L. 8 febbraio 1948, n. 47 (1).
Disposizioni sulla stampa (1/circ).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1948, n. 43.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti circolari:
- Ministero delle finanze: Circ. 27 agosto 1998, n. 209/E;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 18 dicembre 1996, n. 7664.
(giurisprudenza)
1. Definizione di stampa o stampato.
Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le
riproduzioni tipografiche o
comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo
destinate alla pubblicazione.
2. Indicazioni obbligatorie sugli stampati.
Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il
nome e il domicilio dello
stampatore e, se esiste, dell'editore.
I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di
qualsiasi altro genere devono
recare la indicazione:
del luogo e della data della pubblicazione;
del nome e del domicilio dello stampatore;
del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.
All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che
contrassegnano gli stampati, deve
corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari.
(giurisprudenza)
3. Direttore responsabile.
Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile.
Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri
requisiti per l'iscrizione
nelle liste elettorali politiche.
Può essere direttore responsabile anche l'italiano non appartenente alla
Repubblica, se possiede gli
altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato
un vice direttore, che
assume la qualità di responsabile.
Le disposizioni della presente legge, concernenti il direttore responsabile, si
applicano alla persona
che assume la responsabilità ai sensi del comma precedente (2) (2/a).
(2) Vedi, anche, artt. 46 e 47, L. 3 febbraio 1963, n. 69, riportata al n. B/I.
(2/a) L'art. 9, L. 6 febbraio 1996, n. 52, riportata alla voce Comunità europee,
ha equiparato i
cittadini degli stati membri della Comunità europea ai cittadini italiani, agli
effetti degli artt. 3 e 4 della
presente legge.
4. Proprietario.
Per poter pubblicare un giornale o altro periodico, il proprietario, se
cittadino italiano residente in
Italia, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste
elettorali politiche.
Se il proprietario è cittadino italiano residente all'estero, deve possedere gli
altri requisiti per
l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati nei comma
precedenti devono essere
posseduti dal legale rappresentante.
I requisiti medesimi devono essere posseduti anche dalla persona che esercita
l'impresa giornalistica,
se essa è diversa dal proprietario (2/a).
(2/a) L'art. 9, L. 6 febbraio 1996, n. 52, riportata alla voce Comunità europee,
ha equiparato i
cittadini degli stati membri della Comunità europea ai cittadini italiani, agli
effetti degli artt. 3 e 4 della
presente legge.
(giurisprudenza)
5. Registrazione.
Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato
presso la cancelleria del
tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.
Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:
1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore
o vice direttore
responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della
persona che esercita l'impresa
giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la
natura della pubblicazione;
2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4;
3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi
in cui questa sia richiesta
dalle leggi sull'ordinamento professionale;
4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una
persona giuridica.
Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la
regolarità dei documenti
presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico
in apposito registro tenuto
dalla cancelleria.
Il registro è pubblico (3).
(3) Vedi, anche, D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, Tab. A, n. 113, riportato alla
voce Concessioni
governative (Tasse sulle).
6. Dichiarazione dei mutamenti.
Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella
dichiarazione prescritta
dall'articolo 5, deve formare oggetto di nuova dichiarazione da depositarsi,
nelle forme ivi previste,
entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali
documenti.
L'annotazione del mutamento è eseguita nei modi indicati nel terzo comma
dell'art. 5.
L'obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o sulla
persona che esercita l'impresa
giornalistica, se diversa dal proprietario.
7. Decadenza della registrazione.
L'efficacia della registrazione cessa qualora, entro sei mesi dalla data di
essa, il periodico non sia
stato pubblicato, ovvero si sia verificata nella pubblicazione una interruzione
di oltre un anno.
(giurisprudenza)
8. Risposte e rettifiche.
Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente
nel quotidiano o nel
periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti
di cui siano state
pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o
affermazioni da essi ritenuti lesivi
della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche
non abbiano contenuto
suscettibile di incriminazione penale.
Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente
sono pubblicate, non oltre
due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e
collocate nella stessa pagina del
giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il
secondo numero successivo
alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha
riportato la notizia cui si
riferisce.
Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha
determinate e devono
essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di
trenta righe, con le medesime
caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle
affermazioni contestate.
Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o
dichiarazione non sia stata
pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e
quarto comma, l'autore
della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma
dell'articolo 21, può
chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile,
che sia ordinata la
pubblicazione.
La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è
punita con la sanzione
amministrativa da lire 15.000.000 a lire 25.000.000 (4).
La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel
periodico o
nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia
effettuata (5).
(4) La sanzione originaria della multa è stata sostituita con la sanzione
amministrativa dall'art. 32, L.
24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario, e così
elevata dall'art. 114,
primo comma, della citata L.
24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo comma, della
stessa legge.
(5) Così sostituito dall'art. 42,
L.
5 agosto 1981, n. 416, riportata alla voce Ente nazionale per la
cellulosa e la carta.
(giurisprudenza)
9. Pubblicazione obbligatoria di sentenze.
Nel pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione in un
periodico, il giudice
ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o per
estratto, nel periodico stesso. Il
direttore responsabile è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione a
norma dell'art. 615, primo
comma, del Codice di procedura penale.
(giurisprudenza)
10. Giornali murali.
Il giornale murale, che abbia un titolo e una normale periodicità di
pubblicazione, anche se in parte
manoscritto, è regolato dalle disposizioni della presente legge.
Nel caso di giornale murale a copia unica, è sufficiente, agli effetti della
legge 2 febbraio 1939, n. 374
(6), che sia dato avviso della affissione all'autorità di pubblica sicurezza.
L'inosservanza di questa norma è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice
penale.
I giornali murali sono esenti da ogni gravame fiscale (7).
(6) Riportata alla voce Biblioteche pubbliche.
(7) Vedi, anche, il D.P.R. 24 giugno 1954, n. 342; art. 19 e All. B, n. 15.
(giurisprudenza)
11. Responsabilità civile.
Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in
solido con gli autori del
reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore (7/cost).
(7/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 gennaio 2001, n. 20 (Gazz.
Uff. 31 gennaio
2001, n. 5, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità
costituzionale degli artt. 11 e 12 sollevata in riferimento all'art. 68, primo
comma, della Cost.
(giurisprudenza)
12. Riparazione pecuniaria.
Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può
chiedere, oltre il
risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a
titolo di riparazione. La
somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione
dello stampato (7/cost).
(7/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 gennaio 2001, n. 20 (Gazz.
Uff. 31 gennaio
2001, n. 5, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità
costituzionale degli artt. 11 e 12 sollevata in riferimento all'art. 68, primo
comma, della Cost.
(giurisprudenza)
13. Pene per la diffamazione.
Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente
nell'attribuzione di un fatto
determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella
della multa non inferiore a
lire 500.000 (8) (9).
(8) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, L.
24 novembre 1981,
n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. Per effetto dell'art. 24
c.p. l'entità della sanzione
non può essere inferiore a lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla
depenalizzazione in virtù dell'art. 32,
secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(9) Vedi, anche, art. 595 c.p. 1930.
(giurisprudenza)
14. Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza.
Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche alle
pubblicazioni destinate ai
fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la sensibilità e impressionabilità ad
essi proprie, siano
comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costituire per essi
incitamento alla
corruzione, al delitto o al suicidio. Le pene in tali casi sono aumentate.
Le medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici destinati
all'infanzia, nei quali la
descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche e di avventure sia fatta,
sistematicamente o
ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza e di
indisciplina sociale (10).
(10) Vedi la L. 17 giugno 1975, n. 355, riportata al n. A/IV.
(giurisprudenza)
15. Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante.
Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche nel caso di
stampati i quali
descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti,
avvenimenti realmente
verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune
sentimento della morale o
l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti (10)
(10/cost).
(10) Vedi la L. 17 giugno 1975, n. 355, riportata al n. A/IV.
(10/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 11-17 luglio 2000, n. 293 (Gazz.
Uff. 26 luglio 2000,
n. 31, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15,
sollevata in riferimento agli artt. 3, 21, sesto comma, e 25 della Costituzione.
(giurisprudenza)
16. Stampa clandestina.
Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che
sia stata eseguita la
registrazione prescritta dall'art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni
o con la multa fino a lire
500.000 (8).
La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal
quale non risulti il
nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati
in modo non conforme al
vero.
(8) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, L.
24 novembre 1981,
n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. Per effetto dell'art. 24
c.p. l'entità della sanzione
non può essere inferiore a lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla
depenalizzazione in virtù dell'art. 32,
secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
17. Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati.
Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, qualunque altra omissione o
inesattezza nelle
indicazioni prescritte dall'articolo 2 o la violazione dell'ultimo comma dello
stesso articolo è punita con
la sanzione amministrativa sino a lire 100.000 (11).
(11) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la
sanzione amministrativa
dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento
giudiziario. L'importo della
sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24
novembre 1981, n. 689, in
relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art.
26 c.p. l'entità della
sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.
18. Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 6.
Chi non effettua la dichiarazione di mutamento nel termine indicato nell'art. 6,
o continua la
pubblicazione di un giornale o altro periodico dopo che sia stata rifiutata
l'annotazione del mutamento,
è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 250.000 (12).
(12) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la
sanzione amministrativa
dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento
giudiziario. L'importo della
sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24
novembre 1981, n. 689, in
relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art.
26 c.p. l'entità della
sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.
19. False dichiarazioni nella registrazione di periodici.
Chi nelle dichiarazioni prescritte dagli artt. 5 e 6 espone dati non conformi al
vero è punito a norma
del primo comma dell'art. 483 del Codice penale.
20. Asportazione, distruzione o deterioramento di stampati.
Chiunque asporta, distrugge o deteriora stampati per i quali siano state
osservate le prescrizioni di
legge, allo scopo di impedirne la vendita, distribuzione o diffusione, è punito,
se il fatto non costituisce
reato più grave, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Con la stessa pena è punito chiunque con violenza o minaccia impedisce la
stampa, pubblicazione o
diffusione dei periodici, per i quali siano state osservate le prescrizioni di
legge.
La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite o in luogo
pubblico, ovvero presso
tipografie, edicole, agenzie o altri locali destinati a pubblica vendita.
Per i reati suddetti si procede per direttissima (13).
(13) Vedi, anche, l'art. 8, L. 4 aprile 1956, n. 212, riportata alla voce
Elezioni.
(giurisprudenza)
21. Competenza e forme del giudizio.
La cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene al tribunale,
salvo che non sia
competente la Corte di assise.
Non è consentita la rimessione del procedimento al pretore.
Al giudizio si procede col rito direttissimo.
È fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel termine
massimo di un mese dalla
data di presentazione della querela o della denuncia.
La competenza per i giudizi conseguenti alle violazioni delle norme in tema di
rettifica, di cui
all'articolo 8 della presente legge, appartiene al pretore (14).
Al giudizio si procede con il rito direttissimo (14).
È fatto obbligo:
a) al pretore di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla
presentazione della
denuncia;
b) al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni
dalla scadenza del
termine per la presentazione dei motivi di appello;
c) alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni
dalla scadenza del
termine per la presentazione dei motivi del ricorso (14).
I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale
previsto dall'articolo 91
dell'ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (14).
La colpevole inosservanza dell'obbligo previsto nel settimo comma costituisce
infrazione disciplinare
(14).
In ogni caso, il richiedente la rettifica può rivolgersi al pretore affinché, in
via d'urgenza, anche ai
sensi degli articoli 232 e 219 del codice di procedura penale, ordini al
direttore la immediata
pubblicazione o la trasmissione delle risposte, rettifiche o dichiarazioni (14).
(14) Comma aggiunto dall'art. 43, L. 5 agosto 1981, n. 416, riportata alla voce
Ente nazionale per la
cellulosa e per la carta.
(14) Comma aggiunto dall'art. 43, L. 5 agosto 1981, n. 416, riportata alla voce
Ente nazionale per la
cellulosa e per la carta.
(14) Comma aggiunto dall'art. 43, L. 5 agosto 1981, n. 416, riportata alla voce
Ente nazionale per la
cellulosa e per la carta.
(14) Comma aggiunto dall'art. 43, L. 5 agosto 1981, n. 416, riportata alla voce
Ente nazionale per la
cellulosa e per la carta.
(14) Comma aggiunto dall'art. 43, L. 5 agosto 1981, n. 416, riportata alla voce
Ente nazionale per la
cellulosa e per la carta.
(14) Comma aggiunto dall'art. 43, L. 5 agosto 1981, n. 416, riportata alla voce
Ente nazionale per la
cellulosa e per la carta.
22. Periodici già autorizzati.
Per i giornali e gli altri periodici autorizzati ai sensi delle leggi
precedenti, la registrazione prescritta
dall'articolo 5 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dall'entrata
in vigore della presente
legge.
23. Abrogazioni.
Sono abrogati il regio decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, e ogni altra
disposizione contraria o
incompatibile con quelle della presente legge.
24. Norme di attuazione.
Il Governo emanerà le norme per l'attuazione della presente legge (15).
(15) Tali norme non sono state mai emanate.
25. Entrata in vigore della legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.