Capo 1
Accesso ai documenti amministrativi
IL DIRETTORE
dell'Agenzia del demanio
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visti, inoltre, gli articoli 22, 24 e 25 della medesima legge che
stabiliscono le modalita' di esercizio e i casi di esclusione del
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile
2006, n. 184, concernente il regolamento recante disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi;
Vista il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, di approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione del Governo emanato ai sensi dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto, in particolare, il decreto legislativo 30 luglio 2003, n.
173, recante norme sulla riorganizzazione del Ministero dell'economia
e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della
legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto lo statuto dell'Agenzia del demanio, approvato dal Ministro
dell'economia e delle finanze in data 28 gennaio 2004 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2004, n. 48;
Visto, altresi', il regolamento di amministrazione e contabilita'
dell'Agenzia del demanio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
27 aprile 2004, n. 98;
Visto il capo V della legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante
«Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241», che ha
introdotto modifiche alla disciplina del c.d. diritto d'accesso;
Vista l'approvazione del presente regolamento, deliberata dal
comitato di gestione dell'Agenzia del demanio nella seduta del
24 gennaio 2007;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di esercizio e
i casi di esclusione dell'accesso ai documenti amministrativi tenuti
dagli uffici dell'Agenzia del demanio, in conformita' alle
disposizioni contenute nel capo V della legge n. 241 del 1990, cosi'
come modificate dalla legge n. 15 del 2005 nonche' del decreto del
Presidente della Repubblica n. 184 del 2006.
2. Per «documento amministrativo» s'intende, ai sensi dell'art.
22, comma 1, lettera d), della legge n. 241 del 1990, «ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di
qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni o non
relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica
amministrazione e concernenti attivita' di pubblico interesse,
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della
loro disciplina sostanziale».
Art. 2.
Ambito d'applicazione
1. L'accesso si esercita con riferimento ai documenti
amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e
comunque detenuti dall'Agenzia in tutte le sue articolazioni centrali
e periferiche.
2. L'accesso s'intende, comunque, realizzato con la
pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicita', comprese
quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e
telematici, dei documenti cui, sulla base della disciplina contenuta
nel presente regolamento, sia consentito l'accesso stesso.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un
controllo generalizzato dell'operato dell'Agenzia.
Art. 3.
Soggetti legittimati
1. Soggetti legittimati all'esercizio dell'accesso, a condizione
che dichiarino e dimostrino di avere un interesse personale, diretto,
concreto ad attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente
rilevante e collegata al documento del quale si chiede l'accesso,
sono i soggetti privati, compresi i portatori di interessi collettivi
o diffusi.
2. L'accesso, in virtu' del principio di leale cooperazione
istituzionale, e' consentito alle pubbliche amministrazioni
interessate all'acquisizione degli atti e delle informazioni
necessarie allo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite.
Art. 4.
Procedimento di accesso informale
1. Qualora in base alla natura del documento richiesto non
risulti l'esistenza di controinteressati, l'accesso, mediante visione
o estrazione di copia, puo' essere esercitato in via informale
mediante domanda, anche verbale, all'unita' organizzativa competente
a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo
stabilmente.
2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto
della richiesta ovvero gli elementi che ne consentono
l'individuazione; specificare e comprovare un interesse diretto
concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente
tutelata e collegata al documento per il quale e' chiesto l'accesso,
nonche' far constare della propria identita' e, ove occorra, dei
propri poteri rappresentativi.
3. La domanda, esaminata senza formalita', e' accolta mediante
l'esibizione del documento o l'estrazione di copie conformi ovvero
altra modalita' ritenuta idonea.
Art. 5.
Procedimento di accesso formale
1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della
domanda in via informale ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione
del richiedente, sulla sua identita', sui suoi poteri
rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle
informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilita' del
documento ovvero sull'esistenza di controinteressati, l'interessato
deve presentare domanda di accesso formale alla competente unita'
organizzativa (allegato 2).
2. La richiesta di acceso, ove provenga da una pubblica
amministrazione, e' presentata dal titolare dell'ufficio interessato
o dal responsabile del procedimento amministrativo ed e' trattata ai
sensi dell'art. 22, comma 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. La richiesta formale presentata ad unita' organizzativa
diversa da quella nei cui confronti va esercitato l'accesso e' dalla
stessa trasmessa a quella competente, previa comunicazione
all'interessato dell'avvenuta trasmissione.
4. Ove la domanda sia irregolare ovvero incompleta l'Agenzia,
entro dieci giorni, e' tenuta a darne comunicazione all'interessato.
Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla
presentazione della domanda perfezionata ovvero completata.
5. Il procedimento di accesso, ai sensi dell'art. 25, comma 4,
della legge n. 241 del 1990, cosi' come modificata dall'art. 17 della
legge n. 15 del 2005, deve concludersi entro il termine di trenta
giorni, salvo quanto previsto dal precedente punto 4, decorrenti
dalla presentazione della domanda all'unita' organizzativa competente
o dalla ricezione della medesima nell'ipotesi disciplinata al comma 3
del presente articolo. Trascorso tale termine la domanda d'accesso
deve intendersi respinta, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni.
6. Responsabile del procedimento di accesso e' il dirigente
dell'unita' organizzativa competente a formare il documento ovvero a
detenerlo stabilmente.
Art. 6.
Controinteressati
1. Per «controinteressati» s'intendono, ai sensi dell'art. 22,
comma 1, lettera c) della legge n. 241 del 1990, «tutti i soggetti,
individuati o facilmente individuabili in base alla natura del
documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero
compromesso il loro diritto alla riservatezza».
2. Il responsabile del procedimento, qualora individua dei
controinteressati, e' tenuto a darne comunicazione agli stessi,
mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o
per via telematica o con altro mezzo idoneo a garantire la certezza
della ricezione.
3. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i
controinteressati possono presentare una motivata opposizione anche
per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine
il responsabile del procedimento, dopo aver accertato l'avvenuta
ricezione della comunicazione, evade la richiesta.
Art. 7.
Accoglimento della domanda e modalita' d'accesso
1. L'atto di accoglimento della domanda di accesso contiene
l'indicazione dell'unita' organizzativa, completa della sede, presso
cui rivolgersi nonche' un congruo periodo di tempo, comunque non
inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti
ovvero per ottenerne copia.
2. L'accoglimento della domanda di accesso a un documento
comporta anche la facolta' di accesso agli altri documenti nello
stesso richiamati o appartenenti al medesimo procedimento, fatte
salve le eccezioni di legge o quelle previste nel presente
regolamento.
3. L'esame dei documenti avviene presso l'unita' organizzativa
indicata nell'atto di accoglimento della domanda, nelle ore di
ufficio, alla presenza del personale addetto.
4. Salva comunque l'applicazione delle norme penali, e' vietato
asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione,
tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.
5. L'esame del documento e' effettuato, sempre che ve ne sia
l'interesse, dal richiedente e, nel caso di societa', dal legale
rappresentante o da persone dagli stessi incaricate, munite di valida
e regolare delega, che andra' acquisita agli atti. Le generalita' del
soggetto che esegue l'esame devono essere registrate a cura del
personale addetto in calce alla domanda di accesso ovvero, nel caso
di accesso informale, in un apposito verbale.
6. L'interessato puo' richiedere la copia conforme del documento
richiesto con spese a proprio carico.
Art. 8.
C o s t i
1. L'esame dei documenti e' gratuito (salvo il rimborso dei
diritti di ricerca e visura).
2. Il rilascio di copie, anche se parziali, dei documenti e'
subordinato al rimborso del costo di riproduzione nonche' dei diritti
di ricerca e misura (allegato 1).
3. A tal fine, con provvedimento del direttore dell'Agenzia del
demanio, i suddetti costi vengono aggiornati periodicamente. La
tabella delle tariffe deve essere resa nota al richiedente.
4. Le somme di cui al precedente comma vanno corrisposte prima
dell'esercizio del diritto di visura o del ritiro della copia.
Qualora la copia del documento sia richiesta per corrispondenza o via
fax, l'amministrazione provvede all'invio a spese del richiedente
previo accertamento dell'avvenuto pagamento della somma dovuta.
Art. 9.
Mancato accoglimento della domanda di accesso
1. Il rifiuto, la limitazione ovvero il differimento dell'accesso
formale sono motivati a cura del responsabile del procedimento di
accesso con riferimento specifico alla normativa vigente, al presente
regolamento ed alle circostanze di fatto e di diritto per cui la
domanda non puo' essere accolta cosi' come proposta.
2. Il differimento dell'accesso e' disposto, oltre che in
relazione a quanto previsto dal successivo art. 12, anche ove sia
necessario assicurare una tutela agli interessi dei soggetti
coinvolti nel provvedimento richiesto ovvero per salvaguardare
esigenze di riservatezza dell'Agenzia specie nella fase preparatoria
dei provvedimenti in relazione a documenti la cui conoscenza possa
compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la
motivazione e la durata, nei limiti strettamente necessari al
rispetto delle finalita' previste nel precedente comma, ed e'
comunicato per iscritto al richiedente entro il termine stabilito per
l'accesso.
4. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto
di accesso e' esperibile ricorso, nel termine di trenta giorni, al
tribunale amministrativo regionale, a norma dell'art. 25, comma 5,
della legge n. 241/1990, ovvero, alla commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 184/2006.
Art. 10.
Categorie di documenti sottratti al diritto di accesso
1. I documenti amministrativi sono sottratti al diritto di
accesso nelle ipotesi contemplate all'art. 24 della legge n. 241 del
1990, nonche' all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 184 del 2006.
2. Fatte salve le prescrizioni del decreto legislativo n. 196 del
2003 nonche' quelle di cui all'art. 22, comma 4, della legge n. 241
del 1990, sono sottratti, in particolare, i documenti che riguardano
la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone
giuridiche, gruppi, imprese e associazioni con particolare
riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale,
finanziario, industriale e commerciale, di cui siano in concreto
titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti all'Agenzia dagli
stessi soggetti cui si riferiscono.
3. Nei limiti di cui ai precedenti commi, sono esclusi dal
diritto di accesso:
a) atti interni a carattere operativo, atti di indirizzo ed
atti di pianificazione e di programmazione dell'attivita'
dell'Agenzia;
b) atti e documenti prodromici alle valutazioni, anche di
congruita', e relazioni tecnico-descrittive prodromiche alla stima
dei beni dello Stato, rese dalle competenti unita' organizzative
dell'Agenzia, da commissioni o uffici sia interni che esterni,
nonche' da professionisti esterni e relative rappresentazioni
grafiche, in quanto coperti da segreto professionale;
c) relazioni, informazioni e altri atti o documenti inerenti il
censimento dei beni dello Stato e la loro utilizzazione e
destinazione, relativamente agli immobili costituenti opere destinate
alla difesa e alla sicurezza nazionale;
d) in deroga a quanto previsto dal successivo art. 11: atti e
pareri legali resi dalle competenti unita' organizzative dell'Agenzia
e/o dall'Avvocatura dello Stato e/o da avvocati esterni il relazione
a procedimenti contenziosi, anche solo potenziali, giudiziari,
arbitrali, amministrativi, ovvero relativi ad un giudizio in materia
di lavoro e tutta l'inerente corrispondenza; nonche' atti, pareri
legali e consulenze rese dalle competenti unita' organizzative
dell'Agenzia e/o dell'Avvocatura dello Stato e/o da avvocati esterni,
non correlati ad un procedimento amministrativo sfociante in un
provvedimento conclusivo;
e) documentazione relativa alla corrispondenza epistolare dei
privati, all'attivita' professionale, commerciale e industriale,
nonche' alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di
persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attivita'
amministrativa;
f) relazioni, informazioni, atti e documenti, anche provenienti
dall'Autorita' giudiziaria o di pubblica sicurezza, concernenti le
procedure relative ai beni confiscati, in relazione all'esigenza di
salvaguardia dell'ordine pubblico e per la prevenzione e la
repressione della criminalita';
g) documenti e atti relativi a rapporti o denunce agli organi
dell'Autorita' giudiziaria ordinaria e contabile all'interno dei
quali siano individuati o facilmente individuabili soggetti per i
quali si configurano responsabilita' penali, civili, amministrative e
contabili, quando cio' possa pregiudicare il diritto alla
riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi, imprese ed
associazioni;
h) atti e documenti relativi a procedimenti sanzionatori di
competenza dell'Agenzia e atti contenenti gli esiti di accertamenti,
effettuati in sedi ispettive di vigilanza e di controllo, di natura
amministrativa e contabile, quando la loro divulgazione possa
arrecare pregiudizio al diritto alla riservatezza;
i) documentazione riguardante il dipendente dell'Agenzia
contenente notizie sulla situazione familiare, sanitaria,
professionale o finanziaria;
j) documenti riguardanti i procedimenti disciplinari o le
inchieste ispettive effettuate a carico dei singoli dipendenti o
sull'attivita' degli uffici anche a seguito di segnalazione di
privati, di organizzazioni di categoria o sindacali;
k) documenti contenenti progetti tecnici o studi presentati da
concorrenti nel corso delle procedure di acquisizione di beni mobili,
immobili o servizi anteriormente all'aggiudicazione definitiva. Dopo
l'aggiudicazione definitiva, in presenza di un contrapposto diritto
alla riservatezza, nel caso di specie, relativa a beni della vita
tutelati da altre norme dell'ordinamento, quale know how industriale,
il diritto di accesso sara' consentito nella forma attenuata della
visione degli atti solo in relazione a quelli o quelle parti di
documenti, la cui conoscenza e' necessaria per curare o per difendere
gli interessi giuridici del richiedente.
4. Non sono ammesse richieste generiche o relative ad intere
categorie di documenti che comportino lo svolgimento di attivita' di
indagine ed elaborazione da parte degli uffici dell'Agenzia.
5. E' comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o
difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti
contenenti dati sensibili o giudiziari l'accesso e' consentito nei
limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti
dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Sono, in ogni caso, sottratti all'accesso i documenti indicati
come riservati dall'Autorita' dalla quale provengono.
Art. 11.
Accesso alle consulenze legali inserite in un procedimento
1. Nel caso in cui l'Agenzia faccia ricorso ad atti e pareri
legali resi dalle competenti unita' organizzative dell'Agenzia
medesima e/o dall'Avvocatura dello Stato e/o da avvocati esterni, e
tali atti e pareri abbiano carattere endoprocedimentale e siano poi
richiamati nella motivazione dell'atto finale, i medesimi atti e
pareri sono soggetti all'accesso, poiche' correlati ad un
procedimento amministrativo.
Art. 12.
Accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei
contratti pubblici
1. Relativamente alle procedure di appalto di forniture di beni
servizi e lavori, il diritto di accesso si esercita nei termini e nei
modi previsti dall'art. 13 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
163. Dette disposizioni, in quanto compatibili si applicano anche per
le procedure concorsuali attinenti all'acquisizione, alienazione,
locazione, concessione di beni immobili e, ove previsto, mobili.
2. La previsione di cui al comma 1 non si applica alle procedure
aventi ad oggetto i beni confiscati.
Capo 2
Norme finali
Art. 13.
Integrazioni e modifiche del presente regolamento
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento e, successivamente ogni tre anni, l'Agenzia verifica lo
stato di attuazione dello stesso e apporta, nelle prescritte forme,
le modifiche ritenute necessarie.
Art. 14.
Entrata in vigore del presente regolamento e forme di pubblicita'
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed e' reso pubblico mediante ulteriori forme e
modalita' stabilite dall'Agenzia, tra cui il proprio sito Internet
(www.agenziademanio.it).
2. Le medesime forme e modalita' saranno utilizzate per le
successive integrazioni e modifiche.
Roma, 24 gennaio 2007
Il direttore dell'Agenzia: Spitz
Allegato 1
SPESE PER L'ACCESSO
Tariffe per il rimborso delle spese di ricerca per documenti con
data:
1) oltre 10 e fino a 20 anni: euro 5,16;
2) oltre 20 anni: euro 10,33.
Nel caso in cui il diritto di accesso venga esercitato mediante
la richiesta di copia della documentazione, occorre far riferimento,
per calcolare l'entita' e le modalita' del rimborso, alla tabella
sotto riportata:
1) riproduzione fotostatica formato UNI A4: euro 0,13 a
facciata;
2) riproduzione fotostatica formato UNI A3: euro 0,21 a
facciata;
3) costo di stampa da microfilm: euro 0,41 a foglio;
4) costo di stampa da memorizzazione informatica: euro 0,15 a
foglio.
Per gli importi inferiori o uguali ad euro 2,58 comprensivi delle
eventuali spese di spedizione, non e' dovuto alcun rimborso da parte
del richiedente; al di sopra di tale importo, deve essere effettuata
la riscossione dell'intera cifra.
Ai fini della esenzione del rimborso, non e' consentito
frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti da
parte del medesimo soggetto.
La determinazione dei costi di specifici documenti con
caratteristiche tali da non renderne possibile la loro riproduzione
con le attrezzature esistenti presso gli uffici dell'Agenzia del
demanio, viene effettuata dal responsabile del procedimento, in
relazione ai costi effettivamente sostenuti dall'Amministrazione. In
tali casi il responsabile del procedimento dovra' richiedere, prima
dell'affidamento della riproduzione, il versamento a titolo
provvisionale dell'importo presunto, salvo successivo conguaglio.
Se l'invio delle informazioni o delle copie e' richiesto per
posta o altro mezzo, sono a carico del richiedente le spese
occorrenti per la spedizione o l'inoltro.
Per la spedizione via fax, i costi sono determinati in base al
seguente rimborso fisso: euro 1,29 a pagina formato UNI A4.
Le pubbliche amministrazioni sono esonerate dal rimborso dei
costi di rilascio (esecuzione e spedizione) delle copie.
Gli importi dovuti sono versati utilizzando il modello F23 con
codice tributo AD1T e specificando il codice ufficio del demanio
presso il quale e' avvenuto l'accesso, con obbligo di indicare la
causale «rimborso accesso-legge n. 241/1990».
I rimborsi vanno effettuati contestualmente o successivamente
all'accoglimento della richiesta di accesso, ma, in ogni caso prima,
della riproduzione del documento.
Nel caso in cui sia richiesta copia conforme all'originale (ossia
copia autentica), al pagamento dell'imposta di bollo dovra'
provvedere il richiedente, fornendo direttamente all'ufficio
dell'Agenzia la marca da bollo necessaria.
Allegato 2