Gazzetta Ufficiale N. 157 del 06 Luglio 2002

LEGGE 2 luglio 2002, n.133

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalita' degli uffici dell'Amministrazione dell'interno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
1. Il decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, recante disposizioni
urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per
assicurare la funzionalita' degli uffici dell'Amministrazione
dell'interno, e' convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 luglio 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli


LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1374):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro dell'interno (Scajola) il
7 maggio 2002.
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 7 maggio 2002 con pareri delle
commissioni 1a, 2a, 4a, 5a, 6a.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita', l'8 maggio 2002.
Esaminato dalla 1a commissione, in sede referente, il 9
e 29 maggio 2002.
Esaminato in aula il 4 giugno 2002 ed approvato il
5 giugno 2002.
Camera dei deputati (atto n. 2828):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 10 giugno 2002 con pareri del
Comitato per la legislazione e delle commissioni II, IV, V,
IX, XI, XIV.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il
12, 18, 20 giugno 2002.
Esaminato in aula il 24, 26 giugno 2002 ed approvato il
27 giugno 2002.

Avvertenza:
Il decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
105 del 7 maggio 2002.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 33.

 

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83
All'articolo 2:
al comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
"All'assegnazione del personale diverso da quello appartenente al
Ministero dell'interno si provvede con decreto del Ministro
dell'interno, adottato di concerto con i Ministri interessati";
al comma 6 le parole: "e del Corpo di polizia penitenziaria" sono
soppresse; dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
"10-bis. L'assegnazione iniziale e l'adeguamento successivo del
personale impiegato nei compiti di cui al presente articolo, ove
comportino un incremento dei posti in organico, devono essere
compensati con una corrispondente riduzione di un numero di posti di
organico delle altre qualifiche delle diverse amministrazioni
interessate equivalente sul piano finanziario".
All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "al prefetto" sono inserite
le seguenti: "ed al questore".
All'articolo 5, comma 1, le parole: "le Prefetture-Uffici
territoriali del Governo" sono sostituite dalle seguenti: "gli Uffici
territoriali del Governo".
Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:
"ART. 5-bis. (Attribuzione della qualifica di agente di pubblica
sicurezza) - 1. Per esigenze di carattere eccezionale e temporaneo
puo' essere conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza a
conducenti di veicoli in uso ad alte personalita' che rivestono
incarichi istituzionali di governo, al fine di consentire lo
svolgimento di una piu' efficace azione di prevenzione e tutela
dell'incolumita' di tali personalita'.
2. La nomina ad agente di pubblica sicurezza e' conferita ai sensi
dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed
agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907,
n. 690, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui
all'articolo 4-bis del regolamento per l'esecuzione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio
1940, n. 635.
3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo prestano
giuramento ai sensi dell'articolo 32 del regolamento di cui al regio
decreto 20 agosto 1909, n. 666.
4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo e'
consentito l'uso del segnale distintivo di cui all'articolo 24 del
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, contenente l'indicazione dell'amministrazione per la
quale prestano servizio, nonche' l'utilizzo sugli autoveicoli
condotti del dispositivo acustico supplementare di allarme e del
dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante
blu, previsti dall'articolo 177 del nuovo codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di agevolare
nei centri urbani la marcia dell'autoveicolo.
5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, non trova
applicazione l'articolo 73 del regolamento per l'esecuzione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6
maggio 1940, n. 635.
6. L'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai
soggetti di cui al comma 1 non comporta il diritto alla
corresponsione di alcun compenso".
All'articolo 7:
al comma 1, dopo le parole: "per esigenze funzionali connesse" e'
inserita la seguente: "anche"; dopo le parole: "uffici del Ministero
dell'interno," sono inserite le seguenti: "a decorrere dal 31
dicembre 2001,"; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"L'adeguamento dei posti in organico di livello superiore deve essere
compensato con una corrispondente riduzione del numero dei posti di
livello inferiore, equivalente sul piano finanziario";
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334, come modificato dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 dicembre 2001, n. 477, e' da intendere nel senso che,
fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, tutti i
dirigenti generali di pubblica sicurezza destinatari del predetto
articolo 26 sono collocati in posizione sovrannumeraria da
riassorbirsi all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi
causa a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto
legislativo n. 477 del 2001, pur se inquadrati nella qualifica di
prefetto prima di tale data, anche permanendo nell'incarico ricoperto
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge".