Gazzetta Ufficiale n. 283 del 02-12-1999

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 14 giugno 1999, n.450
Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorita' aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumita' pubblica, delle quali occorre tener conto nell'applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

in vigore dal: 17-12-1999
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
I Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
della sanita' e per la funzione pubblica
Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo
19 marzo 1996, n. 242;
Visto l'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo
1996, n. 242;
Visto l'articolo 6, comma 1, lettere v) e z), della legge 23
dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio
sanitario nazionale;
Visto l'articolo 27, secondo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Considerato che l'attivita' della Polizia di Stato e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche' del personale dipendente
comunque incaricato delle funzioni e dei compiti in materia di ordine
e sicurezza pubblica e di protezione civile, si esplica in strutture,
anche mobili, funzionali al servizio espletato;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Edifici, strutture e mezzi
1. Nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle
autorita' aventi competenze in materia di ordine e sicurezza
pubblica, di protezione civile e di incolumita' pubblica, le norme e
le prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro,
contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni e integrazioni, nonche' quelle delle altre
disposizioni di legge in materia, sono applicate nel rispetto delle
caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a
realizzare:
a) la tutela del personale operante, in relazione alle rispettive
specifiche condizioni di impiego, anche con riguardo alla prontezza
ed efficacia operativa;
b) la protezione e tutela, commisurata al rischio effettivo, delle
sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo di
attentati, sabotaggi o aggressioni, ovvero di interruzione di servizi
essenziali;
c) la prevenzione della fuga delle persone legittimamente arrestate
o fermate, ovvero trattenute, nei casi previsti dalla legge, in una
struttura dell'Amministrazione;
d) la riservatezza e la sicurezza delle telecomunicazioni e dei
trattamenti dei dati personali.
2. L'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di
lavoro, contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modificazioni e integrazioni, nonche' quelle delle altre
disposizioni di legge in materia, non puo' comportare, in relazione
alle esigenze di cui al comma 1, l'eliminazione o la riduzione dei
sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi del
pubblico, e dei sistemi di difesa ritenuti necessari, ne' l'omissione
o il ritardo delle attivita' di cui all'articolo 328, primo comma,
del codice penale.
L'Amministrazione deve comunque assicurare idonei percorsi per
l'esodo, adeguatamente segnalati, e verificare periodicamente
l'innocuita' dei sistemi di controllo e difesa.
3. Fatto salvo il dovere di intervento degli appartenenti alla
Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in
situazioni di personale esposizione al pericolo, il predetto
personale deve adottare le misure di sicurezza e di protezione anche
individuale predisposte per lo specifico impiego.
4. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e
integrazioni, anche sulla base di speciali capitolati d'opera, le
uniformi, le armi, gli strumenti di lavoro, gli specifici impianti,
quali i poligoni di tiro, i laboratori di analisi, ricerche e
collaudi, le palestre e le installazioni addestrative speciali, le
installazioni di sicurezza e le attrezzature di protezione,
individuali e di reparto, ed i mezzi operativi della Polizia di Stato
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rimangono disciplinati
dalle specifiche disposizioni che li riguardano, previo controllo
tecnico, verifica o collaudo da parte del personale tecnico
dell'Amministrazione dell'interno, in possesso dei requisiti
professionali o culturali previsti dalla normativa vigente.
5. Le disposizioni del presente articolo e quelle delle norme o
capitolati richiamati al comma 4 si osservano anche, in quanto
compatibili con i rispettivi compiti ed ordinamenti, e salvo che sia
diversamente disposto sulla base degli ordinamenti che li riguardano,
per le strutture, le sedi e i mezzi di servizio degli altri organi,
anche privati, aventi compiti diretti o ausiliari in materia di
sicurezza pubblica.





Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), cosi' recita:
"2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei
servizi di protezione civile, nonche' nell'ambito delle
strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate
per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi
con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica,
delle universita', degli istituti di istruzione
universitaria, degli istituti di istruzione ed
educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle
biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello
Stato, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e
dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del
presente decreto sono applicate tenendo conto delle
particolari esigenze connesse al servizio espletato,
individuate con decreto del Ministro competente di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, della sanita' e della funzione pubblica".
- L'art. 30, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo
1996, n. 242, recante "modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante
attuazione di direttive comunitarie riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro", cosi' recita:
"2. I decreti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 626/1994, come modificato dall'art. 1 del
presente decreto, sono emanati entro sei mesi dalla data
di pubblicazione del presente decreto".
- L'art. 6, comma 1, lettere v) e z), della legge 23
dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del
Servizio sanitario nazionale cosi' recita:
"Sono di competenza dello Stato le funzioni
amministrative concernenti:
a)-u) (omissis);
v) l'organizzazione sanitaria militare;
z) i servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed
i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di
custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonche' i servizi dell'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato relativi all'accertamento
tecnicosanitario delle condizioni del personale
dipendente".
- L'art. 27, secondo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
recante attuazione della delega di cui all'art. 1 della
legge 22 luglio 1975, n. 312, cosi' recita:
"Sono inoltre compresi nelle materie suddette:
a)-c) (omissis);
d) tutte le funzioni in materia di assistenza
sanitaria comunque svolte da uffici dell'Amministrazione
dello Stato, con la sola eccezione dei servizi sanitari
istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia per
il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco nonche' dei servizi dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato relativi
all'accertamento tecnico sanitario delle condizioni del
personale dipendente".
- I commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
recitano:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca talepotere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare
la denominazione di "regolamento", sono adottati
previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al
visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Note all'art. 1:
- L'art. 328, primo comma, del codice penale cosi'
recita:
"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico
servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo
ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza
pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita', deve
essere compiuto senza ritardo, e' punito con la
reclusione da 6 mesi a due anni".
- L'art. 6 del citato decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni
cosi' recita:
"Art. 6. - 1. I progettisti dei luoghi o posti di
lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di
prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento
delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine
nonche' dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti
essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti.
2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il
noleggio e la concessione in uso di macchine, di
attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti
alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione
finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o
di omologazione obbligatoria e' tenuto a che gli
stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni
o dagli altri documenti previsti dalla legge.
3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o
altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di
sicurezza e di igiene del lavoro, nonche' alle
istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei
macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di
loro competenza".
Art. 2.
Funzioni di medico competente
1. Nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di cui all'articolo 1,
comma 1, e comunque nelle aree individuate a norma dell'articolo 23,
comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni e integrazioni, le funzioni di medico
competente sono svolte dai medici del ruolo professionale dei
sanitari della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco in possesso dei requisiti richiesti dai decreti legislativi 15
agosto 1991, n. 277, e 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni e integrazioni, che possono avvalersi dei medici della
medesima Amministrazione o Corpo che abbiano svolto per almeno
quattro anni attivita' di medico nel settore del lavoro nell'ambito
del Ministero dell'interno, designati a livello centrale e
provinciale.
2. Quando per lo svolgimento di specifici accertamenti
medicoclinici relativi all'attivita' di sorveglianza sia richiesta
una specializzazione di cui il personale indicato al comma 1 non sia
in possesso, gli accertamenti stessi sono svolti, mediante
convenzione, da medici aventi la specializzazione richiesta.
Analogamente si provvede negli altri casi in cui non e' possibile far
fronte alle esigenze con i medici dell'Amministrazione o del Corpo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 14 giugno 1999
Il Ministro dell'interno
Russo Jervolino
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Bassolino
Il Ministro della sanita'
Bindi
Il Ministro per la funzione pubblica
Piazza
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1999
Registro n. 3 Interno, foglio n. 69





Note all'art. 2:
- L'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni cosi' recita:
"4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni
vigenti agli uffici di sanita' aerea e marittima ed alle
autorita' marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto
riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di
aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai
servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate
e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono
competenti altresi' per le aree riservate o operative e
per quelle che presentano analoghe esigenze da
individuarsi, anche per quel che riguarda le modalita' di
attuazione, con decreto del Ministro competente di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanita'. L'Amministrazione della
giustizia puo' avvalersi dei servizi istitutivi per
le Forze armate e di polizia, anche mediante
convenzione con i rispettivi Ministeri, nonche' dei
servizi istituti con riferimento alle strutture
penitenziarie".
- Il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, reca:
"Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n.
82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 83/188/CEE e n.
88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro
i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici,
fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art.
7 della legge 30 luglio 1990, n. 212".