Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11-04-2001

DECRETO 6 febbraio 2001, n.110
Regolamento recante norme per l'applicazione al Corpo forestale dello Stato delle
disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
I Ministri del lavoro
e della previdenza sociale,
della sanita' e per la funzione pubblica

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Visto l'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo
1996, n. 242;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo
19 marzo 1996, n. 242;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
395, recante il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995
riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile
(Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale
dello Stato);
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Considerati i compiti e le attribuzioni del Corpo forestale dello
Stato a tutela dell'ordine, sicurezza pubblica e vigilanza
ambientale, della protezione civile e pubblico soccorso in concorso
con le altre istituzioni dello Stato, nonche' l'obbligo istituzionale
dei suoi appartenenti di provvedere in maniera diretta e immediata;
Considerato che l'espletamento dei predetti compiti istituzionali
comporta il dovere del personale rispettivamente incaricato di
operare con tempestivita' ed efficacia anche in condizioni di
emergenza ed alto rischio;
Ritenuto di dover individuare i criteri e l'ambito di applicazione
delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della
sicurezza del personale dipendente durante il lavoro, tenendo conto
delle particolari esigenze connesse al servizio espletato;
Ritenuto di dover individuare le aree riservate o operative di cui
all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n.
242;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Edifici, strutture e mezzi
1. Nelle strutture destinate, per finalita' istituzionali, alle
attivita' del Corpo forestale dello Stato, le norme e le prescrizioni
in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e
integrazioni, nonche' quelle delle altre disposizioni di legge in
materia, sono applicate nel rispetto delle caratteristiche
strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare:
a) la tutela del personale operante, in relazione alle specifiche
condizioni di impiego, anche con riguardo alla prontezza ed efficacia
operativa;
b) la protezione e tutela, commisurata al rischio effettivo,
delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo di
attentati, sabotaggi o aggressioni, ovvero di interruzione di servizi
essenziali;
c) la prevenzione della fuga delle persone legittimamente
arrestate o fermate, ovvero trattenute, nei casi previsti dalla
legge, in una struttura dell'amministrazione forestale;
d) la riservatezza e la sicurezza delle telecomunicazioni e dei
trattamenti dei dati personali.
2. L'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di
lavoro, contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modificazioni e integrazioni, nonche' quelle delle altre
disposizioni di legge in materia, non puo' comportare, in relazione
alle esigenze di cui al comma 1, l'eliminazione o riduzione dei
sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi del
pubblico, e dei sistemi di difesa ritenuti necessari, ne' l'omissione
o il ritardo delle attivita' di cui all'articolo 328, primo comma,
del codice penale. L'amministrazione deve comunque assicurare idonei
percorsi per l'esodo, adeguatamente segnalati, e verificare
periodicamente l'innocuita' dei sistemi di controllo e di difesa.
3. Fatto salvo il dovere d'intervento degli appartenenti al Corpo
forestale dello Stato anche in situazioni di personale esposizione al
pericolo, il predetto personale deve adottare le misure di sicurezza
e protezione anche individuale predisposte per lo specifico impiego.
4. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e
integrazioni, anche sulla base di speciali capitolati d'opera, le
uniformi, le armi, gli strumenti di lavoro, gli specifici impianti,
quali i poligoni di tiro, i laboratori di analisi, ricerche e
collaudi, le palestre e le installazioni addestrative speciali, le
installazioni di sicurezza e le attrezzature di protezione,
individuali e di reparto, ed i mezzi operativi del Corpo forestale
dello Stato rimangono disciplinati dalle specifiche disposizioni che
li riguardano, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte
del personale tecnico dell'amministrazione forestale in possesso dei
requisiti professionali o culturali previsti dalla normativa vigente.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE,
97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro),
come sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242 (Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, recante attuazione di direttive comunitarie
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro, e' il seguente:
"2. Nei riguardi delle forze armate e di polizia, dei
servizi di protezione civile, nonche' nell'ambito delle
strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate
per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con
compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle
universita', degli istituti di istruzione universitaria,
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
grado, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei
mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente
decreto sono applicate tenendo conto delle particolari
esigenze connesse al servizio espletato, individuate con
decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e
della funzione pubblica.".
- Il testo dell'art. 30, comma 2, del citato decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242, e' il seguente:
"2. I decreti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 626/1994, come modificato dall'art. 1 del
presente decreto, sono emanati entro sei mesi dalla data di
pubblicazione del presente decreto.".
- Il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall'art. 10 del
decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, e' il seguente:
"Art. 23 (Vigilanza). - 1. La vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e' svolta
dall'unita' sanitaria locale e, per quanto di specifica
competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonche', per il settore minerario, dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le
industrie estrattive di seconda categoria e le acque
minerali e termali dalle regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza
attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato del
lavoro, per attivita' lavorative comportanti rischi
particolarmente elevati, da individuare con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanita', sentita la commissione consultiva permanente,
l'attivita' di vigilanza sull'applicazione della
legislazione in materia di sicurezza puo' essere esercitata
anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa
preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza
dell'unita' sanitaria locale competente per territorio.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' emanato entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni
vigenti agli uffici di sanita' aerea e marittima ed alle
autorita' marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto
riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di
aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai
servizi sanitari e tecnici istituiti per le forze armate e
per le forze di polizia; i predetti servizi sono competenti
altresi' per le aree riservate o operative e per quelle che
presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per
quel che riguarda le modalita' di attuazione, con decreto
del Ministro competente di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e della sanita'.
L'amministrazione della giustizia puo' avvalersi dei
servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche
mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonche'
dei servizi istituiti con riferimento alle strutture
penitenziarie.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1995, n. 395, recante il recepimento dell'accordo sindacale
del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di
polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), e'
pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla Gazzetta
Ufficiale n. 222 del 22 settembre 1995.
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione delle Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
Note all'art. 1:
- Il citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 141 alla
Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1994.
- Il testo dell'art. 328 del codice penale e' il
seguente:
"Art. 328 (Rifiuto di atti d'ufficio). - (Omissione).
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico
servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio
che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di
ordine pubblico o di igiene e sanita', deve essere compiuto
senza ritardo, e' punito con la reclusione da sei mesi a
due anni.
Fuori dai casi previsti dal primo comma, il pubblico
ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro
trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non
compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le
ragioni del ritardo, e' punito con la reclusione fino ad un
anno o con la multa fino a due milioni. Tale richiesta deve
essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta
giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa".
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo n.
626/1994 e' il seguente:
"Art. 6 (Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei
fornitori e degli installatori). - 1. I progettisti dei
luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i
principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e
di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e
scelgono macchine nonche' dispositivi di protezione
rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti
nella disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il
noleggio e la concessione in uso di macchine, di
attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia
di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria
beni assoggettati a forme di certificazione o di
omologazione obbligatoria e' tenuto a che gli stessi siano
accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri
documenti previsti dalla legge.
3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o
altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di
sicurezza e di igiene del lavoro, nonche' alle istruzioni
fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli
altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.".

Art. 2.
Aree operative, riservate e con esigenze analoghe
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242, per l'Amministrazione forestale si
considerano aree operative, riservate e con esigenze analoghe:
a) gli edifici per i quali il Ministero della difesa ha
rilasciato la dichiarazione di "opera destinata alla difesa
militare", ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o nei quali si svolge attivita'
coperta da classifica di segretezza; i centri radio e
telecomunicazioni e gli uffici cifra; le strutture ospitanti uffici
del capo del Corpo forestale dello Stato; le sale operative e le
altre strutture destinate all'espletamento di attivita' di protezione
civile e pubblico soccorso, servizio antincendi boschivo, servizio
Meteomont; i locali in cui si trattano gli affari concernenti le
attivita' di polizia per l'ordine e la sicurezza pubblica, in
concorso con le altre Forze di polizia ai sensi dell'articolo 16
della legge 1o aprile 1981, n. 121; i locali utilizzati dagli Uffici
che detengono o trattano atti sottratti all'accesso a norma
dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dagli uffici ove
vengono svolte attivita' di formazione o aggiornamento del personale
da impiegare in attivita' istituzionali a carattere riservato;
b) i mezzi e le installazioni fisse o mobili utilizzate dal Corpo
forestale dello Stato per i suoi compiti operativi e addestrativi,
ancorche' collocati o impiegati in luoghi non pertinenti
all'amministrazione forestale.

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 10, comma 4, del decreto
legislativo n. 242/1996 si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 81 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attivazione della
delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n.
382), e' il seguente:
"Art. 81 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza
dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) l'identificazione, nell'esercizio della funzione
di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 3) della
legge n. 382 del 1975, delle linee fondamentali
dell'assetto del territorio nazionale, con particolare
riferimento all'articolazione territoriale degli interventi
di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica
del territorio nonche' alla difesa del suolo;
b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi
delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle
relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.
Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o
comunque insistenti su aree del demanio statale
l'accertamento della conformita' alle prescrizioni delle
norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le
opere destinate alla difesa militare, e' fatto dallo Stato
d'intesa con la regione interessata.
La progettazione di massima ed esecutiva delle opere
pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti
istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro
localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle
prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani
urbanistici ed edilizi, e' fatta dall'amministrazione
statale competente d'intesa con le regioni interessate, che
devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui
territorio sono previsti gli interventi.
Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla
data di ricevimento da parte delle regioni del programma di
intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si
debba procedere in difformita' dalla previsione degli
strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione
interparlamentare per le questioni regionali con decreto
del Presidente della Repubblica previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei
Ministri competenti per materia.
I progetti di investimento di cui all'art. 14 della
legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla regione
nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le
regioni hanno la facolta' di promuovere la deliberazione
del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo.
Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre
1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti
per la produzione di energia elettrica e dalla legge
2 agosto 1975, n. 393, relativa a norme sulla
localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla
produzione e sull'impiego di energia elettrica, e dalla
legge 24 dicembre 1976, n. 898, per le servitu' militari.".
- Il testo dell'art. 16 della legge 1o aprile 1981, n.
121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica
sicurezza), e' il seguente:
"Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in
servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
possono essere chiamati a concorrere all'espletamento di
servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli
agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
il servizio di pubblico soccorso.".
- Il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' il
seguente:
"Art. 24. - 1. Il diritto di accesso e' escluso per i
documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonche' nei casi di
segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti
dall'ordinamento.
2. Il governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del
comma secondo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le
modalita' di esercizio del diritto di accesso e gli altri
casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla
esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni
internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione
della criminalita';
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione
degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro
interessi giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma secondo sono altresi'
stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai
dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel
rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma secondo.
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di
individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i
sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse
formati o comunque rientranti nella loro disponibilita'
sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma
secondo.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9
della legge 1o aprile 1981, n. 121, come modificato
dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle
relative norme di attuazione, nonche' ogni altra
disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai
documenti amministrativi.
6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facolta' di
differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la
conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare
lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque
ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della
formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo
diverse disposizioni di legge.".

Art. 3.
Vigilanza
1. La verifica della sicurezza dei luoghi di lavoro, degli
impianti, delle installazioni, dei mezzi e delle attrezzature di cui
agli articoli 1 e 2, e' effettuata dai servizi di prevenzione e
protezione dell'amministrazione forestale istituiti a livello
centrale e periferico e costituiti dal personale amministrativo,
tecnico e sanitario del Corpo forestale dello Stato appositamente
incaricato.

Art. 4.
Valutazione dei rischi
1. Negli edifici e nelle strutture di cui agli articoli 1 e 2 il
datore di lavoro deve tener conto, nell'elaborazione del documento di
valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e
integrazioni, delle particolari esigenze individuate nell'articolo 1
medesimo.

Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall'art. 3 del
decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, e' il seguente:
"Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e
del preposto). - 1. Il datore di lavoro, in relazione alla
natura dell'attivita' dell'azienda ovvero dell'unita'
produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di
lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,
nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi
per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
rischi particolari.
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il
datore di lavoro elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la
sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono
specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di
protezione e dei dispositivi di protezione individuale,
conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza.
3. Il documento e' custodito presso l'azienda ovvero
l'unita' produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda
secondo le regole di cui all'art. 8;
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e
protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole
di cui all'art. 8;
c) nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico
competente.
5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per
la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai
mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai
fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in
relazione al grado di evoluzione della tecnica della
prevenzione e della protezione;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto
delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto
alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
e) prende le misure appropriate affinche' soltanto i
lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano
alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiede l'osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e
di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) richiede l'osservanza da parte del medico
competente degli obblighi previsti dal presente decreto,
informandolo sui processi e sui rischi connessi
all'attivita' produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni
di rischio in caso di emergenza e da' istruzioni affinche'
i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa;
i) informa il piu' presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa
il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate,
dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un
pericolo grave e immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il
rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle
misure di sicurezza e di protezione della salute e consente
al rappresentante per la sicurezza di accedere alle
informazioni ed alla documentazione aziendale di cui
all'art. 19, comma 1, lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti per evitare che
le misure tecniche adottate possano causare rischi per la
salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
o) tiene un registro nel quale sono annotati
cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano
un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro
sono annotati il nome, il cognome, la qualifica
professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze
dell'infortunio, nonche' la data di abbandono e di ripresa
del lavoro. Il registro e' redatto conformemente al modello
approvato con decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione consultiva
permanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive
modifiche, ed e' conservato sul luogo di lavoro, a
disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione
di tale decreto il registro e' redatto in conformita' ai
modelli gia' disciplinati dalle leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei
casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);
q) adotta le misure necessarie ai fitti della
prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori,
nonche' per il caso di pericolo grave e immediato. Tali
misure devono essere adeguate alla natura dell'attivita',
alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unita'
produttiva, e al numero delle persone presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui
al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in
collaborazione con il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e con il medico competente nei
casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria,
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di
cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche
del processo produttivo significative ai fini della
sicurezza e della salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda
ovvero l'unita' produttiva, la cartella sanitaria e di
rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria,
con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna
copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del
rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa
richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o piu'
decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanita', sentita la commissione consultiva permanente per
la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro,
in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni
dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per
gli adempimenti documentali di cui al presente articolo.
Tali disposizioni non si applicano alle attivita'
industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive
modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica
ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle
centrali, termoelettriche, agli impianti e laboratori
nucleari, alle aziende estrattive ed altre attivita'
minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito
separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle
strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo
periodo, con uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita' sentita la commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e
per l'igiene del lavoro, possono essere altresi' definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosita',
nei quali e' possibile lo svolgimento diretto dei compiti
di prevenzione e protezione in aziende ovvero unita'
produttive che impiegano un numero di addetti superiore a
quello indicato nell'allegato I;
b) i casi in cui e' possibile la riduzione a una sola
volta all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera h),
degli ambienti di lavoro da parte del medico competente,
ferma restando l'obbligatorieta' di visite ulteriori,
allorche' si modificano le situazioni di rischio.
11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota
(1) dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende
familiari, nonche' delle aziende che occupano fino a dieci
addetti non e' soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e
3, ma e' tenuto comunque ad autocertificare per iscritto
l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e
l'adempimento degli obblighi ad essa collegati.
L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante
per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi
di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonche' le
aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a
particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di
specifici settori produttivi con uno o piu' decreti del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e
forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva
competenza.
12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e
di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del
presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici
assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici
uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed
educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta,
per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e
manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal
presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si
intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari
preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
adempimento all'amministrazione competente o al soggetto
che ne ha l'obbligo giuridico.".

Art. 5.
Servizio di prevenzione e protezione
1. Negli edifici e nelle strutture di cui agli articoli 1 e 2 il
servizio di prevenzione e protezione previsto nel capo II del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e
integrazioni, e' organizzato dal datore di lavoro e svolto da
personale del Corpo forestale dello Stato. A tal fine
l'amministrazione forestale provvede al costante aggiornamento
professionale del predetto personale.

Nota all'art. 5:
- Il capo II del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, reca norme relativamente al Servizio di prevenzione
e protezione.

Art. 6.
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
1. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui
all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
sono designati secondo le procedure previste dall'Accordo Nazionale
Quadro per il Corpo forestale dello Stato sottoscritto in data
2 luglio 1997.

Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626 e' il seguente:
"Art. 18 (Rappresentante per la sicurezza). - 1. In
tutte le aziende, o unita' produttive, e' eletto o
designato il rappresentante per la sicurezza.
2. Nelle aziende, o unita' produttive, che occupano
sino a quindici dipendenti il rappresentante per la
sicurezza e' eletto direttamente dai lavoratori al loro
interno. Nelle aziende che occupano fino a quindici
dipendenti il rappresentante per la sicurezza puo' essere
individuato per piu' aziende nell'ambito territoriale
ovvero del comparto produttivo. Esso puo' essere designato
o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze
sindacali, cosi' come definite dalla contrattazione
collettiva di riferimento.
3. Nelle aziende, ovvero unita' produttive, con piu' di
quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza e'
eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle
rappresentanze sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, e' eletto dai
lavoratori dell'azienda al loro interno.
4. Il numero, le modalita' di designazione o di
elezione del rappresentante per la sicurezza, nonche' il
tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per
l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva.
5. In caso di mancato accordo nella contrattazione
collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con
proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla
comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi
alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni
pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di
cui al comma 1 e' il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unita'
produttive sino a 200 dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unita'
produttive da 201 a 1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende
ovvero unita' produttive.
7. Le modalita' e i contenuti specifici della
formazione del rappresentante per la sicurezza sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di
categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal
decreto di cui all'art. 22, comma 7".

Art. 7.
Disposizioni concernenti il personale
in servizio presso altre amministrazioni pubbliche
1. Per il personale del Corpo forestale dello Stato che presta
servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre
amministrazioni pubbliche, gli obblighi di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni e integrazioni, fanno capo al datore di lavoro
designato dall'amministrazione ospitante.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.

Roma, 6 febbraio 2001

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Pecoraro Scanio

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Salvi

Il Ministro della sanita'
Veronesi

Il Ministro per la funzione pubblica
Bassanini

Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 65

Nota all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, si veda nelle note all'art. 4.