Gazzetta Ufficiale n. 154 del 03-07-1999

 

DECRETO 1 aprile 1999

Disciplina delle mense non obbligatorie di servizio della Polizia di Stato. (GU n. 154 del 3-7-1999)
 

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, riguardante gli interventi di protezione sociale
di competenza dello Stato;
Visto l'art. 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che disciplina
gli interventi di protezione sociale a favore del personale militare
e civile delle Forze armate, dell'amministrazione della pubblica
sicurezza, del Corpo dei vigili del fuoco e del Corpo della Guardia
di finanza e dei loro familiari nonche' a favore del personale del
Corpo forestale dello Stato;
Visti l'art. 64, ultimo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e
gli articoli 40 e seguenti del regolamento di amministrazione e
contabilita' dell'amministrazione della pubblica sicurezza, adottato
con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417,
nella parte in cui prevedono la costituzione di mense non
obbligatorie di servizio;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 203, che disciplina le mense
obbligatorie di servizio delle forze di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990,
n. 44, che, all'art. 15, disciplina le attivita' culturali e
ricreative a favore del personale dipendente delle amministrazioni
dello Stato e, in particolare, l'istituzione, la composizione ed il
funzionamento degli organismi per la gestione dei servizi sociali,
ricreativi, culturali, di ristoro, di mensa, di approvvigionamento,
di asili nido e per il tempo libero;
Visto il decreto del 21 marzo 1996 emanato dal Ministro
dell'interno, di concerto con quello del tesoro con il quale sono
state disciplinate le modalita' di funzionamento delle mense non
obbligatorie della Polizia di Stato;
Considerata l'opportunita' di modificare e integrare il cennato
provvedimento, per adeguarne il contenuto a talune esigenze di
servizio, nel frattempo emerse;
Ritenuto pertanto di disporre l'emissione di un nuovo decreto e la
contestuale abrogazione di quello, citato, del 21 marzo;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.
Definizione
1. Nel presente decreto, le mense non obbligatorie di servizio del
personale della Polizia di Stato, sono piu' brevemente definite:
mense non obbligatorie.

Art. 2.
Gestione diretta delle mense non obbligatorie
1. L'attivita' di mensa non obbligatoria e' esercitata direttamente
dall'amministrazione utilizzando le strutture costituite per
assicurare il servizio di mensa obbligatoria nelle situazioni
operative ed ambientali previste dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Tale esercizio, coesistente con quello di mensa obbligatoria, e'
gestito direttamente dall'amministrazione mediante gli stessi organi
preposti all'esercizio di tale ultima mensa.
3. La gestione diretta si attua anche con l'eventuale ricorso a
contratti d'appalto del servizio mensa.
4. Le somme versate dal personale, secondo le modalita' stabilite
all'art. 5, sono fatte affluire al capo XIV, capitolo 2439, art. 8,
dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1999 e
dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, per la
successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa.

Art. 3.
Attivita' amministrativocontabile
1. L'attivita' amministrativocontabile connessa all'acquisto dei
generi alimentari prevede le operazioni di affidamento delle
commesse, il pagamento delle forniture, la tenuta delle relative
scritture e la rendicontazione amministrativa.
2. Tale attivita' fa capo ai funzionari delegati - prefetti della
Repubblica, commissari del Governo nelle province di Trento e
Bolzano, presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta.
Nell'espletamento di tale attivita', i funzionari delegati si
avvalgono della collaborazione degli organismi della polizia di Stato
presso cui le mense non obbligatorie sono esercitate.

Art. 4.
Gestione del denaro
1. La gestione del denaro comporta la riscossione delle somme
dovute dal personale ammesso alla mensa non obbligatoria, il relativo
versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale
dello Stato per la riassegnazione al pertinente capitolo di spesa e
la resa del conto giudiziale.
2. Tale gestione e' affidata ad agenti denominati cassieri i quali
tengono apposito registro di cassa.

Art. 5.
Criteri di ammissione e contribuzioni
1. Ha diritto a fruire del servizio di mensa non obbligatoria il
personale della Polizia di Stato che non si trova nelle situazioni di
impiego ed ambientali che danno titolo alla mensa obbligatoria.
2. Puo' essere ammesso alle stesse mense, compatibilmente con la
loro ricettivita' ed a condizione di non compromettere la
funzionalita' del servizio, il personale delle altre forze di
polizia, quello dell'amministrazione civile dell'interno e quello
della polizia di Stato in quiescenza. Puo' altresi' essere ammesso
altro personale in occasione di partecipazione ad attivita' connesse
a finalita' istituzionali dell'amministrazione della pubblica
sicurezza.
3. Il personale della polizia di Stato e delle altre forze di
polizia e' tenuto al pagamento di una somma corrispondente alla spesa
per l'acquisto dei generi alimentari impiegati per ciascun pasto,
maggiorata dal 60 per cento e fino al 100 per cento, a titolo di
contribuzione ai costi diretti sostenuti per assicurare il servizio.
4. Il personale dell'amministrazione civile dell'interno e quello
occasionalmente interessato allo svolgimento di attivita'
istituzionali e' tenuto al pagamento di una somma corrispondente
all'intero ammontare del costo a pasto, mediamente sostenuto su scala
nazionale, e comunque in misura non inferiore al valore corrente del
buono pasto attribuito al personale della predetta amministrazione.
5. Il personale in quiescenza della polizia di Stato e' tenuto al
pagamento della quota di cui al comma precedente, maggiorata anche
dei costi indiretti, sostenuti per assicurare il servizio.

Art. 6.
Documentazione contabile
1. La rendicontazione amministrativa delle spese sostenute per
l'acquisto dei generi alimentari e' effettuata dai funzionari
delegati secondo le modalita' previste dalla contabilita' generale
dello Stato e dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367.
2. La movimentazione dei predetti generi alimentari e' dimostrata a
mezzo del registro di carico e scarico di magazzino, tenuto dagli
organismi della polizia di Stato presso cui le mense non obbligatorie
sono istituite, sempreche' la limitata attivita' della mensa non
comporti l'utilizzazione dei generi alimentari contestualmente al
loro acquisto.
3. L'ammissione del personale e' disposta mediante rilascio di
ricevute di pagamento tratte da bollettari composti da buoni pasto
numerati. La parte matrice di tali buoni pasto e' allegata al conto
giudiziale, mentre la parte madre e' trasmessa dai cassieri ai
funzionari delegati per dare conto della loro gestione ai sensi
dell'art. 252 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 7.
Conti giudiziali dei cassieri
1. Gli agenti contabili cassieri, preposti alla riscossione del
denaro dovuto dal personale ammesso ed al relativo versamento in
tesoreria, rendono il conto giudiziale secondo le modalita' previste
dagli articoli 610 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n.
827.
2. A norma dell'art. 621 del predetto regio decreto n. 827/1924, il
conto giudiziale comprende anche il conto di carico e scarico dei
bollettari ricevuti e di quelli consumati.

Art. 8.
Versanento dei proventi
1. Il contante riscosso durante il mese - previa compilazione dei
modelli 124 T e 181 T - e' versato dai cassieri presso la competente
sezione di tesoreria provinciale non oltre il decimo giorno del mese
successivo, per acquisire la relativa quietanza.
2. I cassieri trattengono la quietanza per allegarla al conto
giudiziale e trasmettono al Ministero dell'interno il modello 181 T
per i successivi adempimenti relativi alla riassegnazione dei fondi.
3. Copia autentica della quietanza e' infine trasmessa al
funzionario delegato unitamente alla parte madre dei buoni di
ammissione, a corredo del rendiconto amministrativo di cui all'art.
6, comma 1.

Art. 9.
Abrogazione
1. Il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro
del tesoro del 21 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
23 luglio 1996, e' abrogato.

Art. 10.
Norma finale
1. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1 aprile 1999
Il Ministro dell'interno
Russo Jervolino
p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Pennacchi
Registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1999
Registro n. 4 Interno, foglio n. 75