Gazzetta Ufficiale N. 228 del 28 Settembre 2002

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2002, n.215

Regolamento di semplificazione del procedimento di chiusura annuale dei fondi scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Polizia di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 8;
Visto l'articolo 100 della legge 1 aprile 1981, n. 121;
Visto l'articolo 5 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;
Visto l'articolo 7 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359;
Visto l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7
agosto 1992, n. 417;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437,
che ha ridisciplinato il fondo scorta del Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco, di cui alla legge 2 dicembre 1969, n. 968;
Visto l'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609;
Visto l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1999, n. 550;
Visto l'articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 marzo 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;
Udito il parere della Corte dei conti, espresso dalle sezioni
riunite nell'adunanza dell'8 aprile 2002;
Acquisito il parere della V commissione della Camera dei deputati
in data 15 maggio 2002;
Considerato che la competente commissione del Senato della
Repubblica non ha espresso il prescritto parere entro il termine
assegnato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 luglio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le operazioni di chiusura
annuale della gestione del fondo scorta del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco e del fondo scorta della Polizia di Stato,
disciplinati rispettivamente dall'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, e dall'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario,
recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
ordinario, reca: "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa". Si trascrive il testo
dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma,
della Costituzione, i regolamenti di delegificazione
trovano applicazione solo fino a quando la regione non
provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della
presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli
elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del
presente articolo si intendono estesi ai successivi
provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle
disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi
generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni
operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a
quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge
medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonche' a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), sono emanati previo parere delle commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge
2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme di
delega ovvero di delegificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate dalla
attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di
cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche,
integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri
previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.".
- La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56, reca:
"Delegificazione e testi unici di norme concernenti
procedimenti amministrativi - legge di semplificazione
1998".
- La legge 24 novembre 2000, n. 340, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2000, n. 275, reca:
"Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di
semplificazione 1999". Si riporta il n. 8) dell'allegato A
della legge 24 novembre 2000, n. 340:
"8. Procedimento di chiusura annuale del "Fondo-Scorta
della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco e della
Guardia di finanza. Legge 2 dicembre 1969, n. 968, art.
1, secondo comma".
- La legge 1 aprile 1981, n. 121, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, supplemento
ordinario, reca: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza". Si trascrive il testo dell'art.
100 della legge 1 aprile 1981, n. 181:
"Art. 100 (Amministrazione e contabilita). - Sino
all'emanazione delle norme di amministrazione e di
contabilita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
restano operanti le norme di contabilita' previste per il
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonche' quelle
sulla contabilita' generale dello Stato ed ogni altra norma
di contabilita' applicate nei confronti del Corpo stesso.
Gli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio
finanziario in corso per il Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
sono destinati alle corrispondenti spese
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Le spese relative alla pulizia delle caserme in uso al
Ministero dell'interno e destinate all'accasermamento del
personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei
carabinieri, gia' a carico dei conviventi, sono poste a
carico dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'interno.".
- Il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 1987, n.
220, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
primo comma, legge 20 novembre 1987, n. 472 (Gazzetta
Ufficiale 21 novembre 1987, n. 273), concerne copertura
finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica
10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo
contrattuale triennale relativo al personale della Polizia
di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia. Si
trascrive il testo dell'art. 5 del decreto-legge
21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472:
"Art. 5. - 1. All'art. 14 della legge 10 ottobre 1986,
n. 668, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"2. La stessa disposizione si applica agli ufficiali in
servizio permanente dell'Esercito, della Marina e
dell'Aereonautica che prestano servizio da almeno due anni
nell'Amministrazione della pubblica sicurezza con incarichi
di natura tecnica ai sensi dell'art. 80 della legge
13 dicembre 1965, n. 1366. La richiesta di inquadramento e'
subordinata al nulla osta dell'amministrazione di
appartenenza.".
2. L'art. 34 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, va
interpretato nel senso che il sesto dei posti da coprire
per ciascuna qualifica ivi indicata e' computato sulla
dotazione organica effettiva risultante dall'appli-cazione
a regime della legge 30 luglio 1985, n. 445, e
dall'attuazione dell'art. 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340. Sono considerati
destinatari delle disposizioni contenute nella norma
predetta coloro che, oltre a possedere i requisiti nella
stessa indicati, risultino in servizio alla data del
30 giugno 1986. Le disposizioni si applicano, con le stesse
modalita' a tutto il personale in possesso dei requisiti
comunque ad esse corrispondenti e che risulti in servizio
presso il centro studi di Fermo alla data di conclusione
dell'anno scolastico 1985-1986.
3. All'art. 88 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I trasferimenti in ufficio con sede in un comune
diverso di appartenenti alla Polizia di Stato che sono
componenti della segreteria nazionale, delle segreterie
regionali e provinciali dei sindacati di polizia a
carattere nazionale maggiormente rappresentativi possono
essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione
sindacale di appartenenza".
4. Nell'art. 92, secondo comma, della legge 1 aprile
1981, n. 121, dopo la parola: "centrale" sono aggiunte le
seguenti: "ed in quelle periferiche ed in ogni provincia".
5. Il regolamento di amministrazione e di contabilita'
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza previsto
dall'art. 100 della legge 1 aprile 1981, n. 121, contiene
disposizioni anche in deroga alle norme di contabilita'
generale dello Stato al fine di garantire la maggiore
snellezza delle procedure. A tal fine puo' disporre limiti
di spesa differenziati in relazione all'urgenza, al di
sotto dei quali gli atti non sono soggetti a registrazione
preventiva della Corte dei conti ed elevare i limiti di
valore dei contratti oltre il quale e' prescritto il parere
preventivo del Consiglio di Stato, nonche' prevedere i
termini abbreviati, non inferiori a quindici giorni o a un
terzo di quelli ordinari, se piu' brevi, per l'espressione
dei pareri richiesti, decorsi i quali puo' prescindersi dai
pareri stessi. Lo stesso regolamento puo' inoltre contenere
disposizioni analoghe a quelle in vigore per le Forze di
polizia di cui all'art. 16 della stessa legge n. 121 del
1981, comprese quelle dipendenti anche dal Ministero della
difesa, o confermare, anche con modificazioni, quelle
finora applicate transitoriamente dagli uffici centrali e
periferici del Ministero dell'interno.
6. Al personale della Polizia di Stato continuano ad
applicarsi, ai fini dell'acquisizione del diritto al
trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per
il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad
ordinamento militare.
7. Ai fini della corresponsione dei miglioramenti
economici derivanti dall'applicazione del presente decreto
e del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile
1987, n. 150, si applica l'art. 172 della legge 11 luglio
1980, n. 312.
8. Fino a quando non si provvede alla copertura dei
posti previsti nei profili professionali dei revisori
infermieri e biologi del ruolo dei revisori tecnici della
Polizia di Stato, possono essere affidati, nel limite di
sessanta infermieri e dieci biologi, incarichi ad esperti
anche esterni alla pubblica amministrazione in possesso
della prescritta abilitazione, cui sia riconosciuta la
specifica competenza. Gli incarichi sono conferiti, sentito
il consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro
dell'interno, emanato di concerto col Ministro del tesoro,
hanno durata annuale e possono essere rinnovati per non
piu' di due volte. Con lo stesso decreto sono stabiliti
l'ammontare del compenso e le modalita' di corresponsione.
9. Le disposizioni dell'art. 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, non si applicano per il reclutamento del
personale dei ruoli del Ministero dell'interno.".
- Il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 1990, n. 232, e
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
30 novembre 1990, n. 359 (Gazzetta Ufficiale 3 dicembre
1990, n. 282), concerne: "Aumento dell'organico del
personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni
per lo snellimento delle procedure di assunzione e
reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle
sezioni di Polizia giudiziaria". Si trascrive il testo
dell'art. 7 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
30 novembre 1990, n. 359:
"Art. 7. - 1. Al comma 5 dell'art. 5 del decreto-legge
21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo:
"A tal fine puo' disporre limiti di spesa differenziati
in relazione all'urgenza, al di sotto dei quali gli atti
non sono soggetti a registrazione preventiva della Corte
dei conti ed elevare i limiti di valore dei contratti oltre
il quale e' prescritto il parere preventivo del Consiglio
di Stato, nonche' prevedere i termini abbreviati, non
inferiori a quindici giorni o a un terzo di quelli
ordinari, se piu' brevi, per l'espressione dei pareri
richiesti, decorsi i quali puo' prescindersi dai pareri
stessi. Lo stesso regolamento puo' inoltre contenere
disposizioni analoghe a quelle in vigore per le Forze di
polizia di cui all'art. 16 della stessa legge n. 121 del
1981, comprese quelle dipendenti anche dal Ministero della
difesa, o confermare, anche con modificazioni, quelle
finora applicate transitoriamente dagli uffici centrali e
periferici del Ministero dell'interno.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
1992, n. 417, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 ottobre 1992, n. 251, supplemento ordinario, reca:
"Regolamento di amministrazione e di contabilita'
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza". Per i
riferimenti all'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, si veda nelle note
all'art. 1.
- Il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1995, n. 201, e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, della legge 27 ottobre 1995, n. 437 (Gazzetta Ufficiale
28 ottobre 1995, n. 253), reca: "Differimento di termini
previsti da disposizioni legislative in materia di
interventi concernenti la pubblica amministrazione". Per i
riferimenti all'art. 4 del decreto-legge 28 agosto 1995, n.
361, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1995, n. 437, si veda nelle note all'art. 5.
- Per i riferimenti alla legge 2 dicembre 1969, n. 968,
si veda nelle note all'art. 5.
- Il decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 1996, n. 231, e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, legge 28 novembre 1996, n. 609 (Gazzetta Ufficiale
30 novembre 1996, n. 281), reca: "Disposizioni urgenti
concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei
ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e misure di
razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi
d'istituto". Si trascrive il testo dell'art. 5 del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609:
"Art. 5 (Norme di amministrazione e contabilita). - 1.
Con regolamento, da adottarsi a norma dell'art. 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
emanate le norme di amministrazione e contabilita' del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che potranno
contenere disposizioni anche in deroga alle norme di
contabilita' generale dello Stato, allo scopo di conseguire
obiettivi di snellimento e accelerazione delle procedure,
per l'acquisto dei beni e per la prestazione dei servizi
necessari a garantire la permanente efficienza degli
interventi di soccorso tecnico urgente in previsione di
possibili emergenze. Fino alla data di entrata in vigore
del predetto regolamento si osservano, in quanto
compatibili, per il Corpo nazionale le disposizioni
previste dal capo III del regolamento di amministrazione e
contabilita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
7 agosto 1992, n. 417.
2. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere
sullo schema di regolamento di cui al comma 1 entro trenta
giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento puo'
essere comunque adottato.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1999, n. 550, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 marzo 2000, n. 73, reca: "Regolamento recante
norme per l'amministrazione e la contabilita' del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco". Si trascrive il testo
dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1999, n. 550:
"Art. 37 (Fondo scorta). - 1. Per sopperire alle
momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali
dei Vigili del fuoco, le scuole centrali antincendio ed il
centro studi ed esperienze, si provvede con il fondo scorta
di cui al decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437.
2. La ripartizione di detto fondo e' disposta dal
direttore generale della protezione civile e servizi
antincendio.
3. L'utilizzo del fondo scorta e' disposto dal
comandante provinciale dei Vigili del fuoco previa
autorizzazione del competente ufficio della direzione
generale.
4. Relativamente alle somme utilizzate, il comandante
provinciale dei Vigili del fuoco provvede, a ricezione
dell'accreditamento disposto sul pertinente capitolo,
all'immediato reintegro del fondo scorta mediante
versamento all'apposito capitolo di entrata presso la
locale Tesoreria provinciale dello Stato.".
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71,
supplemento ordinario, concerne: "Adeguamento dei compiti
del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4
della legge 31 marzo 2000, n. 78". Si trascrive il testo
dell'art. 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68:
"Art. 9 (Modificazione e abrogazione di norme). - 1.
Con regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono rideterminate, in
base alle norme del presente decreto legislativo e tenuto
conto delle attribuzioni del Comandante generale del Corpo
della Guardia di finanza ai sensi della legge 23 aprile
1959, n. 189, e successive modificazioni, le modalita' di
esecuzione del servizio nonche' i compiti e i doveri del
personale della Guardia di finanza. Per quanto attiene gli
aspetti concernenti il concorso alla tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica e i compiti militari, i
regolamenti sono adottati di concerto, rispettivamente, con
i Ministri dell'interno e della difesa. A decorrere dalla
data di entrata in vigore dei citati regolamenti sono
abrogati i regi decreti 6 novembre 1930, n. 1643, e
3 gennaio 1926, n. 126, concernenti, rispettivamente, il
regolamento di servizio e il regolamento organico del
Corpo.
2. Al fine di adeguare la struttura logistica,
amministrativa e contabile del Corpo della Guardia di
finanza di supporto alla struttura operativa, e la relativa
disciplina, ai contenuti dei decreti legislativi di cui
all'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e al nuovo
modello organizzativo di cui all'art. 27, commi 3 e 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, emana apposito
regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dall'entrata in vigore
del citato regolamento e' abrogato il decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189,
concernente il regolamento di amministrazione del Corpo.
3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati
sentito l'Organo centrale di rappresentanza del personale,
secondo le leggi e i regolamenti vigenti.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio
2001, n. 398, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
6 novembre 2001, n. 258, concerne: "Regolamento recante
l'organizzazione degli uffici centrali di livello
dirigenziale generale del Ministero dell'interno".
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto-legge 28 agosto 1995, n.
361, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1995, n. 437, si veda nelle note alle premesse.
Per i riferimenti all'art. 4 del decreto-legge 28 agosto
1995, n. 361, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1995, n. 437, si veda nelle note all'art.
5.
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, si veda nelle note alle
premesse. Si trascrive il testo dell'art. 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417:
"Art. 11 (Fondo scorta). - 1. Per provvedere alle spese
minute ed alla corresponsione nei casi previsti dalle
disposizioni legislative o regolamentari vigenti in
materia, di acconti ed anticipi al personale, nonche' alle
spese da farsi, previa autorizzazione dei competenti uffici
del Dipartimento della pubblica sicurezza, in occorrenze
straordinarie per le quali sia indispensabile il pagamento
immediato, e' assegnato alle questure un fondo scorta,
destinato a fronteggiare le esigenze degli uffici e reparti
della Polizia di Stato di ciascuna provincia. I criteri per
l'impiego di detto fondo sono stabiliti con le modalita' di
cui all'art. 2 della legge 15 giugno 1959, n. 451.
2. Il fondo stesso e' costituito dalle erogazioni
effettuate dalle prefetture, dai commissariati del Governo
nelle provincie di Trento e Bolzano e dalla presidenza
della giunta regionale della Valle d'Aosta sull'apposito
capitolo di bilancio e viene, di volta in volta,
reintegrato con le somministrazioni disposte sui competenti
capitoli di spesa.
3. Il riparto di detto fondo e' disposto dal questore,
secondo le direttive del Dipartimento della pubblica
sicurezza, tra il proprio ufficio e gli altri uffici e
reparti della provincia.
4. Analogo fondo e' assegnato al reparto autonomo del
Ministero dell'interno, nonche' agli istituti ed alla
scuola di cui al comma 5 dell'art. 2.
5. L'impiego del fondo scorta e' disposto dai titolari
degli uffici, reparti ed istituti interessati.
6. La gestione del fondo scorta viene chiusa, alla fine
di ciascun esercizio, con la restituzione alle prefetture,
ai commissariati del Governo nelle provincie di Trento e
Bolzano ed alla presidenza della giunta regionale della
Valle d'Aosta delle somme anticipate, per il successivo
versamento all'apposito capitolo di entrata del bilancio
dello Stato.".

 

Art. 2.
Procedimento contabile di chiusura annuale della gestione del fondo
scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
1. Le somme accreditate ai competenti uffici del Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco, sullo stanziamento di cui all'articolo 4, comma
1, primo periodo, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437,
per le attivita' di cui al predetto articolo, debbono essere versate
presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione
all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato quando
cessino o diminuiscano le necessita' dell'accreditamento. Nei casi di
invarianza delle dotazioni derivanti dalla gestione del fondo scorta,
la chiusura annuale e' effettuata mediante scritture contabili.


Nota all'art. 2:
- Per i riferimenti all'art. 4 del decreto-legge
28 agosto 1995, n. 361, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, si veda
nelle note all'art. 5.

 

Art. 3.
Chiusura della gestione annuale del fondo scorta della Polizia di
Stato
1. Le operazioni di chiusura annuale della gestione del fondo
scorta della Polizia di Stato sono effettuate mediante scritture
contabili e danno luogo ad effettivi movimenti per restituzioni delle
somme solo in caso di variazione delle dotazioni derivanti dalla
gestione del fondo scorta.
2. In caso di variazione del fondo scorta, le restituzioni delle
somme sono effettuate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417.


Nota all'art. 3:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, si veda nelle note alle
premesse. Per i riferimenti all'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, si veda
nelle note all'art. 1.

 

Art. 4.
Operazioni di chiusura
1. Per le operazioni di chiusura della gestione dei fondi scorta di
cui agli articoli 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, da parte
degli uffici competenti secondo i rispettivi ordinamenti, le
disposizioni di cui al titolo XII, capo III del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate istruzioni
amministrative e contabili in ordine all'esecuzione delle operazioni
di chiusura delle gestioni dei fondi scorta.


Nota all'art. 4:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
1976, n. 1076, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 2 settembre 1977, n. 239, reca:
"Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la
contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica". Il titolo XII del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, concerne:
"Contabilizzazione delle entrate e delle uscite, resa del
conto, passaggi di gestione"; il capo III del titolo XII
del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976,
n. 1076, concerne: "Fondo scorta".

 

Art. 5.
Abrogazioni
1. E' abrogato l'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del
decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437.
2. Resta ferma l'abrogazione della legge 2 dicembre 1969, n. 968,
operata dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995,
n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995,
n. 437.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 2 agosto 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Pisanu, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 89


Note all'art. 5:
- Per i riferimenti al decreto-legge 28 agosto 1995, n.
361, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1995, n. 437, si veda nelle note alle premesse.
Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto-legge
28 agosto 1995, n. 361, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, come
modificato dal decreto che qui si pubblica:
"Art. 4 (Interventi concernenti il Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco). - 1. Allo scopo di provvedere alle
momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali
dei Vigili del fuoco, le scuole centrali antincendi ed il
centro studi ed esperienze, rispetto ai periodici
accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata
annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da
istituire nello stato di previsione del Ministero
dell'interno. (Secondo periodo del comma 1 abrogato dal
regolamento che qui si pubblica). Per l'esercizio
finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al presente
comma e' fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del
tesoro e' autorizzato a stabilire, con decreto da emanare
di concerto con il Ministro dell'interno e sottoposto al
visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per
l'impiego del fondo.
2. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi
aeroportuali dal comma 2 dell'art. 4 della legge 2 dicembre
1991, n. 384, fino all'emanazione del regolamento di cui al
primo comma dell'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425,
i versamenti eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'art. 6
della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive
modificazioni, relative ai soli servizi previsti dall'art.
2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge
26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni,
assumono carattere di definitivita' e non danno luogo a
conguagli.
3. Nel termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma
dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme
tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per
i luoghi di spettacolo e intrattenimento individuati dallo
stesso Ministro dell'interno. Entro lo stesso termine il
Ministro dell'interno provvede, altresi', sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad emanare la
disciplina organica dei servizi di vigilanza da realizzarsi
all'interno delle attivita' di spettacolo e dei compiti
ispettivi affidati al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
4. Il termine per l'emanazione del regolamento relativo
al procedimento di certificazione di prevenzione incendi,
di cui all'elenco numero 4, allegato alla legge 24 dicembre
1993, n. 537, e' differito al centoventesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Fino alla data di entrata in vigore di detto
regolamento a norma dell'art. 2, comma 7, della medesima
legge, e' consentita la prosecuzione dell'attivita' a
coloro che hanno ottenuto il nulla-osta provvisorio di
prevenzione incendi ai sensi della legge 7 dicembre 1984,
n. 818, con validita', per effetto dell'art. 22 della legge
31 maggio 1990, n. 128, fino al 30 giugno 1994, nonche' a
coloro che, ai sensi dell'art. 11 della legge 20 maggio
1991, n. 158, hanno presentato l'istanza completa delle
prescritte certificazioni e documentazioni.
5. Nel termine di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 4, i comandi provinciali dei Vigili del fuoco
dovranno completare l'esame delle istanze presentate ai
sensi dell'art. 11 della legge 20 maggio 1991, n. 158.
5-bis. Fino alla emanazione delle norme di cui al comma
3 sono prorogati i termini previsti per legge o per
disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di
spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.".
- La legge 2 dicembre 1969, n. 968, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1969, n. 328 (per la quale
il decreto che qui si pubblica richiama l'avvenuta
abrogazione operata dall'art. 4, com-ma 1, del
decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437),
concerneva: "Istituzione nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'interno del capitolo "Fondo scorta
per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco.".