Gazzetta Ufficiale N. 6 del 9 Gennaio 2006

DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n.285

Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge del 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti gli articoli 1, commi 1, lettera a), e 2, commi 1, lettere
a), b) e c), e 2, lettera a), della legge 1° marzo 2005, n. 32,
recante delega al Governo per il riassetto normativo del settore
dell'autotrasporto di persone e cose;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 settembre 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della
Repubblica non hanno espresso il proprio parere nel termine previsto
dall'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2005, n. 32;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 novembre 2005;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro per le
politiche comunitarie, e con il Ministro delle attivita' produttive;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto legislativo attua gli articoli 1, comma 1,
lettera a), e 2, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, lettera a), della
legge 1° marzo 2005, n. 32. A tale fine:
a) stabilisce le condizioni idonee al migliore soddisfacimento
della domanda di mobilita' delle persone nell'ambito dei servizi
automobilistici interregionali di competenza statale, cosi' come
definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente decreto
legislativo;
b) individua le misure atte a garantire la sicurezza dei
viaggiatori, la qualita' dei servizi offerti e il rispetto della
normativa posta a base della sicurezza sociale;
c) tutela la concorrenza tra le imprese e la trasparenza del
mercato.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui, trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recitano:
«Art. 14 (Decreti legislativi) - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
«Art. 15 (Decreti-legge). - 1. I provvedimenti
provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi
dell'art. 77 della Costituzione sono presentati per
l'emanazione al Presidente della Repubblica con la
denominazione di «decreto-legge» e con l'indicazione, nel
preambolo, delle circostanze straordinarie di necessita' e
di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonche'
dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. Il Governo non puo', mediante decreto-legge:
a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'art.
76 della Costituzione;
b) provvedere nelle materie indicate nell'art. 72,
quarto comma, della Costituzione;
c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei
quali sia stata negata la conversione in legge con il voto
di una delle due Camere;
d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti non convertiti;
e) ripristinare l'efficacia di disposizioni
dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi
non attinenti al procedimento.
3. I decreti devono contenere misure di immediata
applicazione e il loro contenuto deve essere specifico,
omogeneo e corrispondente al titolo.
4. Il decreto-legge e' pubblicato, senza ulteriori
adempimenti, nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo
la sua emanazione e deve contenere la clausola di
presentazione al Parlamento per la conversione in legge.
5. Le modifiche eventualmente apportate al
decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal
giorno successivo a quello della pubblicazione della legge
di conversione, salvo che quest'ultima non disponga
diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge.
6. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del
rifiuto di conversione o della conversione parziale,
purche' definitiva, nonche' della mancata conversione per
decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.».
- L'art. 1, comma 3, della citata legge 1° marzo 2005,
n. 32, cosi' recita:
«3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono trasmessi, entro la scadenza del termine previsto
dal medesimo comma, alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica, perche' su di essi sia espresso, entro
trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i
decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine previsto per il parere dei
competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4,
o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta
giorni.».
Note all'art. 1:
- Per l'art. 1, comma 1, lettera a) e l'art. 2, comma
1, lettere a), b) e c) e comma 2, lettera a) della legge n.
32 del 2005, si veda nelle note alle premesse.
- L'art. 1, comma 1, lettera a) e l'art. 2, comma 1,
lettere a), b) e c) e comma 2, lettera a) della legge
1° marzo 2005, n. 32 recante «Delega al Governo per il
riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di
persone e cose», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
10 marzo 2005, n. 57, cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per il riassetto normativo
in materia di autotrasporto di persone e cose). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di:
a) servizi automobilistici interregionali di
competenza statale;».
Art. 2 (Principi e criteri direttivi). - 1. I decreti
legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti
principi e criteri direttivi generali:
a) riordino delle normative e adeguamento delle
stesse alla disciplina comunitaria, in un'ottica di mercato
aperto e concorrenziale;
b) salvaguardia della concorrenza fra le imprese
operanti nei settori dell'autotrasporto di merci e
dell'autotrasporto di viaggiatori;
c) tutela della sicurezza della circolazione e della
sicurezza sociale;
2. I decreti legislativi di cui all'art. 1 sono inoltre
informati ai seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) per la materia di cui all'art. 1, comma 1, lettera
a):
1) eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita' attraverso il graduale passaggio dal regime
concessorio a quello autoriz-zativo senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica;
2) introduzione di parametri intesi ad elevare gli
standard di sicurezza e qualita' dei servizi resi
all'utenza;
3) riordino dei servizi esistenti nel rispetto
delle competenze delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano in materia di trasporto pubblico
locale;
4) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con
riferimento, in particolare, alla previsione di sanzioni
amministrative a carico delle imprese per la perdita dei
requisiti necessari al rilascio dell'autorizzazione per
l'esercizio dei servizi, per il mancato rispetto delle
condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione,
per gli adempimenti formali di carattere documentale;».

Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale,
di seguito indicati come «servizi di linea»: i servizi di trasporto
di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta
indifferenziata, che si svolgono in modo continuativo o periodico su
un percorso che collega piu' di due regioni, ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti,
nonche' i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge
21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n.
386, aventi le predette caratteristiche;
b) autobus: gli autoveicoli, classificati ai sensi dell'articolo
54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni;
c) impresa: l'impresa, in possesso dei requisiti relativi
all'accesso alla professione di trasportatore di persone su strada di
cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive
modificazioni, che organizza e gestisce a proprio esclusivo rischio
economico i servizi automobilistici interregionali di competenza
statale di cui al presente decreto legislativo;
d) riunioni di imprese: le associazioni di imprenditori di cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158;
e) impresa subaffidataria: l'impresa in possesso dei requisiti
relativi all'accesso alla professione di trasportatore di persone su
strada di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e
successive modificazioni, che effettua servizi automobilistici
interregionali per conto dell'impresa titolare dell'autorizzazione;
f) relazione di traffico: il collegamento tra due localita', in
cui e' consentito che i viaggiatori saliti a bordo in una di esse
possano scendere nell'altra;
g) autobus in disponibilita' dell'impresa: gli autobus
immatricolati, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nella cui carta
di circolazione e' indicata l'impresa;
h) autobus di rinforzo: autobus locati temporaneamente
dall'impresa autorizzata a svolgere i servizi di linea, che sono in
disponibilita' di imprese diverse, abilitate al trasporto di persone
su strada e iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo
2188 del codice civile.

Note all'art. 2:
- L'art. 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422 recante: «Conferimento alle regioni ed agli enti locali
di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico
locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
10 dicembre 1997, n. 287, reca:
«Art. 3 (Trasporti pubblici di interesse nazionale). -
1. Costituiscono servizi pubblici di trasporto di interesse
nazionale:
a) i servizi di trasporto aereo, ad eccezione dei
collegamenti che si svolgono esclusivamente nell'ambito di
una regione e dei servizi elicotteristici;
b) i servizi di trasporto marittimo, ad eccezione dei
servizi di cabotaggio che si svolgono prevalentemente
nell'ambito di una regione;
c) i servizi di trasporto automobilistico a carattere
internazionale, con esclusione di quelli transfrontalieri,
e le linee interregionali che collegano piu' di due
regioni;
d) i servizi di trasporto ferroviario internazionali
e quelli nazionali di percorrenza medio-lunga
caratterizzati da elevati standards qualitativi. Detti
servizi sono tassativamente individuati con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Qualora la predetta intesa non sia raggiunta entro
quarantacinque giorni dalla prima seduta in cui l'oggetto
e' posto all'ordine del giorno, provvede il Consiglio dei
Ministri;
e) i servizi di collegamento via mare fra terminali
ferroviari;
f) i servizi di trasporto di merci pericolose, nocive
ed inquinanti.».
- Il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575,
convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386 recante
«Esercizio delle linee della rete delle Ferrovie dello
Stato». E' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1931, n. 301.
- L'art. 54, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice
della strada» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio
1992, n. 114, supplemento ordinario cosi' recita:
«Art. 54 (Autoveicoli). - 1. Gli autoveicoli sono
veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i
motoveicoli, e si distinguono in:
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone
equipaggiati con piu' di nove posti compreso quello del
conducente;».
- Il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395
recante: «Attuazione della direttiva del Consiglio
dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998,
modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996
riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su
strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento
reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo
di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di
detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed
internazionali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 dicembre 2000, n. 303, supplemento ordinario.
- L'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, recante «Attuazione delle direttive
90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti
nei settori esclusi.» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 maggio 1995, n. 104, supplemento ordinario,
cosi' recita:
«Art. 23 (Riunioni di imprese). - 1. (Omissis).
2. Ai sensi del comma 1, si considerano associazioni di
imprenditori:
a) le imprese riunite, individuali, commerciali o
artigiane, e i consorzi di cui alle lettere b), c) e d),
che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprima
l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti;
b) i consorzi tra societa' cooperative di produzione
e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.
422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di
societa' consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice
civile, tra imprese individuali, anche artigiane, societa'
commerciali, societa' cooperative di produzione e lavoro;
d) i consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del
codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle
lettere a), b), e c) anche in forma di societa' ai sensi
dell'art. 2615-ter del codice civile;
e) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di
gruppo europeo di interesse economico ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240.».
- L'art. 2188 del codice civile e' il seguente:
«Art. 2188 (Registro delle imprese). - E' istituito il
registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla
legge. Il registro e' tenuto dall'ufficio del registro
delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal
presidente del tribunale.
Il registro e' pubblico.».

Art. 3.
Accesso al mercato
1. I servizi di linea di cui al presente decreto legislativo sono
soggetti ad autorizzazione avente termine massimo di validita' di
cinque anni, rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, secondo le modalita' e i criteri previsti dal decreto
ministeriale di cui al successivo art. 4, comma 1.
2. Per ottenere l'autorizzazione ad esercitare servizi di linea,
l'impresa richiedente, iscritta al registro delle imprese di cui
all'articolo 2188 del codice civile, deve soddisfare le seguenti
condizioni:
a) essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente
normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su
strada di persone, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.
395, e successive modificazioni;
b) possedere la certificazione relativa alla qualita' aziendale
secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione piu' recente;
c) applicare nei confronti degli addetti, in materia di rapporto
di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del contratto
collettivo nazionale di lavoro di settore;
d) rispettare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del
Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, cosi'
come sostituito dal Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del
20 giugno 1991 in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in
cui la medesima gestisca anche servizi soggetti ad obblighi di
servizio pubblico;
e) disporre di personale, impianti e strutture in misura idonea
ad assicurare il regolare esercizio del servizio di linea;
f) disporre di autobus classificati, ai sensi del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 23 dicembre
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004,
come classe «B» o classe «III» e non acquistati con sovvenzioni
pubbliche di cui non possano beneficiare la totalita' delle imprese,
in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio di
linea. Dal 1° gennaio 2011, le imprese devono disporre di autobus
immatricolati per la prima volta da non piu' di sette anni;
g) ottenere, da parte dei competenti organi del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il nulla osta, ai sensi della vigente
normativa in materia di sicurezza, sul percorso e sulle aree di
fermata del servizio di linea proposto;
h) non aver commesso, nel periodo di un anno precedente alla data
di presentazione della domanda per ottenere l'autorizzazione di cui
al comma 1, piu' di due infrazioni considerate molto gravi, ai sensi
dell'articolo 7, commi 1, 2 e 3;
i) non aver commesso, nel periodo di un anno precedente alla data
di presentazione della domanda, piu' di cinque infrazioni considerate
gravi, ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 4 e 5;
l) non essere incorsa, nel periodo di un anno precedente alla
data di presentazione della domanda, nella revoca di un titolo legale
per l'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada mediante
autobus;
m) proporre un servizio di linea che non riguardi unicamente i
servizi piu' redditizi fra quelli esistenti.
3. Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le
condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere e), f), g) e
m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della
riunione di imprese. Le condizioni previste alle lettere e), f) e g)
del comma 2 si intendono riferite alla riunione di imprese.
4. Le imprese o le riunioni di imprese, titolari
dell'autorizzazione, possono far svolgere il servizio ad imprese
subaffidatarie, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, nei
termini e con le modalita' previsti dal decreto ministeriale di cui
all'articolo 4, comma 1.
5. L'autorizzazione puo' essere denegata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con provvedimento motivato, quando
l'impresa o la riunione di imprese richiedente non soddisfa le
condizioni di cui al comma 2.


Note all'art. 3:
- Per l'art. 2188 del codice civile si veda nelle note
all'art. 2.
- Per il decreto legislativo n. 395 del 2000 si veda
nelle note all'art. 2.
- Il regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio del
20 giugno 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1191/69
relativo all'azione degli Stati membri in materia di
obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel
settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via
navigabile e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 169
del 29 giugno 1991.
- Il decreto ministeriale 23 dicembre 2003, recante
«Uso, destinazione e distrazione degli autobus.» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2004, n. 30.

Art. 4.
Adempimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1. Con decreto ministeriale, da adottarsi entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta le disposizioni
per l'attuazione degli articoli 3, commi 1 e 4; articolo 4, comma 2;
articolo 5, comma 2, lettere b), c), d) ed e), articolo 9, comma 3.
2. E' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato, l'Elenco nazionale delle imprese che esercitano servizi di
linea in qualita' di imprese titolari o di imprese subaffidatarie. Le
funzioni e l'organizzazione di tale Elenco sono stabilite nel decreto
ministeriale di cui al comma 1.
3. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti comunica alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, per l'adozione degli atti di propria
competenza nell'interesse della mobilita' locale, e alle imprese
interessate, le relazioni di traffico di competenza delle regioni, ai
sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, che si realizzano su un percorso interessante il territorio di
una o due regioni, previste nei programmi di esercizio dei servizi di
linea gia' in concessione.


Nota all'art. 4:
- L'art. 1 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, recante «Conferimento alle regioni ed agli enti locali
di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico
locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
10 dicembre 1997, n. 287, cosi' recita:
«Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente decreto, in
attuazione degli articoli 1 e 3 e dei commi 3 e 4, lettere
a) e b), dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
individua le funzioni e i compiti che sono conferiti alle
regioni ed agli enti locali in materia di servizi pubblici
di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi
modalita' effettuati ed in qualsiasi forma affidati e
fissa, altresi', i criteri di organizzazione dei servizi di
trasporto pubblico locale.
2. Sono servizi pubblici di trasporto regionale e
locale i servizi di trasporto di persone e merci, che non
rientrano tra quelli di interesse nazionale tassativamente
individuati dall'art. 3; essi comprendono l'insieme dei
sistemi di mobilita' terrestri, marittimi, lagunari,
lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo
o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe
prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un
territorio di dimensione normalmente regionale o
infraregionale.
3. Per le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle
funzioni, nonche' il trasferimento dei relativi beni e
risorse, sono disposti nel rispetto degli statuti e
attraverso apposite norme di attuazione.».

Art. 5.
Obblighi delle imprese
1. L'impresa, per tutto il periodo di validita'
dell'autorizzazione, deve rispettare:
a) le condizioni previste all'articolo 3, comma 2, dalla lettera
a) alla lettera f) del presente decreto legislativo;
b) le prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
c) le prescrizioni relative alla sicurezza del percorso e delle
fermate, nonche' quelle relative alla circolazione stradale stabilite
dalle competenti Autorita'.
2. L'impresa e' tenuta a:
a) dall'anno successivo a quello di iscrizione all'elenco di cui
all'articolo 4, comma 2, produrre con cadenza annuale, entro il mese
di maggio, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apposita dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il
rispetto delle condizioni previste all'articolo 3, comma 2, del
presente decreto legislativo;
b) comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
l'eventuale intenzione di cessare l'esercizio del servizio di linea
autorizzato. Tale comunicazione, opportunamente motivata, deve essere
inoltrata almeno trenta giorni prima della cessazione del servizio e
resa nota all'utenza nei termini stabiliti nel decreto ministeriale
di cui all'articolo 4, comma 1;
c) tenere a bordo dell'autobus adibito al servizio la copia
dell'autorizzazione, certificata conforme dall'autorita' che ha
rilasciato il titolo e una dichiarazione, redatta nella forma
specificata nel decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1,
nella quale si attesti che il conducente abbia un regolare rapporto
di lavoro secondo la normativa vigente;
d) adibire al servizio di linea autobus in propria
disponibilita', salvo impiegare autobus di rinforzo per far fronte a
situazioni temporanee ed eccezionali, previo rilascio di apposita
autorizzazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, secondo le modalita' stabilite dal decreto ministeriale di
cui all'articolo 4, comma 1;
e) adottare la Carta della mobilita', sulla base di quanto
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 30 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del
2 febbraio 1999, e rendere noto, nei termini stabiliti nel decreto
ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, l'itinerario sul quale
e' effettuato il servizio, le fermate, gli orari, i prezzi applicati
e le altre condizioni di esercizio, in modo da garantire trasparenza
dell'informazione ed agevole accesso agli utenti interessati, secondo
le modalita' previste dal medesimo decreto ministeriale di cui
all'articolo 4, comma 1;
f) rilasciare ai viaggiatori trasportati un titolo di viaggio nel
quale debbono necessariamente figurare: la denominazione dell'impresa
emittente, le localita' di partenza e di destinazione, il periodo di
validita' ed il valore, nonche' tutti gli elementi previsti dalla
normativa fiscale;
g) fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i
dati richiesti per lo svolgimento dell'attivita' di monitoraggio e
controllo di cui all'articolo 6;
h) attivare l'esercizio del servizio entro novanta giorni dalla
data di inizio del periodo di validita' dell'autorizzazione.
3. L'impresa e' tenuta a corrispondere al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti i seguenti contributi, per far fronte
alle spese derivanti dall'attivita' di cui all'articolo 6, commi 1 e
2:
a) un contributo di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 4,
comma 2, entro sessanta giorni dalla data di inizio del periodo di
validita' della prima autorizzazione, nonche' un contributo annuale
da versare all'atto della dichiarazione di cui al comma 2, lettera
a);
b) un contributo, ai fini dell'accertamento della regolarita' e
sicurezza dei servizi di linea autorizzati, da versare per ciascun
servizio di linea autorizzato, nella misura determinata in ragione
dei chilometri e del numero di fermate previsti nel programma di
esercizio, rapportato al periodo di validita' dell'autorizzazione. Le
imprese titolari di concessioni di servizi di linea sono tenute a
versare detto contributo con cadenza annuale, entro il mese di marzo.
4. Le imprese titolari di concessioni di servizi di linea sono
tenute a versare il contributo di iscrizione all'elenco di cui
all'articolo 4, comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo.
5. La misura dei contributi di cui ai commi 3 e 4 e' indicata nella
tabella allegata al presente decreto legislativo e viene aggiornata
ogni tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Note all'art. 5:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 dicembre 1998, recante «Schema generale di riferimento
per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del
settore trasporti (Carta della mobilita).», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1999, n. 26,
supplemento ordinario.

Art. 6.
Attivita' di monitoraggio e di controllo
1. Al fine di valutare l'impatto sul mercato della disciplina
contenuta nel presente decreto legislativo, in relazione
all'andamento della domanda di mobilita' ed all'offerta dei servizi
di linea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove
iniziative di studio e svolge una costante attivita' di monitoraggio
del settore, attraverso l'acquisizione e l'elaborazione dei dati
relativi ai servizi di linea.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dispone
controlli e verifiche periodiche sulla sussistenza delle condizioni
di cui all'articolo 3, comma 2, e sul rispetto, da parte delle
imprese autorizzate, degli obblighi di cui all'articolo 5, al fine di
assicurare la leale e corretta concorrenza tra le imprese esercenti i
servizi di linea, nonche' il rispetto delle disposizioni contenute
nel presente decreto legislativo. A tale fine gli organi addetti al
controllo sono abilitati a:
a) esaminare i libri ed ogni altro documento relativo alla
gestione dell'impresa;
b) fare copie o prelevare estratti dei libri e dei documenti nei
locali dell'impresa;
c) accedere a tutti i locali, i terreni ed i veicoli
dell'impresa;
d) acquisire qualsiasi dato informativo sull'attivita'
dell'impresa.
3. Le spese per l'accertamento della regolarita' e sicurezza dei
servizi di linea autorizzati, nonche' quelle per le attivita' di cui
ai commi 1 e 2, sono a carico delle imprese.
4. Le somme di cui al comma 3, i contributi versati dalle imprese
ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, nonche' i proventi delle
sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 7, esclusi i proventi delle
sanzioni comminate per violazioni del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alla competente
unita' previsionale di base del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.


Nota all'art. 6:
- Per la legge n. 285/1994 si veda nelle note all'art.
2.

Art. 7.
Infrazioni e sanzioni amministrative pecuniarie
1. Le infrazioni relative all'esercizio di un servizio di linea si
verificano quando l'impresa:
a) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 2,
lettera d);
b) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 2,
lettera h), o esercita un servizio di linea nel periodo di
sospensione dell'autorizzazione, disposta conformemente a quanto
previsto all'articolo 8;
c) non rispetta le prescrizioni essenziali contenute
nell'autorizzazione relative al percorso, alle relazioni di traffico
autorizzate e agli autobus impiegati, nonche' l'obbligo previsto
all'articolo 5, comma 1, lettera c);
d) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 2,
lettera f), relativo al rilascio del titolo di viaggio;
e) impedisce, senza un giustificato motivo, agli organi preposti
di svolgere l'attivita' di controllo di cui al precedente articolo 6,
comma 2;
f) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 3,
lettera b);
g) reitera le infrazioni oggetto del provvedimento di richiamo
disposto ai sensi dell'articolo 8, comma 11;
h) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 1,
lettera b), relativamente alle prescrizioni non essenziali contenute
nell'autorizzazione, diverse da quelle indicate nelle precedenti
lettere c) e d);
i) sospende o interrompe in modo definitivo l'esercizio, senza
aver informato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), oppure non provvede, in
qualita' di impresa titolare dell'autorizzazione, a riattivare entro
il termine massimo di cinque giorni, il servizio di linea sospeso o
interrotto a seguito di sanzioni accessorie comminate ai sensi
dell'articolo 8, commi 4 e 5, dandone comunicazione al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
l) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 2,
lettera c), relativo al possesso della dichiarazione concernente il
rapporto di lavoro tra il conducente e l'impresa autorizzata a
svolgere il servizio di linea;
m) ritarda reiteratamente di almeno venti minuti la partenza dal
capolinea del servizio di linea senza giustificato motivo;
n) utilizza, nell'esercizio del servizio di linea, autobus in uno
stato insufficiente sotto il profilo igienico e/o sanitario, secondo
quanto previsto dalla disciplina vigente in materia.
2. Le infrazioni individuate nel comma 1, dalla lettera a) alla
lettera e), sono considerate molto gravi. Le imprese che commettono
tali infrazioni sono soggette al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1.600,00.
3. Sono considerate, altresi', molto gravi le infrazioni compiute
dall'impresa e sanzionate ai sensi dell'articolo 78, comma 3;
dell'articolo 80, commi 14 e 17; dell'articolo 82, comma 9;
dell'articolo 87, comma 6; dell'articolo 180, comma 8, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
4. Le infrazioni individuate nel comma 1, dalla lettera f) alla
lettera i), sono considerate gravi. Le imprese che commettono tali
infrazioni sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00.
5. Sono considerate gravi le infrazioni compiute dall'impresa e
sanzionate ai sensi dell'articolo 72, comma 13; dell'articolo 79,
comma 4; dell'articolo 174, comma 9, e dell'articolo 178, comma 6,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni.
6. Le infrazioni individuate nel comma 1, dalla lettera l) alla
lettera n), sono considerate lievi. Le imprese che commettono tali
infrazioni sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 150,00 a euro 600,00.
7. Sono considerate lievi le infrazioni compiute dall'impresa e
sanzionate ai sensi dell'articolo 180, comma 7, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
8. Le infrazioni che non riguardano specificatamente l'esercizio di
un singolo servizio di linea si verificano quando l'impresa:
a) non possiede i requisiti per l'accesso alla professione di
trasportatore su strada di viaggiatori, previsti dal decreto
legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni;
b) non possiede la certificazione relativa alla qualita'
aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione piu'
recente;
c) non applica nei confronti degli addetti, in materia di
rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
d) non rispetta le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5,
del Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969,
cosi' come sostituito dal Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio,
del 20 giugno 1991, in materia di separazione contabile, nell'ipotesi
in cui la medesima gestisca anche servizi soggetti ad obblighi di
servizio pubblico;
e) non produce la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 2,
lettera a), del presente decreto legislativo;
f) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 3,
lettera a), e, ove trattisi di impresa concessionaria, non rispetta
il corrispondente obbligo previsto all'articolo 5, comma 4;
g) non rispetta gli obblighi previsti all'articolo 5, comma 2,
lettere e) e g).
9. Le infrazioni individuate dalla lettera a) alla lettera f) del
comma 8 sono considerate molto gravi. Le imprese che commettono tali
infrazioni sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 400,00 a euro 1.600,00.
10. L'infrazione individuata alla lettera g) del comma 8 e'
considerata lieve. Le imprese che commettono tale infrazione sono
soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 150,00 a euro 600,00.
11. L'autorita' che procede all'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie, previste dal presente decreto legislativo,
nonche' di quelle previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, richiamate nel presente articolo, e'
tenuta a darne notizia, entro trenta giorni dalla definizione della
contestazione effettuata, al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri - Centro
elaborazione dati - per l'adozione degli ulteriori provvedimenti di
cui all'articolo 8. La contestazione effettuata si intende definita
quando ricorrono le ipotesi di cui all'articolo 126-bis, comma 2, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni.

Note all'art. 7:
- L'art. 78, comma 3; l'art. 80, comma 14 e 17; l'art.
82, comma 9; l'art. 87, comma 6; l'art. 180, comma 8, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo
codice della strada» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario, cosi'
recitano:
«3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano
state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel
certificato di omologazione o di approvazione e nella carta
di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non
risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le
prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al
quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e
che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le
prescritte visita e prova, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a
euro 1.433.».
«14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato
presentato alla prescritta revisione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
143 a euro 573. Tale sanzione e' raddoppiabile in caso di
revisione omessa per piu' di una volta in relazione alle
cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso
in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione
in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni
discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro
della carta di circolazione, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.».
(Omissis).
«17. Chiunque produce agli organi competenti
attestazione di revisione falsa e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a
euro 1.433. Da tale violazione discende la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.».
«9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6,
utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato
al trasporto di cose e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a
euro 1.433.».
«6. Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo
non adibito a tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee
diverse da quelle per le quali ha titolo legale, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 357 a euro 1.433.».
«8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera
all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il termine
stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per
fornire informazioni o esibire documenti ai fini
dell'accertamento delle violazioni amministrative previste
dal presente codice, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a
euro 1.433. Alla violazione di cui al presente comma
consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale
dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per
la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei
termini per la notificazione dal giorno successivo a quello
stabilito per la presentazione dei documenti.».

- L'art. 72, comma 13; l'art. 79, comma 4; l'art. 174,
commi 8 e 9; l'art. 178, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' recitano:
«13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel
presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi
prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni
stabilite nei previsti provvedimenti e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
71 a euro 286.».
«4. Chiunque circola con un veicolo che presenti
alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali
prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui
all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 71 a euro 286. La misura della sanzione
e' da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo e' utilizzato
nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.».
«8. Per le violazioni delle norme di cui al presente
articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale
la violazione si riferisce, e' obbligata in solido con
l'autore della violazione al pagamento della somma da
questi dovuta.
9. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non
osserva le disposizioni contenute nel regolamento CEE n.
3820/85 e non tiene i documenti prescritti o li tiene
scaduti, incompleti o alterati e' soggetta alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro
286 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce,
salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge
penale, ove il fatto costituisca reato.».
5. Per le violazioni alle norme di cui al presente
articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale
la violazione si riferisce, e' obbligata in solido con
l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta.
6. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non
osserva le disposizioni contenute nel regolamento e non
tiene i documenti prescritti o li detiene scaduti,
incompleti o alterati e' soggetta alla sanzione
amministrativa dei pagamento di una somma da euro 143 a
euro 573 per ciascun dipendente cui la violazione si
riferisce, salvo che il fatto costituisca reato.».
- L'art. 180, comma 7, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, cosi' recita:
«7. Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 35 a euro 143. Quando si
tratta di ciclomotori la sanzione e' da euro 21 a euro
85.».
- Il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395,
recante «Attuazione della direttiva del Consiglio
dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998,
modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996
riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su
strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento
reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo
di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di
detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed
internazionali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 dicembre 2000, n. 303, supplemento ordinario.
- Per il regolamento CEE 1191/69 si veda nelle note
all'art. 3.
- L'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, cosi' recita:
«2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato
la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da'
notizia, entro trenta giorni dalla definizione della
contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida. La contestazione si intende definita
quando sia avvenuto il pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti
dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero
siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.
Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla
conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto
pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la
proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza
dell'esito dei ricorsi medesimi
. La comunicazione deve
essere effettuata a carico del conducente quale
responsabile della violazione; nel caso di mancata
identificazione di questi, la segnalazione deve essere
effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che
lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla
richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati
personali e della patente del conducente al momento della
commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta
una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un
suo delegato e' tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo
stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il
proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a
suo carico la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8. La
comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri
avviene per via telematica.».

Art. 8.
Sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni amministrative
pecuniarie
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti applica alle
imprese le sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni
pecuniarie di cui all'articolo 7. Le sanzioni amministrative
accessorie sono il richiamo, la sospensione e la revoca
dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di linea. Esse sono
applicate nei termini e nelle modalita' di cui al presente articolo,
indipendentemente dalla circostanza che le sanzioni amministrative
pecuniarie siano state comminate alla stessa impresa titolare o alle
imprese associate o subaffidatarie autorizzate ad esercitare il
servizio di linea medesimo.
2. L'impresa che compie le infrazioni di cui all'articolo 7, comma
8, dalla lettera a) alla lettera f), incorre nella sospensione per un
periodo di centottanta giorni di tutte le autorizzazioni di cui la
stessa e' titolare, in forma singola o come membro di una riunione di
imprese. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione si interrompe
alla data in cui l'impresa ha comunicato al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di aver regolarizzato la propria
posizione con riferimento all'infrazione commessa, salvo riprendere
il decorso di detto periodo, qualora, a seguito di accertamenti del
medesimo Ministero, non risulti l'avvenuta regolarizzazione da parte
dell'impresa.
3. Decorso il periodo di sospensione previsto al comma 2, senza che
l'impresa abbia regolarizzato la propria posizione, la medesima
incorre nella revoca di tutte le autorizzazioni in cui risulta
titolare, in forma singola o come membro di una riunione di imprese.
4. Quando le infrazioni di cui all'articolo 7, comma 8, dalla
lettera a) alla lettera f), sono commesse da un'impresa
subaffidataria, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
provvede a sospendere per un periodo di centottanta giorni la
medesima impresa dall'esercizio di tutti servizi di linea, con
conseguente eliminazione temporanea dal novero delle imprese
subaffidatarie indicate nelle relative autorizzazioni. Il periodo di
sospensione dell'esercizio per l'impresa subaffidataria si interrompe
alla data in cui la stessa impresa ha comunicato al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di aver regolarizzato la propria
posizione con riferimento all'infrazione commessa, salvo riprendere
il decorso di detto periodo, qualora, a seguito di accertamenti del
medesimo Ministero, non risulti l'avvenuta regolarizzazione da parte
dell'impresa. Il provvedimento di sospensione viene comunicato
all'impresa subaffidataria e all'impresa titolare
dell'autorizzazione.
5. Decorso il periodo di sospensione previsto al comma 4, senza che
l'impresa subaffidataria abbia regolarizzato la propria posizione, la
medesima viene definitivamente eliminata dal novero delle imprese
subaffidatarie indicate nelle autorizzazioni.
6. L'impresa che, nell'arco di tre anni, commette tre infrazioni
molto gravi individuate all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, incorre nella
sospensione dell'autorizzazione. La sospensione dell'autorizzazione
in tali casi varia da un minimo di trenta giorni ad un massimo di
sessanta giorni. E' disposto il massimo termine della sospensione nel
caso in cui il periodo intercorrente tra due infrazioni e' inferiore
a sei mesi.
7. L'impresa che commette ulteriori due infrazioni molto gravi,
individuate all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, entro il periodo dei tre
anni successivo al provvedimento di sospensione di cui al comma 6,
incorre nella revoca dell'autorizzazione, salvo quanto previsto al
comma 8.
8. L'impresa che commette l'infrazione di cui all'articolo 7, comma
1, lettera b), incorre nella revoca dell'autorizzazione.
9. L'impresa che, nell'arco di tre anni, commette sei infrazioni
gravi o molto gravi, individuate all'articolo 7, nell'esercizio di un
servizio di linea, incorre nella sospensione dell'autorizzazione. La
sospensione dell'autorizzazione, in tali ipotesi, varia da un minimo
di venti ad un massimo di quaranta giorni. E' disposto il massimo
termine della sospensione nel caso in cui il periodo intercorrente
tra due delle sei infrazioni sia inferiore a tre mesi, nonche' quando
due delle sei infrazioni commesse sono ritenute molto gravi.
10. La sospensione o la revoca dell'autorizzazione e' adottata
anche nel caso previsto dall'articolo 178, comma 7, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
11. L'impresa che, nell'arco di tre anni, commette tre infrazioni
lievi nell'esercizio di un servizio di linea, e' richiamata a non
reiterare le infrazioni. Il richiamo e' intimato all'impresa
responsabile delle infrazioni e, ove diversa, all'impresa titolare
dell'autorizzazione.


Nota all'art. 8:
- L'art. 178, comma 7, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, cosi' recita:
«7. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto
anche della loro entita' e frequenza, l'impresa che
effettua trasporto di persone in servizio non di linea o di
cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre
mesi, dell'autorizzazione al trasporto riguardante il
veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di
diffida da parte dell'autorita' competente a regolarizzare
nel termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia
provveduto.».

Art. 9.
Norme transitorie
1. Le concessioni dei servizi di linea, rilasciate ai sensi della
legge 28 settembre 1939, n. 1822, restano valide fino al 31 dicembre
2010; entro tale termine, alle imprese concessionarie che soddisfano
le condizioni di cui all'articolo 3, viene rilasciato, su istanza, il
corrispondente titolo autorizzativo, in luogo della concessione.
2. Le concessioni per servizi di linea, rilasciate ad imprese che
alla data del 31 dicembre 2010 non soddisfano le condizioni previste
all'articolo 3, o che non hanno presentato l'istanza di cui al comma
1, dal 1° gennaio 2011 si considerano decadute.
3. Entro il termine di cui al comma 1 e, secondo le modalita'
previste dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, le
riunioni di imprese, titolari delle concessioni di servizi di linea,
possono richiedere, previo scioglimento delle stesse, il rilascio
dell'autorizzazione alle singole imprese.
4. Fino al 31 dicembre 2010, possono essere autorizzati nuovi
servizi di linea, o autorizzate modifiche intese ad introdurre nuove
relazioni di traffico nei servizi di linea gia' esistenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, a condizione
che le relazioni di traffico proposte nei programmi di esercizio
interessino localita' distanti piu' di 30 Km da quelle servite da
relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi
di linea oggetto di concessione statale. La distanza di 30 Km deve
essere calcolata sul percorso stradale che collega le case municipali
dei comuni in cui sono ricomprese le localita' oggetto della
relazione di traffico.
5. Dal 1° gennaio 2011, il rilascio dell'autorizzazione per nuovi
servizi di linea o per la modifica di quelli esistenti e' subordinata
al soddisfacimento delle condizioni da parte delle imprese
richiedenti, previste all'articolo 3, comma 2.
6. Le domande per l'istituzione di nuovi servizi di linea o di
modifica dei medesimi, presentate ai sensi della previgente normativa
e per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, non si sia concluso il relativo procedimento, sono
regolate dalle disposizioni del presente decreto legislativo.


Nota all'art. 9:
- La legge 28 settembre 1939, n. 1822, le cui
disposizioni sono abrogate a decorrere dall'entrata in
vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4 del
presente decreto, recava: «Disciplina degli autoservizi di
linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli
in regime di concessione all'industria privata.».
Note all'art. 10.
- Per la legge n. 1822/1939 si veda nelle note all'art.
9.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile
1994, n. 369 le cui disposizioni sono abrogate a decorrere
dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui
all'art. 4 del presente decreto, recava: «Regolamento
recante semplificazione del procedimento di concessione di
autolinee ordinarie di competenza statale.».
- Il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 157,
convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, recante:
«Esercizio delle linee della rete delle Ferrovie dello
Stato.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1931, n. 301.
- La legge 22 settembre 1960, n. 1054, recante:
«Estensione delle norme contenute nel regio decreto
8 gennaio 1931, n. 148, al personale degli autoservizi
extra urbani.» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
8 ottobre 1960, n. 247.

Art. 10.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le
disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel
decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369.
2. Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931,
n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, nonche' la
legge 22 settembre 1960, n. 1054, non si applicano ai servizi di
linea cosi' come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a).
3. Per effetto dell'abrogazione della legge 28 settembre 1939, n.
1822, e del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994,
n. 369, le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo
sono fonte di diritto interno, cui far riferimento per gli aspetti
non disciplinati direttamente dagli Accordi internazionali bilaterali
stipulati dall'Italia con i Paesi non appartenenti all'Unione
europea.

Art. 11.
Disposizione finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 21 novembre 2005

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Castelli, Ministro della giustizia
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Tabella
(prevista dall'articolo 5, comma 5)

Tabella contenente gli importi dei contributi
previsti all'art. 5, comma 3

1. Il contributo di iscrizione previsto all'art. 5, comma 3,
lettera a) e' determinato nella misura di euro 2.000,00.
2. Il contributo annuale previsto all'art. 5, comma 3, lettera a)
e' determinato nella misura di euro 1.000,00.
3. Il contributo previsto dall'art. 5, comma 3, lettera b) e'
determinato secondo il seguente schema:

=====================================================================
   Chilometri            |Fermate         |Importo dovuto per anno
   =====================================================================
   Fino a 200            |Fino a 10       |Euro 150,00
   Da 200,01 a 400       |Da 11 a 20      |Euro 300,00
   Da 400,01 a 800       |Da 21 a 25      |Euro 450,00
   Oltre 800,01          |Oltre 25        |Euro 600,00

Gli importi da corrispondere secondo il presente schema sono dovuti
nella misura determinata nella fascia superiore in cui rientra uno
dei due parametri.