nei ruoli del
          Ruoli      |     Gradi      |    militare     |personale civile
     =====================================================================
     Ufficiali in    |Tenente         |                 |
     servizio        |colonnello      |                 |
     permanente      |Maggiore        |       IX        |       C3
     ---------------------------------------------------------------------
                     |Capitano Tenente|      VIII       |       C2
     ---------------------------------------------------------------------
                     |Sottotenente    |     VII bis     |       C1
     ---------------------------------------------------------------------
                     |Maresciallo     |                 |
                     |aiutante        |                 |
                     |luogotenente    |                 |
                     |Maresciallo     |                 |
     Ispettori       |aiutante        |     VII bis     |       C1
     ---------------------------------------------------------------------
                     |Maresciallo capo|       VII       |       B3
     ---------------------------------------------------------------------
                     |Maresciallo     |                 |
                     |ordinario       |     VI bis      |       B3
     ---------------------------------------------------------------------
                     |Maresciallo     |       VI        |       B3
     ---------------------------------------------------------------------
     Sovrintendenti  |Brigadiere Capo |     VI bis      |       B3
     ---------------------------------------------------------------------
     Brigadiere      |                |                 |
     Vicebrigadiere  |VI              |       B3        |
     ---------------------------------------------------------------------
                     |Appuntato scelto|                 |
                     |Appuntato       |                 |
                     |Finanziere      |                 |
     Appuntati e     |scelto          |                 |
     finanzieri      |Finanziere      |        V        |       B2