Gazzetta Ufficiale N. 113 del 16 Maggio 2002

 

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 18 aprile 2002

Transito di personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, recante "Delega al Governo
per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche'
disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari
esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il
personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del
Consiglio superiore della magistratura", che, nell'art. 14, comma 5,
prevede il transito del personale delle Forze armate e dell'Arma dei
carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato
per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio nelle qualifiche
funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo
modalita' e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con
decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modificazioni,
recante "Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli
accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei
personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre
amministrazioni dello Stato";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001,
n. 461, concernente il regolamento recante semplificazione dei
procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita'
da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata
ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la
composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni, recante il testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato";
Vista la legge 1 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni,
recante "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e
militare dello Stato";
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni, riguardante il riordino del reclutamento, dello stato
giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive
modificazioni, riguardante il riordino del reclutamento, dello stato
giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei
carabinieri;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni, riguardante il riordino dei ruoli e la modifica alle
norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non
direttivo delle Forze armate;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni, riguardante il riordino dei ruoli e la modifica delle
norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non
direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo
1998/2001 e biennio economico 2000/2001;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri
giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni
dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle
corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero
della difesa, secondo la corrispondenza definita nell'annessa tabella
A, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
2. Il giudizio di inidoneita' e' espresso dalla commissione
medico-ospedaliera competente che deve fornire indicazioni
sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto
dell'infermita' accertata.

 

Art. 2.
Modalita' di transito
1. Il transito del personale di cui all'art. 1 nelle corrispondenti
aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa e'
disposto con provvedimento del Direttore generale della Direzione
generale per il personale civile, di concerto con il Direttore
generale della Direzione generale per il personale militare.
2. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro
trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio definitivo
di inidoneita', per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di
appartenenza che la inoltrera' alla competente Direzione generale per
il personale civile, dandone contestualmente comunicazione alla
Direzione generale per il personale militare.
3. La presentazione della domanda di transito da parte del
personale interessato sospende, per lo stesso, l'applicazione di
tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o
di avanzamento.
4. L'amministrazione e' tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta
giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora entro il
predetto termine l'amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza
si intende accolta.
5. Il personale trasferito e' inquadrato in soprannumero,
riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del
personale stesso, nella qualifica corrispondente al grado rivestito
al momento del trasferimento, conservando l'anzianita' assoluta
riferita al predetto grado, l'anzianita' complessivamente maturata e
la posizione economica acquisita.
6. Il transito del personale militare non comporta modifiche alle
dotazioni organiche dei ruoli di provenienza e di quelli di
destinazione. In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero
dal personale trasferito sono resi indisponibili nel grado iniziale
del ruolo di provenienza i posti lasciati liberi dal medesimo
personale, fino al riassorbimento del soprannumero.
7. In attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine
alla domanda il personale e' considerato in aspettativa, con il
trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneita'.
8. Nel caso in cui il nuovo trattamento economico spettante a
titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in
godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza e'
attribuita sotto forma di assegno ad personam, pari alla differenza
fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al
riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a
titolo di assegni fissi e continuativi.
9. Il militare trasferito nei ruoli del personale civile del
Ministero della difesa non puo' essere riammesso nel ruolo di
provenienza.

 

Art. 3.
Norme transitorie e finali
1. Per il personale giudicato non idoneo al servizio militare
incondizionato nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore
della legge 28 luglio 1999, n. 266, e l'adozione del presente
decreto, il termine di trenta giorni per la presentazione
dell'istanza decorre dalla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Sono fatte comunque salve le domande gia' presentate alla
competente Direzione generale per le quali il termine di cui all'art.
2, comma 4, decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il personale di cui al comma 1 nel periodo intercorrente tra la
cessazione dal servizio e il transito nelle corrispondenti aree
funzionali del personale civile del Ministero della difesa e'
considerato in aspettativa con il trattamento economico goduto
all'atto del giudizio di non idoneita'.
Roma, 18 aprile 2002
Il Ministro della difesa
Martino
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro per la funzione pubblica
Frattini

 

Tabella A

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                                         Livelli      Posizioni
                                       Retributivi  corrispondenti
 Ruolo             Grado              del personale  nei ruoli del
                                        militare      personale
                                                        civile
------------------------------------------------------------------
Ufficiale (1)    Tenente colonello           IX           C3
                 Maggiore                    IX           C3
                 Capitano                   VIII          C2
                 Tenente                    VIII          C2
                 Sottotenente              VII bis        C1
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Marescialli (2)  Luogotenente              VII bis        C1
                 1° Maresciallo            VII bis        C1
                 Maresciallo Capo           VII           B3
                 Maresciallo Ordinario     VI bis         B3
                 Maresciallo                VI            B3
------------------------------------------------------------------
Sergenti (2)     Sergente maggiore capo    VI bis         B3
                 Sergente maggiore           VI           B3
                 Sergente                    VI           B3
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Volontari (2)    Caporal maggiore capo scelto V           B2
                 Caporal maggiore capo        V           B2
                 Caporal maggiore scelto      V           B2
                 1° Caporal maggiore          V           B2
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(1) e gradi equipollenti (compresi gli aspiranti ed i
frequentatori dei corsi);
(2) e gradi equipollenti (compresi musicisti ed i frequentatori
dei corsi).