Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30-07-1999

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1999, n.247
Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, in materia di conferimento delle ricompense al personale della Polizia di Stato.

in vigore dal: 14- 8-1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 111 della legge 1 aprile 1981, n. 121, che prevede
l'emanazione del regolamento di servizio dell'amministrazione della
Pubblica sicurezza;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985,
n. 782, con il quale e' stato approvato il regolamento di servizio
dell'amministrazione della pubblica sicurezza;
Ritenuta l'esigenza di conferire maggiore snellezza, celerita' ed
efficacia alle procedure per il conferimento delle ricompense
disciplinate nel titolo IX del decreto del Presidente della
Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, e di individuare univoci e piu'
rigorosi criteri per la formulazione e la valutazione delle relative
proposte;
Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di
Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 maggio 1999;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Il titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica 28
ottobre 1985, n. 782, e' sostituito dal seguente:
"Titolo IX
RICOMPENSE
Capo I
Tipologie di ricompense
e requisiti per il conferimento
Art. 66 (Tipologie di ricompense). - 1. Agli appartenenti ai ruoli
del personale della Polizia di Stato possono essere conferite le
seguenti ricompense:
a) onorificenze;
b) ricompense al valor militare;
c) ricompense al valor civile;
d) ricompense al merito civile;
e) ricompense per meriti straordinari e speciali;
f) ricompense per lodevole comportamento;
g) riconoscimenti per anzianita' di servizio;
h) riconoscimenti al merito di servizio.
Art. 67 (Ricompense al valor militare, civile, al merito civile e
onoreficenze). - 1. Le ricompense al valor militare, al valor civile
ed al merito civile sono proposte ed attribuite al personale della
Polizia di Stato secondo la normativa vigente in materia.
2. Allo stesso personale possono essere attribuite ricompense ed
onorificenze, anche da parte di Stati esteri e organismi nazionali ed
internazionali, secondo la normativa vigente in materia.
Art. 68 (Distintivi d'onore e di specialita'). - 1. Al personale
della Polizia di Stato possono essere attribuiti distintivi d'onore e
di specialita'.
2. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede
all'individuazione dei suddetti distintivi e a fissare i criteri per
l'attribuzione degli stessi.
Art. 69 (Criteri per il conferimento dei riconoscimenti). - 1. Con
decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i criteri per il
conferimento dei riconoscimenti per anzianita' di servizio e per
merito di servizio, nonche' le caratteristiche dei segni distintivi
di tali riconoscimenti.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i
criteri per l'attribuzione di riconoscimenti al personale della
Polizia di Stato all'atto del collocamento a riposo.
Art. 70 (Ricompense per meriti straordinari e speciali e per
lodevole comportamento). - 1. Le ricompense per meriti straordinari e
speciali sono:
a) promozione per merito straordinario;
b) encomio solenne.
2. Le ricompense per lodevole comportamento sono:
a) encomio;
b) lode;
c) premio in denaro;
d) compiacimento.
Art. 71 (Annotazioni matricolari). - 1. Il conferimento delle
ricompense, delle onorificenze, dei riconoscimenti e dei distintivi
d'onore e di specialita' e' annotato sullo stato matricolare, con
esclusione della nota di compiacimento e del provvedimento con cui e'
attribuito il premio in denaro, che sono comunque inseriti nel
fascicolo personale e valutati ai fini della compilazione del
rapporto informativo.
2. Al personale della Polizia di Stato e' rilasciato un attestato
del conferimento delle ricompense, delle onorificenze, dei
riconoscimenti e dei distintivi d'onore e di specialita' attribuiti
ai sensi del presente regolamento.
3. La vigente normativa regola le modalita' e l'uso dei
corrispondenti nastrini e medaglie.
Art. 72 (Disposizioni comuni in materia di ricompense per meriti
straordinari e speciali e per lodevole comportamento). - 1. Le
ricompense di cui all'articolo 70 sono conferite in relazione ad uno
specifico evento, per comportamenti caratterizzati da eccezionalita'
e specialita', avuto riguardo alla qualifica rivestita e alle
funzioni esercitate dal personale interessato e tenuto conto del
risultato conseguito, nonche' delle particolari condizioni di tempo e
di luogo che hanno eventualmente connotato l'attivita' svolta.
2. Le ricompense di cui all'articolo 70 non sono cumulabili tra
loro.
Art. 73 (Requisiti per il conferimento delle ricompense per meriti
straordinari e speciali). - 1. La promozione alla qualifica superiore
per merito straordinario e' conferita ai sensi degli articoli 71 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 75, l'encomio solenne
e' conferito esclusivamente in relazione ad eventi connessi a servizi
o ad attivita' di Polizia giudiziaria e di soccorso pubblico al
personale che, offrendo un contributo determinante all'esito di
operazioni di particolare importanza o rischio, abbia dimostrato di
possedere spiccate qualita' professionali e non comune determinazione
operativa.
Art. 74 (Requisiti per il conferimento delle ricompense per
lodevole comportamento). - 1. Le ricompense per lodevole
comportamento sono conferite in relazione ad eventi connessi
all'espletamento di segnalate attivita' d'istituto.
2. L'encomio e' conferito al personale che, fornendo un rilevante
contributo all'esito di un importante servizio o attivita'
istituzionale, abbia dimostrato di possedere spiccate qualita'
professionali.
3. La lode e' conferita al personale che, distintosi per
applicazione, impegno e capacita' tecnicoprofessionali, abbia
conseguito apprezzabili risultati nell'espletamento dei compiti
d'istituto.
4. Il premio in denaro e' conferito, nei limiti dei fondi
annualmente stanziati, al personale che, distintosi per capacita' ed
impegno, abbia contribuito al conseguimento di risultati meritevoli
di segnalazione.
5. Il compiacimento e' formulato al personale distintosi per il
lodevole espletamento del servizio.
Art. 75 (Gruppi sportivi ''Polizia di Stato-Fiamme Oro''). - 1. Al
personale appartenente ai gruppi sportivi ''Polizia di Stato-Fiamme
Oro'' di cui all'articolo 77 le ricompense indicate nell'articolo 70
possono essere conferite anche in relazione a risultati di
particolare rilievo, conseguiti in occasione della partecipazione a
manifestazioni sportive.
Capo II
Procedure per il conferimento delle ricompense per meriti
straordinari e speciali e per lodevole comportamento.
Art. 75-bis (Proposte per le ricompense per meriti straordinari e
speciali e per lodevole comportamento). - 1. Le proposte per il
conferimento della promozione per merito straordinario e dell'encomio
solenne sono formulate dal questore della provincia in cui sono
avvenuti i fatti, su rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto e,
per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza, del direttore del servizio o ufficio di livello
equiparato.
2. Le proposte per il conferimento dell'encomio e della lode sono
formulate dal questore della provincia in cui presta servizio il
personale interessato, su rapporto del dirigente dell'ufficio o
reparto e, per il personale in servizio presso il Dipartimento della
pubblica sicurezza, del direttore del servizio o ufficio di livello
equiparato.
3. Le proposte per il conferimento del premio in denaro sono
formulate dal dirigente dell'ufficio, di livello non inferiore a
quello direttivo, da cui il personale direttamente dipende e, per il
personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza, dal direttore della divisione o ufficio di livello
equiparato.
4. Le proposte di cui ai commi 2 e 3, qualora riguardino personale
in servizio presso province diverse, sono formulate dal questore
della provincia in cui sono avvenuti i fatti.
5. Le proposte per il conferimento delle ricompense per meriti
straordinari e speciali, dell'encomio e della lode a personale
appartenente ai gruppi sportivi ''Polizia di Stato-Fiamme Oro'' di
cui all'articolo 77, ove riguardino i risultati di cui all'articolo
75, sono formulate dal questore della provincia in cui ha sede il
gruppo sportivo di cui fa parte il dipendente interessato.
6. Alla proposta, recante la descrizione dell'evento e corredata da
tutti i documenti necessari per un'esatta valutazione del merito, e'
allegata, per ciascun dipendente interessato, una scheda nominativa
le cui caratteristiche, in relazione a ciascuna tipologia di
ricompensa, sono determinate con provvedimento del Capo della polizia
- Direttore generale della Pubblica sicurezza.
7. La proposta deve essere formulata tempestivamente e, comunque,
non oltre tre mesi dalla conclusione dell'operazione, servizio o
attivita' cui la stessa si riferisce, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 75, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
8. Il termine di sei mesi previsto dall'articolo 75, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,
si applica anche nel caso in cui l'evento riguardi una pluralita' di
dipendenti e, per almeno uno di questi, sia formulata la proposta di
conferimento della promozione per merito straordinario.
9. La proposta non puo' essere oggetto di integrazioni, salvo che
sopravvengano o siano conosciuti successivamente fatti nuovi
suscettibili di incidere sulla definizione del procedimento.
Art. 75-ter (Procedure per il conferimento delle ricompense per
meriti straordinari e speciali). - 1. La proposta per la promozione
per merito straordinario e' sottoposta al preventivo esame della
commissione centrale di cui all'articolo 75-sexies e successivamente
inoltrata agli organi di cui agli articoli 68 e 69 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
2. La proposta di conferimento dell'encomio solenne e' inoltrata
alla commissione centrale di cui all'articolo 75-sexies che, ove
ravvisi i presupposti per il conferimento della promozione per merito
straordinario, trasmette gli atti, con parere motivato, agli organi
di cui agli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
3. Qualora, dall'esame degli atti, la commissione centrale per le
ricompense ravvisi i presupposti di una delle ricompense per lodevole
comportamento, ne delibera il conferimento.
4. Le ricompense deliberate dalla commissione centrale per le
ricompense sono conferite, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, con
attestato rilasciato dal Capo della polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza.
Art. 75-quater (Procedure per il conferimento dell'encomio e della
lode). - 1. Le proposte di conferimento dell'encomio e della lode
sono inoltrate alla commissione periferica per le ricompense di cui
all'articolo 75-septies, competente per territorio.
2. La commissione periferica per le ricompense, qualora ravvisi i
presupposti per il conferimento di una ricompensa per meriti
straordinari e speciali, trasmette gli atti, con parere motivato,
alla commissione centrale per le ricompense; qualora non ritenga
sussistenti i presupposti per il conferimento dell'encomio e della
lode, ne da' comunicazione al questore competente che, entro trenta
giorni, ha facolta' di attribuire al dipendente il premio in denaro.
3. Qualora i fatti segnalati per l'encomio presentino i requisiti
previsti per la lode, la commissione periferica per le ricompense ne
delibera il conferimento.
4. Le ricompense deliberate dalla commissione periferica per le
ricompense sono conferite, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, con
attestato rilasciato dal dirigente dell'ufficio ispettivo di cui
all'articolo 75-septies.
Art. 75-quinquies (Procedura per il conferimento del premio in
denaro e del compiacimento). - 1. La proposta per il conferimento del
premio in denaro e' inoltrata al questore della provincia ove il
personale presta servizio che, accertata la sussistenza dei
requisiti, ne delibera il conferimento, fatta salva la competenza
esclusiva della commissione centrale per le ricompense di cui
all'articolo 75-sexies in ordine all'esame delle proposte concernenti
gli appartenenti alle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16
della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonche' tutti coloro che rivestono
la qualifica di agente o ufficiale di pubblica sicurezza.
2. I fondi annualmente stanziati per l'erogazione del premio in
denaro, sono ripartiti, con provvedimento del Capo della polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza, tra la commissione
centrale per le ricompense e le questure, tenuto conto delle
dotazioni organiche e degli indici di criminalita' di ciascuna
provincia.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 determina l'entita' minima e
massima del premio in denaro.
4. Il compiacimento e' formulato, in forma scritta, dal
responsabile, a livello centrale o periferico, di ciascun ufficio,
reparto, settore o unita' organica dotata di autonomia funzionale.
5. Il premio in denaro ed il compiacimento a personale appartenente
ai gruppi sportivi ''Polizia di Stato-Fiamme Oro'' di cui
all'articolo 77, ove riguardino i risultati di cui all'articolo 75,
sono conferiti dal questore della provincia in cui ha sede il gruppo
sportivo di cui fa parte il dipendente interessato.
Art. 75-sexies (Commissione centrale per le ricompense). - 1. Con
provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza e' istituita, presso la direzione centrale del
personale, la commissione centrale per le ricompense, presieduta dal
vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie
e composta da:
a) il direttore centrale della polizia criminale;
b) il direttore centrale degli affari generali;
c) il direttore centrale della polizia di prevenzione;
d) il direttore centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di
frontiera e postale;
e) il direttore centrale del personale;
f) il direttore centrale per gli istituti di istruzione;
g) sei rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni
sindacali rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del grado
di rappresentativita' delle stesse risultante dalle deleghe
complessivamente espresse per la riscossione del contributo
sindacale; nel limite dei sei posti disponibili, e' garantita a
ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa la designazione di
almeno un componente.
2. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un
funzionario appartenente al ruolo dei commissari della Polizia di
Stato, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
4. La commissione e' competente, altresi', ad esprimere il parere
sulle proposte di intitolazione delle caserme e degli uffici della
Polizia di Stato.
Art. 75-septies (Commissioni periferiche per le ricompense). - 1.
Con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della
Pubblica sicurezza, e' istituita, annualmente, nell'ambito delle
ordinarie dotazioni di bilancio, presso ciascuno degli uffici
ispettivi di cui si avvale l'ufficio centrale ispettivo indicato
dall'articolo 5, primo comma, lettera b), della legge 1 aprile 1981,
n. 121, una commissione periferica per le ricompense, presieduta dal
dirigente dell'ufficio ispettivo e composta:
a) dal questore della provincia del capoluogo ove ha sede l'ufficio
ispettivo;
b) da cinque componenti prescelti dall'amministrazione fra:
1) i questori di una delle altre province in cui si estende la
competenza dell'ufficio ispettivo;
2) i dirigenti di ufficio periferico a livello regionale o
interprovinciale per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, di
frontiera e postale, avente competenza, anche in parte, nell'ambito
territoriale dell'ufficio ispettivo;
3) i dirigenti di reparti mobili, aventi sede nell'ambito
territoriale dell'ufficio ispettivo;
4) i dirigenti degli istituti di istruzione, aventi sede
nell'ambito territoriale dell'ufficio ispettivo;
c) da sei rappresentanti del personale designati dalle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, tenuto
conto del grado di rappresentativita' delle stesse risultante dalle
deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo
sindacale; nel limite dei sei posti disponibili, e' garantita a
ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa la designazione di
almeno un componente.
2. La composizione della commissione periferica istituita presso
l'ufficio ispettivo con sede a Roma e' integrata da un funzionario
dei ruoli della Polizia di Stato, avente qualifica non inferiore a
dirigente superiore, in servizio presso il Dipartimento della
pubblica sicurezza.
3. La designazione dei componenti della commissione prescelti
dall'amministrazione e' effettuata secondo criteri di rotazione, che
tengano conto dell'entita' del personale rispettivamente dipendente
in servizio presso gli uffici aventi sede nell'ambito territoriale
dell'ufficio ispettivo.
4. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
5. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un
funzionario appartenente al ruolo dei commissari della Polizia di
Stato in servizio nel capoluogo ove ha sede l'ufficio ispettivo".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 7 giugno 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Russo Jervolino, Ministro
dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1999
Atti di Governo, registro n. 177, foglio n. 5
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.





Nota al titolo:
- Il D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, concerne:
"Approvazione del regolamento di servizio
dell'amministrazione della pubblica sicurezza".
Note alla premessa:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 111 della legge 1 aprile
1981, n. 121 (Regolamento di servizio
dell'amministrazione della pubblica sicurezza e
applicazione delle norme del disciolto Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza) e' il seguente:
"Art. 111. - Il regolamento di servizio
dell'amministrazione della pubblica sicurezza e' emanato
con decreto del Presidente della Repubblica previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta
del Ministro dell'interno sentiti i sindacati di polizia
piu' rappresentativi sul piano nazionale.
Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore
della presente legge e quella del regolamento di cui al
primo comma si applicano, per quanto non previsto dalla
presente legge e se compatibili con essa, le disposizioni
del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre
1930, n. 1623, e successive modificazioni.
In dette disposizioni la denominazione Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza si intende sostituita da
amministrazione della pubblica sicurezza".
- Per quanto concerne il D.P.R. n. 782/1985, v. in nota
al titolo.
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e
dei decreti legislativi recanti norme di principio,
esclusi quelli relativi a materie riservate alla
competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non
si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia
e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione.
4. Regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare
la denominazione di ''regolamento'', sono adottati
previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 75-bis:
- Il terzo comma dell'art. 75 del D.P.R. 24 aprile
1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia
di Stato che espleta funzioni di polizia) e' cosi'
formulato:
"La proposta di promozione per merito straordinario e'
formulata non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti,
dal questore della provincia in cui sono avvenuti,
su rapporto del dirigente dell'ufficio o del reparto".
Note all'art. 75-ter:
- Il testo dell'art. 68 del D.P.R. 24 aprile 1982, n.
335, e' il seguente:
"Art. 68. - Sulle questioni attinenti allo stato
giuridico del personale direttivo e dirigente di
cui al presente decreto legislativo si esprime il
consiglio di amministrazione di cui alla lettera d)
dell'art. 146 del testo unico approvato con D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3, modificato dalla legge 28 ottobre 1970,
n. 775, e dalla legge 2 agosto 1975, n. 387.
I rappresentanti elettivi del personale sono fissati in
numero di quattro.
Con decreto del Ministro dell'interno saranno dettate
norme per l'elezione dei rappresentanti del personale in
modo da assicurare la presenza di almeno un funzionario
appartenente al ruolo dei dirigenti o a quello dei
commissari".
- Il testo dell'art. 69 del D.P.R. 24 aprile 1982, n.
335, e' il seguente:
"Art. 69. - Sulle questioni concernenti lo stato
giuridico e la progressione di carriera del personale
non direttivo di cui al presente decreto si esprimono
specifiche commissioni, rispettivamente per il personale
del ruolo degli ispettori, per quello del ruolo dei
sovrintendenti, e per quello del ruolo degli assistenti
ed agenti, presieduta da un vice capo della polizia o da
un dirigente generale in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza e composte da
quattro membri scelti fra i dirigenti in servizio presso
lo stesso dipartimento.
Delle predette commissioni fanno parte quattro
rappresentanti del personale eletti ai sensi dell'ultimo
comma dell'art. 68.
In caso di parita' di voto prevale il voto del
presidente.
Le funzioni di segretario delle commissioni sono
svolte da funzionari della carriera direttiva.
La nomina dei componenti e dei segretari delle
commissioni viene conferita con provvedimento del Capo
della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza.
All'inizio di ogni anno le commissioni propongono al
consiglio di amministrazione di cui all'art. 68, per
l'approvazione, criteri di massima che verranno seguiti
negli scrutini per merito comparativo e per merito
assoluto".
Nota all'art. 75-quinquies:
- Il testo dell'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121
(Forze di polizia) e' il seguente:
"Art. 16. - Ai fini della tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato, sono
forze di polizia, fermi restando o rispettivi ordinamenti
e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri quale forza armata in servizio
permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza per il
concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza
pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di
servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli
agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
il servizio di pubblico soccorso".