Gazzetta Ufficiale N. 13 del 17 Gennaio 2006

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 2005

Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 14-vicies ter della legge 17 agosto 2005, n. 168, che
prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle attivita' produttive, sono definiti: a) i
requisiti delle societa' di gestione dei servizi sostitutivi di mensa
mediante buoni pasto; b) i requisiti degli esercizi commerciali; c) i
criteri per l'aggiudicazione delle gare; d) le caratteristiche e la
regolamentazione di utilizzo del buono pasto;
Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive;
Decreta:

Art. 1.
Ambito di applicazione e finalita'
1. Il presente decreto ha per oggetto l'attivita' di emissione dei
buoni pasto, le procedure di aggiudicazione del servizio sostitutivo
di mensa reso a mezzo di buoni pasto, nonche' i rapporti tra le
societa' di emissione e gli esercizi convenzionati, per assicurare
l'efficienza e la stabilita' economica del mercato dei buoni pasto,
garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore ed un
efficiente servizio ai consumatori.

Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per attivita' di emissione di buoni pasto, l'attivita'
finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il
servizio sostitutivo di mensa aziendale;
b) per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto,
le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti
di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate dagli
esercizi elencati all'art. 4;
c) per buono pasto, il documento di legittimazione, anche in
forma elettronica, avente le caratteristiche di cui al successivo
art. 5, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del
codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la
somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di
gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi
prestazione in denaro;
d) per societa' di emissione, l'impresa che svolge l'attivita' di
emissione di buoni pasto;
e) per esercizi convenzionati, gli esercizi, elencati all'art. 4,
che, in forza di apposita convenzione con la societa' di emissione,
provvedono ad erogare il servizio sostitutivo di mensa;
f) per cliente, il datore di lavoro, pubblico o privato, che
acquista dalla societa' di emissione i buoni pasto al fine di erogare
ai propri dipendenti il servizio sostitutivo di mensa;
g) per valore facciale, il valore della prestazione, inclusivo
dell'imposta sul valore aggiunto prevista per la somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande, indicato sul buono pasto.

Art. 3.
Requisiti delle societa' di emissione
1. L'attivita' di emissione di buoni pasto e' svolta esclusivamente
da societa' di capitali con capitale sociale versato non inferiore a
settecentocinquantamila euro.
2. Le societa' di cui al comma 1 hanno come oggetto sociale
l'esercizio dell'attivita' finalizzata a rendere il servizio
sostitutivo di mensa, sia pubblica che privata, a mezzo di buoni
pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi.
3. Il bilancio delle societa' di cui al comma 1 deve essere
corredato dalla relazione nella quale una societa' di revisione
iscritta nell'elenco di cui all'art. 161 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, esprime un giudizio ai sensi dell'art. 156
del citato decreto legislativo, ovvero da una relazione redatta da
una societa' di revisione iscritta nel registro istituito presso il
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 2409-bis del codice
civile.
4. Le cariche di amministratore, sindaco e direttore generale nelle
imprese di emissione non possono essere ricoperte da coloro che:
1) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilita' o
decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
2) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte
dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.
1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della
riabilitazione;
3) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli
effetti della riabilitazione:
a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che
disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare,
assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari,
di strumenti di pagamento;
b) alla reclusione per uno dei delitti previsto nel titolo XI
del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942,
n. 267;
c) alla reclusione per delitti contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio,
contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un
delitto in materia tributaria;
d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo.
5. Le pene previste dal comma 4, punto 3, lettere a) e b), non
rilevano se inferiori ad un anno.
6. Le societa' di cui al comma 1 possono svolgere l'attivita' di
emissione dei buoni pasto previa dichiarazione di inizio attivita'
trasmessa ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n.
80, al Ministero delle attivita' produttive, sotto la responsabilita'
dei rappresentanti legali, di possesso dei requisiti richiesti dal
presente decreto.
7. Le imprese attive nel settore dell'emissione di buoni pasto
aventi sede in altri Paesi dell'Unione europea possono esercitare
l'attivita' di cui al comma 1 se a cio' autorizzate in base alle
norme del Paese di appartenenza.

Art. 4.
Requisiti degli esercizi
1. I servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto sono
erogati dagli esercizi che svolgono le seguenti attivita':
a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli
esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n.
287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio,
nonche' da mense aziendali ed interaziendali;
b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo
immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di
somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e
gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui
all'art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonche'
dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di
commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore
merceologico alimentare.
2. Resta fermo il possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui
all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nel caso di
preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno
dell'esercizio.

Art. 5.
Requisiti dei buoni pasto
1. Ai sensi del presente decreto i buoni pasto:
a) consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio
sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono
pasto;
b) costituiscono il documento che consente all'esercizio
convenzionato di provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle
societa' di emissione;
c) sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se
domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro
subordinato, a tempo pieno e parziale, anche qualora l'orario di
lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonche' dai soggetti che
hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche
non subordinato;
d) non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o
convertibili in denaro;
e) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.
2. I buoni pasto devono riportare:
a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
b) la ragione sociale e il codice fiscale della societa' di
emissione;
c) il valore facciale espresso in valuta corrente;
d) il termine temporale di utilizzo;
e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo,
della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio
convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
f) la dicitura «Il buono pasto non e' cumulabile, ne' cedibile
ne' commerciabile, ne' convertibile in denaro; puo' essere utilizzato
solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore».
3. Le societa' di emissione sono tenute ad adottare idonee misure
antifalsificazione e di tracciabilita' del buono pasto.

Art. 6.
Criteri per l'aggiudicazione delle gare
1. Gli appalti aventi ad oggetto i servizi sostitutivi di mensa
sono aggiudicati ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, privilegiando la garanzia
e la qualita' della prestazione mediante la valutazione dell'aspetto
tecnico ed economico dell'offerta.
2. L'offerta e' valutata sulla base dei criteri indicati all'art.
53, comma 1, lettera a), della direttiva 31 marzo 2004, n.
2004/18/CE.
3. L'offerta e' valutata sulla base dei seguenti criteri:
a) prezzo.
Il punteggio massimo e' attribuito all'offerta con il prezzo piu'
basso. Alle altre offerte e' attribuito un minor punteggio
determinato dalla formula: prezzo minimo offerto diviso prezzo
singola offerta moltiplicato per il punteggio massimo; il risultato
e' moltiplicato per un coefficiente correttivo da 0,95 a 1. Ai
suddetti prezzi si applica l'imposta sul valore aggiunto. Fattore
ponderale: 30-40;
b) rimborso dei buoni pasto agli esercizi convenzionati.
Il punteggio massimo e' attribuito all'offerta che prevede da parte
della societa' di emissione il rimborso del buono pasto piu' elevato
all'esercizio convenzionato. Alle altre offerte e' attribuito un
minor punteggio determinato dalla formula: rimborso singola offerta
diviso rimborso massimo moltiplicato per il punteggio massimo; il
risultato e' moltiplicato per un coefficiente correttivo da 0,95 ad
1.
Fattore ponderale 15-30;
c) progetto tecnico.
Il punteggio massimo e' attribuito al progetto tecnico che meglio
risponde alle specifiche oggettive esigenze organizzative e di
innovazione tecnologica indicate dal cliente.
Fattore ponderale 0-20;
d) termini di pagamento agli esercizi convenzionati.
Il punteggio massimo e' attribuito all'impresa che si impegna a
pagare i corrispettivi delle fatture in un termine inferiore rispetto
a quello previsto dal comma 1 dell'art. 9 del presente decreto.
Fattore ponderale: 1-10;
e) rete degli esercizi.
Il punteggio massimo e' attribuito all'offerta che reca l'impegno
espresso all'attivazione, entro un congruo termine dal momento
dell'aggiudicazione fissato in sede di bando, del maggior numero di
convenzioni con esercizi. La stipula del contratto e' subordinata
alla circostanza che l'impresa aggiudicataria fornisca prova, entro
il congruo termine di cui al primo periodo, di aver attivato il
numero di convenzioni indicate in sede di offerta. Se la prova non
viene fornita, l'impresa decade dall'aggiudicazione e il servizio
viene affidato all'impresa che la segue in graduatoria. Alle altre
offerte e' attribuito un punteggio direttamente proporzionale secondo
la formula, corretta da un fattore di correzione compreso tra 0,80 e
0,95: numero esercizi singola offerta diviso numero massimo esercizi
per punteggio massimo. Fattore ponderale: 5-35.
4. La somma dei fattori ponderali da assegnare per l'insieme degli
elementi e' pari a 100: in ogni caso i criteri di aggiudicazione
dovranno essere coerenti con le specifiche ed oggettive esigenze
delle singole amministrazioni aggiudicatrici prevedendosi tempi
congrui per la presentazione delle offerte.
5. Il mancato rispetto dei criteri e/o delle condizioni indicate in
offerta comporta la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.
6. Le dichiarazioni sono autocertificate ai sensi della vigente
normativa.

Art. 7.
Modalita' per garantire il valore della prestazione
1. I datori di lavoro, le societa' di emissione e gli esercizi
convenzionati assicurano, ciascuno nell'esercizio della rispettiva
attivita' contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la
utilizzabilita' del buono pasto per l'intero valore facciale.
2. Il valore assunto a base d'asta per le gare non puo' essere
inferiore al valore facciale del buono pasto.
3. Il valore facciale del buono pasto e' comprensivo dell'imposta
sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di
alimenti e bevande. Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto
lasciano inalterato il contenuto economico dei contratti gia'
stipulati.
4. Sono nulli i contratti aventi ad oggetto servizi sostitutivi di
mensa conclusi previa contrattazione telematica con il sistema delle
aste on-line con rilanci plurimi, anche con l'intervento di
intermediari professionali.

Art. 8.
Convenzioni
1. Le convenzioni stipulate tra le societa' di emissione di buoni
pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili di cui all'art. 4
contengono:
a) l'indicazione del termine di pagamento da parte della societa'
di emissione dei buoni pasto utilizzati presso gli esercizi
convenzionati;
b) la durata del contratto, le condizioni anche economiche, ed il
termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta;
c) le clausole di utilizzabilita' del buono pasto, relative alle
condizioni di validita' ed ai limiti di utilizzo, nonche' ai termini
di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme:
d) l'indicazione dello sconto incondizionato e di eventuali altri
corrispettivi riconosciuti alle societa' di emissione;
e) l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data
di scadenza del buono pasto, entro il quale l'esercizio convenzionato
potra' validamente richiedere il pagamento delle prestazioni
effettuate.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono essere stipulate e
modificate, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in
forma scritta.

Art. 9.
Termini e ritardi di pagamento
1. Il termine massimo per il pagamento dei buoni pasto da parte dei
clienti alle societa' di emissione e' fissato in quarantacinque
giorni dalla data di ricevimento della fattura.
2. Il comma 1 si applica anche al pagamento delle fatture agli
esercizi convenzionati da parte delle societa' di emissione.
3. In caso di mancato pagamento entro i termini di cui ai commi 1 e
2 decorrono automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza, gli
interessi legali nella misura di cui all'art. 5, comma 1, del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
4. Le parti, nella propria liberta' contrattuale, possono stabilire
termini superiori rispetto a quelli legali di cui ai commi 1 e 2 a
condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e
rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti
presso il Ministero delle attivita' produttive dalle organizzazioni,
maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle imprese di
emissione, degli esercizi convenzionabili e dei datori di lavoro.

Art. 10.
Disposizioni transitorie
1. Le societa' in esercizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto si adeguano alle prescrizioni del medesimo entro
dodici mesi.
2. I contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono adeguati alle previsioni in esso contenute entro dodici
mesi.

Roma, 18 novembre 2005

p. Il Presidente: Letta

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 13, foglio n. 296