Gazzetta Ufficiale N. 4 del 06 Maggio 2002

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 3 maggio 2002, n.1
Rilevazione dei dati riguardanti "Permessi, aspettative e distacchi sindacali - aspettative e permessi per funzioni pubbliche".

A tutti i Ministeri
Gabinetto
Direzione gen. AA.GG. e personale
Al Consiglio di Stato
Segretariato generale
Alla Corte dei conti
Segretariato generale
All'Avvocatura generale dello Stato
Segretariato Generale
Ai commissari di Governo nelle
regioni a statuto ordinario
Al rappresentante del Governo nella
regione sarda
Al commissario del Governo nella
regione Friuli-Venezia Giulia
Al Presidente della commissione di
coordinamento nella regione Valle
d'Aosta
Al commissario del Governo nella
provincia di Trento
Al commissario del Governo nella
provincia di Bolzano
Ai prefetti della Repubblica
(per il tramite del Ministero
dell'interno)
Alle agenzie fiscali
(per il tramite del Ministero
dell'economia e delle finanze)
Alle accademie e ai conservatori
musicali (per il tramite dei
Ministeri competenti)
Alle aziende ed alle
amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo per il tramite
dei Ministeri interessati)
Ai presidenti degli enti pubblici
non economici (per il tramite dei
Ministeri vigilanti)
Ai presidenti degli enti di ricerca
e sperimentazione (per il tramite
dei Ministeri vigilanti)
Ai rettori delle universita' e
delle istituzioni universitarie
(per il tramite del Ministero
dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica)
Ai presidenti delle giunte
regionali e delle province autonome
(per il tramite dei rappresentanti
e dei commissari di Governo)
Alle province
(per il tramite dei prefetti)
Ai comuni
(per il tramite dei prefetti)
Alle IPAB e consorzi comunali e
provinciali
(per il tramite dei prefetti)
Alle comunita' montane
(per il tramite dei prefetti)
Alle unita' sanitarie locali
(per il tramite delle regioni)
Agli istituti di ricovero e di cura
a carattere scientifico
(per il tramite delle regioni)
Agli istituti zooprofilattici
sperimentali
(per il tramite delle regioni)
Alle camere di commercio,
industria, artigianato ed
agricoltura
(per il tramite dell'Unioncamere)
Agli istituti autonomi case
popolari
(per il tramite dell'Aniacap)
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.
All'Unioncamere
All'ANIACAP
Alla Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano
Alle aziende ed agli enti di cui
all'art. 70, comma 4, del decreto
legislativo n. 165/2001 (A.S.I. -
Cassa DD.PP. - C.N.E.L. - C.O.N.I.
- E.N.A.C. - E.N.E.A. -
Unioncamere)
Alla Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN)
Alla Agenzia autonoma per la
gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Segretariato generale
Dipartimento degli AA.GG. e del
personale
e, per conoscenza:
Alla Presidenza della Repubblica
Segretariato generale

Oggetto: Rilevazione dei dati riguardanti "Permessi, aspettative e
distacchi sindacali - aspettative e permessi per funzioni pubbliche"
per l'anno 2001.
Art. 50, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 (s.o. alla
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1998);
contratto collettivo nazionale quadro del 25 novembre 1998 (s.o.
alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998);
contratti collettivi nazionali quadro integrativi del 27 gennaio
1999 (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1999);
contratto collettivo nazionale quadro del 9 agosto 2000 (s.o. alla
Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2000);
contratto collettivo nazionale quadro del 27 febbraio 2001
(Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2001);
contratto collettivo nazionale quadro del 9 marzo 2001 (Gazzetta
Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2001);
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395
(s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 1995); decreto
del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 (s.o. alla
Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1999);
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114
(Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2001);
decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316
(Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2001).
Premessa.
Le amministrazioni pubbliche sono tenute, ai sensi della normativa
indicata in oggetto, ad inviare al Dipartimento della funzione
pubblica le informazioni relative ai dipendenti che nell'anno 2001
hanno fruito di distacchi, permessi cumulati sotto forma di distacco,
aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni
pubbliche.
I dati riepilogativi desunti dalle comunicazioni effettuate dalle
amministrazioni pubbliche, come da espressa previsione normativa,
devono essere pubblicati - a cura del Dipartimento della funzione
pubblica - in un apposito allegato alla relazione annuale sullo stato
della pubblica amministrazione da presentare al Parlamento ai sensi
dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
Inoltre, ai sensi dell'art. 11, comma 7, e dell'art. 14, comma 1,
del CCNQ del 7 agosto 1998, il Dipartimento della funzione pubblica
utilizzera' i suddetti dati per effettuare la verifica del rispetto
dei contingenti, fissati contrattualmente per ogni confederazione ed
organizzazione sindacale, relativamente ai distacchi, alle
aspettative, ai permessi cumulati sotto forma di distacco nonche' ai
permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi
direttivi statutari.
Dalle risultanze della predetta azione di verifica, in armonia con
quanto stabilito dall'art. 19, comma 8, del menzionato CCNQ del
7 agosto 1998, anch'esso confermato dal citato contratto sottoscritto
il 9 agosto 2000, discende, per i casi di superamento dei contingenti
come sopra fissati, l'obbligo, per le confederazioni e le
organizzazioni sindacali interessate, di restituire alle
amministrazioni di appartenenza dei relativi dirigenti sindacali il
corrispettivo economico per i distacchi e le ore di permesso fruite
in misura superiore ai richiamati contingenti.
A tale proposito, non sfugge certamente alle amministrazioni in
indirizzo l'importanza, la complessita' e la delicatezza, dei
relativi adempimenti. Essi sono infatti preordinati all'esplicazione
di "funzioni di poteri di natura accertativa" ai fini della
cognizione di eventuali situazioni pregiudizievoli alle
amministrazioni, in quanto comportanti danni alla finanza pubblica.
Da qui l'esigenza di una rilevazione puntuale e quanto mai completa
dei dati, significando fin da ora che il mancato invio sara'
considerato come il verificarsi di "una situazione di fatto con
potenzialita' lesiva ... da segnalare agli uffici del Procuratore
presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti
territorialmente competente al fine di eventuali iniziative intese a
coadiuvare l'azione amministrativa rivolta a che la potenzialita' non
si trasformi in evento lesivo per l'erario" (cfr. "Indirizzo di
coordinamento prot. I C/16 del 28 febbraio 1998 del Procuratore
generale presso la Corte dei conti").

Disposizioni e modalita' operative per l'anno 2001
Per poter assolvere ai precisi dettati legislativi e contrattuali,
e per poter disporre in tempo utile dei dati in argomento, si
invitano le amministrazioni pubbliche in indirizzo ad inviare al
Dipartimento della funzione pubblica entro e non oltre il 31 maggio
2002 le informazioni relative al personale dipendente che nell'anno
2001:
e' stato collocato in distacco sindacale retribuito, con
l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale,
del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della
categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, del periodo
trascorso in distacco e del numero dei giorni utilizzati. I casi di
collocamento in distacco sindacale del medesimo dipendente in periodi
diversi dello stesso anno vanno segnalati in modo distinto e non
cumulativo precisando, ogni volta, il relativo periodo temporale ed
il numero dei giorni utilizzati.
Si rammenta alle amministrazioni appartenenti ai comparti di
contrattazione che con l'entrata in vigore del CCNQ del 7 agosto
1998, confermato, per cio' che qui attiene dal citato contratto
collettivo del 9 agosto 2000, l'autorizzazione alla fruizione dei
distacchi viene concessa, entro il termine massimo di 30 giorni,
dall'amministrazione interessata dietro presentazione della richiesta
di distacco da parte delle confederazioni e organizzazioni sindacali
legittimate e dopo l'accertamento dei requisiti soggettivi.
E' appena il caso di chiarire che la rilevazione, con le modalita'
appena esplicitate, dovra' riguardare:
i distacchi a tempo indeterminato, senza cioe' indicazione
preventiva della durata, con e senza obbligo di attivita' lavorativa
ridotta (articoli 5, 7 e 14, CCNQ 7 agosto 1998, CCNQ 25 novembre
1998, contratti collettivi nazionali quadro integrativi 27 gennaio
1999 e CCNQ 9 agosto 2000; per le Forze di polizia ad ordinamento
civile: art. 27, decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1995, n. 395 e art. 30, decreto del Presidente della Repubblica
16 marzo 1999, n. 254);
i distacchi a tempo determinato, cosiddetti distacchi frazionati
in relazione alla durata, da indicarsi preventivamente nella misura
minima di tre mesi, con o senza obbligo di attivita' lavorativa
ridotta (articoli 7 e 14, CCNQ 7 agosto 1998, CCNQ 25 novembre 1998,
contratti collettivi nazionali quadro integrativi 27 gennaio 1999 e
CCNQ 9 agosto 2000; per le Forze di polizia ad ordinamento civile:
art. 30, decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
254);
ha fruito di permessi cumulati sotto forma di distacchi, con
l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale,
del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della
categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, del periodo
trascorso in permesso cumulato sotto forma di distacco e del numero
dei giorni utilizzati.
Il contingente dei permessi cumulati viene determinato dai
contratti collettivi nazionali quadro 7 agosto 1998 (tabella 10),
25 novembre 1998 (tab. 5), dal CCNQ integrativo 27 gennaio 1999
(tabelle 10 e 22) e dal CCNQ 9 agosto 2000 (tab. 9).
Anche per tali permessi la rilevazione deve avvenire con le stesse
modalita' sopra specificate per i distacchi e deve riguardare i
permessi cumulati sotto forma di distacchi a tempo indeterminato e
determinato, con o senza obbligo di attivita' lavorativa ridotta
(articoli 7, 14 e 20, CCNQ 7 agosto 1998);
e' stato collocato in aspettativa sindacale non retribuita, con
l'indicazione a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del
livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di
appartenenza, del sindacato richiedente, del periodo trascorso in
aspettativa e del numero complessivo dei giorni utilizzati. Anche per
le aspettative sindacali non retribuite la rilevazione deve avvenire
con le stesse modalita' indicate in precedenza per i distacchi e deve
riguardare le aspettative a tempo indeterminato e, fatta eccezione
per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, a
tempo determinato, c.d. aspettativa "frazionata" in relazione alla
durata, da indicarsi preventivamente nella misura minima di tre mesi,
con o senza obbligo di attivita' lavorativa ridotta (articoli 7, 12 e
14, CCNQ 7 agosto 1998 e CCNQ 9 agosto 2000; per le Forze di polizia:
art. 29 decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
395, art. 32 decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999,
n. 254, art. 11 decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio
2001, n. 114, e art. 11 decreto del Presidente della Repubblica
19 maggio 2001, n. 139);
ha fruito di permessi sindacali retribuiti per la partecipazione
alle riunioni di organismi direttivi statutari, con l'indicazione, a
fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della
qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza,
del sindacato richiedente, della data in cui e' stato fruito il
permesso e del numero delle ore utilizzate (ad eccezione delle ore
fruite per la partecipazione alle assemblee sindacali).
E' necessario, pertanto, segnalare ogni singola fruizione di
permesso avvenuta nel corso dell'anno 2001; cio' anche nel caso in
cui si siano verificate, nel corso dell'anno, piu' fruizioni da parte
di uno stesso dirigente sindacale. Il contingente relativo ai
suddetti permessi viene determinato dal CCNQ 7 agosto 1998 (tabelle
11/20), dal CCNQ 25 novembre 1998 (tab. 6), dai contratti collettivi
nazionali quadro integrativi 27 gennaio 1999 (tabella 6 e tabelle
11/20) e dal CCNQ 9 agosto 2000 (tabella 10 e tabelle 12/18);
ha fruito di permessi sindacali retribuiti per l'espletamento del
mandato, e, in particolare, per la partecipazione a trattative
sindacali, a convegni e congressi di natura sindacale, con
l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale,
del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della
categoria di appartenenza, del numero delle ore di permesso sindacale
fruite (ad eccezione delle ore fruite per la partecipazione alle
assemblee sindacali), del sindacato o, fatta eccezione per quello
dirigenziale incluso nelle autonome aree di contrattazione nonche'
per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile facente
parte del c.d. "Comparto sicurezza", per il personale della carriera
diplomatica e prefettizia, della RSU richiedente. I suddetti
permessi, orari e giornalieri, sono quelli il cui monte ore, con le
modalita' previste dagli articoli 8 e 9 del CCNQ 7 agosto 1998,
confermato dal CCNQ del 9 agosto 2000, nonche' dall'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, e
dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio
2001, n. 139, viene definito e ripartito, o semplicemente ripartito
tra le organizzazioni sindacali aventi titolo e tra le RSU o tra le
sole organizzazioni sindacali aventi titolo da ogni singola
amministrazione (articoli 8, 9 e 10, CCNQ 7 agosto 1998 e CCNQ
9 agosto 2000, art. 10, decreto del Presidente della Repubblica 20
febbraio 2001, n. 114, art. 10 decreto del Presidente della
Repubblica 19 maggio 2001, n. 139 e art. 31 decreto del Presidente
della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254);
ha fruito di permessi sindacali non retribuiti, con
l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale,
del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della
categoria di appartenenza, del numero complessivo delle ore di
permesso e del sindacato o della RSU richiedente;
e' stato collocato in aspettativa o permesso per funzioni
pubbliche, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del
codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area
o della categoria di appartenenza, del numero complessivo dei giorni
in aspettativa o di ore in permesso e del tipo delle predette
funzioni pubbliche.

Modalita' di rilevamento e trasmissione dei dati
Indicazioni generali.
Tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire i dati su
supporto magnetico utilizzando il programma di inserimento "GEDAP
2002" predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica.
Per garantire una completa e corretta rilevazione e trasmissione
dei dati, ciascuna amministrazione e' tenuta a individuare il
responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 2 della legge n.
241/1990, e ad inserire generalita' e recapito telefonico/fax di tale
responsabile attraverso lo stesso programma "GEDAP 2002".
Le amministrazioni che non hanno dipendenti che abbiano fruito di
prerogative sindacali ne' di permessi e aspettative per funzioni
pubbliche devono inviare al Dipartimento della funzione pubblica
soltanto una comunicazione da cui risulti tale circostanza, senza
dover acquisire ne' utilizzare il programma.
Modalita' di acquisizione del programma di inserimento dati.
Il programma e' disponibile sul sito del Dipartimento della
funzione pubblica, all'indirizzo
http://www.funzionepubblica.it/gedap2002/
Utilizzo del programma di inserimento dati.
Il programma puo' essere eseguito su un personal computer con
sistema operativo windows configurato come descritto nella nota
tecnica distribuita in allegato al programma stesso. Il programma,
realizzato in modo da permetterne un facile utilizzo, comprende una
guida in linea.
Le amministrazioni articolate in unita' organizzative centrali e
periferiche potranno duplicare e distribuire autonomamente i
dischetti di installazione del programma di inserimento ai propri
uffici periferici. A tal fine, ciascuna unita' centrale dovra':
installare localmente il programma, selezionare la propria
amministrazione in una apposita lista predefinita ed ottenere un
codice identificativo univoco da comunicare ai propri uffici
periferici;
duplicare e distribuire i dischetti di installazione del
programma ai propri uffici periferici;
comunicare ai propri uffici periferici il codice univoco di
identificazione che essi devono digitare al primo avvio del
programma;
importare i dati ricevuti da ciascun ufficio periferico
utilizzando l'apposita funzione "File/Importa" prevista dal
programma.
Modalita' di invio dei dati.
Il programma e' predisposto per stampare e registrare, su un
dischetto magnetico, i dati preventivamente inseriti:
le amministrazioni dotate di collegamento Internet, potranno
spedire il contenuto del dischetto per posta elettronica
all'indirizzo "gedap@funzionepubblica.it";
le altre amministrazioni potranno, viceversa, inviare i
dischetti, unitamente ad una stampa riepilogativa, per posta
ordinaria all'indirizzo "Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio relazioni sindacali -
GEDAP - corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma".

Indicazioni specifiche
Ministeri.
Ciascun Ministero curera' la raccolta dei dati relativi a tutti i
propri uffici, centrali e periferici, e provvedera' a trasmetterli
direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.
Enti pubblici non economici.
I seguenti enti: ACI, CRI, ENIT, ENPALS, ICE, INAIL, INPDAI,
INPDAP, INPS, cureranno la raccolta dei dati relativi a tutti i
propri uffici, centrali e periferici, e provvederanno a trasmetterli
direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.
In particolare, l'ACI provvedera' alla diffusione della presente
circolare, unitamente ai dischetti di installazione del programma,
agli automobil club provinciali.
I restanti enti pubblici non economici di cui all'art. 4 del CCNQ
del 2 giugno 1998, e successive modificazioni ed integrazioni
invieranno i dati direttamente al Dipartimento della funzione
pubblica.

Regioni - Autonomie locali
Regioni.
Ciascuna regione curera' la raccolta dei dati relativi ai propri
uffici.
Provvedera', inoltre, alla distribuzione dei dischetti agli enti
pubblici non economici da essa dipendenti e agli istituti autonomi
per le case popolari, i quali invieranno direttamente i dati al
Dipartimento della funzione pubblica.
Enti locali.
Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera l, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, le province presteranno l'assistenza
tecnico-amministrativa ai comuni, ai consorzi tra comuni, alle IPAB e
alle comunita' montane e collaboreranno con le prefetture nella
distribuzione del programma.
I dati dovranno essere inviati da ciascuna amministrazione
direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
L'Unioncamere provedera' alla distribuzione del programma alle
singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le
quali invieranno i dati direttamente al Dipartimento della funzione
pubblica.
Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.
Ciascuna azienda ed amministrazione autonoma curera' la raccolta
dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e
provvedera' a trasmetterli direttamente al Dipartimento della
funzione pubblica.
Servizio sanitario nazionale.
Alla distribuzione del programma alle amministrazioni di cui
all'art. 6 del CCNQ sottoscritto il 2 giugno 1998 e successive
modificazioni ed integrazioni, provvederanno i competenti assessorati
regionali alla sanita'.
Ciascuna amministrazione inviera' i dati direttamente al
Dipartimento della funzione pubblica.
Istituzioni ed enti di ricerca.
Le seguenti istituzioni ed enti: CNR, ISTAT, INFN, ISPESL, Istituto
superiore di sanita' cureranno la raccolta dei dati relativi a tutti
i propri uffici, centrali e periferici, e provvederanno a
trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.
Le restanti istituzioni ed enti di cui all'art. 7 del CCNQ
sottoscritto il 2 giugno 1998 e successive modificazioni ed
integrazioni, invieranno i dati direttamente al Dipartimento della
funzione pubblica.
Scuola.
Il Ministero della pubblica istruzione curera' la raccolta dei dati
relativi a tutti gli istituti, scuole ed istituzioni scolastiche di
cui all'art. 8 del CCNQ sottoscritto il 2 giugno 1998 e successive
modificazioni ed integrazioni, e provvedera' a trasmetterli
direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.
Universita'.
Ciascuna universita' e istituzione universitaria di cui all'art. 9
del CCNQ del 2 giugno 1998 e successive modificazioni ed
integrazioni, curera' la raccolta dei dati relativi al proprio
personale e provvedera' a trasmetterli direttamente al Dipartimento
della funzione pubblica.
Personale della carriera diplomatica - Personale della carriera
prefettizia.
I Ministeri degli affari esteri e dell'interno cureranno la
raccolta dei dati e provvederanno a trasmetterli direttamente al
Dipartimento della funzione pubblica.
Forze di polizia ad ordinamento civile.
Ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato,
Corpo polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) curera' la
raccolta dei dati relativi al proprio personale e provvedera' a
trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.
Aziende ed enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo
n. 165/2001 (ASI, CASSA DD.PP., CNEL, CONI, ENAC, ENEA, Unioncamere).
Ciascuna azienda ed ente curera' la raccolta dei dati relativi al
proprio personale e provvedera' a trasmetterli direttamente al
Dipartimento della funzione pubblica.
I Ministri, le amministrazioni, le associazioni, le unioni, i
presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i
rappresentanti del Governo nelle regioni a statuto speciale ed i
prefetti della Repubblica sono pregati, ciascuno nel loro ambito, di
portare la presente circolare a conoscenza degli enti e degli
organismi vigilati ed associati con l'urgenza che il caso richiede e
attivarsi per rispetto per l'invio delle informazioni.
Ferme restando le specifiche competenze e le connesse
responsabilita' delle singole amministrazioni pubbliche, si segnala
all'attenzione dei prefetti della Repubblica la necessita' di
svolgere una incisiva attivita' ed azione di coordinamento e di
impulso, in modo che nell'ambito della provincia di competenza le
amministrazioni pubbliche provvedano ad inviare i dati secondo le
modalita' previste dalla vigente normativa e dalla presente
circolare.
Roma, 3 maggio 2002
Il Ministro: Frattini