Gazzetta Ufficiale N. 72 del 27 Marzo 2007

DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n.30

Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2004, che ha delegato il
Governo a recepire la citata direttiva 2004/38/CE, compresa
nell'elenco di cui all'allegato B della legge stessa;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 gennaio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
dell'economia e delle finanze, della giustizia, del lavoro e della
previdenza sociale e per gli affari regionali e le autonomie locali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto legislativo disciplina:
a) le modalita' d'esercizio del diritto di libera circolazione,
ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei
cittadini dell'Unione europea e dei familiari di cui all'articolo 2
che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;
b) il diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato
dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari di cui
all'articolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;
c) le limitazioni ai diritti di cui alle lettere a) e b) per
motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.


Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva n. 2004/38/CE e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 158 del
30 aprile 2004.
- La legge 18 aprile 2005, n. 62 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento
ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio
2002, n. 54, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 aprile 2002, n. 83, supplemento ordinario.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario.

Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi persona avente la
cittadinanza di uno Stato membro;
b) «familiare»:
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione
un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato
membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari
l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni
previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni o a carico
e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o
partner di cui alla lettera b);
c) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale il
cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di
libera circolazione o di soggiorno.

Art. 3.
Aventi diritto
1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino
dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da
quello di cui ha la cittadinanza, nonche' ai suoi familiari ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano
il cittadino medesimo.
2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e
di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante,
conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e
il soggiorno delle seguenti persone:
a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non
definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se e' a carico o
convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione
titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi
motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista
personalmente;
b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una
relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino
dell'Unione.
3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della
situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro
ingresso o soggiorno.

Art. 4.
Diritto di circolazione nell'ambito dell'Unione europea
1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di
viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di
documento d'identita' valido per l'espatrio, secondo la legislazione
dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, hanno il
diritto di lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro
Stato dell'Unione.
2. Per i soggetti di cui al comma 1, minori degli anni diciotto,
ovvero interdetti o inabilitati, il diritto di circolazione e'
esercitato secondo le modalita' stabilite dalla legislazione dello
Stato di cui hanno la cittadinanza.

Art. 5.
Diritto di ingresso
1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di
viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di
documento d'identita' valido per l'espatrio, secondo la legislazione
dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono
ammessi nel territorio nazionale.
2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono
assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui e'
richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui
all'articolo 10 in corso di validita' esonera dall'obbligo di munirsi
del visto.
3. I visti di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente e con
priorita' rispetto alle altre richieste.
4. Nei casi in cui e' esibita la carta di soggiorno di cui
all'articolo 10 non sono apposti timbri di ingresso o di uscita nel
passaporto del familiare non avente la cittadinanza di uno Stato
membro dell'Unione europea.
5. Il respingimento nei confronti di un cittadino dell'Unione o di
un suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro,
sprovvisto dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, non e'
disposto se l'interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa
pervenire i documenti necessari ovvero dimostra con altra idonea
documentazione, secondo la legge nazionale, la qualifica di titolare
del diritto di libera circolazione.

Art. 6.
Diritto di soggiorno fino a tre mesi
1. I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel
territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza
alcuna condizione o formalita', salvo il possesso di un documento
d'identita' valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato
di cui hanno la cittadinanza.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai familiari non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o
raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto in
corso di validita', che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale
ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
3. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi ai
Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore,
i cittadini di cui ai commi 1 e 2, nello svolgimento delle attivita'
consentite, sono tenuti ai medesimi adempimenti richiesti ai
cittadini italiani.

Art. 7.
Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi
1. Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel
territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:
a) e' lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
b) dispone per se' stesso e per i propri familiari di risorse
economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico
dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno,
e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque
denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
c) e' iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto
per seguirvi come attivita' principale un corso di studi o di
formazione professionale e dispone, per se' stesso e per i propri
familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un
onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo
periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con
altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di
altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio
nazionale;
d) e' familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o
raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai
sensi delle lettere a), b) o c).
2. Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 e' esteso ai familiari
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o
raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione,
purche' questi risponda alle condizioni di cui al comma 1,
lettere a), b) o c).
3. Il cittadino dell'Unione, gia' lavoratore subordinato o autonomo
sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al
comma 1, lettera a) quando:
a) e' temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia
o di un infortunio;
b) e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente
comprovata dopo aver esercitato un'attivita' lavorativa per oltre un
anno nel territorio nazionale ed e' iscritto presso il Centro per
l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come
sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002,
n. 297, che attesti l'immediata disponibilita' allo svolgimento di
attivita' lavorativa;
c) e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente
comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata
inferiore ad un anno, ovvero si e' trovato in tale stato durante i
primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, e' iscritto
presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, cosi' come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo
19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilita' allo
svolgimento di attivita' lavorativa. In tale caso, l'interessato
conserva la qualita' di lavoratore subordinato per un periodo di un
anno;
d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di
disoccupazione involontaria, la conservazione della qualita' di
lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra
l'attivita' professionale precedentemente svolta e il corso di
formazione seguito.


Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per
agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in
attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge
17 maggio 1999, n. 144).
«Art. 2 (Stato di disoccupazione). - 1. La condizione
di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), deve essere
comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il
servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il
domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'eventuale attivita'
lavorativa precedentemente svolta, nonche' l'immediata
disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto
gli interessati all'accertamento della condizione di cui
all'art. 1, comma 2, lettera f), sono tenuti a presentarsi
presso il servizio competente per territorio entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
medesimo e a rendere la dichiarazione di cui al comma 1.
3. Le regioni definiscono gli indirizzi operativi per
l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione
da parte dei servizi competenti.
4. La verifica dell'effettiva permanenza nello stato di
disoccupazione e' effettuata dai servizi competenti con le
seguenti modalita':
a) sulla base delle comunicazioni di cui all'art.
4-bis o di altre informazioni fornite dagli organi di
vigilanza;
b) in relazione al rispetto delle misure concordate
con il disoccupato.
5. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di
disoccupazione e' comprovato con dichiarazioni, anche
contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In
tali casi, nonche' in quelli di cui al comma 1, si applica
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
6. La durata dello stato di disoccupazione si calcola
in mesi commerciali. I periodi fino a giorni quindici,
all'interno di un unico mese, non si computano, mentre i
periodi superiori a giorni quindici si computano come un
mese intero.».
- L'art. 737 c.p.c. e' inserito nel Capo VI
(Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di
consiglio) del Titolo II (Dei procedimenti in materia di
famiglia e di stato di persone) del libro Quarto (Dei
procedimenti speciali).

Art. 8.
Ricorsi avverso il mancato riconoscimento
del diritto di soggiorno
1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui
agli articoli 6 e 7, e' ammesso ricorso al tribunale in composizione
monocratica del luogo ove dimora il richiedente, il quale provvede,
sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile.

Art. 9.
Formalita' amministrative
per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari
1. Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai
sensi dell'articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica
la legge 24 dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico
della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'iscrizione e' comunque
richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso ed e' rilasciata
immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e
della dimora del richiedente, nonche' la data della richiesta.
3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa
di cui al comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il
cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante:
a) l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se
l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
lettera a);
b) la disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se' e
per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29,
comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
nonche' la titolarita' di una assicurazione sanitaria ovvero di altro
titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel
territorio nazionale, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, lettera b);
c) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato
riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarita' di
un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato
idoneo a coprire tutti i rischi, nonche' la disponibilita' di risorse
economiche sufficienti per se' e per i propri familiari, secondo i
criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del citato
decreto legislativo n. 286 del 1998, se l'iscrizione e' richiesta ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).
4. Il cittadino dell'Unione puo' dimostrare di disporre, per se' e
per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non
gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso la
dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
5. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per
i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, i familiari
del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto
di soggiorno devono presentare, in conformita' alle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) un documento di identita' o il passaporto in corso di
validita', nonche' il visto di ingresso quando richiesto;
b) un documento che attesti la qualita' di familiare e, qualora
richiesto, di familiare a carico;
c) l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del
familiare cittadino dell'Unione.
6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, per l'iscrizione
anagrafica ed il rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo
documento di identita' si applicano le medesime disposizioni previste
per il cittadino italiano.
7. Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari del
cittadino dell'Unione che non abbiano la cittadinanza di uno Stato
membro sono trasmesse, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato
decreto legislativo n. 286 del 1998, a cura delle amministrazioni
comunali alla Questura competente per territorio.

Note all'art. 9:
- La legge 24 dicembre 1954, n. 1228, reca:
«Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, reca: «Approvazione del nuovo regolamento
anagrafico della popolazione residente».
- Si riporta il testo degli articoli 29, comma 3,
lettera b) e dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero»:
«Art. 29 (Ricongiungimento familiare). -
1-2. (Omissis).
3. Salvo quanto previsto dall'art. 29-bis, lo straniero
che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la
disponibilita':
a) (omissis);
b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti
lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale
se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al
doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede
il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo
dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di quattro o piu' familiari. Per il
ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli
anni quattordici e' richiesto, in ogni caso, un reddito
minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo
dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del
reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo
dei familiari conviventi con il richiedente.».
«Art. 6 (Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno). -
1.-6. (Omissis).
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello
straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle
medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalita'
previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la
dimora dello straniero si considera abitualmente anche in
caso di documentata ospitalita' da piu' di tre mesi presso
un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o
variazione l'ufficio da' comunicazione alla questura
territorialmente competente.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, reca: «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa. (Testo A)».

Art. 10.
Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea
1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi
dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura
competente per territorio di residenza la «Carta di soggiorno di
familiare di un cittadino dell'Unione», redatta su modello conforme a
quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto
decreto, e' rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla
normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno,
al familiare del cittadino dell'Unione e' rilasciata una ricevuta
secondo il modello definito con decreto del Ministro dell'interno di
cui al comma 1.
3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, e' richiesta la
presentazione:
a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validita',
nonche' del visto di ingresso, qualora richiesto;
b) di un documento che attesti la qualita' di familiare e,
qualora richiesto, di familiare a carico;
c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del
familiare cittadino dell'Unione;
d) della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in
quattro esemplari.
4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione
ha una validita' di cinque anni dalla data del rilascio.
5. La carta di soggiorno mantiene la propria validita' anche in
caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi
l'anno, nonche' di assenze di durata superiore per l'assolvimento di
obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi
per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternita', malattia
grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di
lavoro in un altro Stato; e' onere dell'interessato esibire la
documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza
di validita'.
6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma 1 e'
gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale
usato per il documento.

Art. 11.
Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di
decesso o di partenza del cittadino dell'Unione europea
1. Il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dal
territorio nazionale non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi
familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione
che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente ai
sensi dell'articolo 14 o siano in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 7, comma 1.
2. Il decesso del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del
diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro, sempre che essi abbiano soggiornato nel territorio
nazionale per almeno un anno prima del decesso del cittadino
dell'Unione ed abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente
di cui all'articolo 14 o dimostrino di esercitare un'attivita'
lavorativa subordinata od autonoma o di disporre per se' e per i
familiari di risorse sufficienti, affinche' non divengano un onere
per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il loro
soggiorno, nonche' di una assicurazione sanitaria che copra tutti i
rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, gia'
costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni.
Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, quando non sussiste il requisito
del soggiorno nel territorio nazionale per almeno un anno si applica
l'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni.
4. La partenza del cittadino dell'Unione dal territorio nazionale o
il suo decesso non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei
figli o del genitore che ne ha l'affidamento, indipendentemente dal
requisito della cittadinanza, se essi risiedono nello Stato e sono
iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, e fino al
termine degli studi stessi.

Nota all'art. 11:
- L'art. 30, comma 5, de1 citato decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, cosi' recita:
«Art. 30 (Permesso di soggiorno per motivi familiari).
- 1.-4. (Omissis).
5. In caso di morte del familiare in possesso dei
requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione
legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio
che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento
del diciottesimo anno di eta', il permesso di soggiorno
puo' essere convertito in permesso per lavoro subordinato,
per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi
di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro.».

Art. 12.
Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari
in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio
1. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio dei cittadini
dell'Unione non incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari
aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi
abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui
all'articolo 14 o soddisfino personalmente le condizioni previste
all'articolo 7, comma 1.
2. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino
dell'Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei
familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro a condizione che essi abbiano acquisito il diritto al
soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o che si verifichi una
delle seguenti condizioni:
a) il matrimonio e' durato almeno tre anni, di cui almeno un anno
nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di
divorzio o annullamento;
b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha
ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad
accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria;
c) l'interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in
corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la
persona commessi nell'ambito familiare;
d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro
beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione
giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione
che l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono
obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino
a quando sono considerate necessarie.
3. Nei casi di cui al comma 2, quando non si verifichi alcuna delle
condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), si applica
l'articolo 30, comma 5, del citato decreto legislativo n. 286 del
1998, e successive modificazioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, salvo che gli interessati abbiano
acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui al successivo
articolo 14, il loro diritto di soggiorno e' comunque subordinato al
requisito che essi dimostrino di esercitare un'attivita' lavorativa
subordinata o autonoma, o di disporre per se' e per i familiari di
risorse sufficienti, affinche' non divengano un onere per il sistema
di assistenza sociale dello Stato durante il soggiorno, nonche' di
una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato,
ovvero di fare parte del nucleo familiare, gia' costituito nello
Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse
sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.

Nota all'art. 12:
- Per l'art. 30, comma 5, del decreto legislativo n.
286 del 1998, vedi note all'art. 11.

Art. 13.
Mantenimento del diritto di soggiorno
1. I cittadini dell'Unione ed i loro familiari beneficiano del
diritto di soggiorno di cui all'articolo 6, finche' hanno le risorse
economiche di cui all'articolo 9, comma 3, che gli impediscono di
diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale
dello Stato membro ospitante e finche' non costituiscano un pericolo
per l'ordine e la sicurezza pubblica.
2. I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del
diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 11 e 12, finche'
soddisfano le condizioni fissate negli stessi articoli.
3. Ferme le disposizioni concernenti l'allontanamento per motivi di
ordine e sicurezza pubblica, un provvedimento di allontanamento non
puo' essere adottato nei confronti di cittadini dell'Unione o dei
loro familiari, qualora;
a) i cittadini dell'Unione siano lavoratori subordinati o
autonomi;
b) i cittadini dell'Unione siano entrati nel territorio dello
Stato per cercare un posto di lavoro. In tale caso i cittadini
dell'Unione e i membri della loro famiglia non possono essere
allontanati fino a quando i cittadini dell'Unione possono dimostrare
di essere iscritti nel Centro per l'impiego da non piu' di sei mesi,
ovvero di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo
svolgimento dell'attivita' lavorativa, di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come
sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002,
n. 297 e di non essere stati esclusi dallo stato di disoccupazione ai
sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 297 del
2002.

Nota all'art. 13:
- Per l'art. 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, vedi note all'art. 7.

Art. 14.
Diritto di soggiorno permanente
1. Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via
continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al
soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli
articoli 7, 11, 12 e 13.
2. Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non
avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di
soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa
per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino
dell'Unione.
3. La continuita' del soggiorno non e' pregiudicato da assenze che
non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonche' da assenze di
durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da
assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la
gravidanza e la maternita', malattia grave, studi o formazione
professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato
membro o in un Paese terzo.
4. Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a
seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due
anni consecutivi.

Art. 15.
Deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attivita'
nello Stato membro ospitante e dei loro familiari
1. In deroga all'articolo 14 ha diritto di soggiorno permanente
nello Stato prima della maturazione di un periodo continuativo di
cinque anni di soggiorno:
a) il lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in
cui cessa l'attivita', ha raggiunto l'eta' prevista ai fini
dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il
lavoratore subordinato che cessa di svolgere un'attivita' subordinata
a seguito di pensionamento anticipato, a condizione che abbia svolto
nel territorio dello Stato la propria attivita' almeno negli ultimi
dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre
anni. Ove il lavoratore appartenga ad una categoria per la quale la
legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la
condizione relativa all'eta' e' considerata soddisfatta quando
l'interessato ha raggiunto l'eta' di 60 anni;
b) il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in
modo continuativo nello Stato per oltre due anni e cessa di
esercitare l'attivita' professionale a causa di una sopravvenuta
incapacita' lavorativa permanente. Ove tale incapacita' sia stata
causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale
che da' all'interessato diritto ad una prestazione interamente o
parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato, non si applica
alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno;
c) il lavoratore subordinato o autonomo che, dopo tre anni
d'attivita' e di soggiorno continuativi nello Stato, eserciti
un'attivita' subordinata o autonoma in un altro Stato membro, pur
continuando a risiedere nel territorio dello Stato, permanendo le
condizioni previste per l'iscrizione anagrafica.
2. Ai fini dell'acquisizione dei diritti previsti nel comma 1,
lettere a) e b), i periodi di occupazione trascorsi dall'interessato
nello Stato membro in cui esercita un'attivita' sono considerati
periodi trascorsi nel territorio nazionale.
3. I periodi di iscrizione alle liste di mobilita' o di
disoccupazione involontaria, cosi' come definiti dal decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, o i periodi di sospensione
dell'attivita' indipendenti dalla volonta' dell'interessato e
l'assenza dal lavoro o la cessazione dell'attivita' per motivi di
malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
4. La sussistenza delle condizioni relative alla durata del
soggiorno e dell'attivita' di cui al comma 1, lettera a) e
lettera b), non sono necessarie se il coniuge e' cittadino italiano,
ovvero ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con
il lavoratore dipendente o autonomo.
5. I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore
subordinato o autonomo, che soggiornano con quest'ultimo nel
territorio dello Stato, godono del diritto di soggiorno permanente se
il lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente
in forza del comma 1.
6. Se il lavoratore subordinato o autonomo decede mentre era in
attivita' senza aver ancora acquisito il diritto di soggiorno
permanente a norma del comma 1, i familiari che hanno soggiornato con
il lavoratore nel territorio acquisiscono il diritto di soggiorno
permanente, qualora si verifica una delle seguenti condizioni:
a) il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo
decesso, abbia soggiornato in via continuativa nel territorio
nazionale per due anni;
b) il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro
o ad una malattia professionale;
c) il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a
seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.
7. Se non rientrano nelle condizioni previste dal presente
articolo, i familiari del cittadino dell'Unione di cui
all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 12, comma 2, che soddisfano
le condizioni ivi previste, acquisiscono il diritto di soggiorno
permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per
cinque anni nello Stato membro ospitante.

Nota all'art. 15:
- Il decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297,
reca: «Disposizioni modificative e correttive del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per
agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in
attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge
17 maggio 1999, n. 144.».

Art. 16.
Attestazione di soggiorno permanente
per i cittadini dell'Unione europea
1. A richiesta dell'interessato, il comune di residenza rilascia al
cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea un attestato che
certifichi la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno
permanente. L'attestato e' rilasciato entro trenta giorni dalla
richiesta corredata dalla documentazione atta a provare le
condizioni, rispettivamente previsti dall'articolo 14 e
dall'articolo 15.
2. L'attestato di cui al comma 1 puo' essere sostituito da una
istruzione contenuta nel microchip della carta di identita'
elettronica di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
secondo le regole tecniche stabilite dal Ministero dell'interno.


Nota all'art. 16:
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, reca:
«Codice dell'amministrazione digitale».

Art. 17.
Carta di soggiorno permanente per i familiari
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
1. Ai familiari del cittadino comunitario non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, che abbiano
maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una
«Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei».
2. La richiesta di Carta di soggiorno permanente e' presentata alla
Questura competente per territorio di residenza prima dello scadere
del periodo di validita' della Carta di soggiorno di cui
all'articolo 10 ed e' rilasciata entro 90 giorni, su modello conforme
a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno.
3. Il rilascio dell'attestazione e' gratuito, salvo il rimborso del
costo degli stampati o del materiale utilizzato.
4. Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due
anni consecutivi, non incidono sulla validita' della carta di
soggiorno permanente.

Art. 18.
Continuita' del soggiorno
1. La continuita' del soggiorno, ai fini del presente decreto
legislativo, nonche' i requisiti prescritti dagli articoli 13, 14, 15
e 16 possono essere comprovati con le modalita' previste dalla
legislazione vigente.
2. La continuita' del soggiorno e' interrotta dal provvedimento di
allontanamento adottato nei confronti della persona interessata.

Art. 19.
Disposizioni comuni al diritto di soggiorno
e al diritto di soggiorno permanente
1. I cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di
esercitare qualsiasi attivita' economica autonoma o subordinata,
escluse le attivita' che la legge, conformemente ai Trattati
dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva
ai cittadini italiani.
2. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste
dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione
che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale
gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di
applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente.
3. In deroga al comma 2 e se non attribuito autonomamente in virtu'
dell'attivita' esercitata o da altre disposizioni di legge, il
cittadino dell'Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a
prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di
soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall'articolo 13, comma 3,
lettera b), salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto
in forza dell'attivita' esercitata o da altre disposizioni di legge.
4. La qualita' di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di
diritto di soggiorno permanente puo' essere attestata con qualsiasi
mezzo di prova previsto dalla normativa vigente.

Art. 20.
Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno
per motivi di ordine pubblico
1. Il diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'Unione
e dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, puo' essere
limitato solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del
principio di proporzionalita' ed in relazione a comportamenti della
persona, che rappresentino una minaccia concreta e attuale tale da
pregiudicare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. La esistenza
di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali
provvedimenti.
3. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio
per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, si tiene conto
della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua
eta', del suo stato di salute, della sua situazione familiare e
economica, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio
nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese d'origine.
4. I cittadini dell'Unione europea ed i loro familiari, qualunque
sia la loro cittadinanza, che abbiano acquisito il diritto di
soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono essere
allontanati dal territorio dello Stato solo per gravi motivi di
ordine e di sicurezza pubblica.
5. I cittadini dell'Unione europea che hanno soggiornato nel
territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni
possono essere allontanati solo per motivi di pubblica sicurezza che
mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato, salvo quando
l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore,
secondo quanto contemplato dalla Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991,
n. 176.
6. Le malattie o le infermita' che possono giustificare limitazioni
alla liberta' di circolazione sul territorio nazionale sono solo
quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione
mondiale della sanita', nonche' altre malattie infettive o
parassitarie contagiose, sempreche' siano oggetto di disposizioni di
protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che
insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non
possono giustificare l'allontanamento del cittadino dell'Unione e dei
suoi familiari.
7. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale di
cui ai comma 1, 4 e 5 e' adottato dal Ministro dell'interno con atto
motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello
Stato, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero
in inglese. Il provvedimento di allontanamento e' notificato
all'interessato e riporta le modalita' di impugnazione e della durata
del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non puo'
essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento indica
il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non
puo' essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti
salvi i casi di comprovata urgenza.
8. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra
nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso e'
punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro
500 ad euro 5.000 ed e' nuovamente allontanato con accompagnamento
immediato.
9. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato
si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine fissato nel
provvedimento di cui al comma 7, ovvero quando il provvedimento e'
fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la
sicurezza dello Stato, il questore dispone l'esecuzione immediata del
provvedimento di allontanamento dell'interessato dal territorio
nazionale.

Nota all'art. 20:
- La legge 27 maggio 1991, n. 176, reca: «Ratifica ed
esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989».

Art. 21.
Allontanamento per cessazione delle condizioni
che determinano il diritto di soggiorno
1. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri
Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari, qualunque sia
la loro cittadinanza, puo' altresi' essere adottato quando vengono a
mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno
dell'interessato, salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato dal Prefetto,
territorialmente competente secondo la residenza o dimora del
destinatario, con atto motivato e notificato all'interessato. Il
provvedimento e' adottato tenendo conto della durata del soggiorno
dell'interessato, della sua eta', della sua salute, della sua
integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di
origine ed e' tradotto in una lingua comprensibile al destinatario,
ovvero in inglese, e riporta le modalita' di impugnazione, nonche' il
termine per lasciare il territorio nazionale, che non puo' essere
inferiore ad un mese. Il provvedimento di allontanamento di cui al
comma 1 non puo' prevedere un divieto di reingresso sul territorio
nazionale.

Art. 22.
Ricorsi contro i provvedimenti di allontanamento
1. Avverso il provvedimento di cui all'articolo 20 e' ammesso
ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di
Roma.
2. Il ricorso puo' essere presentato anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di
provenienza dall'interessato. In tale caso la procura speciale al
patrocinante legale e' rilasciata avanti all'autorita' consolare.
Presso le stesse autorita' sono eseguite le comunicazioni relative al
procedimento.
3. Il ricorso di cui al comma 1 puo' essere accompagnato da una
istanza di sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento di
allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma,
l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il
provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione
giudiziale ovvero sia fondato su motivi di pubblica sicurezza che
mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato.
4. Avverso il provvedimento di allontanamento di cui
all'articolo 21 puo' essere presentato ricorso al tribunale in
composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorita' che lo
ha disposto. Il ricorso e' presentato, a pena d'inammissibilita',
entro venti giorni dalla notifica del provvedimento di allontanamento
e deciso entro i successivi trenta giorni.
5. Il ricorso puo' essere sottoscritto personalmente
dall'interessato e puo' essere presentato anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di
provenienza dall'interessato. In tale caso la sottoscrizione e'
autenticata dai funzionari presso le rappresentanze diplomatiche che
ne certificano l'autenticita' e ne curano l'inoltro all'autorita'
giudiziaria italiana. Presso le stesse autorita' sono eseguite le
comunicazioni relative al procedimento.
6. La parte puo' stare in giudizio personalmente.
7. Contestualmente al ricorso puo' essere presentata istanza di
sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento di allontanamento.
Fino all'esito dell'istanza di sospensione, l'efficacia del
provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che provvedimento di
allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale.
8. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la
sua cittadinanza, cui e' stata negata la sospensione del
provvedimento di allontanamento e' consentito, a domanda, l'ingresso
ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi
essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza
possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine e alla
sicurezza pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche
per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su
documentata richiesta dell'interessato.
9. Il tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile. Qualora i tempi del procedimento
dovessero superare il termine entro il quale l'interessato deve
lasciare il territorio nazionale ed e' stata presentata istanza di
sospensione ai sensi del comma 7, il giudice decide con priorita'
sulla stessa prima della scadenza fissata per l'allontanamento.
10. Nel caso in cui il ricorso e' respinto, l'interessato presente
sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio
nazionale.

Nota all'art. 22:
- Per l'art. 737 del codice di procedura civile, vedi
note all'art. 8.

Art. 23.
Applicabilita' ai soggetti non aventi la cittadinanza
italiana che siano familiari di cittadini italiani
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, se piu'
favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non
aventi la cittadinanza italiana.

Art. 24.
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 7, 11, 14 e 15,
valutati in 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si
provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, le cui risorse sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'I.N.P.S. e al
Fondo sanitario nazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto legislativo, ai
fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere,
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima
legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7,
secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della
data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al
precedente periodo, sono tempestivamente trasmesse alle Camere,
corredati di apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, recante: «Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari»:
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie", nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».
- Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 7, l'art.
11, comma 3, lettera i-quater), e l'art. 7, secondo
comma n. 2) della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante:
«Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio»:
«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a)-i-ter) (omissis);
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine). - (Omissis).
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) (omissis).
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.».

Art. 25.
Norme finali e abrogazioni
1. Le amministrazioni competenti provvederanno, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a diffondere tramite
i propri siti internet i contenuti del presente decreto.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o
restano abrogati il decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1965, n. 1656, il decreto legislativo 18 gennaio 2002, n.
52, il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n.
53, il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n.
54.
3. Il comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 6 febbraio 2007

NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Amato, Ministro dell'interno
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Mastella, Ministro della giustizia
Damiano, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali

Visto, il Guardasigilli: Mastella


Note all'art. 25:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1965, n. 1656, reca: «Norme sulla circolazione
e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della
C.E.E.».
- Il decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52, reca:
«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio
2002, n. 53, reca: «Testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. (Testo
C)».
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
18 gennaio 2002, n. 54, vedi note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
vedi note all'art. 11.