Gazzetta Ufficiale N. 42 del 20 Febbraio 2006

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 gennaio 2006, n.45
Regolamento recante la modifica all'allegato A al decreto 11 agosto 2004, n. 246, concernente norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 139, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e successive modificazioni, concernente la patente di
servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di
polizia stradale;
Visto il decreto 11 agosto 2004, n. 246, concernente il
«Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio
per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia
stradale»;
Visto l'allegato A del citato decreto n. 246 del 2004, recante il
modello di patente di servizio;
Viste le osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI con nota del
22 ottobre 2004, n. 110178, circa la necessita' di procedere alla
definizione di un nuovo modello di patente di servizio;
Visto il nuovo modello di patente di servizio proposto dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro -
Direzione VI ed approvato dai rappresentanti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno nel corso
di apposita riunione svoltasi il 18 febbraio 2005 presso il medesimo
Dipartimento del tesoro;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 settembre
2005;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota del 5 ottobre 2005, n. 17277 UL;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Il modello di patente di servizio di cui all'allegato A al
decreto 11 agosto 2004, n. 246, e' sostituito dal modello allegato al
presente regolamento.
2. Le caratteristiche tecniche del modello sono le seguenti:
a) formato: cm 14,5 x 11,00;
b) stampa in bianca a tre colori, due per i fondi di sicurezza
di cui uno fluorescente blu piu' nero per i testi, ed in volta a tre
colori, due per i fondi di sicurezza di cui uno fluorescente giallo
piu' uno nero per i testi;
c) carta neobond non filigranata bianca;
d) numerazione progressiva alfanumerica.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.

Roma, 5 gennaio 2006

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro dell'interno
Pisanu

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti
il 10 febbraio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 106

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 139, comma 2, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, recante:
«Nuovo codice della strada», pubblicato nel supplemento
ordinario n. 74 alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n.
114, cosi' recita:
«Art. 139. - 1. (Omissis).
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono
stabiliti i requisiti e le modalita' per il rilascio della
patente di cui al comma 1».
- Il decreto 11 agosto 2004, n. 246, recante:
«Regolamento recante norme per il rilascio della patente di
servizio per il personale abilitato allo svolgimento di
compiti di polizia stradale» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° ottobre 2004, n. 231.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Allegato A