Gazzetta Ufficiale N. 105 del 07 Maggio 2002

DECRETO-LEGGE 6 maggio 2002, n.83

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalita' degli uffici dell'Amministrazione dell'interno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni volte ad adeguare l'assetto organizzativo delle
strutture del Ministero dell'interno, al fine di rafforzare il
sistema delle misure di protezione ed il coordinamento dell'azione di
prevenzione a tutela dell'incolumita' delle persone ritenute a
rischio, nonche' il livello di efficacia delle misure di sicurezza
adottate;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di
assicurare continuita' all'attuazione del programma operativo
"Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" per l'utilizzo
dei fondi strutturali 2000-2006 per il settore della sicurezza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 maggio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con
il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Finalita' ed ambito applicativo
1. Nell'espletamento dei compiti e nell'esercizio delle funzioni di
autorita' nazionale di pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno
adotta i provvedimenti e impartisce le direttive per la tutela e la
protezione delle alte personalita' istituzionali nazionali ed estere,
nonche' delle persone che per le funzioni esercitate o che esercitano
o per altri comprovati motivi, sono soggette a pericoli o minacce,
potenziali o attuali, nella persona propria o dei propri familiari,
di natura terroristica o correlati al crimine organizzato, al
traffico di sostanze stupefacenti, di armi o parti di esse, anche
nucleari, di materiale radioattivo e di aggressivi chimici e
biologici o correlati ad attivita' di intelligence di soggetti od
organizzazioni estere.
2. Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale
dell'ordine e della sicurezza pubblica, adotta altresi', d'intesa con
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, apposite direttive per
disporre i voli atti a garantire la sicurezza delle alte personalita'
istituzionali nazionali ed estere, nonche' delle altre persone di cui
al comma 1, soggette a pericoli o minacce.
3. Per specifiche circostanze e casi determinati il Presidente del
Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno, puo'
definire modalita' differenziate in ordine alla tutela e alla
protezione di cui al comma 1.

 

Art. 2.
Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale
1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, il
Ministro dell'interno si avvale del Dipartimento della pubblica
sicurezza, nel cui ambito e' istituito l'Ufficio centrale interforze
per la sicurezza personale (UCIS) cui spetta assicurare, in via
esclusiva e in forma coordinata, l'adozione delle misure di
protezione e di vigilanza, in conformita' alle direttive del Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
2. L'UCIS, in particolare, provvede:
a) alla raccolta ed analisi di tutte le informazioni relative
alle situazioni personali a rischio che il Servizio per le
informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), il Servizio per le
informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e gli uffici e reparti
delle Forze di polizia sono tenuti a fornire, curando altresi' gli
occorrenti raccordi con l'autorita' giudiziaria e con gli uffici
provinciali di cui all'articolo 5;
b) all'individuazione delle modalita' di attuazione dei servizi
di protezione e di vigilanza e dei moduli comportamentali
conseguenti;
c) alla pianificazione operativa e delle risorse assegnate per le
esigenze connesse all'attivita' di prevenzione a tutela
dell'incolumita' delle persone ritenute a rischio;
d) alla predisposizione dei criteri relativi alla formazione ed
all'aggiornamento del personale delle Forze di polizia impiegato nei
compiti di protezione e di vigilanza previsti dal presente articolo;
e) alla determinazione di criteri per la verifica dell'idoneita'
dei mezzi e degli strumenti speciali utilizzati per i servizi di
protezione e di vigilanza;
f) alla cura delle relazioni, al mantenimento dei contatti e alla
collaborazione con i corrispondenti uffici delle amministrazioni
estere, per il tramite dell'Ufficio per il coordinamento e la
pianificazione delle Forze di polizia.
3. L'UCIS provvede anche all'attivazione delle procedure di
emergenza.
4. Ai fini dell'acquisizione delle informazioni di cui alla lettera
a) del comma 2, l'UCIS puo' attivare il Ministro dell'interno per la
richiesta di cui all'articolo 118 del codice di procedura penale.
5. All'UCIS e' preposto un prefetto o un dirigente generale di
pubblica sicurezza, ovvero un generale dell'Arma dei carabinieri di
livello equiparato, ed e' assegnato personale della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri e dell'Amministrazione civile dell'interno.
All'UCIS puo' essere altresi' assegnato personale del Corpo della
guardia di finanza, di ogni altra amministrazione civile e militare
dello Stato, nonche' due esperti nominati dal Ministro dell'interno
ai sensi dell'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
All'assegnazione del personale si provvede con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto, qualora necessario, con i Ministri
interessati.
6. I servizi di protezione e di vigilanza sono eseguiti dagli
uffici, reparti ed unita' specializzate della Polizia di Stato e
dell'Arma dei carabinieri e, qualora necessario, del Corpo della
guardia di finanza e del Corpo di polizia penitenziaria.
7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la
determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si
articola l'UCIS, nonche' la determinazione delle piante organiche e
dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
8. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentito il
Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, individua
le alte personalita' istituzionali nazionali nei cui confronti sono
espletati i servizi di tutela e protezione, che possono essere estesi
alle loro famiglie e residenze.
9. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai
commi 1, 5 e 7 sono effettuate con la procedura di cui all'articolo
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
10. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica del 28 gennaio 1991, n. 39, in materia di servizi di
protezione e di sicurezza a tutela del Presidente della Repubblica,
degli ex Presidenti della Repubblica, delle loro famiglie e delle
loro sedi e residenze.

 

Art. 3.
Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di
sicurezza personale
1. L'UCIS si avvale della Commissione centrale consultiva per
l'adozione delle misure di protezione e vigilanza, presieduta dal
direttore del predetto Ufficio centrale e composta da un
rappresentante di ciascuna delle Forze di polizia di cui all'articolo
2, nonche' da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la
sicurezza democratica (SISDE) e da un rappresentante del Servizio per
le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), di particolare
esperienza, rispettivamente, nei settori della protezione delle
persone esposte a pericolo e dell'analisi sui fenomeni criminali e
terroristici, interni ed internazionali.
2. La Commissione, su richiesta del direttore dell'Ufficio centrale
di cui comma 1, si esprime sulla adozione, la modifica e la revoca
delle misure di protezione e di vigilanza, nonche' in materia di
dotazioni strumentali e su ogni altra questione, connessa alle misure
di protezione e di vigilanza, che il direttore dell'Ufficio ritenga
di sottoporre.

 

Art. 4.
Determinazioni del direttore dell'Ufficio centrale interforze per la
sicurezza personale
1. Ogni determinazione assunta dal direttore dell'UCIS e'
comunicata al prefetto della provincia interessata per l'esecuzione
della decisione adottata.

 

Art. 5.
Ufficio provinciale per la sicurezza personale
1. Presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo,
nell'ambito del Gabinetto, opera un ufficio per la sicurezza
personale, con compiti di raccolta ed analisi preliminare delle
informazioni relative a situazioni personali a rischio, comunque
acquisite a livello locale, nonche' di raccordo informativo con
l'UCIS e con gli altri uffici interessati. Il predetto Ufficio si
avvale, per il collegamento con gli uffici ed i reparti provinciali
delle Forze di polizia, di funzionari e ufficiali specificamente
designati.
2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, il prefetto
convoca e presiede apposite riunioni di coordinamento, alle quali
partecipano il questore ed i comandanti provinciali dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche', con
funzioni di segretario, il funzionario preposto all'Ufficio per la
sicurezza, che cura la connessa attivita' preparatoria ed
istruttoria. Per le questioni di sicurezza relative a magi-strati
partecipa anche il procuratore generale della Repubblica presso la
Corte di appello competente per territorio. Per la sicurezza di altre
personalita', il prefetto puo' altresi' invitare alle riunioni le
autorita' eventualmente interessate alla questione. Sulla base delle
valutazioni espresse nelle predette riunioni, il prefetto formula
all'UCIS proposte motivate sull'adozione, sulla modifica e sulla
revoca delle misure di protezione e di vigilanza.

 

Art. 6.
Unita' di crisi
1. In occasione di emergenze derivanti da eventi che coinvolgono i
diversi aspetti della sicurezza, il Ministro dell'interno convoca
l'Unita' di crisi, al fine di accertare e qualificare la notizia e
per consentire l'attivazione delle appropriate misure di emergenza.
2. L'Unita' di crisi tiene costantemente informato il Ministro, il
quale riferisce con immediatezza al Presidente del Consiglio dei
Ministri per l'eventuale e conseguente attivita' di coordinamento.

 

Art. 7.
Disposizioni concernenti il personale prefettizio
1. Nell'ambito del ruolo della carriera prefettizia le dotazioni
organiche possono essere modificate per esigenze funzionali connesse
alla compiuta attuazione della riforma dettata dal decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ed alla organizzazione degli
uffici del Ministero dell'interno, senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione organica
complessiva, con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per
la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Le disposizioni concernenti la valutazione annuale dei
funzionari prefettizi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, non trovano applicazione, relativamente a
quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto
legislativo, per gli anni 2002-2003; conseguentemente in tali anni
continuano ad applicarsi le modalita' indicate nell'articolo 36,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 139 del 2000.

 

Art. 8.
Attuazione del programma operativo nazionale "Sicurezza per lo
sviluppo del Mezzogiorno d'Italia"
1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse
comunitarie relative al programma operativo nazionale "Sicurezza per
lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia", il Fondo di rotazione di cui
alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei
limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero
dell'interno, le quote di contributi comunitari e statali previste
per il periodo 2000-2003. Per le annualita' successive, il Fondo
procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di
avanzamento del programma.
2. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di cui al
comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli
accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle
spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con
imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo
programma nell'ambito delle procedure previste dalla legge 16 aprile
1987, n. 183.

 

Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 6 maggio 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Scajola, Ministro dell'interno
Martino, Ministro della difesa
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli